Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 605/2024, al quale è stato riunito R.G. 606/2024
riunita in camera di conSIlio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata ConSIliere
Dott.ssa Laura Casale ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause riunite di appello concernenti l'impugnazione della sentenza del
Tribunale di Genova pubblicata in data 19 aprile 2024, n. 1258 promosse da:
(c.f. rappresenta e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefano Andrea Vignolo del foro di Genova per mandato in atti APPELLANTE
E APPELLATA
E
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso dagli Avv.ti Alberto Figone, Camilla Dolcini e Giulio Montalcini del foro di
Genova per mandato in atti APPELLANTE
E APPELLATO
contro in Controparte_2
persona del e l.r.p.t. Dott. (c.f. Controparte_3 Controparte_4
1
Roma per mandato in atti
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
contro
(P.IVA Controparte_5
), in persona del l.r.p.t. , rappresentata e P.IVA_2 Controparte_6
difesa dagli Avv.ti Guido Genovesi e Marianna Boccomino, del foro di Genova per mandato in atti APPELLATA
e nei confronti di
(ora “ Controparte_7 Controparte_8
”) – APPELLATA
[...]
CONTUMACE
e
, in persona del procuratore Controparte_9
speciale (c.f. rappresentata e difesa Controparte_10 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Massimiliano Cané del foro di Bologna per mandato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante : Pt_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, ACCOGLIERE
l'appello rubricato NRG 605/2024 e pertanto
1) RIGETTARE le domande svolte dall'attore “ Controparte_5
” nei confronti della conchiudente . 2) DICHIARARE
[...] Parte_1
inammissibili, e comunque rigettare, le domande svolte dai convenuti
“ ” e “ Controparte_1 Controparte_9
” nei confronti della conchiudente . 3) DICHIARARE valido ed
[...] Parte_1
autentico il testamento olografo della de cuius datato 28 Persona_1
novembre 2019 pubblicato a mezzo verbale Notaio Rep. 21124 Racc. Per_2
12957, e di conseguenza DICHIARARE la piena validità ed efficacia dei legati ivi
2 contenuti in favore della conchiudente . 4) CONDANNARE Parte_1
chiunque sia nel possesso dei beni spettanti alla SI.ra a farne Parte_1 immediata consegna. 5) ORDINARE la cancellazione, a cura e spese dell'attore
“VI ”, della trascrizione nei Pubblici Controparte_5
Registri della domanda giudiziale e della sentenza n° 1258-24 del Tribunale di
Genova. 6) CONDANNARE la “ Controparte_5
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pieno rimborso
[...]
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA, nonché delle spese peritali del caso. 7) CONDANNARE “
[...]
” e “ ”, ognuno Controparte_1 Controparte_9
secondo la propria posizione, al pieno rimborso delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, nonché delle spese peritali del caso.
Sempre nel merito ASSOLVERE in ogni caso la conchiudente Parte_1
dalla soccombenza nelle spese di giudizio dichiarate a favore di
[...]
e . Controparte_11 Controparte_9
In ogni caso CONDANNARE gli appellati, in solido tra loro, al pieno rimborso delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA, nonché delle spese peritali del caso.
Per l'appellante incidentale CP_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia:
- In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; - Nel merito: in riforma della gravata sentenza, porre le spese Controparte_2
di lite e di ctu unicamente a carico dei SI.ri e Parte_1 Controparte_1
[...]
- In subordine: condannare lo al pagamento delle spese di lite CP_2
unicamente nei confronti della VI IG , Controparte_5
ed in misura inferiore rispetto ai SI.ri e Parte_1 Controparte_1
[...]
3 - In ulteriore subordine: gradare la condanna alle spese di lite, in ragione del concreto interesse in causa, e dunque porle a carico dello in misura CP_2
inferiore rispetto ai SI.ri e Parte_1 Controparte_1
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per l'appellata : Controparte_9
voglia l'adita Corte, ogni avversa istanza –anche istruttoria- disattesa, respingere l'appello promosso da nella causa n. 605/2024 R.G., nonché Parte_1 respingere l'appello promosso da nella causa n. Controparte_1
606/2024 R.G., confermando quanto disposto dal Tribunale civile di Genova con la sentenza n. 1258/2024 pubblicata il 19.04.2024; con vittoria di spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
per l'appellato Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, previa riunione del presente procedimento a quello NRG 606/2024 le cui domande devono ritenersi qui integralmente reiterate e trascritte, respingere l'appello avversario.
