Sentenza 12 giugno 2021
Parere definitivo 21 febbraio 2023
Decreto decisorio 15 dicembre 2023
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 22 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01077/2025REG.PROV.COLL.
N. 01326/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2022, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silva Gotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Monia Aquili, Silvia Marzot e Simona Belloi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 1019/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Silvia Gotti e Silvia Marzot;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso del signor -OMISSIS- volto ad ottenere l’annullamento della Ordinanza sindacale -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto la cessazione con effetto immediato di tutte le emissioni sonore di qualsiasi tipo di trattenimento musicale per mezzo dell’utilizzo di impianti di amplificazione, della nota -OMISSIS- dell’ARPAE di Bologna, con la quale si comunicano gli esiti dell’indagine fonometrica eseguita dai tecnici dell’ARPAE al fine di valutare il disturbo prodotto dall' attività svolta presso l'edificio, e relative pertinenze, denominato -OMISSIS-, ove ha sede la ditta -OMISSIS- di -OMISSIS- e del rapporto tecnico di ARPAE relativo agli accertamenti fonometrici eseguiti -OMISSIS-;
2. L’appellato gestisce l’attività -OMISSIS- nel complesso immobiliare denominato -OMISSIS-, sito in Comune di -OMISSIS-, alla -OMISSIS- dove viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande unitamente ad attività ricreative e culturali didattiche.
A seguito di accertamenti finalizzati a verificare le emissioni sonore prodotte dall’attività di intrattenimento musicale nell’area di pertinenza di detta -OMISSIS- eseguiti in data -OMISSIS- di cui alla relazione di ARPAE -OMISSIS-, il Sindaco del Comune di -OMISSIS- adottava ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 267/2000 l’ordinanza -OMISSIS- con cui intimava al ricorrente di “far cessare con effetto immediato tutte le emissioni sonore da qualsiasi tipo di intrattenimento musicale ovvero dall’utilizzo di impianti di amplificazione”.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso perché il Sindaco ha esercitato i poteri extra ordinem a lui conferiti dall’art. 50 d.lgs. 267/2000, in circostanze contingibili ed urgenti, per fronteggiare un caso di inquinamento acustico.
Inoltre non erano state rispettare le norme procedimentali perché non vi era stato garantito il contraddittorio.
Infine nel merito l’intimazione a far cessare le emissioni sonore da intrattenimento musicale è collegata ad un solo episodio di superamento dei limiti sonori consentiti e precisamente si basa su un solo accertamento, quello espletato da tecnici di ARPAE in data -OMISSIS- : ebbene, una rilevazione una tantum vale solo a focalizzare il fenomeno di rumori disturbanti in quella determinata serata e solo in quella, in una dimensione cioè unicamente episodica, mentre occorreva che gli accertamenti tecnici fossero reiterati , per completezza di indagini, con un monitoraggio temporale idoneo articolato su più giorni a conferma della fonte generatrice delle emissioni sonore disturbanti.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo motivo eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado, poiché il suo accoglimento non avrebbe potuto (e non può tuttora) consentire al ricorrente di conseguire il bene della vita, rappresentato dal continuare le emissioni sonore nell’ambito dell’attività di spettacolo e intrattenimento musicale, dal momento che non gli è consentito esercitare tale attività, stante l’ordinanza -OMISSIS-, adottata dal Dirigente del SUAP dell’-OMISSIS-, con la quale si intimava la cessazione dell’attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale svolta nell’ambito dell’attività -OMISSIS-, in quanto in nessun modo consentita dall’ art. 3, comma 2, lettera d), l.r. 4/2009.
4.2. Il secondo motivo deduce l’erroneità della sentenza del TAR ritenendo che, il preavviso di rigetto è previsto esclusivamente per i procedimenti ad istanza di parte e non certo per i provvedimenti ad iniziativa d’ufficio e sanzionatori e che ARPAE effettua misurazioni fonometriche in materia di vigilanza e controllo su esplicita richiesta delle Amministrazioni e tali accertamenti tecnici preliminari devono essere svolti, pena la perdita di efficacia e genuinità, senza avvisare il responsabile della fonte di inquinamento e, dunque, senza avviare alcun contraddittorio poiché, diversamente, le condizioni di utilizzo degli impianti potrebbero essere differenti da quelle normalmente impiegate.
4.3. Il terzo motivo censura la sentenza deducendo la necessità di adottare l’ordinanza impugnata, in assenza di diversi provvedimenti tipici per inibire un’attività rumorosa, considerata anche la sussistenza di tutti i presupposti e i requisiti necessari per l’adozione di ordinanze contingibili, che non necessitano di un termine per essere legittime.
4.4. Il quarto motivo afferma come proporzionato il provvedimento adottato rispetto all’interesse pubblico sotteso, anche considerando che l’attività di intrattenimento, nell’ambito della quale si erano verificate le emissioni sonore, era da ritenersi vietata a seguito della precedente ordinanza -OMISSIS-.
5. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell’appello e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado dal T.a.r.
6. L’appello è fondato.
6.1. Il primo motivo non può essere accolto perché l’ordinanza -OMISSIS-, emanata pochi giorni prima del provvedimento impugnato, che aveva ordinato, all’esito di un’analitica motivazione, di non organizzare più attività di pubblico spettacolo, senza aver ottenuto, i titoli autorizzativi richiesti, è tuttora sub iudice .
Infatti la stessa è stata impugnata con ricorso depositato in data 21 dicembre 2021 presso il T.a.r. Emilia-Romagna e sarà discussa all’udienza del 9 aprile 2025.
Residua, pertanto, un interesse alla valutazione della legittimità dell’ordinanza poiché, laddove il T.a.r. dovesse accogliere il ricorso avverso l’ordinanza -OMISSIS-, vi potrebbe essere spazio per un risarcimento del danno che è oggetto della richiesta dell’appellato.
6.2. Il motivo è fondato. Il preavviso di rigetto è previsto esclusivamente per i procedimenti ad istanza di parte diversamente da quelli ad iniziativa officiosa soprattutto se volti ad effettuare un’ispezione che non può essere preannunciata frustrandone altrimenti lo scopo. Nel caso di specie è evidente che le misurazioni volte a verificare il rispetto dei limiti delle emissioni acustiche deve essere effettuato senza che l’interessato possa vanificare il controllo abbassando appositamente il volume delle emissioni.
6.3. Il terzo ed il quarto motivo sono parimenti fondati poiché il Sindaco non ha utilizzato poteri extra ordinem ma, come risulta dall’atto impugnato, ha fatti riferimento alla l. 447/1995 ed i decreti attuativi che fissano lea soglia di rumorosità accettabile nelle varie attività ivi descritte. Non è necessaria una pluralità di verifiche prima di adottare l’ordinanza impugnata che ha lo scopo di indicare al trasgressore quali sono i limiti acustici che deve rispettare.
Ma in questo il riferimento era anche all’ordinanza -OMISSIS- che aveva vietato lo svolgimento dell’attività da cui erano derivate le emissioni acustiche moleste e quindi non ci si limitava a constatare che nell’occasione del controllo erano stati superati i limiti invitando in futuro ad osservarli, ma si ingiungeva di cessare l’attività che determinava quelle emissioni acustiche.
7. In considerazione della particolarità della vicenda e dell’esistenza di un contenzioso pendente su un presupposto essenziale rispetto al presente giudizio, si ritiene opportuni compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO