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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3847/2023, 660/2024 e 1675/2024 del ruolo generale del lavoro vertenti tra
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Cossu Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4
Centro Direzionale isola B3;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno
al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: contributi per il coadiutore familiare. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso depositato in data 7.7.2023 , Parte_1
coamministratrice insieme al fratello della Polisportiva Parte_2
Conca dei Marini S.r.l., lamentando l'illegittimità del persistente diniego dell' di cancellare suo marito come suo coadiutore CP_1 Parte_3
familiare in quanto piuttosto ormai da tempo (segnatamente dal 2017) assunto di anno in anno come dipendente stagionale della predetta società a essa facente capo (segnatamente con le mansioni di cuoco presso il ristorante
[...]
del Capo assoggettato al potere direttivo e disciplinare di suo fratello CP_2
, occupantesi dell'area ristorazione), chiedeva che fosse Parte_2
accertata l'inesistenza dei presupposti per il mantenimento dell'iscrizione del marito come suo coadiutore a partire dal 2017 e di tutti gli atti conseguenti, in particolare della conseguenziale pretesa contributiva a suo carico
(segnatamente dei contributi dovuti per la Controparte_3
posizione del marito quale coadiutore familiare dal 2017 in poi). Con due successivi ricorsi depositati, rispettivamente, il 5.2.2024 e il 20.3.2024, sempre proponeva opposizione avverso due avvisi di addebito, Parte_1
segnatamente e rispettivamente, il n. 40020230001484301000 notificatole il
30.12.2023 a oggetto le rate 1°, 2° e 3° anno 2021 contributi CP_3
per l'importo di 3.526,31 € e il n. 4002024000018409000
[...]
notificatole il 22.2.2024 a oggetto le rate 4° anno 2021 e 1°, 2° e 3° anno 2022
dei contributi IVS er l'importo di 4.629,87 € insistendo Controparte_3 per il difetto del presupposto per l'obbligazione contributiva (il marito come suo coadiutore familiare in quanto ormai dal 2017 piuttosto dipendente stagionale della società da essa coamministrata e per il quale quest'ultima già avrebbe corrisposto la regolare retribuzione e versato i contributi) e chiedendo, quindi,
che fosse dichiarata l'illegittimità dei due avvisi di addebito notificatole.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio in tutti e tre i procedimenti così instaurati l' sostenendo la correttezza CP_1
dell'inquadramento del marito come coadiutore familiare della ricorrente anche per gli anni dal 2017 in poi e chiedendo, quindi, che i ricorsi fossero tutti rigettati.
In via istruttoria venivano escussi testi nel primo giudizio instaurato, il n.
3847/2023, e all'esito della prova testimoniale, attesa l'identità
dell'accertamento imposto, vi veniva riunito il giudizio recante R.G. n.
660/2024.
All'odierna udienza questo Giudicante, disposta la riunione anche del giudizio recante R.G. n. 1675/2024 e preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti dalla sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per Parte_1
le ragioni che si vengono a indicare. Tutti e tre i giudizi vertono sostanzialmente sulla sussistenza dell'obbligo a carico della di versare contributi in favore dell' per il marito Parte_1 CP_1
iscritto come coadiutore familiare.
Orbene, l'art. 2 della l. n. 613 del 1966 (a norma del quale "si considerano
familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea
diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano
soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori
dipendenti o di apprendisti"), va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorchè la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità,
la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore,
restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav.,
26/01/2021, n.1684).
L'art. 10 della l. n. 613 del 1966 ne pone l'obbligo del pagamento a carico del socio iscritto negli elenchi, in quanto si può essere familiare coadiutore di uno o più soci iscritti, ma non certo di una società mentre, ove vi sia una pluralità di soci aventi il medesimo grado di parentela con il coadiutore, il soggetto obbligato va individuato in colui che ha denunciato il rapporto assicurativo quale conseguenza della scelta in tal modo operata, dovendosi escludere che la stessa dipenda dall che non ha interesse all'esclusione degli altri CP_1
eventuali soggetti obbligati in solido.
