Sentenza 24 gennaio 2014
Massime • 1
Gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l'indennità di specificità medica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2014, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. MANNA AN - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22682/2010 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) 2 LANCIANO - VASTO CHIETI C.F. 02307130696, succeduta all'Azienda Sanitaria Locale di Chieti ed all'Azienda Sanitaria Locale Lanciano - Vasto, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso io studio dell'avvocato DI DOMENICA IDA, rappresentata e difesa dall'avvocato BOSCO Antonella, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI AN C.F. SCLNTN44MO7F196F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONUCCI Vincenzo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 701/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/06/2010 r.g.n. 1102/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato BOSCO ANTONELLA;
udito l'Avvocato ANTONUCCI VINCENZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Azienda Unità Sanitaria Locale della stessa città, revocava il decreto ingiuntivo n. 241 del 2006, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore di LI AN, ex medico condotto transitato, della L. n. 833 del 1978, ex art. 61, alle dipendenze dell'a.s.l. di Chieti, della somma di Euro 47.076,99, oltre accessori di legge, a titolo di indennità di specificità medica, compensando le spese di lite.
Il primo giudice riteneva che l'indennità di specificità medica non spettasse agli ex medici condotti, essendo essa riservata unicamente al personale dirigente medico, avente un rapporto di lavoro ordinario con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso tale sentenza proponeva appello lo LI.
Resisteva la (subentrata) Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lancia no - Vasto - Chieti.
La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 4 giugno 2010, accoglieva il gravame, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, e condannando la a.u.s.l. al pagamento delle spese del doppio grado.
Riteneva la Corte distrettuale che il primo giudice non aveva adeguatamente considerato la disciplina contrattuale collettiva, prevedente a suo avviso che tale indennità era riconosciuta per il solo fatto che il ricorrente (quale ex medico condotto) appartenesse alla "dirigenza sanitaria".
Per la cassazione propone ricorso la a.s.l. 2 di Lanciano-Vasto- Chieti, affidato a quattro motivi.
Resiste lo LI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve pregiudizialmente esaminarsi il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, per avere la Corte di merito omesso di attivare il sub procedimento di cui all'art. 64 citato, circa l'accertamento dell'efficacia, validità ed interpretazione dei c.c.n.l. del pubblico impiego privatizzato.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già osservato (Cass. n. 21796/09) che il meccanismo inteso ad utilizzare la controversia individuale quale occasione per diradare, in termini generali e potenzialmente definitivi, ogni incertezza sull'interpretazione ed applicazione del contratto collettivo, comporta una pur legittima compressione dell'interesse del singolo lavoratore dedotto nel giudizio individuale (la pausa di 120 giorni concessi all'ARAN ed alle organizzazioni sindacali per pervenire ad un accordo sulla clausola controversa;
la previsione che, in difetto di accordo, il giudice si astenga, comunque, dal decidere nel merito la controversia;
la ricorribilità immediata per cassazione) e, pertanto, deve necessariamente essere contenuto in limiti compatibili con i principi di economia dell'attività giurisdizionale e di ragionevole ed equa durata del processo. Ne consegue che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. - che trova conforto nella previsione della ricorribilità solo per cassazione delle sentenze interpretative e nel potere del giudice di primo grado di provvedere, con distinto provvedimento, all'ulteriore istruzione - si deve escludere che, attraverso i mezzi di impugnazione, possa recuperarsi detto procedimento speciale che resta esperibile solo nel giudizio di primo grado.
Non può peraltro sottacersi che con nota del 20 maggio 1998 l'A.R.A.N. (prot. n. 3179 avente ad oggetto: linee interpretative dei contratti collettivi delle aree dirigenziali del comparto sanità) si è già espressa in materia, escludendo per gli ex medici condotti l'indennità di specificità medica.
2.- Con il primo ed il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 70 del c.c.n.l. dell'area dirigenza medica e veterinaria del 1996; artt. 37 e 44 del c.c.n.l. del 2000 e artt. 13, 36 e 48 del c.c.n.l. del 2005, anche alla stregua del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133, necessari per interpretarli, nonché dei canoni legali interpretativi ex art. 1362 cod. civ. e segg. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre in ordine alla esatta interpretazione e ricostruzione, alla luce delle norme citate, dell'istituto dell'indennità di specialità medica.
Lamenta che la Corte di merito non interpretò correttamente le disposizioni contrattuali collettive, in primo luogo con riferimento al fondamentale canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c., che impone l'individuazione della comune intenzione delle parti. Evidenzia a tal fine che successivamente all'introduzione dell'indennità in specificità medica (i.s.m.), le parti contraenti avevano continuato ad introdurre clausole che facevano espresso riferimento al principio dell'omnicomprensività di cui al D.P.R. n.270 del 1987, art. 110, attribuendo, con l'art. 44, comma 2, del c.c.n.l.
