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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18286/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 18286/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. Oddo Alongi Rita;
C.F._2
PARTI ATTRICI contro
(C.F. ), in proprio quale Avvocato ex art. 86 cpc e con Controparte_1 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. Fiore Carla;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 29.11.2024): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, conclusione, previe le opportune declaratorie, con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei termini di legge;
IN VIA
ISTRUTTORIA: - rigettare le istanze istruttorie avversarie, compresa la richiesta di CTU contabile formulata da parte convenuta, per le argomentazioni e ragioni di cui agli atti introduttivi ed alle memorie ex art 171 ter c.p.c.; compresa la richiesta di ordine di esibizione formulata da parte convenuta, per le argomentazioni e ragioni di cui agli atti introduttivi ed alle memorie ex art 171 ter
c.p.c.; - ammettersi CTU, al fine di verificare il valore di mercato, al momento dell'apertura della successione in data 12.04.2001, delle ragioni di proprietà facenti capo al de cuius Per_1 ed aventi ad oggetto le unità immobiliari costituite da: a) ragioni di piena proprietà del cespite
[...] immobiliare sito in CA (TO), Strada Revigliasco n. 29, piano 1, costituito da alloggio e box pagina 1 di 22 auto costituente la casa coniugale, gravato dal diritto di abitazione ex lege della Sig.ra
[...]
, l'alloggio censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA come F. 22 n. 825 Sub. Pt_2
12, Cat. A/2, Zona Censuaria 2, Cl.1, vani 5,5 Rendita € 695,93; e box auto sito in CA, Strada
Revigliasco n. 29, censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA come F. 22 n. 926 Sub. 13,
Zona Censuaria 2, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 94,00; b) ragioni di proprietà pari ad ½ dell'unità immobiliare alloggio, posto auto coperto e cantina, site nel Comune di LV (TE), e precisamente: - alloggio sito in LV (TE), Via Dante Alighieri piano 1 int. 4, composto da due camere, salone, cucina
e servizi. Tale unità risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di LV (TE) come F. 17 n. 229
Sub. 4, Cat. A/2, Zona Censuaria 1, Cl.3, vani 5 Rendita € 516,46; - posto auto coperto sito in LV
(TE), Via Dante Alighieri, censito al Catasto Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub.
20, Zona Censuaria 1, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 28,87; - deposito/ cantina sito in LV (TE), Via
Dante, censito al Catasto Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 29, Zona Censuaria 1,
Cl.1, Cat. C/2, 6 mq, Rendita € 14,87; IN VIA PRELIMINARE, - accertare e dichiarare nei confronti di tutte le parti Sig.ri la qualità di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 coeredi del de cuius - accertare la titolarità di quote di diritto sul compendio Persona_1 immobiliare del de cuius in ragione di 1/3 sul coniuge e di Persona_1 Parte_2
1/3 ciascuno nei confronti dei di lui figli e IN VIA Parte_1 Controparte_1
PRINCIPALE, In via preliminare: - accertato l'assolvimento integrale da parte dei Sig.ri
[...]
degli oneri, imposte e tasse, spese di manutenzione straordinaria gravanti sugli immobili Pt_2 caduti in successione, per la somma pari ad almeno € 49.601,65 o nella misura veriore che risulterà in corso di causa;
- conseguentemente conguagliare nei confronti della Sig.ra il Controparte_1 corrispondente valore pari alla quota ereditaria alla medesima pertoccante pari ad 1/3, imputando a debito e decurtando tutte le somme anticipate in suo favore da parte dai Sig.ri a Parte_2 titolo di imposte e spese condominiali inerenti l'immobile oggetto di comunione, compensando i relativi importi;
in via subordinata condannare la Sig.ra alla corresponsione nei Controparte_1 confronti della Sig.ra dell'importo pari ad almeno 1/3 di tutte le somme dalla Parte_2 stessa corrisposte per spese condominiali, imposte e tasse, non inferiore ad € 16.534,00, calcolata con rivalutazione ed interessi dai singoli versamenti alla data odierna;
Nel merito: - rigettare le domande di parte convenuta volte ad ampliare il petitum del giudizio di divisione ricomprendendo cespiti non oggetto di comunione ereditaria tra le parti, quali rapporti bancari e titoli, in quanto infondate in fatto
e in diritto, oltre che destituite di ogni presupposto e fondamento per le ragioni di cui agli atti
pagina 2 di 22 introduttivi e alle memorie ex art 171 ter c.p.c., nonché sugli arredi della casa di CA gravati dal diritto di abitazione del coniuge - previa stima dei cespiti, disporre la Parte_2 divisione del compendio ereditario immobiliare e pertanto dei beni immobili morendo dismessi dal de cuius in ragione di 1/3 ciascuno tra i coeredi, in ragione delle rispettive quote di Persona_1 diritto pertoccanti a ciascun coerede, al netto delle passività ereditarie e dei rimborsi da effettuare nei confronti dei coeredi;
si escludono le spese funeratizie (in ragione della mera esiguità della somma pari alla quota parte per 1/3) al cui solo rimborso parte attrice rinunzia;
- assegnare ai condividenti in comunione tra loro e lotti immobiliari a soddisfacimento Parte_2 Parte_1 delle quote di diritto ad essi spettanti, oltre che comprensivi delle somme anticipate per la gestione degli stessi e pertanto dei rimborsi ad essi spettanti;
- accertata l'indivisibilità e non frazionabilità delle unità immobiliari cadute in successione ex art. 720 c.c., censite al C.F. del Comune di CA come F. 22 n. 825 Sub. 12, Cat. A/2, Zona Censuaria 2, Cl.1, vani 5,5 Rendita € 695,93; e box auto sito in CA, Strada Revigliasco n. 29, censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA come
F. 22 n. 926 Sub. 13, Zona Censuaria 2, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 94,00; accertato che i Sig.ri
e intendono restare in comunione, accertata la Parte_2 Parte_1 corresponsione integrale delle spese di manutenzione straordinaria da parte di parte attrice, nella misura che risulterà dai rendiconti condominiali e dalle quietanze, da imputarsi a debito della quota del coerede disporre l'assegnazione per l'intero e congiuntamente dei cespiti Controparte_1 predetti nei confronti dei coeredi Sig.ri e attribuendo agli Parte_2 Parte_1 stessi la quota di titolarità di da assegnarsi per ragioni pari ad 1/3 della nuda Controparte_1 proprietà a e per ragioni di 1/3 di usufrutto a - Parte_1 Parte_2 conseguentemente liquidare alla Sig.ra il corrispondente valore della quota alla Controparte_1 medesima pertoccante quanto all'unità in CA (TO), in ragione di 1/3 decurtata di tutte le somme anticipate in suo favore da parte della Sig.ra a titolo di imposte, spese Parte_2 condominiali, con addebito a carico di parte attrice dell'eccedenza in misura proporzionale e pertanto in ragione di 1/3 dell'usufrutto a carico della Sig.ra e di 1/3 della nuda proprietà Parte_2
a carico del Sig. conseguentemente liquidare alla Sig.ra il Parte_1 Controparte_1 corrispondente valore della quota alla medesima pertoccante quanto all'unità in LV (TE) in ragione di 1/6 della piena proprietà, decurtata di tutte le somme anticipate in suo favore da parte della Sig.ra
a titolo di imposte, spese condominiali, con addebito a carico di Parte_2 [...]
dell'eccedenza; - accertata l'occupazione prevalente dell'unità immobiliare in LV (TE), Pt_2
pagina 3 di 22 alloggio, posto auto e cantina Comune di LV (TE) come F. 17 n. 229 Sub. 4, Cat. A/2, Zona
Censuaria 1, Cl.3, vani 5 Rendita € 516,46; - posto auto coperto sito in LV (TE), Via Dante Alighieri, censito al Catasto Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 20, Zona Censuaria 1, Cl.3,
Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 28,87; - deposito/ cantina sito in LV (TE), Via Dante, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 29, Zona Censuaria 1, Cl.1, Cat. C/2, 6 mq,
Rendita € 14,87; da parte della Sig.ra condannare la condividente al pagamento Controparte_1 nei confronti dei Sig.ri e di una somma pari ad almeno € Parte_2 Parte_1
2.000,00 o quella veriore che verrà accertata in corso di causa, da quantificarsi dall'apertura della successione in data 12.04.2001 sino all'effettivo scioglimento della comunione ereditaria, a tiolo di indennizzo per la illegittima privazione nel pari utilizzo del bene da parte degli altri condividenti, a causa dell'uso prevalente da parte della Sig.ra del bene comune, attribuendo il Controparte_1 relativo importo nella porzione pertoccante ai condividenti e Parte_2 Parte_1
; - respingere le domande restitutorie e di indennizzo e le domande tutte formulate da parte
[...] convenuta nei confronti dei Sig.ri e in quanto infondate in Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare la domanda di rendiconto formulata da parte convenuta nei confronti di e in quanto infondata in Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto per le ragioni di cui agli atti introduttivi ed alle memorie ex art 171 ter c.p.c., nonché destituita di ogni presupposto e fondamento, oltre che generica per indeterminatezza dell'oggetto e dei rapporti bancari;
oltre che irrituale quanto ai rapporti bancari indicati ex novo nella memoria ex art
171 ter n. 2 c.p.c. di parte avversa;
ed in ogni caso nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere gli attori tenuti al rendiconto così come formulato da parte avversa, pur se infondato e illegittimo, se ne eccepisce sin d'ora l'intervenuta prescrizione per decorso del termine decennale. -
Con vittoria di diritti, onorari e spese legali, IVA e CPA.”
Per la parte convenuta (come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 28.11.2024): “1.
In via preliminare: o Accertare e dichiarare la qualità di coeredi del de cuius per Persona_1 tutte le parti in causa ( , e ).
2. Nel merito, in via Controparte_1 Parte_2 Parte_1 principale: a) accertare e dichiarare che la massa ereditaria comprende i seguenti beni: o Gli immobili di CA e LV MA con le relative pertinenze;
o I beni mobili e gli arredi presenti nei suddetti immobili;
o I titoli e fondi amministrati, oltre ai frutti prodotti dagli stessi;
o Le somme giacenti sui conti correnti intestati al de cuius e successivamente trasferite. b) Dichiarare che la stima degli immobili vada effettuata alla data di notifica dell'atto di citazione, escludendo qualsiasi diritto
pagina 4 di 22 reale che possa gravare in capo agli eredi (es. diritto di abitazione). c) Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria attraverso: o L'assegnazione della proprietà degli immobili di LV MA all'Avv. , con conseguente conguaglio delle rispettive quote spettanti. o L'attribuzione Controparte_1 degli immobili di CA agli attori e , con i relativi Parte_2 Parte_1 conguagli e compensazioni. o Ripartizione dei cespiti mobiliari indicati nella comparsa di costituzione
e risposta (titoli e relativi frutti, beni mobili presenti nelle abitazioni, somma relitta su conto corrente cointestato al de cuius), previa decurtazione dei rimborsi/compensazioni da effettuare tra i coeredi e, al tal fine, computare, altresì, il versamento effettuato da parte convenuta con bonifico bancario in data 18/06/2001 per l'importo di euro 4.699,76 per la partecipazione alle spese di gestione degli immobili;
d) Ordinare agli attori la presentazione di un rendiconto completo relativo alla gestione della massa ereditaria e delle somme trasferite sui conti cointestati, ai sensi degli artt. 723 c.c. e 263
c.p.c. e) Rigettare ogni richiesta di restituzione o indennizzo avanzata dagli attori, considerando infondate le loro pretese relative a spese condominiali, tasse e manutenzione straordinaria. f)
Dichiarare irricevibile e, per l'effetto rigettare la richiesta degli attori di attribuire la quota di
[...]
dell'immobile di CA suddivisa in nuda proprietà e usufrutto, poiché contraria ai CP_1 principi di indivisibilità e proporzionalità di cui agli artt. 718 e 720 c.c.
3. In via riconvenzionale: o
Condannare gli attori al risarcimento danni nei confronti di per il mancato Controparte_1 godimento dell'immobile di LV MA, nella misura di € 3.000 annui o altra somma ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale. o Disporre il rimborso delle spese documentate sostenute dalla convenuta per la manutenzione straordinaria e la gestione dell'immobile di LV MA, pari a €
10.550,35, con conseguente conguaglio delle somme dovute dai coeredi e Parte_1
4. In via istruttoria: o Disporre una CTU per: La stima aggiornata degli immobili e Parte_2 delle relative pertinenze;
L'individuazione e la quantificazione dei beni mobili presenti negli immobili;
La ricostruzione dei saldi e delle movimentazioni sui conti correnti e sui depositi titoli, al fine di determinare il valore complessivo della massa ereditaria e le spettanze di ciascun coerede.
5. Con vittoria di spese di lite, IVA e CPA, ove dovute”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1 rispettivamente moglie e figlio del de cuius , deceduto in data 12.04.2001, hanno Persona_1 convenuto innanzi al Tribunale di Torino rispettivamente figlia e sorella degli Controparte_1
pagina 5 di 22 attori, per domandare lo scioglimento della comunione ereditaria di cui alle conclusioni in epigrafe, allegando:
§ che in data 12.4.2021 si è aperta in CA la successione ab intestato di in Persona_1 favore, quali chiamati all'eredità, della moglie (nella quota di 1/3) e dei figli Parte_2
e (per 1/3 ciascuno); Parte_1 CP_1
§ che, al momento dell'apertura della successione, il compendio ereditario era formato dai seguenti cespiti:
- alloggio sito in CA, strada Revigliasco n.29, scala B piano S1- 1, composto da tre camere, cucina e doppi servizi, censito al C.F. del Comune di CA come F. 22, n. 825, Sub. 12, Cat. A/2,
Zona Censuaria 2, Cl.1, vani 5,5 Rendita € 695,93);
-box auto (censito al C.F. del Comune di CA come F. 22, n. 825, Sub. 47, Zona Censuaria 2,
Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 94,00);
-quota di ½ dell'alloggio sito in LV (TE), via Alighieri, piano 1 int. 4, composto da due camere, salone, cucina e servizi, censito al C.F. del Comune di LV come F. 17, n. 229, Sub. 4, Cat. A/2, Zona
Censuaria 1, Cl.3, vani 5 Rendita € 516,46);
-quota di ½ del posto auto coperto sito in LV, via Alighieri al piano S1, censito al C.F. del Comune di LV come F. 17, n. 229, Sub. 20, Zona Censuaria 1, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 28,87);
-quota di ½ del deposito/cantina in LV, via Alighieri, piano S1, censito al C.F. del Comune di LV come F. 17, n. 229, Sub. 29, Zona Censuaria 1, Cl.1, Cat. C/2, 6 mq, Rendita € 14,87;
§ che le predette unità immobiliari di LV (TE) sono oggi in comproprietà di e Parte_1 per la quota 1/6 ciascuno, mentre (già comproprietaria di ½) Controparte_1 Parte_2 ne è comproprietaria per 4/6;
§ che sull'unità abitativa di CA grava il legato ex lege del diritto di abitazione in favore della moglie Parte_2
§ che in data 11.3.2021 con atto di liberalità, ha trasferito la propria quota di nuda Parte_2 proprietà di 1/3 dell'immobile di CA al figlio , riservandosi l'usufrutto; Parte_1
§ di essere tutti eredi in forza di accettazione tacita, avendo le parti compiuto un atto dispositivo su un bene ereditario a rogito Notaio di Torino in data 19.04.2006 Rep. 98618 Racc. 25799 Persona_2
(doc. 5);
§ che dall'apertura della successione del marito, ha pagato per l'intero imposte e Parte_2 tasse per l'immobile di CA, oltre ad avere anticipato per l'intero spese di manutenzione pagina 6 di 22 straordinaria e ordinaria per tutte le unità immobiliari in comunione, chiedendo che il relativo debito sia imputato pro quota a decurtazione della quota pertoccante alla convenuta;
§ che, in particolare, ha speso € 11.917,00 per oneri condominiali straordinari Parte_2 dell'immobile in CA ed € 37.684,65 per oneri condominiali ordinari e straordinari, utenze gas e luce, tassa rifiuti dell'immobile in LV (TE);
- che dal 2001, sino ad oggi, senza alcun titolo giustificativo, ha impedito agli Controparte_1 attori di usare parimenti l'immobile in LV (TE), salvo per ad alcune settimane del mese di agosto di ogni anno, richiedendo gli attori e, in particolare, proprietaria di 4/6, un adeguato Parte_2 indennizzo;
- di avere già in precedenza manifestato alla convenuta la volontà di sciogliere la comunione ereditaria;
- di intendere richiedere l'assegnazione congiunta del cespite (alloggio e box auto) in CA in capo a entrambi gli attori, chiedendo che la quota della convenuta sia attribuita in ragione di 1/3 per la nuda proprietà a e per 1/3 di usufrutto in favore di Parte_1 Parte_2
- di intendere altresì richiedere l'assegnazione della quota della convenuta degli immobili di LV a
Parte_2
Si è costituita la convenuta, deducendo:
§ che il valore degli immobili in CA e in LV MA è complessivamente pari ad almeno €
402.140,00, cifra nettamente superiore rispetto alla stima degli attori (€ 78.588,00), sostenendo l'attrice che il valore dei beni immobili debba essere stimato alla proposizione della domanda, tanto più che tali immobili, dopo l'apertura della successione, hanno subito modifiche sostanziali e migliorie per lavori di ristrutturazione;
§ che per la stima dell'immobile di CA non può tenersi conto del diritto di abitazione della madre, posto che la comunione tra le parti attrici produrrebbe un'espansione dei loro diritti reali, con attestazione del loro valore a quello di mercato;
§ che, oltre agli immobili in CA e in LV MA indicati dagli attori, il compendio ereditario del padre include altresì (come da denuncia di successione):
- i titoli di cui alla denuncia di successione (doc.2), il cui valore nominale all'apertura della successione ammontava ad euro 39.849,81 (controvalore in euro di lire 77.160, pari al 50% dei titoli appoggiati, al momento dell'apertura della successione, sul conto deposito amministrato n. 365/977451 acceso presso la Sanpaolo IMI S.p.a., intestato al de cuius e a Parte_2
pagina 7 di 22 - il 50% della somma giacente, al momento del decesso del de cuius, sul conto corrente n. 10/153496 cointestato al de cuius e a con saldo complessivo di € 8.008,71 (estratto conto Parte_2 corrente al 12/04/2001 sub doc. 4), il cui 50% è pari ad € 4004,36;
-i beni mobili (arredi e complementi d'arredo) presenti nei cespiti caduti in successione, tra i quali anche beni di valore (quadri, tappeti, ecc.) presenti nell'alloggio di CA;
§ che la domanda attorea di assegnazione della sua quota di proprietà (1/3) dell'immobile di
CA, volta a costituire in capo agli attori due differenti diritti, ossia, la nuda proprietà (per 1/3) in capo a e l'usufrutto (per 1/3) in capo a è inammissibile in quanto Parte_1 Parte_2 celerebbe una donazione nell'ambito di una divisione ereditaria;
§ che pur concordando quanto all'indivisibilità degli immobili di CA e LV MA,
l'assegnazione di entrambi gli immobili agli attori violerebbe i principi di cui agli artt. 718 e 720 c.c., ritenendo la convenuta equa l'assegnazione a sé dell'immobile di LV, con assegnazione della propria quota degli immobili di CA agli attori;
§ che, nei giorni successivi al decesso del padre, i predetti titoli e il saldo del conto corrente n.
10/153496 venivano trasferiti su altro conto deposito titoli amministrato (n. 3100/901947) e su altro conto corrente (n. 100/152827), già precedentemente accesi e cointestati a Parte_2
e (cfr. doc.5 estratto di conto corrente n. 10/152827 cointestato Controparte_1 Parte_1 coeredi aprile/giugno 2001);
§ che le predette posizioni finanziarie, i cui frutti dovevano essere utilizzati per sostenere le spese ordinarie e straordinarie degli immobili in comunione ereditaria, sono sempre stati amministrati da
, di professione commercialista, che era l'unico a detenere le password di accesso Parte_1 all'home banking, rendendo il fratello il conto del suo operato solo fino al 2009, anno in cui la convenuta (precisamente il 6/04/2009) “revocava la propria la propria cointestazione”, dal conto deposito titoli n. 3100/901947 e dal conto corrente n. 100/152827 (per questioni legate al sisma che aveva colpito la città di L'Aquila ove risiede la convenuta, in ragione del timore di mettere a rischio il patrimonio ereditario (posto che la convenuta è socia e fideiubente di un'attività economica in città), con l'accordo tra le parti che la stessa mantenesse la titolarità della propria quota iure successionis partecipando sia alla provvista iniziale che a quella trasferita sul conto cointestato n. 100/152827 nonché alle movimentazioni attive successive effettuate sul nuovo conto cointestato ai soli attori;
§ che da tale momento gli attori non fornivano più alcun resoconto/informazione sull'operatività e sui risultati ottenuti, contrariamente all'obbligo di cui all'art. 723 c.c.;
pagina 8 di 22 § che la domanda attorea di rimborso degli oneri condominiali è generica, carente di prove e in ogni caso non considera che le risorse necessarie venivano prelevate dal conto corrente, prima, cointestato a tutti i coeredi, sul quale erano confluiti il saldo del conto corrente cointestato al de cuius e i frutti dei depositi amministrati di cui si è sopra detto, e poi dal conto fittiziamente cointestato solo più agli attori;
§ che, inoltre, il 18/06/2001 sul suddetto conto corrente cointestato alla deducente e ai coeredi confluiva l'ulteriore somma di € 9.399,52 mediante bonifico eseguito dai germani, che ha comportato un nuovo apporto, da parte della convenuta, di ulteriori €. 4.699,76 ciascuno per le spese di gestione ordinarie e straordinarie dei due appartamenti (doc. 5);
§ che quanto al riparto delle spese eseguito dagli attori per gli immobili in LV MA, la propria quota è di 1/6 e non di 1/3;
§ che è illegittima la domanda attorea di rivalutazione e interessi dei singoli versamenti effettuati per le spese di gestione degli immobili, essendo le spese sostenute per la cosa comune debiti di valuta e non di valore (richiamando a sostegno Cass. n. 5135/2019; n. 16206/2013; n. 6982/2009);
§ che le spese funebri domandate dalla madre non sono dovute, essendo già state rimborsate integralmente a con un accordo transattivo dall'assicurazione del soggetto che aveva Parte_2 investito il de cuius, causandone la morte;
§ di essersi occupata della gestione dell'immobile di LV MA anche con l'aiuto del marito
[...]
che di sua iniziativa eseguiva numerosi interventi di riparazione e piccola manutenzione, Persona_3 vedendosi costretta a chiamare anche un'impresa di pulizia e alcuni artigiani quando gli attori utilizzavano l'appartamento lasciandolo in pessime condizioni, nonché ad acquistare elettrodomestici nuovi per sostituire quelli lasciati guasti dagli attori, sopportando spese per complessivi € 10.550,35, di cui ha domandato il rimborso per € 8.791,96 (pari alla quota di 5/6);
§ che gli attori hanno sempre potuto utilizzare l'immobile a loro piacimento, in qualsiasi periodo dell'anno, rifiutandosi piuttosto di concordare una turnazione per il periodo estivo, avendo sempre preteso e goduto dell'abitazione del mare nel mese di agosto, talvolta sino a metà settembre, obbligando ad affittare immobili di terzi in LV MA nei mesi di luglio, agosto, Controparte_1 settembre;
§ che il diritto all'indennizzo domandato dagli attori è in ogni caso prescritto, se non per gli ultimi cinque anni, domandando a sua volta di essere risarcita per il mancato godimento dell'immobile dal
2001 ad oggi, quantificato in € 3.000 annui o nella diversa somma accertanda.
Nella prima memoria istruttoria, gli attori:
pagina 9 di 22 § hanno contestato l'inclusione nell'asse ereditario dei titoli e del denaro, pacificamente trasferiti da quello del de cuius su altro conto depositi e altro conto corrente, già cointestati ai coeredi, sostenendo che tale operazione abbia fatto venir meno la comunione ereditaria e costituito una comunione ordinaria;
§ hanno contestato che, dopo il recesso dalla convenuta, nel 2009, dal conto corrente e dal conto depositi cointestati alle odierne parti, tali conti siano rimasti solo fittiziamente cointestati a
[...]
e a non esistendo alcun accordo in tal senso tra le parti;
Pt_2 Parte_1
§ hanno eccepito l'infondatezza della domanda di rendiconto della convenuta, svolta nelle conclusioni anche nei confronti di sostenendo che la fattispecie in esame non riguarda un'ipotesi Parte_2 di delega bancaria su conto intestato ad altri, posto che tutti gli intestatari potevano operare sui predetti conti sino al 2009;
§ hanno eccepito la prescrizione dell'obbligo di rendiconto per decorso del termine decennale.
È stata ritualmente esperita la mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo.
Escussi alcuni testi, la causa è stata rimessa in decisione.
Ciò premesso, è pacifico dagli atti di causa e/o provato dalla documentazione in atti che:
§ il de cuius è deceduto il 12.4.2001 in Torino (doc. 1) senza aver lasciato Persona_1 testamento, essendosi dunque aperta la successione ab intestato;
§ eredi legittimi di sono le parti in causa, per le quali vi è altresì prova Persona_1 dell'accettazione tacita, posto che:
e hanno ceduto a le quote di un bene Parte_2 Controparte_1 Parte_1 ereditario con atto a rogito Notaio di Torino in data 19.04.2006 Rep. 98618 Racc. Persona_2
25799, doc. 5 di parte attrice;
-le parti (attori e convenuta) hanno trasferito su n.2 conti a loro cointestati, dopo la morte del de cuius, le somme e titoli presenti su conto titoli e conto corrente cointestati al de cuius;
§ nel 2009 i predetti conti cointestati agli eredi sono stati chiusi.
Il relictum oggetto della domanda di divisione
Beni immobili
Fanno pacificamente parte del relictum da dividere i seguenti immobili:
§ piena proprietà dell'alloggio e del box auto siti in CA, Strada Revigliasco n. 29, sul quale grava il diritto di abitazione in favore del coniuge Parte_2
pagina 10 di 22 § quota di ½ della proprietà dell'alloggio, box auto e cantina siti in LV MA (TE), all'epoca del decesso del de cuius cointestati allo stesso e alla moglie per 1/2 ciascuno. Parte_2
Titoli e conto corrente
Come visto, è pacifico tra le parti e/o documentalmente provato che all'epoca dell'apertura della successione di il relictum fosse costituito anche dal 50% dei titoli appoggiati sul Persona_1 conto deposito amministrato n.365/977451 acceso presso Sanpaolo IMI Spa (cointestato al de cuius e alla moglie), del valore nominale di € 39.849,81 (come risulta anche dalla denuncia di successione in atti) e dal 50% del saldo del conto corrente n.10/153496 (anch'esso cointestato al de cuius e alla moglie), 50% pari ad € 4.004,36.
Non si condivide l'assunto attoreo per cui il trasferimento dei titoli e del saldo del predetto conto corrente su differenti conti preesistenti, cointestati agli eredi, abbia fatto venir meno la comunione ereditaria, non potendosi desumere la volontà di sciogliere la comunione ereditaria in ragione dei predetti meri trasferimenti su conti correnti cointestati, in assenza di una chiara e inequivoca volontà in tal senso promanante da ciascuno degli eredi, apparendo altresì irrilevante la preesistenza di tali conti.
Per contro, è provato e pacifico che nel marzo 2009 la convenuta sia “receduta” dai conti cointestati con gli attori (con la necessaria chiusura di tali conti e l'apertura di due nuovi conti cointestati solo agli attori), non risultando in alcun modo provato l'assunto della convenuta circa la volontà di cointestare solo fittiziamente alla madre e al fratello nuovi conti (circostanza specificamente e tempestivamente contestata dagli attori).
Scrive in particolare la convenuta in comparsa di costituzione che “la scrivente revocava la propria cointestastazione dal menzionato conto deposito titoli (n. 3100/901947) e dal conto corrente (n.
100/152827), con l'accordo tra le parti, che la medesima mantenesse la titolarità della propria quota iure successionis e, dunque, fosse partecipe, pertanto, sia alla provvista iniziale (presente sul conto cointestato al n. 10/153496) che a quella trasferita sul conto cointestato tra la Persona_1 deducente e gli attori (n. 10/152827), nonché alle movimentazioni attive successive, effettuate sul conto cointestato ai soli coeredi e ”, riferendo pertanto di un conto non Parte_2 Parte_1 meglio indicato intestato alla madre e al fratello.
Solo poi nella memoria n.2 la convenuta riporta che “… nel 2009, a seguito dell'opportuno ritiro della firma della convenuta, dettata da ragioni contingenti legate al sisma del 2009, siano totalmente transitati sul conto intestato unicamente a e a (n. 3100/3566643). Parte_2 Parte_1
pagina 11 di 22 La convenuta sostiene, in concreto, esservi stata una simulazione soggettiva concordata tra tutti gli eredi per la cointestazione dei conti titoli e del conto corrente ai soli attori, allo scopo di sottrarre ad eventuali futuri creditori della convenuta il patrimonio ereditario”.
Tale accordo simulatorio non è però stato provato, tanto più che tra le parti la prova della simulazione non può essere data né per testi né per presunzioni, potendo essere data solo con una controdichiarazione scritta (la cui esistenza nel caso di specie non è neppure mai neppure allegata).
In assenza della prova della simulazione quanto alla sostenuta “fittizia” intestazione dei nuovi conti solo agli attori, deve rilevarsi che la chiusura dei conti cointestati ai tre eredi e dalla successiva (non è dato sapere di quanto) apertura di un conto deposito intestato solo gli attori fanno quanto meno presumere che la stessa convenuta sia stata soddisfatta.
L'art. 1854 cc sul conto corrente prevede, invero, che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori e debitori in solido dei saldi del conto”, rendendo liquidi ed esigibili i crediti di ciascun cointestatario.
Per l'effetto, la chiusura del conto deposito e del conto corrente cointestati alle odierne parti (con apertura di un conto corrente e conto deposito cointestati solo più agli attori) attestano di per sé la soddisfazione della convenuta, che non adempiuto l'onere di provare il contrario e di provare quali titoli farebbero ancora parte della comunione ereditaria da dividere, tanto più atteso il lasso di tempo decorso dall'apertura della successione (nel 2001) alla chiusura dei conti cointestati atre eredi (2009), senza alcuna allegazione della convenuta circa l'evoluzione e la sorte dei titoli ereditati in tale lasso di tempo (in cui la convenuta stessa era contitolare dei conti) e senza alcuna allegazione di quali fossero precisamente i titoli ereditari ancora presenti alla chiusura del predetto conto cointestato agli eredi, non apparendo in tal senso sufficiente la scarna documentazione prodotta dalla convenuta che fino al 2009, come detto, era contitolare tanto quanto gli attori del conto cointestato.
Non possono certo ritenersi sufficienti, a provare la persistenza dei titoli ereditati le missive trasmesse alla convenuta in fase di trattative stragiudiziali dai convenuti e dal difensore degli stessi, attesa la genericità delle affermazioni ivi riportate (peraltro riferite solo ai titoli).
pagina 12 di 22 Invero, non é chiaro a quali titoli si riferisca la missiva inviata il 29.3.2011 dagli attori, in cui gli stessi scrivono:
Infatti, neppure vi è prova che nel 2011 (a distanza di dieci anni) esistessero ancora i titoli di cui alla successione del 2001 e che peraltro gli attori ben avrebbero potuto fare riferimento ai titoli loro spettanti e, dunque, ancora nella loro disponibilità, da utilizzare come conguaglio, non intaccando per nulla la presunzione per cui con la chiusura di un conto i titolari dello stesso siano stati liquidati.
Quanto alla missiva del difensore degli attori del 20.3.2012, la stessa in primo luogo non proviene dalle parti, non potendo contenere dichiarazioni aventi contenuto confessorio;
inoltre, la manifestata disponibilità della sola madre a dividere in parti uguali i titoli caduti in successione è nuovamente generica, non essendo dato sapere a quali titoli (evidentemente ancora esistenti nel 2012) si riferisca, ben potendo fare riferimento a titoli nella sola disponibilità della Pt_2
Si ribadisce ancora che la stessa convenuta non ha allegato quali sarebbero stati i titoli ancora presenti sul conto deposito cointestato a tutti gli eredi all'atto della sua chiusura (e la somma ancora presente sul coto cointestato), limitandosi ad allegare solo nella memoria n.2 (tardivamente) che “la consistenza dei titoli alla data del 31/03/2009, - ovvero due mesi prima che la convenuta ritirasse la sua firma dal conto deposito cointestato con gli altri coeredi-, era pari ad un controvalore di euro 165.441,62” senza però fornire alcun elemento utile a ricondurre tale controvalore ai titoli caduti in successione, dando atto di produrre a conferma di tale allegazione il doc.5, da cui però non è dato evincere quali dei fondi e delle obbligazioni ivi elencate fossero o meno riconducibili agli originari titoli di cui alla successione, rinvenendosi peraltro altresì azioni intestate alla sola (tanto più che il predetto Parte_2 documento è precedente di due mesi alla chiusura del conto, prima della quale la situazione sarebbe potuta ancora mutare).
A fronte di quanto riportato, non può accogliersi l'istanza di CTU formulata dalla convenuta, che:
-nella memoria n.2, ha domandato disporsi “CTU contabile volta alla ricostruzione dell'andamento dei titoli caduti in successione e della quantificazione dei frutti, nonché sui conti correnti via via utilizzati (conti deposito titoli del de cuius (n. 363/977451), conto deposito cointestato ai tre coeredi (n.
3100/901947) e conto intestato unicamente a e a (n. Parte_2 Parte_1
3100/3566643); e sui conti correnti: n. 10/153496 cointestato al de cuis, n. 10/152827 conto pagina 13 di 22 cointestato a tutti e tre i coeredi e conto cointestato fittiziamente a e Parte_2 Parte_1
), neppure avendosi contezza fossero investimenti”, considerato altresì, in ogni caos, che: è
[...] irrilevante l'andamento dei titoli quanto ai conti cointestati al de cuius prima dell'apertura della successione;
è irrilevante l'andamento dei titoli quanto al periodo successivo al c.d. recesso della convenuta dal conto cointestato, per le ragioni già espresse;
sarebbe (oltre che superflua) altresì generica ed esplorativa la CTU sull'andamento dei titoli del periodo di cointestazione tra agli eredi (tra il 2001 e il 2009), considerato che la convenuta era, come gli attori, cointestataria a tutti gli effetti di tale conto corrente su cui poteva altresì operare, dovendo e potendo, per l'effetto, essere a conoscenza dell'andamento degli stessi e potendo disporre della relativa documentazione bancaria, che neppure risulta essere stata richiesta all'istituto bancario interessato;
- in sede di precisazione delle conclusioni la convenuta ha domandato disporsi “CTU per la ricostruzione dei saldi e delle movimentazioni sui conti correnti e sui depositi titoli, al fine di determinare il valore complessivo della massa ereditaria e le spettanze di ciascun coerede”, formulazione ancor più generica ed esplorativa, neppure essendo indicati i conti e i depositi titoli su cui si vorrebbe la CTU, né il periodo di interesse.
Si osserva ancora, sul punto, che in sede di precisazione delle conclusioni la convenuta non ha reiterato l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, da ritenersi per l'effetto rinunciata (come le prove orali per quanto non ammesse e non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni).
Per le stesse ragioni deve altresì essere rigettata la domanda della convenuta di ordinare agli attori il rendiconto “relativo alla gestione della massa ereditaria e delle somme trasferite sui conti cointestati ai sensi degli artt. 723 c.c. e 263 c.c.” (così in sede di precisazione delle conclusioni).
Si osserva, ad abundantiam, che in comparsa di costituzione e risposta, quanto al rendiconto, la convenuta, nella parte narrativa, aveva richiesto il rendiconto limitatamente alle “movimentazioni attive successive, effettuate sul conto cointestato ai soli coeredi e ”, Parte_2 Parte_1 dunque solo in relazione al conto corrente cointestato agli attori e aperto dopo la chiusura del conto cointestato agli attori e alla convenuta, nel 2009, per poi domandare contraddittoriamente nelle
“conclusioni” di “condannare parti attrici a conferire alla massa ereditaria i titoli e i frutti percepiti in comunione ereditaria, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, nonché le somme che dovessero risultare appartenere alla massa stessa all'esito dell'esame del rendiconto relativo a tutto il periodo (dal 2001 in poi) in cui le controparti hanno curato la gestione e/o avuto in qualche modo la disponibilità”, estendendo dunque la domanda di rendiconto sino al 2001, nonostante la stessa pagina 14 di 22 convenuta avesse affermato che fino al 2009 (allorché il conto cointestato a lei e agli attori era stato chiuso), il fratello (che a suo dire gestiva il conto deposito) le aveva sempre reso puntualmente il conto.
Dunque, la richiesta di rendiconto per il periodo antecedente al 2009 è di per sé inammissibile e infondata (tanto più che sino al 2009 la stessa convenuta, come detto, poteva liberamente operare sul conto cointestato).
Infondata è altresì la domanda di rendiconto anche quanto al periodo successivo al 2009, in assenza di un conto deposito titoli cointestato anche alla convenuta in forza del recesso dalla stessa esercitato.
Secondo la giurisprudenza, “Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (così Cass. n. 26222/2022).
Nel caso di specie, come detto, non vi è prova di un accordo tra le parti circa una cointestazione del conto in capo agli attori “solo fittizia” e nemmeno si ricade in un caso di obbligo legale di rendiconto, non ravvisandosi, ad esempio, i presupposti di una negotiorum gestio o di un mandato senza rappresentanza, di cui non vi è prova (né allegazione).
Altri beni mobili
Quanto alla domanda di procedere alla stima e divisione dei beni mobili presenti negli immobili caduti in successione, la stessa non può essere accolta, attesa l'assoluta genericità della domanda da parte di entrambe le parti.
Invero:
-la convenuta si è limitata a fare riferimento ai “beni mobili (arredi e complementi d'arredo) presenti negli immobili da dividere, parlando quanto all'immobile di CA di “beni di un certo pregio
(quadri, tappeti, ecc.)”;
-gli attori, nella memoria n.1, nulla hanno allegato sui beni mobili, limitandosi a sostenere l'indivisibilità di quelli presenti nell'immobile di CA in ragione del diritto di abitazione in capo a Parte_2
pagina 15 di 22 -alcuna descrizione, elenco o inventario degli arredi e complementi di arredo è stato prodotto, così come alcuna fotografia degli stessi;
- in ogni caso, “arredi e complementi di arredo” dell'immobile di CA non possono essere divisi, considerato il pacifico diritto di abitazione di quale coniuge superstite, che Parte_2 include anche il diritto di uso sui mobili che la corredano, con impossibilità i mobili tra gli eredi finché il diritto di abitazione persiste;
-una CTU volta a individuare e stimare gli arredi dell'immobile di LV MA sarebbe del tutto esplorativa, perché volta non solo a stimare ma anche a individuare i beni caduti in comunione, così supplendo all'onere di allegazione delle parti (prima ancora che a quello probatorio), in assenza, per l'appunto, di qualsivoglia allegazione utile a delimitare l'ambito di indagine del CTU.
Non sono stati evidenziati debiti del de cuius verso di terzi.
Le spese allegate dalle parti
Quanto alle spese che le parti sostengono avere affrontato dopo il decesso di , si Persona_1 osserva che ai sensi dell'art. 752 c.c. i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente (volontà del de cuius assente nel caso di specie, essendosi aperta la successione legittima).
Tale ripartizione riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria.
Nel caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che ha rinunciato alle spese Parte_2 funerarie in sede di precisazione delle conclusioni, non dovendosi dunque trattare la relativa domanda. ha poi domandato di accertare il proprio credito verso la convenuta in ragione delle Parte_2 spese straordinarie che afferma avere sostenuto per l'immobile di CA (quantificate in euro
11.917,00, di cui 1/3 graverebbe sulla convenuta) nonché degli oneri condominiali, delle utenze di luce e gas e della TARI sostenuti per l'immobile di LV MA (quantificati in € 37.684,65, di cui 1/6 graverebbe sulla convenuta).
La convenuta in comparsa di costituzione e risposta ha allegato la genericità delle allegazioni e l'assenza di prove sul punto, allegando che tali spese erano sostenute con prelievi del conto corrente cointestato ai tre coeredi, su cui allega di avere versato in data 18.6.2001 l'importo di € 4699,76 per le spese comuni;
tale versamento non è stato contestato dagli attori nella memoria n.1 e deve pertanto ritenersi provato. circostanza del versamento pagina 16 di 22 Nella memoria n.2, Parte_2
§ ha dato atto di produrre la documentazione e i giustificativi di spesa anticipate dalla stessa per l'unità immobiliare in LV MA afferenti le spese condominiali, nonché le utenze luce e gas e l'assolvimento delle spese per l'imposta TARI, sostenendo che le anticipazioni di pertoccanza esclusiva della convenuta sarebbero pari ad € 10.486,80;
§ ha dato atto di non produrre i giustificativi delle spese condominiali che le parti hanno assolto mediante il conto cointestato tra e n. Parte_2 Parte_1 Controparte_1
152827;
§ ha dato atto di produrre i giustificativi delle spese straordinarie condominiali per l'unità immobiliare in CA, anticipate da parte attrice e spettanti in quota parte a parte convenuta.
La convenuta, su tali spese, ha riconosciuto la prova di pagamenti da parte della per Pt_2 complessivi € 30.938,19, riconoscendo di essere debitrice (in ragione delle quote di sua spettanza pari a
1/3 della proprietà di CA e a 1/6 della proprietà di LV MA) di € 6798,94.
Tenuto conto della documentazione in atti e delle predette considerazioni della convenuta, quanto alle spese straordinarie sostenute dalla per l'immobile di CA (riquantificate, come visto, in € Pt_2
10.608,98 nella seconda memoria), le stesse sono provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per la minor somma di € 9.854,98, non risultando provata la residua (contestata) spesa di € 754,00 che sarebbe stata sostenuta per il saldo lavori facciata, in assenza di alcun giustificativo di pagamento.
Le spese allegate dagli attori per le utenze della luce dell'immobile in LV MA vanno invece integralmente riconosciute per l'importo di € 5.474,90 (come quantificato nei docc. 11 e 12), posto che:
§ la convenuta non ha contestato i pagamenti eseguiti per l'ammontare di € 637,20 relativi a una parte delle bollette degli anni 2012-2016, che quindi si ritengono provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
§ i pagamenti delle restanti bollette del periodo 2012-2016 si ritengono comunque provati, potendosi ciò presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, dalle stesse bollette, ove attestano la regolarità dei precedenti pagamenti e, quindi, l'assenza di insoluti pregressi (neppure avendo la convenuta allegato di avere provveduto ai relativi pagamenti);
§ i pagamenti delle bollette relative agli anni 2001-2012 e 2017-2024 sono altresì provati, essendo stati addebitati sul conto corrente della mediante domiciliazione bancaria, mai revocata, senza che il Pt_2 gestore del servizio abbia mai indicato debiti pregressi (anzi, nelle bollette relative agli anni 2017-2024 vi è persino indicata la regolarità dei precedenti pagamenti).
pagina 17 di 22 Le spese anticipate da per le utenze del gas dell'immobile di LV MA Parte_2
(quantificate in € 3.506,63) sono integralmente provate, posto che: per € 2.224,48 non sono contestate dalla convenuta;
la restante somma di € 1.282,15 è stata addebitata direttamente all'attrice tramite RID, mai revocato, e comunque dalle stesse bollette si evince l'assenza di insoluti pregressi (doc. 13 di parte attrice).
Delle spese condominiali relative all'immobile in LV MA sostenute dalla si ritiene provata Pt_2 esclusivamente la somma, non contestata, di € 13.196,56, non risultando giustificativi per la somma residua di € 9.473,98.
Deve, infine, riconoscersi all'attrice l'importo di € 5.025,37 per le spese relative alla TARI dell'immobile in LV MA, che la convenuta non ha contestato.
In conclusione, delle spese allegate dagli attori come eseguite dalla Ghione si ritengono provate quelle per l'immobile di CA, per un importo complessivo di € 9.854,98 e quelle per l'immobile di
LV MA, per € 27.203,46; per l'effetto, sussiste un debito della convenuta verso la madre di €
3285,00 (1/3) per l'immobile di CA e di € 4.533,91 (1/6) per l'immobile di LV, per complessivi € 7.818,91.
Da tale importo deve però essere detratta la somma di € 4.699,76, che la convenuta ha sostenuto avere versato sul conto cointestato agli eredi per garantire la provvista delle spese gestorie (circostanza non specificamente contestata dagli attori), in assenza della allegazione e prova da parte degli attori che tale somma abbia in conreto assolto altri debiti degli eredi, riducendosi così il debito della convenuta verso la ad € 3.119,15. Pt_2
Dal canto suo, la convenuta ha invece allegato di avere sostenuto per l'immobile di LV MA spese per l'importo complessivo di € 10.550,35 per interventi di riparazione e piccola manutenzione, anche con l'ausilio del marito, nonché per pulizie dopo che l'immobile veniva usato dagli attori e per l'acquisto di elettrodomestici da sostituire a quelli che gli attori avrebbero lasciato guasti.
A supporto della propria domanda, la convenuta, con la memoria n.2, ha plurime fatture di cui:
- n.3 fatture della AR.F di E. FIORITI n.3 del 3.5.2012, n. 17.5.2013 e n. 17 del 22.5.2014;
-n.6 fatture della ditta FARCASA Interior Design emesse tra il 2015 e il 2019;
-una fattura del 2023 di Mondo Convenienza per l'acquisto di un frigorifero.
Nella propria memoria n.3 gli attori:
§ hanno eccepito la prescrizione per le fatture della ditta AR.F. di Fioriti;
pagina 18 di 22 § hanno contestato la debenza delle spese domandate, in quanto non previamente da loro autorizzate, rilevando non trattarsi di spese urgenti e improcrastinabili (ad esempio la tinteggiatura), non essendo mai stati interpellati né avendo mai ricevuto alcun preventivo;
§ hanno rilevato che la ditta A.R.F. di Fioriti si trova a L'Aquila e si occupa di falegnameria e avrebbe cessato l'attività nel 2006, oltre a sussistere un legame di parentela con la convenuta (producendo quale doc. 18 la visura della ditta individuale di Fioriti Enrico);
§ hanno allegato che, allorché la convenuta ha sostenuto nell'anno 2019 con la società Interior Design
Farcasa spese per un ammontare pari ad € 6.893,00, la stessa aveva in corso una procedura di sovraindebitamento presso il Tribunale dell'Aquila Rg. 134/ 2019 (come attestato dal doc. 19;
§ hanno allegato che la ditta Interior Design Farcasa è un negozio di arredamento per interni, ovvero vende mobilio (come da visura di cui al doc. 20), sostenendo l'inverosimiglianza della frequente sostituzione dei motori delle tapparelle;
§ quanto al frigorifero, hanno allegato che la convenuta possa asportarlo visto l'acquisto recente di giugno 2023.
Ciò detto, vista la costituzione della convenuta del 7.2.2024, è fondata l'eccezione di prescrizione degli attori quanto al credito portato dalle fatture della ditta AR.F. di Fioriti n. 3 del 3.5.2012 e n. 13 del
17.5.5.2013 (doc.7 convenuta), anteriori di oltre dieci anni rispetto alla domanda riconvenzionale della convenuta.
Quanto alle ulteriori spese (di cui alle fatture di AR.F. di Fioriti n. 17 del 22.5.2014, di Interior
Design Farcasa n. 28/2015, n. 19/2016, n. 28/2017, n. 26/2018, n. 13/2019, n. 14/2019 per l'importo complessivo di € 6.893,00 e di Mondo Convenienza per l'importo di € 226,05), si condividono le eccezioni degli attori, trovando applicazione il costante orientamento giurisprudenziale in tema di spese di conservazione della cosa comune (anche in regime di comunione ereditaria ex art. 1116 c.c.), secondo cui “l'art. 1110 c.c. esclude ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilendo, piuttosto, che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune (ossia per il mantenimento della sua integrità), ha diritto al rimborso, purché abbia precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti, sicché, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo su di lui soltanto l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (Cass. ord. n. 5465 del 18/02/2022; Cass. n.
pagina 19 di 22 20652 del 09/09/2013; Cass. n. 253 del 08/01/2013); dunque, il concetto di “trascuranza” deve intendersi non in un fatto meramente e genericamente omissivo, bensì in un'inattività che si manifesti a seguito di un'espressa e preventiva richiesta di iniziativa.
Ricade, quindi, sul comunista (nel caso di specie, il coerede) che richiede il rimborso l'onere della prova della predetta trascuratezza (oltre che della natura conservativa delle spese e della necessità dei lavori), non avendo la convenuta provato di avere previamente interpellato o quantomeno avvertito i coeredi riguardo alla necessità delle spese domandate, né per scegliere congiuntamente la ditta che avrebbe eseguito i lavori;
neppure vi è prova del fatto che la rottura degli elettrodomestici o le cattive condizioni dell'immobile tali da richiedere gli interventi di pulizia di cui alle fatture siano effettivamente imputabili all'improprio godimento da parte degli attori nel periodo in cui frequentavano l'alloggio.
Le reciproche domande di indennizzo
La domanda attorea di indennizzo per avere l'attrice, dal 2001, consentito loro l'utilizzo dell'alloggio di LV MA solo per alcune settimane del mese di agosto, deve essere rigettata, attesa la genericità della stessa e non avendo gli stessi provato di avere domandato di potere usufruire dell'immobile per ben individuati periodi e che ciò sia stato loro negato dalla convenuta, tanto più che pare pacifico che anche gli attori disponessero delle chiavi dell'abitazione e che neppure allegano con quali modalità gli sarebbe stato in concreto impedito l'uso dell'immobile in Abruzzo al di fuori del mese di agosto.
Anche la domanda di indennizzo della convenuta (per non esserle stato consentito l'utilizzo dell'alloggio in agosto) deve essere rigettata, sia in ragione della sua genericità (la convenuta fa riferimento a “questi anni”, al mese di agosto “ma non solo”), sia alla luce delle prove orali svolte.
Il teste che ha riferito di conoscere le parti perché frequentano ad agosto lo stesso Testimone_1 stabilimento balneare in LV MA, ha solo riportato di non avere visto negli ultimi anni la convenuta presso tale stabilimento balneare, dando atto però di nulla sapere circa l'abitazione occupata dalla stessa.
Anche la teste , proprietaria di una casa in LV MA in un condominio differente Testimone_2 da quello dell'immobile delle parti, non direttamente visibile dalla sua abitazione, ha affermato di nulla sapere dell'utilizzo o meno dell'alloggio di LV da parte della convenuta, dando solo atto di non avere visto la convenuta nello stabilimento balneare frequentato da entrambe nell'agosto 2024.
La teste che ha dato atto di conoscere la convenuta in quanto anch'ella avvocato, ha Testimone_3 riferito di avere incontrato a LV (anche per ragioni lavorative) nel periodo Parte_3
pagina 20 di 22 estivo (fine luglio/agosto, in particolare dal 2016 in poi) presso alcune ville, riferendo di avere saputo dalla stessa che le affittava in quanto l'immobile era occupato da madre e fratello (“L'avv. Parte_1 mi diceva che aveva tutte le estati le necessità di trovare una sistemazione alloggiativa per i mesi estivi perché la casa di Via D'Annunzio era occupata. ADR: Quanto sopra vale certamente per il periodo dal
2016 in poi;
non posso essere certa che sia accaduto tutti i mesi di agosto, ma una buona parte di questi”).
Tale testimonianza non pare dirimente ai fini della domanda di indennizzo della convenuta, considerato che:
§ la testimonianza della teste è de relato actoris per quanto riguarda il fatto che l'immobile in Tes_3 questione fosse occupato dagli attori nel mese di agosto, oltre ad essere generica (non è dato sapere a quali e quanti anni si riferisca);
§ la domanda della convenuta è, come già detto, generica, non avendo provato di avere dovuto concludere contratti di locazione (che ben avrebbe potuto produrre), né avendo allegato e provato le spese per l'allegato affitto di immobili di proprietà di terzi (neppure indicati come testi);
§ soprattutto, non è provato che a fronte di espressa istanza dell'attrice di usufruire del mese di agosto, ci sia stato un rifiuto in tal senso degli attori, ben potendo tale utilizzo rientrare negli accordi turnari tra le parti.
La causa va dunque rimessa sul ruolo per le operazioni di divisione, come da separata ordinanza in data odierna.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta in capo a (nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_2 C.F._2
(nato a [...] il [...], ) e (nata Parte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_1
a Torino il 22.02.1967, C.F. ) la qualità di eredi legittimi di C.F._3 Persona_1
(nato a [...] il [...], deceduto a Torino il 12.4.2001, C.F. ). C.F._5
2) Accerta che il relictum da dividere di cui alla successione di è costituito: Persona_1
- dalla proprietà dell'immobile sito in CA, Strada Revigliasco n. 29 Sc. B piano S1- 1, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di CA come F. 22 n. 825 Sub. 12, Cat. A/2, Zona Censuaria 2, pagina 21 di 22 Cl.1, vani 5,5 Rendita € 695,93;
- dalla proprietà del box auto sito in CA, Strada Revigliasco n. 29, censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA come F. 22 n. 825 Sub. 47, Zona Censuaria 2, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita
€ 94,00;
- dalla quota di ½ di proprietà di: alloggio sito in LV (TE), Via Alighieri piano 1 int. 4, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di LV (TE) come F. 17 n. 229 Sub. 4, Cat. A/2, Zona Censuaria 1,
Cl.3, vani 5 Rendita € 516,46; posto auto coperto sito in LV (TE), Via Alighieri p S1, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 20, Zona Censuaria 1, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 28,87; deposito/ cantina sito in LV (TE), Via Alighieri piano S1, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 29, Zona Censuaria 1, Cl.1, Cat. C/2, 6 mq,
Rendita € 14,87.
3) Accerta in capo alla convenuta un debito nei confronti di di euro Controparte_1 Parte_2
3.119,15.
4) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
5) Spese al definitivo.
Torino, 11.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 18286/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. Oddo Alongi Rita;
C.F._2
PARTI ATTRICI contro
(C.F. ), in proprio quale Avvocato ex art. 86 cpc e con Controparte_1 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. Fiore Carla;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 29.11.2024): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, conclusione, previe le opportune declaratorie, con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei termini di legge;
IN VIA
ISTRUTTORIA: - rigettare le istanze istruttorie avversarie, compresa la richiesta di CTU contabile formulata da parte convenuta, per le argomentazioni e ragioni di cui agli atti introduttivi ed alle memorie ex art 171 ter c.p.c.; compresa la richiesta di ordine di esibizione formulata da parte convenuta, per le argomentazioni e ragioni di cui agli atti introduttivi ed alle memorie ex art 171 ter
c.p.c.; - ammettersi CTU, al fine di verificare il valore di mercato, al momento dell'apertura della successione in data 12.04.2001, delle ragioni di proprietà facenti capo al de cuius Per_1 ed aventi ad oggetto le unità immobiliari costituite da: a) ragioni di piena proprietà del cespite
[...] immobiliare sito in CA (TO), Strada Revigliasco n. 29, piano 1, costituito da alloggio e box pagina 1 di 22 auto costituente la casa coniugale, gravato dal diritto di abitazione ex lege della Sig.ra
[...]
, l'alloggio censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA come F. 22 n. 825 Sub. Pt_2
12, Cat. A/2, Zona Censuaria 2, Cl.1, vani 5,5 Rendita € 695,93; e box auto sito in CA, Strada
Revigliasco n. 29, censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA come F. 22 n. 926 Sub. 13,
Zona Censuaria 2, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 94,00; b) ragioni di proprietà pari ad ½ dell'unità immobiliare alloggio, posto auto coperto e cantina, site nel Comune di LV (TE), e precisamente: - alloggio sito in LV (TE), Via Dante Alighieri piano 1 int. 4, composto da due camere, salone, cucina
e servizi. Tale unità risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di LV (TE) come F. 17 n. 229
Sub. 4, Cat. A/2, Zona Censuaria 1, Cl.3, vani 5 Rendita € 516,46; - posto auto coperto sito in LV
(TE), Via Dante Alighieri, censito al Catasto Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub.
20, Zona Censuaria 1, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 28,87; - deposito/ cantina sito in LV (TE), Via
Dante, censito al Catasto Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 29, Zona Censuaria 1,
Cl.1, Cat. C/2, 6 mq, Rendita € 14,87; IN VIA PRELIMINARE, - accertare e dichiarare nei confronti di tutte le parti Sig.ri la qualità di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 coeredi del de cuius - accertare la titolarità di quote di diritto sul compendio Persona_1 immobiliare del de cuius in ragione di 1/3 sul coniuge e di Persona_1 Parte_2
1/3 ciascuno nei confronti dei di lui figli e IN VIA Parte_1 Controparte_1
PRINCIPALE, In via preliminare: - accertato l'assolvimento integrale da parte dei Sig.ri
[...]
degli oneri, imposte e tasse, spese di manutenzione straordinaria gravanti sugli immobili Pt_2 caduti in successione, per la somma pari ad almeno € 49.601,65 o nella misura veriore che risulterà in corso di causa;
- conseguentemente conguagliare nei confronti della Sig.ra il Controparte_1 corrispondente valore pari alla quota ereditaria alla medesima pertoccante pari ad 1/3, imputando a debito e decurtando tutte le somme anticipate in suo favore da parte dai Sig.ri a Parte_2 titolo di imposte e spese condominiali inerenti l'immobile oggetto di comunione, compensando i relativi importi;
in via subordinata condannare la Sig.ra alla corresponsione nei Controparte_1 confronti della Sig.ra dell'importo pari ad almeno 1/3 di tutte le somme dalla Parte_2 stessa corrisposte per spese condominiali, imposte e tasse, non inferiore ad € 16.534,00, calcolata con rivalutazione ed interessi dai singoli versamenti alla data odierna;
Nel merito: - rigettare le domande di parte convenuta volte ad ampliare il petitum del giudizio di divisione ricomprendendo cespiti non oggetto di comunione ereditaria tra le parti, quali rapporti bancari e titoli, in quanto infondate in fatto
e in diritto, oltre che destituite di ogni presupposto e fondamento per le ragioni di cui agli atti
pagina 2 di 22 introduttivi e alle memorie ex art 171 ter c.p.c., nonché sugli arredi della casa di CA gravati dal diritto di abitazione del coniuge - previa stima dei cespiti, disporre la Parte_2 divisione del compendio ereditario immobiliare e pertanto dei beni immobili morendo dismessi dal de cuius in ragione di 1/3 ciascuno tra i coeredi, in ragione delle rispettive quote di Persona_1 diritto pertoccanti a ciascun coerede, al netto delle passività ereditarie e dei rimborsi da effettuare nei confronti dei coeredi;
si escludono le spese funeratizie (in ragione della mera esiguità della somma pari alla quota parte per 1/3) al cui solo rimborso parte attrice rinunzia;
- assegnare ai condividenti in comunione tra loro e lotti immobiliari a soddisfacimento Parte_2 Parte_1 delle quote di diritto ad essi spettanti, oltre che comprensivi delle somme anticipate per la gestione degli stessi e pertanto dei rimborsi ad essi spettanti;
- accertata l'indivisibilità e non frazionabilità delle unità immobiliari cadute in successione ex art. 720 c.c., censite al C.F. del Comune di CA come F. 22 n. 825 Sub. 12, Cat. A/2, Zona Censuaria 2, Cl.1, vani 5,5 Rendita € 695,93; e box auto sito in CA, Strada Revigliasco n. 29, censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA come
F. 22 n. 926 Sub. 13, Zona Censuaria 2, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 94,00; accertato che i Sig.ri
e intendono restare in comunione, accertata la Parte_2 Parte_1 corresponsione integrale delle spese di manutenzione straordinaria da parte di parte attrice, nella misura che risulterà dai rendiconti condominiali e dalle quietanze, da imputarsi a debito della quota del coerede disporre l'assegnazione per l'intero e congiuntamente dei cespiti Controparte_1 predetti nei confronti dei coeredi Sig.ri e attribuendo agli Parte_2 Parte_1 stessi la quota di titolarità di da assegnarsi per ragioni pari ad 1/3 della nuda Controparte_1 proprietà a e per ragioni di 1/3 di usufrutto a - Parte_1 Parte_2 conseguentemente liquidare alla Sig.ra il corrispondente valore della quota alla Controparte_1 medesima pertoccante quanto all'unità in CA (TO), in ragione di 1/3 decurtata di tutte le somme anticipate in suo favore da parte della Sig.ra a titolo di imposte, spese Parte_2 condominiali, con addebito a carico di parte attrice dell'eccedenza in misura proporzionale e pertanto in ragione di 1/3 dell'usufrutto a carico della Sig.ra e di 1/3 della nuda proprietà Parte_2
a carico del Sig. conseguentemente liquidare alla Sig.ra il Parte_1 Controparte_1 corrispondente valore della quota alla medesima pertoccante quanto all'unità in LV (TE) in ragione di 1/6 della piena proprietà, decurtata di tutte le somme anticipate in suo favore da parte della Sig.ra
a titolo di imposte, spese condominiali, con addebito a carico di Parte_2 [...]
dell'eccedenza; - accertata l'occupazione prevalente dell'unità immobiliare in LV (TE), Pt_2
pagina 3 di 22 alloggio, posto auto e cantina Comune di LV (TE) come F. 17 n. 229 Sub. 4, Cat. A/2, Zona
Censuaria 1, Cl.3, vani 5 Rendita € 516,46; - posto auto coperto sito in LV (TE), Via Dante Alighieri, censito al Catasto Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 20, Zona Censuaria 1, Cl.3,
Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 28,87; - deposito/ cantina sito in LV (TE), Via Dante, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 29, Zona Censuaria 1, Cl.1, Cat. C/2, 6 mq,
Rendita € 14,87; da parte della Sig.ra condannare la condividente al pagamento Controparte_1 nei confronti dei Sig.ri e di una somma pari ad almeno € Parte_2 Parte_1
2.000,00 o quella veriore che verrà accertata in corso di causa, da quantificarsi dall'apertura della successione in data 12.04.2001 sino all'effettivo scioglimento della comunione ereditaria, a tiolo di indennizzo per la illegittima privazione nel pari utilizzo del bene da parte degli altri condividenti, a causa dell'uso prevalente da parte della Sig.ra del bene comune, attribuendo il Controparte_1 relativo importo nella porzione pertoccante ai condividenti e Parte_2 Parte_1
; - respingere le domande restitutorie e di indennizzo e le domande tutte formulate da parte
[...] convenuta nei confronti dei Sig.ri e in quanto infondate in Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare la domanda di rendiconto formulata da parte convenuta nei confronti di e in quanto infondata in Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto per le ragioni di cui agli atti introduttivi ed alle memorie ex art 171 ter c.p.c., nonché destituita di ogni presupposto e fondamento, oltre che generica per indeterminatezza dell'oggetto e dei rapporti bancari;
oltre che irrituale quanto ai rapporti bancari indicati ex novo nella memoria ex art
171 ter n. 2 c.p.c. di parte avversa;
ed in ogni caso nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere gli attori tenuti al rendiconto così come formulato da parte avversa, pur se infondato e illegittimo, se ne eccepisce sin d'ora l'intervenuta prescrizione per decorso del termine decennale. -
Con vittoria di diritti, onorari e spese legali, IVA e CPA.”
Per la parte convenuta (come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 28.11.2024): “1.
In via preliminare: o Accertare e dichiarare la qualità di coeredi del de cuius per Persona_1 tutte le parti in causa ( , e ).
2. Nel merito, in via Controparte_1 Parte_2 Parte_1 principale: a) accertare e dichiarare che la massa ereditaria comprende i seguenti beni: o Gli immobili di CA e LV MA con le relative pertinenze;
o I beni mobili e gli arredi presenti nei suddetti immobili;
o I titoli e fondi amministrati, oltre ai frutti prodotti dagli stessi;
o Le somme giacenti sui conti correnti intestati al de cuius e successivamente trasferite. b) Dichiarare che la stima degli immobili vada effettuata alla data di notifica dell'atto di citazione, escludendo qualsiasi diritto
pagina 4 di 22 reale che possa gravare in capo agli eredi (es. diritto di abitazione). c) Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria attraverso: o L'assegnazione della proprietà degli immobili di LV MA all'Avv. , con conseguente conguaglio delle rispettive quote spettanti. o L'attribuzione Controparte_1 degli immobili di CA agli attori e , con i relativi Parte_2 Parte_1 conguagli e compensazioni. o Ripartizione dei cespiti mobiliari indicati nella comparsa di costituzione
e risposta (titoli e relativi frutti, beni mobili presenti nelle abitazioni, somma relitta su conto corrente cointestato al de cuius), previa decurtazione dei rimborsi/compensazioni da effettuare tra i coeredi e, al tal fine, computare, altresì, il versamento effettuato da parte convenuta con bonifico bancario in data 18/06/2001 per l'importo di euro 4.699,76 per la partecipazione alle spese di gestione degli immobili;
d) Ordinare agli attori la presentazione di un rendiconto completo relativo alla gestione della massa ereditaria e delle somme trasferite sui conti cointestati, ai sensi degli artt. 723 c.c. e 263
c.p.c. e) Rigettare ogni richiesta di restituzione o indennizzo avanzata dagli attori, considerando infondate le loro pretese relative a spese condominiali, tasse e manutenzione straordinaria. f)
Dichiarare irricevibile e, per l'effetto rigettare la richiesta degli attori di attribuire la quota di
[...]
dell'immobile di CA suddivisa in nuda proprietà e usufrutto, poiché contraria ai CP_1 principi di indivisibilità e proporzionalità di cui agli artt. 718 e 720 c.c.
3. In via riconvenzionale: o
Condannare gli attori al risarcimento danni nei confronti di per il mancato Controparte_1 godimento dell'immobile di LV MA, nella misura di € 3.000 annui o altra somma ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale. o Disporre il rimborso delle spese documentate sostenute dalla convenuta per la manutenzione straordinaria e la gestione dell'immobile di LV MA, pari a €
10.550,35, con conseguente conguaglio delle somme dovute dai coeredi e Parte_1
4. In via istruttoria: o Disporre una CTU per: La stima aggiornata degli immobili e Parte_2 delle relative pertinenze;
L'individuazione e la quantificazione dei beni mobili presenti negli immobili;
La ricostruzione dei saldi e delle movimentazioni sui conti correnti e sui depositi titoli, al fine di determinare il valore complessivo della massa ereditaria e le spettanze di ciascun coerede.
5. Con vittoria di spese di lite, IVA e CPA, ove dovute”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1 rispettivamente moglie e figlio del de cuius , deceduto in data 12.04.2001, hanno Persona_1 convenuto innanzi al Tribunale di Torino rispettivamente figlia e sorella degli Controparte_1
pagina 5 di 22 attori, per domandare lo scioglimento della comunione ereditaria di cui alle conclusioni in epigrafe, allegando:
§ che in data 12.4.2021 si è aperta in CA la successione ab intestato di in Persona_1 favore, quali chiamati all'eredità, della moglie (nella quota di 1/3) e dei figli Parte_2
e (per 1/3 ciascuno); Parte_1 CP_1
§ che, al momento dell'apertura della successione, il compendio ereditario era formato dai seguenti cespiti:
- alloggio sito in CA, strada Revigliasco n.29, scala B piano S1- 1, composto da tre camere, cucina e doppi servizi, censito al C.F. del Comune di CA come F. 22, n. 825, Sub. 12, Cat. A/2,
Zona Censuaria 2, Cl.1, vani 5,5 Rendita € 695,93);
-box auto (censito al C.F. del Comune di CA come F. 22, n. 825, Sub. 47, Zona Censuaria 2,
Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 94,00);
-quota di ½ dell'alloggio sito in LV (TE), via Alighieri, piano 1 int. 4, composto da due camere, salone, cucina e servizi, censito al C.F. del Comune di LV come F. 17, n. 229, Sub. 4, Cat. A/2, Zona
Censuaria 1, Cl.3, vani 5 Rendita € 516,46);
-quota di ½ del posto auto coperto sito in LV, via Alighieri al piano S1, censito al C.F. del Comune di LV come F. 17, n. 229, Sub. 20, Zona Censuaria 1, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 28,87);
-quota di ½ del deposito/cantina in LV, via Alighieri, piano S1, censito al C.F. del Comune di LV come F. 17, n. 229, Sub. 29, Zona Censuaria 1, Cl.1, Cat. C/2, 6 mq, Rendita € 14,87;
§ che le predette unità immobiliari di LV (TE) sono oggi in comproprietà di e Parte_1 per la quota 1/6 ciascuno, mentre (già comproprietaria di ½) Controparte_1 Parte_2 ne è comproprietaria per 4/6;
§ che sull'unità abitativa di CA grava il legato ex lege del diritto di abitazione in favore della moglie Parte_2
§ che in data 11.3.2021 con atto di liberalità, ha trasferito la propria quota di nuda Parte_2 proprietà di 1/3 dell'immobile di CA al figlio , riservandosi l'usufrutto; Parte_1
§ di essere tutti eredi in forza di accettazione tacita, avendo le parti compiuto un atto dispositivo su un bene ereditario a rogito Notaio di Torino in data 19.04.2006 Rep. 98618 Racc. 25799 Persona_2
(doc. 5);
§ che dall'apertura della successione del marito, ha pagato per l'intero imposte e Parte_2 tasse per l'immobile di CA, oltre ad avere anticipato per l'intero spese di manutenzione pagina 6 di 22 straordinaria e ordinaria per tutte le unità immobiliari in comunione, chiedendo che il relativo debito sia imputato pro quota a decurtazione della quota pertoccante alla convenuta;
§ che, in particolare, ha speso € 11.917,00 per oneri condominiali straordinari Parte_2 dell'immobile in CA ed € 37.684,65 per oneri condominiali ordinari e straordinari, utenze gas e luce, tassa rifiuti dell'immobile in LV (TE);
- che dal 2001, sino ad oggi, senza alcun titolo giustificativo, ha impedito agli Controparte_1 attori di usare parimenti l'immobile in LV (TE), salvo per ad alcune settimane del mese di agosto di ogni anno, richiedendo gli attori e, in particolare, proprietaria di 4/6, un adeguato Parte_2 indennizzo;
- di avere già in precedenza manifestato alla convenuta la volontà di sciogliere la comunione ereditaria;
- di intendere richiedere l'assegnazione congiunta del cespite (alloggio e box auto) in CA in capo a entrambi gli attori, chiedendo che la quota della convenuta sia attribuita in ragione di 1/3 per la nuda proprietà a e per 1/3 di usufrutto in favore di Parte_1 Parte_2
- di intendere altresì richiedere l'assegnazione della quota della convenuta degli immobili di LV a
Parte_2
Si è costituita la convenuta, deducendo:
§ che il valore degli immobili in CA e in LV MA è complessivamente pari ad almeno €
402.140,00, cifra nettamente superiore rispetto alla stima degli attori (€ 78.588,00), sostenendo l'attrice che il valore dei beni immobili debba essere stimato alla proposizione della domanda, tanto più che tali immobili, dopo l'apertura della successione, hanno subito modifiche sostanziali e migliorie per lavori di ristrutturazione;
§ che per la stima dell'immobile di CA non può tenersi conto del diritto di abitazione della madre, posto che la comunione tra le parti attrici produrrebbe un'espansione dei loro diritti reali, con attestazione del loro valore a quello di mercato;
§ che, oltre agli immobili in CA e in LV MA indicati dagli attori, il compendio ereditario del padre include altresì (come da denuncia di successione):
- i titoli di cui alla denuncia di successione (doc.2), il cui valore nominale all'apertura della successione ammontava ad euro 39.849,81 (controvalore in euro di lire 77.160, pari al 50% dei titoli appoggiati, al momento dell'apertura della successione, sul conto deposito amministrato n. 365/977451 acceso presso la Sanpaolo IMI S.p.a., intestato al de cuius e a Parte_2
pagina 7 di 22 - il 50% della somma giacente, al momento del decesso del de cuius, sul conto corrente n. 10/153496 cointestato al de cuius e a con saldo complessivo di € 8.008,71 (estratto conto Parte_2 corrente al 12/04/2001 sub doc. 4), il cui 50% è pari ad € 4004,36;
-i beni mobili (arredi e complementi d'arredo) presenti nei cespiti caduti in successione, tra i quali anche beni di valore (quadri, tappeti, ecc.) presenti nell'alloggio di CA;
§ che la domanda attorea di assegnazione della sua quota di proprietà (1/3) dell'immobile di
CA, volta a costituire in capo agli attori due differenti diritti, ossia, la nuda proprietà (per 1/3) in capo a e l'usufrutto (per 1/3) in capo a è inammissibile in quanto Parte_1 Parte_2 celerebbe una donazione nell'ambito di una divisione ereditaria;
§ che pur concordando quanto all'indivisibilità degli immobili di CA e LV MA,
l'assegnazione di entrambi gli immobili agli attori violerebbe i principi di cui agli artt. 718 e 720 c.c., ritenendo la convenuta equa l'assegnazione a sé dell'immobile di LV, con assegnazione della propria quota degli immobili di CA agli attori;
§ che, nei giorni successivi al decesso del padre, i predetti titoli e il saldo del conto corrente n.
10/153496 venivano trasferiti su altro conto deposito titoli amministrato (n. 3100/901947) e su altro conto corrente (n. 100/152827), già precedentemente accesi e cointestati a Parte_2
e (cfr. doc.5 estratto di conto corrente n. 10/152827 cointestato Controparte_1 Parte_1 coeredi aprile/giugno 2001);
§ che le predette posizioni finanziarie, i cui frutti dovevano essere utilizzati per sostenere le spese ordinarie e straordinarie degli immobili in comunione ereditaria, sono sempre stati amministrati da
, di professione commercialista, che era l'unico a detenere le password di accesso Parte_1 all'home banking, rendendo il fratello il conto del suo operato solo fino al 2009, anno in cui la convenuta (precisamente il 6/04/2009) “revocava la propria la propria cointestazione”, dal conto deposito titoli n. 3100/901947 e dal conto corrente n. 100/152827 (per questioni legate al sisma che aveva colpito la città di L'Aquila ove risiede la convenuta, in ragione del timore di mettere a rischio il patrimonio ereditario (posto che la convenuta è socia e fideiubente di un'attività economica in città), con l'accordo tra le parti che la stessa mantenesse la titolarità della propria quota iure successionis partecipando sia alla provvista iniziale che a quella trasferita sul conto cointestato n. 100/152827 nonché alle movimentazioni attive successive effettuate sul nuovo conto cointestato ai soli attori;
§ che da tale momento gli attori non fornivano più alcun resoconto/informazione sull'operatività e sui risultati ottenuti, contrariamente all'obbligo di cui all'art. 723 c.c.;
pagina 8 di 22 § che la domanda attorea di rimborso degli oneri condominiali è generica, carente di prove e in ogni caso non considera che le risorse necessarie venivano prelevate dal conto corrente, prima, cointestato a tutti i coeredi, sul quale erano confluiti il saldo del conto corrente cointestato al de cuius e i frutti dei depositi amministrati di cui si è sopra detto, e poi dal conto fittiziamente cointestato solo più agli attori;
§ che, inoltre, il 18/06/2001 sul suddetto conto corrente cointestato alla deducente e ai coeredi confluiva l'ulteriore somma di € 9.399,52 mediante bonifico eseguito dai germani, che ha comportato un nuovo apporto, da parte della convenuta, di ulteriori €. 4.699,76 ciascuno per le spese di gestione ordinarie e straordinarie dei due appartamenti (doc. 5);
§ che quanto al riparto delle spese eseguito dagli attori per gli immobili in LV MA, la propria quota è di 1/6 e non di 1/3;
§ che è illegittima la domanda attorea di rivalutazione e interessi dei singoli versamenti effettuati per le spese di gestione degli immobili, essendo le spese sostenute per la cosa comune debiti di valuta e non di valore (richiamando a sostegno Cass. n. 5135/2019; n. 16206/2013; n. 6982/2009);
§ che le spese funebri domandate dalla madre non sono dovute, essendo già state rimborsate integralmente a con un accordo transattivo dall'assicurazione del soggetto che aveva Parte_2 investito il de cuius, causandone la morte;
§ di essersi occupata della gestione dell'immobile di LV MA anche con l'aiuto del marito
[...]
che di sua iniziativa eseguiva numerosi interventi di riparazione e piccola manutenzione, Persona_3 vedendosi costretta a chiamare anche un'impresa di pulizia e alcuni artigiani quando gli attori utilizzavano l'appartamento lasciandolo in pessime condizioni, nonché ad acquistare elettrodomestici nuovi per sostituire quelli lasciati guasti dagli attori, sopportando spese per complessivi € 10.550,35, di cui ha domandato il rimborso per € 8.791,96 (pari alla quota di 5/6);
§ che gli attori hanno sempre potuto utilizzare l'immobile a loro piacimento, in qualsiasi periodo dell'anno, rifiutandosi piuttosto di concordare una turnazione per il periodo estivo, avendo sempre preteso e goduto dell'abitazione del mare nel mese di agosto, talvolta sino a metà settembre, obbligando ad affittare immobili di terzi in LV MA nei mesi di luglio, agosto, Controparte_1 settembre;
§ che il diritto all'indennizzo domandato dagli attori è in ogni caso prescritto, se non per gli ultimi cinque anni, domandando a sua volta di essere risarcita per il mancato godimento dell'immobile dal
2001 ad oggi, quantificato in € 3.000 annui o nella diversa somma accertanda.
Nella prima memoria istruttoria, gli attori:
pagina 9 di 22 § hanno contestato l'inclusione nell'asse ereditario dei titoli e del denaro, pacificamente trasferiti da quello del de cuius su altro conto depositi e altro conto corrente, già cointestati ai coeredi, sostenendo che tale operazione abbia fatto venir meno la comunione ereditaria e costituito una comunione ordinaria;
§ hanno contestato che, dopo il recesso dalla convenuta, nel 2009, dal conto corrente e dal conto depositi cointestati alle odierne parti, tali conti siano rimasti solo fittiziamente cointestati a
[...]
e a non esistendo alcun accordo in tal senso tra le parti;
Pt_2 Parte_1
§ hanno eccepito l'infondatezza della domanda di rendiconto della convenuta, svolta nelle conclusioni anche nei confronti di sostenendo che la fattispecie in esame non riguarda un'ipotesi Parte_2 di delega bancaria su conto intestato ad altri, posto che tutti gli intestatari potevano operare sui predetti conti sino al 2009;
§ hanno eccepito la prescrizione dell'obbligo di rendiconto per decorso del termine decennale.
È stata ritualmente esperita la mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo.
Escussi alcuni testi, la causa è stata rimessa in decisione.
Ciò premesso, è pacifico dagli atti di causa e/o provato dalla documentazione in atti che:
§ il de cuius è deceduto il 12.4.2001 in Torino (doc. 1) senza aver lasciato Persona_1 testamento, essendosi dunque aperta la successione ab intestato;
§ eredi legittimi di sono le parti in causa, per le quali vi è altresì prova Persona_1 dell'accettazione tacita, posto che:
e hanno ceduto a le quote di un bene Parte_2 Controparte_1 Parte_1 ereditario con atto a rogito Notaio di Torino in data 19.04.2006 Rep. 98618 Racc. Persona_2
25799, doc. 5 di parte attrice;
-le parti (attori e convenuta) hanno trasferito su n.2 conti a loro cointestati, dopo la morte del de cuius, le somme e titoli presenti su conto titoli e conto corrente cointestati al de cuius;
§ nel 2009 i predetti conti cointestati agli eredi sono stati chiusi.
Il relictum oggetto della domanda di divisione
Beni immobili
Fanno pacificamente parte del relictum da dividere i seguenti immobili:
§ piena proprietà dell'alloggio e del box auto siti in CA, Strada Revigliasco n. 29, sul quale grava il diritto di abitazione in favore del coniuge Parte_2
pagina 10 di 22 § quota di ½ della proprietà dell'alloggio, box auto e cantina siti in LV MA (TE), all'epoca del decesso del de cuius cointestati allo stesso e alla moglie per 1/2 ciascuno. Parte_2
Titoli e conto corrente
Come visto, è pacifico tra le parti e/o documentalmente provato che all'epoca dell'apertura della successione di il relictum fosse costituito anche dal 50% dei titoli appoggiati sul Persona_1 conto deposito amministrato n.365/977451 acceso presso Sanpaolo IMI Spa (cointestato al de cuius e alla moglie), del valore nominale di € 39.849,81 (come risulta anche dalla denuncia di successione in atti) e dal 50% del saldo del conto corrente n.10/153496 (anch'esso cointestato al de cuius e alla moglie), 50% pari ad € 4.004,36.
Non si condivide l'assunto attoreo per cui il trasferimento dei titoli e del saldo del predetto conto corrente su differenti conti preesistenti, cointestati agli eredi, abbia fatto venir meno la comunione ereditaria, non potendosi desumere la volontà di sciogliere la comunione ereditaria in ragione dei predetti meri trasferimenti su conti correnti cointestati, in assenza di una chiara e inequivoca volontà in tal senso promanante da ciascuno degli eredi, apparendo altresì irrilevante la preesistenza di tali conti.
Per contro, è provato e pacifico che nel marzo 2009 la convenuta sia “receduta” dai conti cointestati con gli attori (con la necessaria chiusura di tali conti e l'apertura di due nuovi conti cointestati solo agli attori), non risultando in alcun modo provato l'assunto della convenuta circa la volontà di cointestare solo fittiziamente alla madre e al fratello nuovi conti (circostanza specificamente e tempestivamente contestata dagli attori).
Scrive in particolare la convenuta in comparsa di costituzione che “la scrivente revocava la propria cointestastazione dal menzionato conto deposito titoli (n. 3100/901947) e dal conto corrente (n.
100/152827), con l'accordo tra le parti, che la medesima mantenesse la titolarità della propria quota iure successionis e, dunque, fosse partecipe, pertanto, sia alla provvista iniziale (presente sul conto cointestato al n. 10/153496) che a quella trasferita sul conto cointestato tra la Persona_1 deducente e gli attori (n. 10/152827), nonché alle movimentazioni attive successive, effettuate sul conto cointestato ai soli coeredi e ”, riferendo pertanto di un conto non Parte_2 Parte_1 meglio indicato intestato alla madre e al fratello.
Solo poi nella memoria n.2 la convenuta riporta che “… nel 2009, a seguito dell'opportuno ritiro della firma della convenuta, dettata da ragioni contingenti legate al sisma del 2009, siano totalmente transitati sul conto intestato unicamente a e a (n. 3100/3566643). Parte_2 Parte_1
pagina 11 di 22 La convenuta sostiene, in concreto, esservi stata una simulazione soggettiva concordata tra tutti gli eredi per la cointestazione dei conti titoli e del conto corrente ai soli attori, allo scopo di sottrarre ad eventuali futuri creditori della convenuta il patrimonio ereditario”.
Tale accordo simulatorio non è però stato provato, tanto più che tra le parti la prova della simulazione non può essere data né per testi né per presunzioni, potendo essere data solo con una controdichiarazione scritta (la cui esistenza nel caso di specie non è neppure mai neppure allegata).
In assenza della prova della simulazione quanto alla sostenuta “fittizia” intestazione dei nuovi conti solo agli attori, deve rilevarsi che la chiusura dei conti cointestati ai tre eredi e dalla successiva (non è dato sapere di quanto) apertura di un conto deposito intestato solo gli attori fanno quanto meno presumere che la stessa convenuta sia stata soddisfatta.
L'art. 1854 cc sul conto corrente prevede, invero, che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori e debitori in solido dei saldi del conto”, rendendo liquidi ed esigibili i crediti di ciascun cointestatario.
Per l'effetto, la chiusura del conto deposito e del conto corrente cointestati alle odierne parti (con apertura di un conto corrente e conto deposito cointestati solo più agli attori) attestano di per sé la soddisfazione della convenuta, che non adempiuto l'onere di provare il contrario e di provare quali titoli farebbero ancora parte della comunione ereditaria da dividere, tanto più atteso il lasso di tempo decorso dall'apertura della successione (nel 2001) alla chiusura dei conti cointestati atre eredi (2009), senza alcuna allegazione della convenuta circa l'evoluzione e la sorte dei titoli ereditati in tale lasso di tempo (in cui la convenuta stessa era contitolare dei conti) e senza alcuna allegazione di quali fossero precisamente i titoli ereditari ancora presenti alla chiusura del predetto conto cointestato agli eredi, non apparendo in tal senso sufficiente la scarna documentazione prodotta dalla convenuta che fino al 2009, come detto, era contitolare tanto quanto gli attori del conto cointestato.
Non possono certo ritenersi sufficienti, a provare la persistenza dei titoli ereditati le missive trasmesse alla convenuta in fase di trattative stragiudiziali dai convenuti e dal difensore degli stessi, attesa la genericità delle affermazioni ivi riportate (peraltro riferite solo ai titoli).
pagina 12 di 22 Invero, non é chiaro a quali titoli si riferisca la missiva inviata il 29.3.2011 dagli attori, in cui gli stessi scrivono:
Infatti, neppure vi è prova che nel 2011 (a distanza di dieci anni) esistessero ancora i titoli di cui alla successione del 2001 e che peraltro gli attori ben avrebbero potuto fare riferimento ai titoli loro spettanti e, dunque, ancora nella loro disponibilità, da utilizzare come conguaglio, non intaccando per nulla la presunzione per cui con la chiusura di un conto i titolari dello stesso siano stati liquidati.
Quanto alla missiva del difensore degli attori del 20.3.2012, la stessa in primo luogo non proviene dalle parti, non potendo contenere dichiarazioni aventi contenuto confessorio;
inoltre, la manifestata disponibilità della sola madre a dividere in parti uguali i titoli caduti in successione è nuovamente generica, non essendo dato sapere a quali titoli (evidentemente ancora esistenti nel 2012) si riferisca, ben potendo fare riferimento a titoli nella sola disponibilità della Pt_2
Si ribadisce ancora che la stessa convenuta non ha allegato quali sarebbero stati i titoli ancora presenti sul conto deposito cointestato a tutti gli eredi all'atto della sua chiusura (e la somma ancora presente sul coto cointestato), limitandosi ad allegare solo nella memoria n.2 (tardivamente) che “la consistenza dei titoli alla data del 31/03/2009, - ovvero due mesi prima che la convenuta ritirasse la sua firma dal conto deposito cointestato con gli altri coeredi-, era pari ad un controvalore di euro 165.441,62” senza però fornire alcun elemento utile a ricondurre tale controvalore ai titoli caduti in successione, dando atto di produrre a conferma di tale allegazione il doc.5, da cui però non è dato evincere quali dei fondi e delle obbligazioni ivi elencate fossero o meno riconducibili agli originari titoli di cui alla successione, rinvenendosi peraltro altresì azioni intestate alla sola (tanto più che il predetto Parte_2 documento è precedente di due mesi alla chiusura del conto, prima della quale la situazione sarebbe potuta ancora mutare).
A fronte di quanto riportato, non può accogliersi l'istanza di CTU formulata dalla convenuta, che:
-nella memoria n.2, ha domandato disporsi “CTU contabile volta alla ricostruzione dell'andamento dei titoli caduti in successione e della quantificazione dei frutti, nonché sui conti correnti via via utilizzati (conti deposito titoli del de cuius (n. 363/977451), conto deposito cointestato ai tre coeredi (n.
3100/901947) e conto intestato unicamente a e a (n. Parte_2 Parte_1
3100/3566643); e sui conti correnti: n. 10/153496 cointestato al de cuis, n. 10/152827 conto pagina 13 di 22 cointestato a tutti e tre i coeredi e conto cointestato fittiziamente a e Parte_2 Parte_1
), neppure avendosi contezza fossero investimenti”, considerato altresì, in ogni caos, che: è
[...] irrilevante l'andamento dei titoli quanto ai conti cointestati al de cuius prima dell'apertura della successione;
è irrilevante l'andamento dei titoli quanto al periodo successivo al c.d. recesso della convenuta dal conto cointestato, per le ragioni già espresse;
sarebbe (oltre che superflua) altresì generica ed esplorativa la CTU sull'andamento dei titoli del periodo di cointestazione tra agli eredi (tra il 2001 e il 2009), considerato che la convenuta era, come gli attori, cointestataria a tutti gli effetti di tale conto corrente su cui poteva altresì operare, dovendo e potendo, per l'effetto, essere a conoscenza dell'andamento degli stessi e potendo disporre della relativa documentazione bancaria, che neppure risulta essere stata richiesta all'istituto bancario interessato;
- in sede di precisazione delle conclusioni la convenuta ha domandato disporsi “CTU per la ricostruzione dei saldi e delle movimentazioni sui conti correnti e sui depositi titoli, al fine di determinare il valore complessivo della massa ereditaria e le spettanze di ciascun coerede”, formulazione ancor più generica ed esplorativa, neppure essendo indicati i conti e i depositi titoli su cui si vorrebbe la CTU, né il periodo di interesse.
Si osserva ancora, sul punto, che in sede di precisazione delle conclusioni la convenuta non ha reiterato l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, da ritenersi per l'effetto rinunciata (come le prove orali per quanto non ammesse e non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni).
Per le stesse ragioni deve altresì essere rigettata la domanda della convenuta di ordinare agli attori il rendiconto “relativo alla gestione della massa ereditaria e delle somme trasferite sui conti cointestati ai sensi degli artt. 723 c.c. e 263 c.c.” (così in sede di precisazione delle conclusioni).
Si osserva, ad abundantiam, che in comparsa di costituzione e risposta, quanto al rendiconto, la convenuta, nella parte narrativa, aveva richiesto il rendiconto limitatamente alle “movimentazioni attive successive, effettuate sul conto cointestato ai soli coeredi e ”, Parte_2 Parte_1 dunque solo in relazione al conto corrente cointestato agli attori e aperto dopo la chiusura del conto cointestato agli attori e alla convenuta, nel 2009, per poi domandare contraddittoriamente nelle
“conclusioni” di “condannare parti attrici a conferire alla massa ereditaria i titoli e i frutti percepiti in comunione ereditaria, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, nonché le somme che dovessero risultare appartenere alla massa stessa all'esito dell'esame del rendiconto relativo a tutto il periodo (dal 2001 in poi) in cui le controparti hanno curato la gestione e/o avuto in qualche modo la disponibilità”, estendendo dunque la domanda di rendiconto sino al 2001, nonostante la stessa pagina 14 di 22 convenuta avesse affermato che fino al 2009 (allorché il conto cointestato a lei e agli attori era stato chiuso), il fratello (che a suo dire gestiva il conto deposito) le aveva sempre reso puntualmente il conto.
Dunque, la richiesta di rendiconto per il periodo antecedente al 2009 è di per sé inammissibile e infondata (tanto più che sino al 2009 la stessa convenuta, come detto, poteva liberamente operare sul conto cointestato).
Infondata è altresì la domanda di rendiconto anche quanto al periodo successivo al 2009, in assenza di un conto deposito titoli cointestato anche alla convenuta in forza del recesso dalla stessa esercitato.
Secondo la giurisprudenza, “Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (così Cass. n. 26222/2022).
Nel caso di specie, come detto, non vi è prova di un accordo tra le parti circa una cointestazione del conto in capo agli attori “solo fittizia” e nemmeno si ricade in un caso di obbligo legale di rendiconto, non ravvisandosi, ad esempio, i presupposti di una negotiorum gestio o di un mandato senza rappresentanza, di cui non vi è prova (né allegazione).
Altri beni mobili
Quanto alla domanda di procedere alla stima e divisione dei beni mobili presenti negli immobili caduti in successione, la stessa non può essere accolta, attesa l'assoluta genericità della domanda da parte di entrambe le parti.
Invero:
-la convenuta si è limitata a fare riferimento ai “beni mobili (arredi e complementi d'arredo) presenti negli immobili da dividere, parlando quanto all'immobile di CA di “beni di un certo pregio
(quadri, tappeti, ecc.)”;
-gli attori, nella memoria n.1, nulla hanno allegato sui beni mobili, limitandosi a sostenere l'indivisibilità di quelli presenti nell'immobile di CA in ragione del diritto di abitazione in capo a Parte_2
pagina 15 di 22 -alcuna descrizione, elenco o inventario degli arredi e complementi di arredo è stato prodotto, così come alcuna fotografia degli stessi;
- in ogni caso, “arredi e complementi di arredo” dell'immobile di CA non possono essere divisi, considerato il pacifico diritto di abitazione di quale coniuge superstite, che Parte_2 include anche il diritto di uso sui mobili che la corredano, con impossibilità i mobili tra gli eredi finché il diritto di abitazione persiste;
-una CTU volta a individuare e stimare gli arredi dell'immobile di LV MA sarebbe del tutto esplorativa, perché volta non solo a stimare ma anche a individuare i beni caduti in comunione, così supplendo all'onere di allegazione delle parti (prima ancora che a quello probatorio), in assenza, per l'appunto, di qualsivoglia allegazione utile a delimitare l'ambito di indagine del CTU.
Non sono stati evidenziati debiti del de cuius verso di terzi.
Le spese allegate dalle parti
Quanto alle spese che le parti sostengono avere affrontato dopo il decesso di , si Persona_1 osserva che ai sensi dell'art. 752 c.c. i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente (volontà del de cuius assente nel caso di specie, essendosi aperta la successione legittima).
Tale ripartizione riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria.
Nel caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che ha rinunciato alle spese Parte_2 funerarie in sede di precisazione delle conclusioni, non dovendosi dunque trattare la relativa domanda. ha poi domandato di accertare il proprio credito verso la convenuta in ragione delle Parte_2 spese straordinarie che afferma avere sostenuto per l'immobile di CA (quantificate in euro
11.917,00, di cui 1/3 graverebbe sulla convenuta) nonché degli oneri condominiali, delle utenze di luce e gas e della TARI sostenuti per l'immobile di LV MA (quantificati in € 37.684,65, di cui 1/6 graverebbe sulla convenuta).
La convenuta in comparsa di costituzione e risposta ha allegato la genericità delle allegazioni e l'assenza di prove sul punto, allegando che tali spese erano sostenute con prelievi del conto corrente cointestato ai tre coeredi, su cui allega di avere versato in data 18.6.2001 l'importo di € 4699,76 per le spese comuni;
tale versamento non è stato contestato dagli attori nella memoria n.1 e deve pertanto ritenersi provato. circostanza del versamento pagina 16 di 22 Nella memoria n.2, Parte_2
§ ha dato atto di produrre la documentazione e i giustificativi di spesa anticipate dalla stessa per l'unità immobiliare in LV MA afferenti le spese condominiali, nonché le utenze luce e gas e l'assolvimento delle spese per l'imposta TARI, sostenendo che le anticipazioni di pertoccanza esclusiva della convenuta sarebbero pari ad € 10.486,80;
§ ha dato atto di non produrre i giustificativi delle spese condominiali che le parti hanno assolto mediante il conto cointestato tra e n. Parte_2 Parte_1 Controparte_1
152827;
§ ha dato atto di produrre i giustificativi delle spese straordinarie condominiali per l'unità immobiliare in CA, anticipate da parte attrice e spettanti in quota parte a parte convenuta.
La convenuta, su tali spese, ha riconosciuto la prova di pagamenti da parte della per Pt_2 complessivi € 30.938,19, riconoscendo di essere debitrice (in ragione delle quote di sua spettanza pari a
1/3 della proprietà di CA e a 1/6 della proprietà di LV MA) di € 6798,94.
Tenuto conto della documentazione in atti e delle predette considerazioni della convenuta, quanto alle spese straordinarie sostenute dalla per l'immobile di CA (riquantificate, come visto, in € Pt_2
10.608,98 nella seconda memoria), le stesse sono provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per la minor somma di € 9.854,98, non risultando provata la residua (contestata) spesa di € 754,00 che sarebbe stata sostenuta per il saldo lavori facciata, in assenza di alcun giustificativo di pagamento.
Le spese allegate dagli attori per le utenze della luce dell'immobile in LV MA vanno invece integralmente riconosciute per l'importo di € 5.474,90 (come quantificato nei docc. 11 e 12), posto che:
§ la convenuta non ha contestato i pagamenti eseguiti per l'ammontare di € 637,20 relativi a una parte delle bollette degli anni 2012-2016, che quindi si ritengono provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
§ i pagamenti delle restanti bollette del periodo 2012-2016 si ritengono comunque provati, potendosi ciò presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, dalle stesse bollette, ove attestano la regolarità dei precedenti pagamenti e, quindi, l'assenza di insoluti pregressi (neppure avendo la convenuta allegato di avere provveduto ai relativi pagamenti);
§ i pagamenti delle bollette relative agli anni 2001-2012 e 2017-2024 sono altresì provati, essendo stati addebitati sul conto corrente della mediante domiciliazione bancaria, mai revocata, senza che il Pt_2 gestore del servizio abbia mai indicato debiti pregressi (anzi, nelle bollette relative agli anni 2017-2024 vi è persino indicata la regolarità dei precedenti pagamenti).
pagina 17 di 22 Le spese anticipate da per le utenze del gas dell'immobile di LV MA Parte_2
(quantificate in € 3.506,63) sono integralmente provate, posto che: per € 2.224,48 non sono contestate dalla convenuta;
la restante somma di € 1.282,15 è stata addebitata direttamente all'attrice tramite RID, mai revocato, e comunque dalle stesse bollette si evince l'assenza di insoluti pregressi (doc. 13 di parte attrice).
Delle spese condominiali relative all'immobile in LV MA sostenute dalla si ritiene provata Pt_2 esclusivamente la somma, non contestata, di € 13.196,56, non risultando giustificativi per la somma residua di € 9.473,98.
Deve, infine, riconoscersi all'attrice l'importo di € 5.025,37 per le spese relative alla TARI dell'immobile in LV MA, che la convenuta non ha contestato.
In conclusione, delle spese allegate dagli attori come eseguite dalla Ghione si ritengono provate quelle per l'immobile di CA, per un importo complessivo di € 9.854,98 e quelle per l'immobile di
LV MA, per € 27.203,46; per l'effetto, sussiste un debito della convenuta verso la madre di €
3285,00 (1/3) per l'immobile di CA e di € 4.533,91 (1/6) per l'immobile di LV, per complessivi € 7.818,91.
Da tale importo deve però essere detratta la somma di € 4.699,76, che la convenuta ha sostenuto avere versato sul conto cointestato agli eredi per garantire la provvista delle spese gestorie (circostanza non specificamente contestata dagli attori), in assenza della allegazione e prova da parte degli attori che tale somma abbia in conreto assolto altri debiti degli eredi, riducendosi così il debito della convenuta verso la ad € 3.119,15. Pt_2
Dal canto suo, la convenuta ha invece allegato di avere sostenuto per l'immobile di LV MA spese per l'importo complessivo di € 10.550,35 per interventi di riparazione e piccola manutenzione, anche con l'ausilio del marito, nonché per pulizie dopo che l'immobile veniva usato dagli attori e per l'acquisto di elettrodomestici da sostituire a quelli che gli attori avrebbero lasciato guasti.
A supporto della propria domanda, la convenuta, con la memoria n.2, ha plurime fatture di cui:
- n.3 fatture della AR.F di E. FIORITI n.3 del 3.5.2012, n. 17.5.2013 e n. 17 del 22.5.2014;
-n.6 fatture della ditta FARCASA Interior Design emesse tra il 2015 e il 2019;
-una fattura del 2023 di Mondo Convenienza per l'acquisto di un frigorifero.
Nella propria memoria n.3 gli attori:
§ hanno eccepito la prescrizione per le fatture della ditta AR.F. di Fioriti;
pagina 18 di 22 § hanno contestato la debenza delle spese domandate, in quanto non previamente da loro autorizzate, rilevando non trattarsi di spese urgenti e improcrastinabili (ad esempio la tinteggiatura), non essendo mai stati interpellati né avendo mai ricevuto alcun preventivo;
§ hanno rilevato che la ditta A.R.F. di Fioriti si trova a L'Aquila e si occupa di falegnameria e avrebbe cessato l'attività nel 2006, oltre a sussistere un legame di parentela con la convenuta (producendo quale doc. 18 la visura della ditta individuale di Fioriti Enrico);
§ hanno allegato che, allorché la convenuta ha sostenuto nell'anno 2019 con la società Interior Design
Farcasa spese per un ammontare pari ad € 6.893,00, la stessa aveva in corso una procedura di sovraindebitamento presso il Tribunale dell'Aquila Rg. 134/ 2019 (come attestato dal doc. 19;
§ hanno allegato che la ditta Interior Design Farcasa è un negozio di arredamento per interni, ovvero vende mobilio (come da visura di cui al doc. 20), sostenendo l'inverosimiglianza della frequente sostituzione dei motori delle tapparelle;
§ quanto al frigorifero, hanno allegato che la convenuta possa asportarlo visto l'acquisto recente di giugno 2023.
Ciò detto, vista la costituzione della convenuta del 7.2.2024, è fondata l'eccezione di prescrizione degli attori quanto al credito portato dalle fatture della ditta AR.F. di Fioriti n. 3 del 3.5.2012 e n. 13 del
17.5.5.2013 (doc.7 convenuta), anteriori di oltre dieci anni rispetto alla domanda riconvenzionale della convenuta.
Quanto alle ulteriori spese (di cui alle fatture di AR.F. di Fioriti n. 17 del 22.5.2014, di Interior
Design Farcasa n. 28/2015, n. 19/2016, n. 28/2017, n. 26/2018, n. 13/2019, n. 14/2019 per l'importo complessivo di € 6.893,00 e di Mondo Convenienza per l'importo di € 226,05), si condividono le eccezioni degli attori, trovando applicazione il costante orientamento giurisprudenziale in tema di spese di conservazione della cosa comune (anche in regime di comunione ereditaria ex art. 1116 c.c.), secondo cui “l'art. 1110 c.c. esclude ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilendo, piuttosto, che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune (ossia per il mantenimento della sua integrità), ha diritto al rimborso, purché abbia precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti, sicché, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo su di lui soltanto l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (Cass. ord. n. 5465 del 18/02/2022; Cass. n.
pagina 19 di 22 20652 del 09/09/2013; Cass. n. 253 del 08/01/2013); dunque, il concetto di “trascuranza” deve intendersi non in un fatto meramente e genericamente omissivo, bensì in un'inattività che si manifesti a seguito di un'espressa e preventiva richiesta di iniziativa.
Ricade, quindi, sul comunista (nel caso di specie, il coerede) che richiede il rimborso l'onere della prova della predetta trascuratezza (oltre che della natura conservativa delle spese e della necessità dei lavori), non avendo la convenuta provato di avere previamente interpellato o quantomeno avvertito i coeredi riguardo alla necessità delle spese domandate, né per scegliere congiuntamente la ditta che avrebbe eseguito i lavori;
neppure vi è prova del fatto che la rottura degli elettrodomestici o le cattive condizioni dell'immobile tali da richiedere gli interventi di pulizia di cui alle fatture siano effettivamente imputabili all'improprio godimento da parte degli attori nel periodo in cui frequentavano l'alloggio.
Le reciproche domande di indennizzo
La domanda attorea di indennizzo per avere l'attrice, dal 2001, consentito loro l'utilizzo dell'alloggio di LV MA solo per alcune settimane del mese di agosto, deve essere rigettata, attesa la genericità della stessa e non avendo gli stessi provato di avere domandato di potere usufruire dell'immobile per ben individuati periodi e che ciò sia stato loro negato dalla convenuta, tanto più che pare pacifico che anche gli attori disponessero delle chiavi dell'abitazione e che neppure allegano con quali modalità gli sarebbe stato in concreto impedito l'uso dell'immobile in Abruzzo al di fuori del mese di agosto.
Anche la domanda di indennizzo della convenuta (per non esserle stato consentito l'utilizzo dell'alloggio in agosto) deve essere rigettata, sia in ragione della sua genericità (la convenuta fa riferimento a “questi anni”, al mese di agosto “ma non solo”), sia alla luce delle prove orali svolte.
Il teste che ha riferito di conoscere le parti perché frequentano ad agosto lo stesso Testimone_1 stabilimento balneare in LV MA, ha solo riportato di non avere visto negli ultimi anni la convenuta presso tale stabilimento balneare, dando atto però di nulla sapere circa l'abitazione occupata dalla stessa.
Anche la teste , proprietaria di una casa in LV MA in un condominio differente Testimone_2 da quello dell'immobile delle parti, non direttamente visibile dalla sua abitazione, ha affermato di nulla sapere dell'utilizzo o meno dell'alloggio di LV da parte della convenuta, dando solo atto di non avere visto la convenuta nello stabilimento balneare frequentato da entrambe nell'agosto 2024.
La teste che ha dato atto di conoscere la convenuta in quanto anch'ella avvocato, ha Testimone_3 riferito di avere incontrato a LV (anche per ragioni lavorative) nel periodo Parte_3
pagina 20 di 22 estivo (fine luglio/agosto, in particolare dal 2016 in poi) presso alcune ville, riferendo di avere saputo dalla stessa che le affittava in quanto l'immobile era occupato da madre e fratello (“L'avv. Parte_1 mi diceva che aveva tutte le estati le necessità di trovare una sistemazione alloggiativa per i mesi estivi perché la casa di Via D'Annunzio era occupata. ADR: Quanto sopra vale certamente per il periodo dal
2016 in poi;
non posso essere certa che sia accaduto tutti i mesi di agosto, ma una buona parte di questi”).
Tale testimonianza non pare dirimente ai fini della domanda di indennizzo della convenuta, considerato che:
§ la testimonianza della teste è de relato actoris per quanto riguarda il fatto che l'immobile in Tes_3 questione fosse occupato dagli attori nel mese di agosto, oltre ad essere generica (non è dato sapere a quali e quanti anni si riferisca);
§ la domanda della convenuta è, come già detto, generica, non avendo provato di avere dovuto concludere contratti di locazione (che ben avrebbe potuto produrre), né avendo allegato e provato le spese per l'allegato affitto di immobili di proprietà di terzi (neppure indicati come testi);
§ soprattutto, non è provato che a fronte di espressa istanza dell'attrice di usufruire del mese di agosto, ci sia stato un rifiuto in tal senso degli attori, ben potendo tale utilizzo rientrare negli accordi turnari tra le parti.
La causa va dunque rimessa sul ruolo per le operazioni di divisione, come da separata ordinanza in data odierna.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta in capo a (nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_2 C.F._2
(nato a [...] il [...], ) e (nata Parte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_1
a Torino il 22.02.1967, C.F. ) la qualità di eredi legittimi di C.F._3 Persona_1
(nato a [...] il [...], deceduto a Torino il 12.4.2001, C.F. ). C.F._5
2) Accerta che il relictum da dividere di cui alla successione di è costituito: Persona_1
- dalla proprietà dell'immobile sito in CA, Strada Revigliasco n. 29 Sc. B piano S1- 1, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di CA come F. 22 n. 825 Sub. 12, Cat. A/2, Zona Censuaria 2, pagina 21 di 22 Cl.1, vani 5,5 Rendita € 695,93;
- dalla proprietà del box auto sito in CA, Strada Revigliasco n. 29, censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA come F. 22 n. 825 Sub. 47, Zona Censuaria 2, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita
€ 94,00;
- dalla quota di ½ di proprietà di: alloggio sito in LV (TE), Via Alighieri piano 1 int. 4, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di LV (TE) come F. 17 n. 229 Sub. 4, Cat. A/2, Zona Censuaria 1,
Cl.3, vani 5 Rendita € 516,46; posto auto coperto sito in LV (TE), Via Alighieri p S1, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 20, Zona Censuaria 1, Cl.3, Cat. C/6, 13 mq, Rendita € 28,87; deposito/ cantina sito in LV (TE), Via Alighieri piano S1, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di LV come F. 17 n. 229 Sub. 29, Zona Censuaria 1, Cl.1, Cat. C/2, 6 mq,
Rendita € 14,87.
3) Accerta in capo alla convenuta un debito nei confronti di di euro Controparte_1 Parte_2
3.119,15.
4) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
5) Spese al definitivo.
Torino, 11.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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