Ex art. 2 l. n. 613 del 1966, l'unica eccezione al fine di escludere gli obblighi contributivi relativamente alla figura del coadiutore familiare è rappresentata dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non contesta di aver presentato essa stessa personalmente domanda di iscrizione del familiare coadiutore (il marito ) alla Gestione speciale autonoma degli esercenti Parte_3
attività commerciali così come non contesta l'effettività dell'apporto di questi con attività prevalente e abituale ma, facendo leva sulla predetta eccezione normativa, sostiene che a partire dal 2017, in quanto assunto direttamente dalla società di cui essa è a capo insieme al fratello , la Parte_2
Polisportiva Conca dei Marini (ora, dal 22.2.2023, S.r.l., in passato, invece,
, non avrebbe più alcun obbligo contributivo. CP_4
Sennonchè anzitutto circostanza in qualche modo documentata dall e, in CP_1
ogni caso, non specificatamente contestata da parte ricorrente è l'ormai avvenuta notifica di avvisi di addebito a oggetto contributi dovuti per il coadiutore familiare anche per gli anni oggetto di causa (dal 2017 in poi) senza che gli stessi siano stati opposti a suo tempo nel termine perentorio di quaranta giorni.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata da detti avvisi non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Ma anche per il periodo portato dai due avvisi di addebito n.
40020230001484301000 e n. 4002024000018409000 (2021-2022)
tempestivamente impugnati coi ricorsi introduttivi dei giudizi n. 660/2024 e n.
1675/2024 e qui riuniti nonché per il periodo successivo (2023 in poi per i quali non risultano allo stato avvisi di addebito), la pretesa attorea è infondata non avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
E invero, nel caso di iscrizione d'ufficio da parte dell non vi è dubbio che CP_1
l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull , nonostante la sua posizione di CP_1
convenuto in senso formale, in quanto elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso
Cass. n. 12108 del 18/05/2010 e Cass. n. 22862 del 10/11/2010). Laddove,
invece, l'iscrizione avvenga volontariamente su domanda dello stesso opponente, incombe su quest'ultimo la prova che le condizioni legittimanti la pretesa dell fossero insussistenti dall'origine o siano venute meno. CP_1
L'inoltro della domanda di iscrizione, sul presupposto espressamente dichiarato dell'apporto abituale e prevalente del coadiutore familiare, comporta a carico piuttosto del ricorrente l'onere di provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell siano venute meno o che le stesse mancassero fin CP_1
dall'origine o che la richiesta di iscrizione sia stata frutto di errore. Le
dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'Istituto previdenziale
(Cass. 22 maggio 2008 n. 13215). Tuttavia, nonostante non possa attribuirsi alla domanda di iscrizione valore confessorio, ciò non pertanto le dichiarazioni in essa contenute costituiscono pur sempre elementi probatori significativi ancorché superabili dalla prova contraria (Cass. 7 maggio 20210 n. 11134).
Orbene, nel caso di specie, come sopra sottolineato, parte ricorrente non contesta di aver presentato essa stessa personalmente domanda di iscrizione del familiare coadiutore (il marito ) alla Gestione speciale Parte_3 autonoma degli esercenti attività commerciali. Era, piuttosto, essa, allora, a dover provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell fossero venute CP_1
meno ma tanto non ha fatto.
Segnatamente parte ricorrente sostiene che a partire dal 2017 non sarebbe più
tenuta a versare contributi all' per il coadiutore familiare, il marito CP_1 Parte_3
, in quanto da quella data assunto poi di anno in anno come stagionale
[...]
part-time direttamente dalla Polisportiva Conca dei Marini da essa coamministrata insieme al fratello ed effettivamente ciò risulta documentato e si tratta, in ogni caso, d'una circostanza non specificatamente contestata ma ciò che l' contesta e s'impone d'accertare - e, per la regola sopra CP_1
ampiamente ricostruita, era onere della ricorrente provare - è piuttosto l'effettività di tale cambiamento, l'effettività di tale rapporto di lavoro subordinato.
Sennonchè, anzitutto in punto di allegazione parte ricorrente non deduce cosa sia occorso nel 2017 nell'organizzazione dell'attività di ristorazione (è questo l'oggetto della Polisportiva Conca dei Marini) che abbia portato a cambiare il ruolo del marito da lavoratore autonomo, suo coadiutore, a lavoratore subordinato, dipendente della società (per l'invero, non viene nemmeno precisato quali erano i compiti effettivamente svolti da questi prima del 2017,
le sue effettive mansioni prima di tale data). Allo stesso modo parte ricorrente non precisa neppure in cosa sarebbero consistite in concreto le direttive impartite dal fratello a suo marito e se e Parte_2 Parte_3 quale retribuzione fissa avrebbe ricevuto dalla società a partire dal 2017. Si
tratta di dati essenziali in generale per qualificare effettivamente una prestazione lavorativa come subordinata e la cui specificazione s'imponeva a
fortiori nel caso di specie vuoi perché in precedenza per richiesta della stessa ricorrente il marito era stato iscritto piuttosto come lavoratore autonomo e comprendere il distinguo rispetto al passato vuoi per la presunzione di gratuità
e senza vincoli della prestazione resa in ambito familiare (e invero, lo stesso
è il cognato di e, quindi, a questi legato pur Parte_2 Parte_3
sempre da vincolo di affinità).
Tanto già basterebbe di per sé al rigetto del ricorso.
In ogni caso, la prova testimoniale, pur ammessa e svolta, non fornisce elementi sufficienti a superare la presunzione che abbia Parte_3
effettivamente prestato personalmente e in totale autonomia, in qualità solo di coadiutore familiare, attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
- presunzione che, lo si ripete, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
deriva dalla pregressa domanda di iscrizione alla gestione commercianti ma può essere superata con prova contraria (prova contraria che, per regola generale, deve essere rigorosa) -. Quanto riferito dal teste Tes_1
(assoggettamento alle direttive di anche per lo stesso Parte_2
) è assolutamente inconciliabile con la deposizione del teste Parte_3
(Nessuno dava ordini a . In effetti era uno dei proprietari del Tes_2 Pt_3
ristorante. Nel caso di assenze dovevamo segnalarlo al nostro responsabile per la sala , mentre per la cucina , In caso di assenza Pt_2 Pt_3 Pt_3
doveva al più comunicarlo agli altri cuochi per coordinarsi in sua assenza, ma non doveva giustificarla in alcun modo. Ripeto era lui il responsabile della cucina ed era lui a dare ordini e direttive, almeno per quanto riguarda la cucina.
Non c'era nessuna figura apicale sopra era lui che ordinava) Parte_3
così da determinare un contrasto radicale e insuperabile tale da rendere impossibile accertare l'effettività del pur formalmente denunziato a partire dal
2017 rapporto di lavoro subordinato.
Per il periodo successivo a quello cui si riferiscono tutti gli avvisi di addebito a suo tempo notificati e non impugnati nel termine perentorio di legge, alla luce di tutti i predetti rilievi critici (difetto di allegazione e risultanze istruttorie), la non ha dimostrato, allora, il venir meno dei presupposti per Parte_1
l'iscrizione del marito come coadiutore familiare.
I ricorsi non possono, allora, che essere rigettati in toto.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. È appena il caso di precisare che dette spese di lite vengono liquidate tenendo conto dei parametri del d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa
(causa di previdenza) e al suo valore (indeterminabile - complessità bassa,
quindi, scaglione da 26.001,00 € a 52.000,00 € per il primo giudizio;
scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 € per il secondo giudizio;
scaglione da 1.101,00 € a
5.200,00 € per il terzo giudizio;
scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 € per tutti e tre i giudizi sommando i loro rispettivi valori una volta riuniti). La
semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nell'accertare il difetto di prova del vincolo della subordinazione per il marito della ricorrente impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). La circostanza, poi, che i due giudizi a oggetto opposizione ad avviso di addebito (recanti R.G. nn.
660/2024 e 1675/2024) siano stati decisi senza svolgere separata prova testimoniale esclude che per essi si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite. Per contro, va tenuto conto che in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cassazione civile sez. II,
03/09/2013, n. 20147) ragion per cui nel caso di specie vanno triplicate le spese di lite per la fase di studio e per quella introduttiva (ovviamente nei limiti di valore di ciascuna causa e, quindi, attenendosi per ognuna al corrispondente scaglione). Quindi e chiarendo meglio, per il primo giudizio vanno liquidate le fasi introduttiva, di studio e istruttoria attenendosi allo scaglione da 26.001,00
€ a 52.000,00 €. Per il secondo giudizio vanno liquidate le fasi introduttiva e di studio attenendosi allo scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €. Per il terzo giudizio vanno liquidate le fasi introduttiva e di studio attenendosi allo scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €. Per tutti e tre i giudizi una volta riuniti va liquidata la fase decisoria attenendosi allo scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3847/2023, 660/2024 e 1675/2024
del ruolo generale lavoro, promossi da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_1
1) rigetta i ricorsi;
2) condanna la al pagamento in favore dell' delle spese di lite Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 6.356,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3847/2023, 660/2024 e 1675/2024 del ruolo generale del lavoro vertenti tra
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Cossu Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4
Centro Direzionale isola B3;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno
al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: contributi per il coadiutore familiare. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso depositato in data 7.7.2023 , Parte_1
coamministratrice insieme al fratello della Polisportiva Parte_2
Conca dei Marini S.r.l., lamentando l'illegittimità del persistente diniego dell' di cancellare suo marito come suo coadiutore CP_1 Parte_3
familiare in quanto piuttosto ormai da tempo (segnatamente dal 2017) assunto di anno in anno come dipendente stagionale della predetta società a essa facente capo (segnatamente con le mansioni di cuoco presso il ristorante
[...]
