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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1071/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6059/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11334/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 24/06/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. L766646R TASSA AUTOMOBIL 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. C044632U TASSA AUTOMOBIL 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. B575956T TASSA AUTOMOBIL
- FERMO AMMINISTRATIVO n. D133023M TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la contribuente, Ricorrente_1
, impugnava I fermi amministrativi sull'autovettura di sua proprietà tg. Targa_1 sono i seguenti:
1. R.P. L766646R, iscritto da Municipia SPA in data 11.10.2022;
2. R.P. C044632U, iscritto da Municipia SPA in data 17.02.2023;
3. R.P. B575956T, iscritto da Municipia SPA in data 05.02.2024;
4. R.P. D133023M, iscritto da Municipia SPA in data 04.03.2024.
La contribuente con il proprio atto eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituivano i resistenti: Municipia S.p.A., Abaco S.p.A. e la Regione Campania, le quali replicavano agli avversi scritti, ciascuno per quanto di propria competenza e producevano notifiche di tutti gli atti prodromici al fine di dimostrare la tempestività e regolarità dell'iscrizione a ruolo contestata oltre al regolare iter notificatorio di tutti gli atti della procedura che, in mancanza di puntuale opposizione da parte del contribuente, avevano cristallizzato la pretesa per la quale si era proceduto ad iscrizione.
Con sentenza n. 11334/03/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, depositata il 24/06/2025, il Giudice Monocratico rigettava condannando parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei resistenti.
Il Giudice di I grado evidenziava come l'Ufficio avesse depositato la documentazione attestante la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello la contribuente Ricorrente_1, la quale sosteneva la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto corretta la procedura di iscrizione dei fermi amministrativi.
E, invero, non risultavano corrette le procedure relative alla notifica dei preavvisi di fermo amministrativi per i quali non era provata l'effettiva conoscenza/conoscibilità al contribuente destinatario degli atti. E, invero, sebbene fossero state depositate notifiche relative ai suddetti atti non era riconducibile in alcun modo la cartolina ovvero la notifica prodotta con i preavvisi di fermo ai quali avrebbero dovuto essere ricondotte.
In particolare, per gli atti:
Preavviso n. 20220002073110740109353
Preavviso n. 20230002125571032495888
Preavviso n. 20220002080980856343282
l'atto non riporta una relata né un numero di raccomandata stampato in alto a sinistra. Il fatto che una qualsiasi delle ricevute prodotte da Municipia si riferisca al preavviso de quo è una mera asserzione della controparte, non suffragata da alcuna evidenza probatoria, dal momento che neppure gli avvisi di ricevimento prodotti riportano il numero di atto relativo.
Unico atto al quale può essere ricondotta la cartolina depositata a comprovare l'avvenuta notifica del preavviso risultava essere quella riferibile al Preavviso n. 20230002122551017733111, sebbene le parti resistenti non producono né la CAD né l'avviso di ricevimento relativo.
Stesso discorso dicasi per le Comunicazioni di avvenuta iscrizione n. 20230002099610915155363,
20240002135701064234313 e 20240002132151059981515
La contribuente, inoltre, evidenziava come fossero da considerarsi nulle e/o irregolari anche le ulteriori notifiche depositate dagli Uffici resistenti in quanto manchevoli alcune di invio della Comunicazione di avvenuto deposito (CAD) necessaria per il perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza ed altre, invece, mancanti di sottoscrizione nelle parti necessarie per la loro validità.
Per tali ragioni, dunque, la Ricorrente_1 concludeva per l'annullamento dei fermi amministrativi sull'autovettura di sua proprietà tg. Targa_1:
- R.P. L766646R, iscritto da Municipia SPA in data 11.10.2022;
- R.P. C044632U, iscritto da Municipia SPA in data 17.02.2023;
- R.P. B575956T, iscritto da Municipia SPA in data 05.02.2024;
- R.P. D133023M, iscritto da Municipia SPA in data 04.03.2024,
Resisteva la Regione Campania, la quale ribadiva, anche in questa sede, quanto già esposto in I grado circa l'avvenuta notifica e conoscenza da parte del Contribuente, degli atti della procedura riscossiva e della regolarità e validità dei fermi amministrativi impugnati.