In via istruttoria, per il caso di rinnovazione e/o integrazione della CTU nei termini richiesti dall'appellante, rinnovare l'intero quesito già formulato, con l'accertamento della autenticità o meno della scheda testamentaria del
10.12.2018 e dell'eventuale attribuibilità della stessa al SI. CP_1
Con vittoria di spese e competenze.
Con riguardo all'appello di R.G. 606/2024) Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, e per quanto di competenza al SI. Presidente
a parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, di cui in epigrafe, ogni contraria istanza reietta e disattesa,- disporre già ai sensi dell'art. 351 terzo comma c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oggetto di gravame, ovvero dell'esecuzione che in forza di essa venisse esperita, in ragione di tutti i motivi dedotti e per il pregiudizio irreparabile che potrebbe derivare all'appellante dall'esecuzione del provvedimento impugnato;
- mandare assolto il SI. dalla condanna alla Controparte_1 sanzione ex art. 463 c.c. dell'indegnità a succedere alla SI.ra , Persona_1
4 deceduta in Genova il 29.12.2019 e per l'effetto: - accertare e dichiarare che il
SI. è divenuto proprietario, mortis causa, in forza Controparte_1
della successione della SI.ra , deceduta in Genova il Persona_1
29.12.2019, dell'appartamento sito in Genova, Via O. De Gasperi, 22/4 come dell'autovettura BMW, targata FL887AM, secondo quanto indicato nel testamento pubblico del 7.3.2018, nonché in quello olografo del 10.12.2018, entrambi pubblicati in data 17.1.2010, con atto a rogito Notaio Dott. Persona_3
(Rep. 80.681 – Racc. 37996); - ordinare al competente SI. Conservatore dei
Registri Immobiliari e del PRA di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, effettuata dall'Ente VI IG . Controparte_5
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio.
Per l'appellata : Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - in via preliminare: riunire il presente procedimento
(R.g.n. 605/24) a quello contraddistinto dal numero di Ruolo Generale 606/24 avente a oggetto la sentenza n. 1258/2024 resa dal Tribunale di Genova in data
08.04.2024, pubblicata il 19.04.2024 e notificata il 7.05.2024; - in via principale: respingere integralmente il gravame interposto dalla SI.ra e, Parte_1 comunque, ogni domanda formulata nei confronti dell'Ente in quanto infondata;
- in ogni caso accogliere integralmente le domande svolte nel primo grado di giudizio che si ripropongono espressamente, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
i) accertare e dichiarare che il testamento datato 10.12.18, ovvero il Terzo
Testamento (doc. n. 3), e il testamento datato 28.11.2019, ovvero il Quarto
Testamento (doc. n. 5), non sono stati scritti e sottoscritti e comunque non provengono dalla mano della SI.ra ; o, in ogni caso, accertare e Persona_1 dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità dei medesimi testamenti. ii) Accertare che il SI. ha formato un testamento falso e/o comunque Controparte_1
ne ha scientemente fatto uso, e conseguentemente dichiarare, ai sensi dell'articolo 463 n. 6 del codice civile, la indegnità di questi a succedere alla SI.ra . iii) Accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 533 cod. Persona_1 civ. che l Controparte_12
è erede della SI.ra in forza del Testamento olografo in
[...] Persona_1
5 data 01.01.2007; e che conseguentemente sono di proprietà e/o comunque spettano all'Ente: - l'appartamento sito in Via Oreste De Gaspari civico n. 22, distinto con il numero interno 4, iscritto al Catasto urbano di Genova alla sez,
GEB Foglio 71 mappale 916 sub. 30 Z. c 1 categoria A/2 classe 3 vani 8 rendita catastale € 1.487,40; - l'appartamento sito in Via LO CA civico n. 75, distinto con il numero interno 2, iscritto al Catasto urbano di Genova alla sez.
QUA Foglio 6 mappale 919 subalterno 6 Z.c. 6 categoria A/3 classe 4 vani 4,5 rendita catastale € 755,32; - l'appartamento sito in Via Giorgio Chiesa civico n.
45, distinto con il numero interno 3, iscritto al Catasto urbano di Genova alla sez.