del Capo assoggettato al potere direttivo e disciplinare di suo fratello CP_2
, occupantesi dell'area ristorazione), chiedeva che fosse Parte_2
accertata l'inesistenza dei presupposti per il mantenimento dell'iscrizione del marito come suo coadiutore a partire dal 2017 e di tutti gli atti conseguenti, in particolare della conseguenziale pretesa contributiva a suo carico
(segnatamente dei contributi dovuti per la Controparte_3
posizione del marito quale coadiutore familiare dal 2017 in poi). Con due successivi ricorsi depositati, rispettivamente, il 5.2.2024 e il 20.3.2024, sempre proponeva opposizione avverso due avvisi di addebito, Parte_1
segnatamente e rispettivamente, il n. 40020230001484301000 notificatole il
30.12.2023 a oggetto le rate 1°, 2° e 3° anno 2021 contributi CP_3
per l'importo di 3.526,31 € e il n. 4002024000018409000
[...]
notificatole il 22.2.2024 a oggetto le rate 4° anno 2021 e 1°, 2° e 3° anno 2022
dei contributi IVS er l'importo di 4.629,87 € insistendo Controparte_3 per il difetto del presupposto per l'obbligazione contributiva (il marito come suo coadiutore familiare in quanto ormai dal 2017 piuttosto dipendente stagionale della società da essa coamministrata e per il quale quest'ultima già avrebbe corrisposto la regolare retribuzione e versato i contributi) e chiedendo, quindi,
che fosse dichiarata l'illegittimità dei due avvisi di addebito notificatole.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio in tutti e tre i procedimenti così instaurati l' sostenendo la correttezza CP_1
dell'inquadramento del marito come coadiutore familiare della ricorrente anche per gli anni dal 2017 in poi e chiedendo, quindi, che i ricorsi fossero tutti rigettati.
In via istruttoria venivano escussi testi nel primo giudizio instaurato, il n.
3847/2023, e all'esito della prova testimoniale, attesa l'identità
dell'accertamento imposto, vi veniva riunito il giudizio recante R.G. n.
660/2024.
All'odierna udienza questo Giudicante, disposta la riunione anche del giudizio recante R.G. n. 1675/2024 e preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti dalla sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per Parte_1
le ragioni che si vengono a indicare. Tutti e tre i giudizi vertono sostanzialmente sulla sussistenza dell'obbligo a carico della di versare contributi in favore dell' per il marito Parte_1 CP_1
iscritto come coadiutore familiare.
Orbene, l'art. 2 della l. n. 613 del 1966 (a norma del quale "si considerano
familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea
diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano
soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori
dipendenti o di apprendisti"), va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorchè la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità,
la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore,
restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav.,
26/01/2021, n.1684).
L'art. 10 della l. n. 613 del 1966 ne pone l'obbligo del pagamento a carico del socio iscritto negli elenchi, in quanto si può essere familiare coadiutore di uno o più soci iscritti, ma non certo di una società mentre, ove vi sia una pluralità di soci aventi il medesimo grado di parentela con il coadiutore, il soggetto obbligato va individuato in colui che ha denunciato il rapporto assicurativo quale conseguenza della scelta in tal modo operata, dovendosi escludere che la stessa dipenda dall che non ha interesse all'esclusione degli altri CP_1
eventuali soggetti obbligati in solido.
Ex art. 2 l. n. 613 del 1966, l'unica eccezione al fine di escludere gli obblighi contributivi relativamente alla figura del coadiutore familiare è rappresentata dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non contesta di aver presentato essa stessa personalmente domanda di iscrizione del familiare coadiutore (il marito ) alla Gestione speciale autonoma degli esercenti Parte_3
attività commerciali così come non contesta l'effettività dell'apporto di questi con attività prevalente e abituale ma, facendo leva sulla predetta eccezione normativa, sostiene che a partire dal 2017, in quanto assunto direttamente dalla società di cui essa è a capo insieme al fratello , la Parte_2
Polisportiva Conca dei Marini (ora, dal 22.2.2023, S.r.l., in passato, invece,
, non avrebbe più alcun obbligo contributivo. CP_4
Sennonchè anzitutto circostanza in qualche modo documentata dall e, in CP_1
ogni caso, non specificatamente contestata da parte ricorrente è l'ormai avvenuta notifica di avvisi di addebito a oggetto contributi dovuti per il coadiutore familiare anche per gli anni oggetto di causa (dal 2017 in poi) senza che gli stessi siano stati opposti a suo tempo nel termine perentorio di quaranta giorni.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata da detti avvisi non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Ma anche per il periodo portato dai due avvisi di addebito n.
40020230001484301000 e n. 4002024000018409000 (2021-2022)
tempestivamente impugnati coi ricorsi introduttivi dei giudizi n. 660/2024 e n.
1675/2024 e qui riuniti nonché per il periodo successivo (2023 in poi per i quali non risultano allo stato avvisi di addebito), la pretesa attorea è infondata non avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
E invero, nel caso di iscrizione d'ufficio da parte dell non vi è dubbio che CP_1
l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull , nonostante la sua posizione di CP_1
convenuto in senso formale, in quanto elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso
Cass. n. 12108 del 18/05/2010 e Cass. n. 22862 del 10/11/2010). Laddove,
invece, l'iscrizione avvenga volontariamente su domanda dello stesso opponente, incombe su quest'ultimo la prova che le condizioni legittimanti la pretesa dell fossero insussistenti dall'origine o siano venute meno. CP_1
L'inoltro della domanda di iscrizione, sul presupposto espressamente dichiarato dell'apporto abituale e prevalente del coadiutore familiare, comporta a carico piuttosto del ricorrente l'onere di provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell siano venute meno o che le stesse mancassero fin CP_1
dall'origine o che la richiesta di iscrizione sia stata frutto di errore. Le
dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'Istituto previdenziale
(Cass. 22 maggio 2008 n. 13215). Tuttavia, nonostante non possa attribuirsi alla domanda di iscrizione valore confessorio, ciò non pertanto le dichiarazioni in essa contenute costituiscono pur sempre elementi probatori significativi ancorché superabili dalla prova contraria (Cass. 7 maggio 20210 n. 11134).
Orbene, nel caso di specie, come sopra sottolineato, parte ricorrente non contesta di aver presentato essa stessa personalmente domanda di iscrizione del familiare coadiutore (il marito ) alla Gestione speciale Parte_3 autonoma degli esercenti attività commerciali. Era, piuttosto, essa, allora, a dover provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell fossero venute CP_1
meno ma tanto non ha fatto.
Segnatamente parte ricorrente sostiene che a partire dal 2017 non sarebbe più
tenuta a versare contributi all' per il coadiutore familiare, il marito CP_1 Parte_3
, in quanto da quella data assunto poi di anno in anno come stagionale
[...]
part-time direttamente dalla Polisportiva Conca dei Marini da essa coamministrata insieme al fratello ed effettivamente ciò risulta documentato e si tratta, in ogni caso, d'una circostanza non specificatamente contestata ma ciò che l' contesta e s'impone d'accertare - e, per la regola sopra CP_1
ampiamente ricostruita, era onere della ricorrente provare - è piuttosto l'effettività di tale cambiamento, l'effettività di tale rapporto di lavoro subordinato.
Sennonchè, anzitutto in punto di allegazione parte ricorrente non deduce cosa sia occorso nel 2017 nell'organizzazione dell'attività di ristorazione (è questo l'oggetto della Polisportiva Conca dei Marini) che abbia portato a cambiare il ruolo del marito da lavoratore autonomo, suo coadiutore, a lavoratore subordinato, dipendente della società (per l'invero, non viene nemmeno precisato quali erano i compiti effettivamente svolti da questi prima del 2017,
le sue effettive mansioni prima di tale data). Allo stesso modo parte ricorrente non precisa neppure in cosa sarebbero consistite in concreto le direttive impartite dal fratello a suo marito e se e Parte_2 Parte_3 quale retribuzione fissa avrebbe ricevuto dalla società a partire dal 2017. Si
tratta di dati essenziali in generale per qualificare effettivamente una prestazione lavorativa come subordinata e la cui specificazione s'imponeva a
fortiori nel caso di specie vuoi perché in precedenza per richiesta della stessa ricorrente il marito era stato iscritto piuttosto come lavoratore autonomo e comprendere il distinguo rispetto al passato vuoi per la presunzione di gratuità
e senza vincoli della prestazione resa in ambito familiare (e invero, lo stesso
è il cognato di e, quindi, a questi legato pur Parte_2 Parte_3
sempre da vincolo di affinità).
Tanto già basterebbe di per sé al rigetto del ricorso.
In ogni caso, la prova testimoniale, pur ammessa e svolta, non fornisce elementi sufficienti a superare la presunzione che abbia Parte_3
effettivamente prestato personalmente e in totale autonomia, in qualità solo di coadiutore familiare, attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
- presunzione che, lo si ripete, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
deriva dalla pregressa domanda di iscrizione alla gestione commercianti ma può essere superata con prova contraria (prova contraria che, per regola generale, deve essere rigorosa) -. Quanto riferito dal teste Tes_1
(assoggettamento alle direttive di anche per lo stesso Parte_2
) è assolutamente inconciliabile con la deposizione del teste Parte_3
(Nessuno dava ordini a . In effetti era uno dei proprietari del Tes_2 Pt_3
ristorante. Nel caso di assenze dovevamo segnalarlo al nostro responsabile per la sala , mentre per la cucina , In caso di assenza Pt_2 Pt_3 Pt_3
doveva al più comunicarlo agli altri cuochi per coordinarsi in sua assenza, ma non doveva giustificarla in alcun modo. Ripeto era lui il responsabile della cucina ed era lui a dare ordini e direttive, almeno per quanto riguarda la cucina.
Non c'era nessuna figura apicale sopra era lui che ordinava) Parte_3
così da determinare un contrasto radicale e insuperabile tale da rendere impossibile accertare l'effettività del pur formalmente denunziato a partire dal
2017 rapporto di lavoro subordinato.
Per il periodo successivo a quello cui si riferiscono tutti gli avvisi di addebito a suo tempo notificati e non impugnati nel termine perentorio di legge, alla luce di tutti i predetti rilievi critici (difetto di allegazione e risultanze istruttorie), la non ha dimostrato, allora, il venir meno dei presupposti per Parte_1
l'iscrizione del marito come coadiutore familiare.
I ricorsi non possono, allora, che essere rigettati in toto.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. È appena il caso di precisare che dette spese di lite vengono liquidate tenendo conto dei parametri del d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa
(causa di previdenza) e al suo valore (indeterminabile - complessità bassa,
quindi, scaglione da 26.001,00 € a 52.000,00 € per il primo giudizio;
scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 € per il secondo giudizio;
scaglione da 1.101,00 € a
5.200,00 € per il terzo giudizio;
scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 € per tutti e tre i giudizi sommando i loro rispettivi valori una volta riuniti). La
semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nell'accertare il difetto di prova del vincolo della subordinazione per il marito della ricorrente impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). La circostanza, poi, che i due giudizi a oggetto opposizione ad avviso di addebito (recanti R.G. nn.
660/2024 e 1675/2024) siano stati decisi senza svolgere separata prova testimoniale esclude che per essi si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite. Per contro, va tenuto conto che in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cassazione civile sez. II,
03/09/2013, n. 20147) ragion per cui nel caso di specie vanno triplicate le spese di lite per la fase di studio e per quella introduttiva (ovviamente nei limiti di valore di ciascuna causa e, quindi, attenendosi per ognuna al corrispondente scaglione). Quindi e chiarendo meglio, per il primo giudizio vanno liquidate le fasi introduttiva, di studio e istruttoria attenendosi allo scaglione da 26.001,00
€ a 52.000,00 €. Per il secondo giudizio vanno liquidate le fasi introduttiva e di studio attenendosi allo scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €. Per il terzo giudizio vanno liquidate le fasi introduttiva e di studio attenendosi allo scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €. Per tutti e tre i giudizi una volta riuniti va liquidata la fase decisoria attenendosi allo scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3847/2023, 660/2024 e 1675/2024
del ruolo generale lavoro, promossi da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_1
1) rigetta i ricorsi;
2) condanna la al pagamento in favore dell' delle spese di lite Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 6.356,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro