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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2450 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta in atti, dall'avv. Felice Giugliano Parte_1
e domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli Corso Arnaldo Lucci n. 121 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Cafiero e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via della Conciliazione n. 10
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3290/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver versato in favore di Controparte_1 Pt_1
, a seguito della pronuncia della sentenza n. 910/2016 da parte del Tribunale
[...] di Napoli, la somma di € 96.765,61, e di aver diritto, a seguito della sentenza n. 3384/2021 della Corte di appello di Napoli, che aveva rideterminato le somme dovute al lavoratore, alla restituzione della somma di € 83.856,90, somma peraltro da porre in compensazione con quanto dovuto dalla società al lavoratore in virtù della sentenza n. 7059/2021 del Tribunale di Napoli, per un importo netto dovuto dal lavoratore pari ad € 73.268,54, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti Parte_1
1 conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della somma di € 73.268,54, ottenuta dalla compensazione degli importi di cui alle pronunce indicate in narrativa, oltre ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: Parte_1
“condanna il resistente al pagamento della somma di euro 44.108,46 in favore della società ricorrente, oltre accessori di legge;
respinge ogni altra domanda;
pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, nonché il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato”.
1.2. Ribadito il rigetto delle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di sospensione del giudizio con richiamo alle argomentazioni di cui all'ordinanza pronunciata in corso di causa, il primo giudice ha ritenuto il ricorso fondato sulla base dei rilievi che di seguito si riportano: i) la fondatezza della richiesta di restituzione delle somme versate in eccesso al lavoratore si evince dalle sentenze ad esso allegate;
ii) dalla somma inizialmente richiesta in ricorso, pari ad € 73.268,54, la società ricorrente ha giustamente detratto negli scritti successivi la somma di € 4.448,63, tenuto conto di quanto statuito nella sentenza n. 7059/2021 del Tribunale di Napoli, dato che la somma inizialmente indicata in ricorso a detrazione di quanto chiesto in restituzione era stata indicata in € 11.778,60 anziché nella somma esatta, pari ad € 16.227,23; iii) circa l'ulteriore somma di € 24.711,45, che sommata a quella sopra menzionata di € 16.227,23 è oggetto della domanda riconvenzionale pari a complessivi
€ 40.938,68, va preliminarmente accolta l'eccezione di litispendenza sollevata dalla società ricorrente, in quanto tale importo è identico per petitum e causa petendi a quello chiesto dall'attuale resistente all'attuale ricorrente col ricorso iscritto a ruolo presso il Tribunale di Napoli, con la conseguenza che, visto l'art. 39 c.p.c., deve proseguire il presente giudizio, instaurato temporalmente per primo;
ciò posto, nel merito va accolta la domanda riconvenzionale per l'importo sopra menzionato di € 24.711,45, in quanto corrisponde alle differenze retributive che la società ricorrente deve al resistente;
iv) pertanto, ponendo in compensazione la somma dovuta dal resistente alla società ricorrente con quella dovuta dalla società ricorrente al resistente, la somma complessiva dovuta dal resistente alla società ricorrente sia pari ad € 44.108,46 (73.268,54 - 4.448,63 - 24.711,45 = 44.108,46), oltre accessori di legge. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, ed invocando i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di giudice competente per le controversie di lavoro ed in materia di foro del consumatore.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Concesso termine alle parti per interloquire sulla questione della ammissibilità dell'appello, proposto per motivo attinente unicamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del primo giudice, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
2 3.1. La Suprema Corte, con orientamento giurisprudenziale che non risulta smentito, ha affermato che “Qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l'appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall'art. 43 cod. proc. civ., l'istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di Cassazione nei modi e termini di legge” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1933 del 06/03/1999; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26995 del 05/10/2021 con specifico riferimento alla sentenza di appello). Con pronunce successive, la Corte di cassazione ha ribadito tale principio, affermando che “La sentenza con la quale il giudice decida il merito della causa senza motivare l'eccezione d'incompetenza proposta da una delle parti contiene una statuizione implicita di affermazione della propria competenza. Ne consegue che la parte, la quale intenda impugnare tale decisione unicamente sotto il profilo della competenza, ha l'onere di proporre il regolamento di competenza ex art. 43 cod. proc. civ., e non l'appello, il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17028 del 20/07/2010). 3.2. , quindi, avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza Parte_1 dinanzi la Suprema Corte ex art. 43 c.p.c., avendo impugnato la sentenza n. 3290/2023 nella parte in cui ha ribadito la statuizione di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale già sollevata dalla odierna parte appellante nel giudizio di primo grado, ed in merito alla quale il Tribunale si era espresso con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22/12/2022 con le seguenti argomentazioni: “… preliminarmente respinge l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto la sede principale della società ricorrente insiste nel territorio comunale di Roma …”.
