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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 3942/2023 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Fiammetta Pannone, giusta Parte_1
procura in atti)
Parte appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Maria Dominique Feola) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 16/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
2. È orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “ai sensi dell'articolo 126 bis, comma
2, cod. strada, come modificato dall'articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n. 262/2006,
convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla
responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava
il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di
"giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o
la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo
p. 1/2 abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere)
adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta
osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del
veicolo” (Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30939). Applicando tali principi alla fattispecie,
si rileva che era onere della parte appellata fornire prova di essersi trovata nell'impossibilità
materiale di conoscere l'identità del conducente che guidava l'autovettura al momento dell'infrazione, prova che è stata fornita. Infatti, ha affermato che l'auto con la quale è stata commessa l'infrazione “era assegnata in precario temporaneo ad una dipendente” (tale
[...]
, con facoltà farla condurre anche a terzi, circostanze non oggetto di contestazione da Per_1
parte dell'appellante. Se così è, proprio l'affidamento dell'autovettura ad un dipendente, con facoltà di quest'ultimo di poter consentire a terzi di condurla, costituiscono valido motivo idoneo a rendere giustificata la mancata comunicazione dei dati del conducente, che,
obiettivamente, parte appellata non era in grado di conoscere non avendo la detenzione del veicolo. D'altronde, parte appellata ha comunicato i dati del dipendente cui era assegnata l'autovettura, come indicato nella sentenza dal Giudice di Pace nella sentenza appellata e non contestato dall'appellante.
3. Per quanto innanzi, l'appello è infondato ed è rigettato.
4. Spese di lite compensate, attesa la novità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 516/2023, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese di lite;
- dà atto che parte appellante è tenuta al pagamento in favore dell'erario di un importo pari al contributo unificato già versato ex art. 13, co. 1 quater Dlgs. 115/2002.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 3942/2023 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Fiammetta Pannone, giusta Parte_1
procura in atti)
Parte appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Maria Dominique Feola) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 16/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
2. È orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “ai sensi dell'articolo 126 bis, comma
2, cod. strada, come modificato dall'articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n. 262/2006,
convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla
responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava
il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di
"giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o
la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo
p. 1/2 abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere)
adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta
osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del
veicolo” (Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30939). Applicando tali principi alla fattispecie,
si rileva che era onere della parte appellata fornire prova di essersi trovata nell'impossibilità
materiale di conoscere l'identità del conducente che guidava l'autovettura al momento dell'infrazione, prova che è stata fornita. Infatti, ha affermato che l'auto con la quale è stata commessa l'infrazione “era assegnata in precario temporaneo ad una dipendente” (tale
[...]
, con facoltà farla condurre anche a terzi, circostanze non oggetto di contestazione da Per_1
parte dell'appellante. Se così è, proprio l'affidamento dell'autovettura ad un dipendente, con facoltà di quest'ultimo di poter consentire a terzi di condurla, costituiscono valido motivo idoneo a rendere giustificata la mancata comunicazione dei dati del conducente, che,
obiettivamente, parte appellata non era in grado di conoscere non avendo la detenzione del veicolo. D'altronde, parte appellata ha comunicato i dati del dipendente cui era assegnata l'autovettura, come indicato nella sentenza dal Giudice di Pace nella sentenza appellata e non contestato dall'appellante.
3. Per quanto innanzi, l'appello è infondato ed è rigettato.
4. Spese di lite compensate, attesa la novità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 516/2023, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese di lite;
- dà atto che parte appellante è tenuta al pagamento in favore dell'erario di un importo pari al contributo unificato già versato ex art. 13, co. 1 quater Dlgs. 115/2002.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 2/2