QUA Foglio 6 mappale 514 subalterno 3 Z.c. 6 categoria A/3 classe 4 vani 2,5 rendita catastale € 419,62; - i beni mobili presenti nell'appartamento sito in
Genova, Via De Gaspari n. 22/4, escluso quanto legato ad altri dalla SI.ra
[...]
con testamento olografo in data 01.01.2007; - il denaro e gli Per_1
investimenti che fanno parte della massa ereditaria della SI.ra Persona_1
(e tra essi quanto presente presso Filiale di Via Cavallotti 3 r, e/o Controparte_13
altre filiali e istituti di credito), al netto di quanto legato ad altri dalla SI.ra
[...]
con Testamento olografo in data 01.01.2007; - l'autovettura BMW Per_1
targata FL887AM; iv) Condannare la SI.ra , il SI. Parte_1 [...]
chiunque sia nel relativo possesso a consegnare all' Controparte_1 [...]
i beni Controparte_12 facenti parte dell'asse ereditario spettanti all'Ente e a corrispondere gli interessi e i frutti sugli stessi nonché gli indennizzi per occupazione. v) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza e la sua annotazione ex art. 2655 cod. civ.
a margine dei testamenti. Con rifusione delle spese e dei compensi di causa. - in via istruttoria, per quanto occorrer possa, si ribadiscono le istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositate nel primo grado di giudizio da aversi qui per integralmente richiamate.
Con rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio il affermava che il giorno CP_5
29.12.2019 ere deceduta , disponendo dei suoi beni con Persona_1
testamento olografo in data 01.01.2007, col quale lo aveva istituito erede dei suoi beni. Ciò premesso, impugnava due successivi testamenti olografi della
6 , uno in data 10.12.2018, col quale la testatrice aveva lasciato a Per_1
l'autovettura BMW di sua proprietà, ed altro in data Controparte_1
28.11.2019, col quale la De CU, revocando tacitamente la precedente istituzione di erede a favore del ON , aveva nominato erede il Sindacato CP_5
Snalp Regione Liguria ed aveva disposto a titolo di legato di tutti i suoi beni a favore di . Asseriva che i testamenti in questione erano falsi, per Parte_1
non essere stati redatti di mano dalla testatrice. Onde chiedeva al Tribunale di accertare la nullità dei testamenti apocrifi e dichiarare che la successione della era regolata dal primo testamento, col quale aveva nominato erede il Per_1
ON . Il Tribunale, istruita la causa documentalmente nel contraddittorio CP_5
delle parti, tutte costituite in giudizio ad esclusione dello , che era dichiarato CP_2 contumace, disponeva CTU calligrafica volta ad accertare l'autenticità dei testamenti. In esito alla CTU, decideva la causa con sentenza, con la quale dichiarava la nullità dei testamenti, oggetto di impugnativa;
dichiarava l'indegnità di a succedere a per avere formato o Controparte_1 Persona_1 comunque fatto uso di un testamento falso;
dichiarava che l'eredità era devoluta in forza del primo testamento al;
condannava il la CP_5 CP_1 Pt_1
e lo al pagamento delle spese di causa, liquidate nel dispositivo della CP_2
sentenza. Il la hanno proposto separatamente appello contro CP_1 Pt_1
la sentenza del Tribunale, contestando nel merito la sentenza del primo giudice.
Lo ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza che lo ha CP_2
condannato al pagamento delle spese di causa. Le impugnazioni erano riunite in una sola causa, riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
La difesa della con l'atto di appello contesta le risultanze della CTU, per Pt_1 essere fondate – le conclusioni peritali – principalmente sulla comparazione della scheda col primo testamento, quello datato 01.01.2007, assunto impropriamente dalla consulente del Tribunale come principale elemento di comparazione.
Osserva al riguardo che il Tribunale non ha determinato le scritture che dovevano servire di comparazione, violando la legge, la quale prevede che in mancanza di accordo delle parti il giudice deve ammettere, come elementi di
7 comparazione, quelli la cui provenienza ed attribuzione è riconosciuta oppure accertata con sentenza o per atto pubblico (art.217 c.p.c.). Nella fattispecie invece il Giudice ha dato una indicazione di massima, stabilendo che la CTU potesse utilizzare come elementi di comparazione soltanto le scritture di cui fosse certa l'autografia. Ebbene, il primo testamento della , prodotto in Per_1
giudizio dal , che fondava su di esso la sua legittimazione ad agire, CP_5
come erede della De CU, avendo natura olografa, e quindi di scrittura privata, ancorché depositato negli atti di notaio, non poteva far fede della sua autenticità: intanto, non poteva essere utilizzato dalla CTU come elemento certo di comparazione.
L'appello è infondato. La CTU ha accertato incontrovertibilmente la falsità del testamento. Come ha affermato il Tribunale, le conclusioni peritali appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali e fondate su di un approfondito vaglio dei dati esaminati e delle scritture di comparazione prodotte dalle parti. Quanto alle scritture di comparazione, nessuna delle parti ha mai contestato l'autenticità del primo testamento, sul quale si fonda la legittimazione ad agire del . La non ha eccepito nulla – sulla sua utilizzabilità CP_5 Pt_1 come elemento di comparazione – nelle memorie ex art 183 c.p.c. e nemmeno nella prima riunione peritale, nella quale la CTU ha fatto l'elenco di tutte le scritture che avrebbe utilizzato come elementi di comparazione. Solo nelle osservazioni alla bozza di CTU, e quindi tardivamente, il consulente di parte ha sollevato obiezioni sull'utilizzabilità del primo testamento. In ogni caso – Pt_1 ha osservato il CTU – le conclusioni non sarebbero state diverse se non fosse stato utilizzato il testamento del 2007. Respingendo l'appello, conferma in questa parte la sentenza del Tribunale.
La ha proposto anche un motivo di appello contro il capo della sentenza Pt_1
che la ha condannata al pagamento delle spese a favore di e della CP_9 [...]
senza spiegare le ragioni per le quali la soccombenza verso l'attrice CP_7 [...]
avrebbe dovuto estendersi anche alla ed CP_5 Controparte_9 all' che non erano suoi diretti contraddittori. CP_7 CP_7
Il motivo è fondato. e sono stati citati in giudizio dal CP_9 CP_7 [...]
perché erano beneficiari del testamento dichiarato falso, insieme con la CP_5
, siccome lo stesso testamento prevedeva che la dovesse effettuare Pt_1 Pt_1
8 delle donazioni a loro favore coi beni ricevuti dalla successione. Il fatto che la fosse la principale beneficiaria del testamento non giustifica l'accertamento Pt_1
di una soccombenza nei loro confronti. Riforma in questa parte la sentenza del
Tribunale, assolvendo la dal pagamento delle spese nei confronti dei Pt_1
suddetti Istituti.
Il ol proprio atto di appello contesta le conclusioni peritali, laddove il CP_1
CTU ha accertato anche l'apocrifia del testamento del 10.12.2018, disposto a suo favore dalla testatrice. Afferma di non avere mai avuto ragione di dubitare dell'autenticità del testamento, ancorchè l'autografia risentisse nei tratti grafici di un peggioramento delle condizioni fisiche della testatrice, dovuto all'età ed alla malattia. La difesa dell'appellane contesta in particolare le conclusioni peritali laddove hanno attribuito alla mano del la redazione del testamento: CP_1
da ciò il Tribunale ha fatto discendere indebitamente la sua esclusione per causa di indegnità dalla successione di . Nega comunque l'esistenza Persona_1
dei presupposti per escluderlo dalla successione come indegno, siccome il
Tribunale ha ritenuto erroneamente che egli avesse fatto uso consapevole del testamento falso, senza considerare ulteriormente che il testamento falso corrispondeva alla volontà della testatrice che considerava il come CP_1
un naturale destinatario delle sue disposizioni testamentarie. Intanto, dopo avere disposto il legato a suo favore di un appartamento con testamento del
07.03.2018, che non ha formato oggetto di impugnazione, aveva avuto sicuramente l'intenzione di lasciargli anche l'autovettura, di cui il CP_1
avendola destinata principalmente ad uso personale col beneplacito della
, che aveva soltanto anticipato il denaro per l'acquisto, si considerava Per_1
ed era considerato dalla De CU come il proprietario esclusivo.
L'appello è infondato per quanto attiene all'accertamento della nullità del testamento. L'apocrifia della scheda testamentaria è stata accertata incontrovertibilmente dalla CTU. L'appello invece è meritevole di accoglimento e la sentenza del Tribunale deve essere riformata laddove ha dichiarato l'indegnità
a succedere del Osserva in primo luogo che la CTU non si esprime CP_1 in termini di certezza, ma meramente probabilistici, sull'attribuzione della redazione del testamento alla mano del Senza considerare – CP_1 oltretutto – che diversamente da quanto affermato dal Tribunale all'epoca della
9 redazione del testamento terze persone frequentavano la casa della testatrice, come risulta dagli atti di causa: il medico, il consulente della banca, le badanti.
Onde la De CU, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, poteva anche avere richiesto l'assistenza di queste persone per la redazione del testamento. In ogni caso, il non aveva ragione di dubitare che il CP_1
testamento corrispondesse alla volontà della , che con un precedente Per_1
testamento gli aveva già legato un appartamento: intanto, non pareva sorprendente che avesse inteso lasciargli anche l'autovettura, di cui egli già disponeva come bene proprio col consenso della . Invero, come ha Per_1 affermato la Cassazione, l'indegnità non scaturisce automaticamente dalla falsificazione del testamento, o dall'uso consapevole di un testamento falso, ma postula una differenza sostanziale tra il contenuto della scheda apocrifa e la vera intenzione del De CU,, essendo il presupposto della norma di cui all'art.461
C.C. che siasi voluto consumare un attentato alla volontà del defunto. Nella fattispecie, oltre a non essersi raggiunta la prova certa del fatto che il sia stato l'autore della falsificazione, non è provato nemmeno che Per_4
egli fosse consapevole della falsità del testamento o del fatto che il contenuto del testamento apocrifo non corrispondesse alla volontà della : al Per_1
contrario, per il rapporto di amicizia e di convivenza che lo legava alla De CU egli, già beneficiato dalla testatrice col legato di un appartamento, poteva avere ragione di ritenere che essa avesse inteso lasciargli anche l'autovettura.
In accoglimento dell'appello, revoca la sentenza del Tribunale, laddove ha dichiarato l'indegnità del Pertanto, deve dichiararsi che in forza della CP_1 successione di l'appellante è divenuto proprietario esclusivo Persona_1 dell'appartamento sito in Genova via O. De Gasperi 22/4, che ha formato oggetto del testamento in data 07.03.2018, di cui nessuna delle parti ha contestato l'autenticità.
Infine, lo ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza del CP_2
Tribunale che lo ha condannato al pagamento delle spese di causa e di CTU, insieme col e con la . Eccepisce il suo difetto di legittimazione CP_1 Pt_1
passiva. In ogni caso, la sua mancanza di interesse nella causa, in quanto, ancorchè nominato come erede della nel testamento dichiarato nullo, Per_1
non ha ricevuto alcuno dei beni caduti in successione: onde ha ritenuto di non
10 costituirsi in giudizio, non avendo – per l'appunto – alcun interesse a sostenere la validità del testamento ed opporsi all'accoglimento della domanda attrice.
L'appello è fondato. L'appellante non avendo alcun interesse in causa e non essendosi opposto all'accoglimento della domanda attrice, deve essere esonerato dal pagamento delle spese di causa e di CTU. Accogliendo l'appello, riforma in questa parte la sentenza del Tribunale.
Regola anche le spese del presente grado del giudizio, secondo soccombenza per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'appellante e il , Pt_1 CP_5
compensandole interamente tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge nel merito l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale.
Accogliendo l'appello di relativamente alle spese, assolve Parte_1 [...]
dal pagamento delle spese del primo grado del giudizio a favore di Pt_1
e di Controparte_9 Controparte_7
Accogliendo parzialmente l'appello di e riformando Controparte_1
in questa parte la sentenza del Tribunale, revoca la dichiarazione di indegnità del a succedere a : conseguentemente dichiara che CP_1 Persona_1
in forza del testamento pubblico del 07.03.2018 è Controparte_1 divenuto proprietario dell'appartamento sito in Genova via O. De Gasperi 22/4.
Accogliendo l'appello di , assolve lo interamente dal pagamento delle CP_2 CP_2
spese del primo grado del giudizio e di CTU.
Compensa le spese del primo grado del giudizio tra il e CP_5 CP_1
. Assolve interamente dal pagamento delle spese del
[...] Controparte_1
primo grado del giudizio anche nei confronti delle altre parti.
Condanna a rifondere al le spese del presente grado Parte_1 CP_5
del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 8.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
11 Compensa interamente tra le altre parti le spese del presente grado del giudizio.
Genova, 4 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
12