3.3. Diversamente, la parte soccombente nel giudizio di primo grado ha proposto appello, con la conseguenza che, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, il gravame, assorbita ogni ulteriore questione, deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
5. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del grado che liquida in € Controparte_1
3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo Pt_2 del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
3
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2450 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta in atti, dall'avv. Felice Giugliano Parte_1
e domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli Corso Arnaldo Lucci n. 121 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Cafiero e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via della Conciliazione n. 10
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3290/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver versato in favore di Controparte_1 Pt_1
, a seguito della pronuncia della sentenza n. 910/2016 da parte del Tribunale
[...] di Napoli, la somma di € 96.765,61, e di aver diritto, a seguito della sentenza n. 3384/2021 della Corte di appello di Napoli, che aveva rideterminato le somme dovute al lavoratore, alla restituzione della somma di € 83.856,90, somma peraltro da porre in compensazione con quanto dovuto dalla società al lavoratore in virtù della sentenza n. 7059/2021 del Tribunale di Napoli, per un importo netto dovuto dal lavoratore pari ad € 73.268,54, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti Parte_1
1 conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della somma di € 73.268,54, ottenuta dalla compensazione degli importi di cui alle pronunce indicate in narrativa, oltre ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: Parte_1
“condanna il resistente al pagamento della somma di euro 44.108,46 in favore della società ricorrente, oltre accessori di legge;
respinge ogni altra domanda;
pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, nonché il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato”.
1.2. Ribadito il rigetto delle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di sospensione del giudizio con richiamo alle argomentazioni di cui all'ordinanza pronunciata in corso di causa, il primo giudice ha ritenuto il ricorso fondato sulla base dei rilievi che di seguito si riportano: i) la fondatezza della richiesta di restituzione delle somme versate in eccesso al lavoratore si evince dalle sentenze ad esso allegate;
ii) dalla somma inizialmente richiesta in ricorso, pari ad € 73.268,54, la società ricorrente ha giustamente detratto negli scritti successivi la somma di € 4.448,63, tenuto conto di quanto statuito nella sentenza n. 7059/2021 del Tribunale di Napoli, dato che la somma inizialmente indicata in ricorso a detrazione di quanto chiesto in restituzione era stata indicata in € 11.778,60 anziché nella somma esatta, pari ad € 16.227,23; iii) circa l'ulteriore somma di € 24.711,45, che sommata a quella sopra menzionata di € 16.227,23 è oggetto della domanda riconvenzionale pari a complessivi
€ 40.938,68, va preliminarmente accolta l'eccezione di litispendenza sollevata dalla società ricorrente, in quanto tale importo è identico per petitum e causa petendi a quello chiesto dall'attuale resistente all'attuale ricorrente col ricorso iscritto a ruolo presso il Tribunale di Napoli, con la conseguenza che, visto l'art. 39 c.p.c., deve proseguire il presente giudizio, instaurato temporalmente per primo;
ciò posto, nel merito va accolta la domanda riconvenzionale per l'importo sopra menzionato di € 24.711,45, in quanto corrisponde alle differenze retributive che la società ricorrente deve al resistente;
iv) pertanto, ponendo in compensazione la somma dovuta dal resistente alla società ricorrente con quella dovuta dalla società ricorrente al resistente, la somma complessiva dovuta dal resistente alla società ricorrente sia pari ad € 44.108,46 (73.268,54 - 4.448,63 - 24.711,45 = 44.108,46), oltre accessori di legge. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, ed invocando i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di giudice competente per le controversie di lavoro ed in materia di foro del consumatore.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Concesso termine alle parti per interloquire sulla questione della ammissibilità dell'appello, proposto per motivo attinente unicamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del primo giudice, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
2 3.1. La Suprema Corte, con orientamento giurisprudenziale che non risulta smentito, ha affermato che “Qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l'appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall'art. 43 cod. proc. civ., l'istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di Cassazione nei modi e termini di legge” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1933 del 06/03/1999; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26995 del 05/10/2021 con specifico riferimento alla sentenza di appello). Con pronunce successive, la Corte di cassazione ha ribadito tale principio, affermando che “La sentenza con la quale il giudice decida il merito della causa senza motivare l'eccezione d'incompetenza proposta da una delle parti contiene una statuizione implicita di affermazione della propria competenza. Ne consegue che la parte, la quale intenda impugnare tale decisione unicamente sotto il profilo della competenza, ha l'onere di proporre il regolamento di competenza ex art. 43 cod. proc. civ., e non l'appello, il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17028 del 20/07/2010). 3.2. , quindi, avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza Parte_1 dinanzi la Suprema Corte ex art. 43 c.p.c., avendo impugnato la sentenza n. 3290/2023 nella parte in cui ha ribadito la statuizione di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale già sollevata dalla odierna parte appellante nel giudizio di primo grado, ed in merito alla quale il Tribunale si era espresso con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22/12/2022 con le seguenti argomentazioni: “… preliminarmente respinge l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto la sede principale della società ricorrente insiste nel territorio comunale di Roma …”.
3.3. Diversamente, la parte soccombente nel giudizio di primo grado ha proposto appello, con la conseguenza che, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, il gravame, assorbita ogni ulteriore questione, deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
5. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del grado che liquida in € Controparte_1
3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo Pt_2 del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 03/07/2025
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Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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