8.6.00 l'i.s.m. solo all'esito del passaggio al rapporto unico, ed al comma 4 subordinandone l'erogazione solo ai medici ex condotti che avessero optato per il rapporto di lavoro esclusivo. Lamenta inoltre la violazione del canone di cui all'art. 1363 c.c.. per non avere la sentenza impugnata tenuto conto del contenuto complessivo dell'intero contratto, soffermandosi sull'esame di singole clausole. Rileva che ai medici ex condotti che non avessero optato per il rapporto di lavoro esclusivo, mantenendo il doppio rapporto subordinato e parasubordinato, la contrattazione riservava un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello previsto per i dirigenti sanitari. Evidenzia che sin dagli accordi contrattuali recepiti con D.P.R. n. 348 del 1983, veniva sottolineato che ai medici ex condotti che non avessero optato per il rapporto subordinato (a tempo pieno o definito), mantenendo il regime di convenzione di medicina generale, spettava un trattamento economico tale da non poter superare quello previsto per il personale medico a tempo pieno. Di qui il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, che fissava per costoro un trattamento economico omnicomprensivo. Tale disciplina era stata confermata dai successivi e menzionati c.c.n.l.. 3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Ed invero le norme contrattuali collettive in questione, menzionate dalla Corte aquilana, prevedono uno specifico trattamento economico omnicomprensivo (originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110) per i medici ex condotti pur inquadrati in tale veste nei ruoli a.s.l., adeguandolo nel tempo, qualora non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con quest'ultima. Del resto, come afferma la stessa sentenza impugnata, con l'art. 70, comma 5, del c.c.n.l. 1996, art. 43, comma 5, del c.c.n.l. del 2000 e 48 del c.c.n.l. del 2005, la parti sociali si sono limitate ad aggiornare l'importo omnicomprensivo originario contemplato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, senza prevedere il riconoscimento degli emolumenti (quali l'i.s.m.) spettanti ai dirigenti medici con rapporto esclusivo di dipendenza con la a.s.l., ancorché differenziato in relazione al regime di tempo pieno o definito prescelto.
È poi opportuno osservare, in queste prime considerazioni, che questa Corte, pur in fattispecie parzialmente diversa, ha affermato che i medici ex condotti di cui al D.M. n. 503 del 1987, in relazione al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ricevendo come corrispettivo il trattamento economico omnicomprensivo stabilito da detta normativa, non hanno diritto, in assenza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, ad ulteriori emolumenti anche nel caso in cui siano stati loro affidate dalla a.s.l. mansioni ulteriori e diverse, potendo semmai configurarsi un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta, in relazione all'art. 36 Cost. (Cass. 19.3.08 n. 7387). 3.1- Più in particolare deve osservarsi che il ragionamento della Corte di merito, basato essenzialmente sulla centrale rilevanza, nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale, della dirigenza medica (ex art. 54 del c.c.n.l. del 1996, art. 37 del c.c.n.l. del 2000 e art. 36 del c.c.n.l. del 2005), non tiene conto che tutti i medici del Servizio sanitario nazionale hanno la qualifica di dirigente (D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 15, comma 3, cfr. Cass.
3.11.06 n. 23549), nonché della specifica posizione mantenuta dalla legge e dalla contrattazione collettiva agli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo con la a.s.l., ritenendo peraltro erroneamente che il menzionato art. 54 del c.c.n.l. 1996 avesse derogato al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110. Deve infatti rimarcarsi che mentre il D.L. 29 dicembre 1990, n. 415, convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 1991, n. 58, ha confermato ad esaurimento i rapporti di lavoro dei medici ex condotti in essere alla data del 30/12/1990, la L. n. 58 del 1991, art. 5, ha poi consentito agli stessi ex medici condotti di mantenere, con l'azienda di provenienza, il doppio rapporto (quali medici dipendenti e convenzionati), nonostante la L. n. 412 del 1991 (art. 4, comma 7) ne avesse escluso la possibilità, obbligandoli tuttavia a scegliere tra la dipendenza ed il rapporto di lavoro a convenzione e favorendo per tale scelta il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno. Successivamente il D.Lgs. n. 229 del 1999, ha disposto la soppressione di tutti i rapporti di lavoro a tempo definito (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 bis), demandandone l'attuazione al C.C.N.L.
Tale ultima fonte (e cioè il C.C.N.L. 8.6.2000), ha previsto il rientro in tale rapporto di lavoro ad orario unico ed esclusivo entro il 1/12/2001. In materia è nuovamente intervenuto il legislatore che, dopo aver prorogato i termini per l'opzione, da ultimo - con la L. n. 138 del 2004 - ha nuovamente affidato al C.C.N.L. il compito di ricondurre ad unità tutti i rapporto di lavoro.
Questa volta, però la fonte negoziale (C.C.N.L. 2005) non ha più imposto termini per l'opzione ma ha lasciato la scelta alla libera determinazione degli interessati, mantenendoli ad esaurimento alle medesime condizioni in essere (cfr. art. 13).
3.2- Dal riferito quadro normativo discende la perdurante distinzione tra gli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il restante personale a.s.l..
3.3- In tal senso anche la contrattazione collettiva. Ed invero il c.c.n.l. 5.12.96, stabilisce, all'art. 70, comma 5, che: "il trattamento economico omnicomprensivo di L 8.640.000 annue lorde previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, per gli ex medici condotti: ed equiparati che, entro la data di entrata in vigore del presente contratto, non risultino aver ancora optato ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133 è rideterminato in L 9.158.000". L'art. 37, comma 1, del c.c.n.l. 2000 ha aumentato solo la i.s.m. ("il fondo previsto dall'art. 9 del CCNL stipulato l'8 giugno 2000, il biennio economico 2000 - 2001, ai fini del finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché
dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,32% del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre 1999. L'incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso"), mentre l'art. 36, comma 3, mantiene la distinzione per gli ex medici condotti non optanti, stabilendo che: "Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.289.872 (pari ad Euro 5.830,73) - previsto dall'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, il biennio economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio 2001, è rideterminato dalla stessa data in L. 11.442.246 (pari a Euro 5.909,43) e dal 1 luglio 2001 in L.. 11.605.251 (pari a Euro 5.993,61)".
Il c.c.n.l. per la dirigenza medico veterinaria del s.s.n. del 2005 (parte normativa per il quadriennio 2006-2009, e parte economica per il biennio 2006-2007), conferma la precedente disciplina, stabilendo specificamente per gli ex medici condotti, all'art. 19, che: "Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di Euro 6.675,98 previsto dall'art. 4, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio 2006, in Euro 6.699,98 e, a decorrere dall'1 febbraio 2007, in Euro 6.974,78". Nello stesso senso l'art. 4 del c.c.n.l. 5.7.06, e l'art. 13 del c.c.n.l. 3.11.05, che al comma 1 stabilisce che: "I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari, già indicati nell'art. 44, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all'entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo", mentre al comma 2 stabilisce che: "il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal D.L. n.415 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1991". Tuttavia, prosegue la norma contrattuale, "Sino al passaggio (al rapporto unico o esclusivo) il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall'art. 48".
L'art. 48 (intitolato agli ex medici condotti) stabilisce che: "Fatta salva l'applicazione dell'art. 13, il trattamento economico omnicomprensivo di Euro 5.993,61 previsto dall'art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in Euro 6.141,85 e, a decorrere dall'I gennaio 2003, in Euro 6.352,03".
3.4- Anche dal riferito quadro contrattuale collettivo discende la perdurante distinzione tra gli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il restante personale a.s.l.. 3.5- Nè rileva l'All. n. 6 tavola 3 di cui all'art. 13, comma 1, del c.c.n.l. del 2005, dove è fatto riferimento all'i.s.m.. Ed invero lo stesso art. 13, al comma 2, stabilisce espressamente, come visto, che: "Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal D.L. n. 415 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1991." Aggiunge tuttavia che: "Sino al passaggio (al rapporto unico o esclusivo), il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall'art. 48". L'art. 48, come visto, continua a stabilire un trattamento retribuivo omnicomprensivo ad hoc per i medici ex condotti non optanti. L'Allegato 6, tavola 3, fa poi riferimento ai dirigenti medici a tempo definito ma non già ai medici ex condotti, il cui trattamento, sino all'esercizio dell'opzione, è regolato dal menzionato art. 48.
Nè, parimenti, rileva il comma 3 dell'art. 50 del c.c.n.l. 1996, che disciplina unicamente gli effetti pensionistici della i.s.m e dell'indennità di posizione senza prevederne l'attribuzione agli ex medici condotti (il richiamo al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 110 - riguardante in generale le indennità del personale medico e veterinario - è evidentemente irrilevante, essendo il trattamento omnicomprensivo di costoro disciplinato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110). 3.6- Deve infine rimarcarsi che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sent. n. 4769/13), nel decidere sulla domanda, già respinta dal T.A.R., di un ex medico condotto transitato alla A.S.L. richiedente il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in aggiunta al trattamento omnicomprensivo annuo di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ha confermato l'interpretazione del giudice di primo grado precisando che la norma ora citata, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il "tempo pieno" o il "tempo definito", un trattamento del tutto peculiare, "omnicomprensivo", esclude l'aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all'anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti.
3.7- Risulta pertanto evidente, dal quadro legislativo e contrattuale collettivo in materia, che gli ex medici condotti ancora con rapporto non esclusivo con le a.s.l. in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del s.s.n., mantenendo in particolare il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 successivamente aggiornato come sopra evidenziato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del s.s.n., ed in particolare, per quanto qui interessa, della indennità di specificità medica.
In tal senso deve enunciarsi il relativo principio di diritto ex art.384 c.p.c.. 4.- Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il terzo motivo con cui la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 8, 40, 47, 48, 58 e 60, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto del principio, ricavatile dalle norme indicate, di esatta e preventiva individuazione del costo del lavoro pubblico e delle risorse finanziarie necessarie.
5.- La sentenza impugnata deve dunque cassarsi e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 241 del 2006 proposta dalla a.s.l. 2 di Lanciano- Vasto-Chieti deve essere accolta, con conseguente revoca del provvedimento monitorio, così come stabilito dal Tribunale di Chieti con sentenza n. 1049 del 24 agosto 2009. La novità e complessità della materia consigliano la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 241 del 2006, proposta dalla a.s.l. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, che revoca.
Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2014