Per tali ragioni, dunque, la Regione concludeva per la conferma della gravata decisione.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto si dirà.
Giova precisare che, ad un attento esame della documentazione prodotta dalle resistenti in I grado, non si rinviene regolare notifica dei preavvisi di fermo nn. 20220002073110740109353, 20230002125571032495888,
20220002080980856343282.
E, invero, per questi atti non vi sono relate di notifica o cartoline che in qualche modo possano risultare ad essi riconducibili.
Il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 86, DPR n. 602/73, prevede, invero, che: “Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri,..”.
In base a quanto previsto dalla normativa in vigore, dunque, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo), dovendo l'Agente della riscossione notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73).
Pertanto, l'agente della riscossione che intende sottoporre a tale vincolo cautelare un bene mobile del debitore, dovrà necessariamente inviare a quest'ultimo la predetta comunicazione preventiva, per mezzo della quale lo avvisa dell'imminente pregiudizio a cui sarà esposto nel caso di mancato adempimento alla richiesta di pagamento pervenutagli per mezzo della cartella esattoriale.
Con la conseguenza che, una volta notificato siffatto preavviso, decorsi inutilmente 30 giorni, si potrà procedere con l'iscrizione del vero e proprio fermo amministrativo, senza necessità di ulteriore comunicazione a vantaggio del contribuente.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che il preavviso di fermo vale (ai sensi dell'art. 4 comma 1, secondo periodo, del D.M. 7 settembre 98 n. 503) come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo a quello di avvenuta notificazione.
Il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo per cui, secondo la Corte l'atto in questione si colloca all'interno di una sequela procedimentale, emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato, finalizzata ad assicurare mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario.
E, d'altra parte, lo stesso atto secondo orientamento costante della Suprema Corte, risulta idoneo all'interruzione del decorso del termine prescrizionale, in quanto è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento, funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione
Finanziaria (Cass. ordinanza n. 5469/2019 conforme n. 22018/2017; Cass. 26052/2011).
Per tali ragioni, dunque, la sua mancata notifica oltre a sancire l'inefficacia del successivo fermo amministrativo (nn. 20230002099610915155363 e 20240002135701064234313) ma fa si che risulti maturata la prescrizione triennale prevista per il tributo in parola in mancanza di atti interruttivi medio tempore validamente notificati.
A tale discorso fa eccezione il solo preavviso di fermo n. 20230002122551017733111 per il quale risulta esser stata effettuata regolare notifica con conseguente regolarità del successivo fermo amministrativo n.
20240002132151059981515 che, secondo la normativa vigente, non ha necessità di essere notificato laddove vi sia un preavviso di fermo tempestivamente e validamente notificato.
Per tali ragioni, dunque, andranno annullati i fermi nn. 20230002099610915155363 e
20240002135701064234313 e dichiarata la prescrizione per i crediti da quest'ultimi portati mentre dovrà confermarsi la validità ed efficacia del preavviso n. 20240002132151059981515.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con riduzione di 1/3 per la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di I grado, accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, annulla i fermi nn.
20230002099610915155363 e 20240002135701064234313, conferma il fermo n.
20240002132151059981515. Condanna, in solido, Municipia SpA e la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ridotte di 1/3. in favore dei difensori della contribuente che ne hanno chiesto attribuzione. Liquida i compensi in euro 700,00 per il primo grado di giudizio, oltre accessori se dovuti ed euro 800,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6059/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11334/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 24/06/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. L766646R TASSA AUTOMOBIL 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. C044632U TASSA AUTOMOBIL 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. B575956T TASSA AUTOMOBIL
- FERMO AMMINISTRATIVO n. D133023M TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la contribuente, Ricorrente_1
, impugnava I fermi amministrativi sull'autovettura di sua proprietà tg. Targa_1 sono i seguenti:
1. R.P. L766646R, iscritto da Municipia SPA in data 11.10.2022;
2. R.P. C044632U, iscritto da Municipia SPA in data 17.02.2023;
3. R.P. B575956T, iscritto da Municipia SPA in data 05.02.2024;
4. R.P. D133023M, iscritto da Municipia SPA in data 04.03.2024.
La contribuente con il proprio atto eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituivano i resistenti: Municipia S.p.A., Abaco S.p.A. e la Regione Campania, le quali replicavano agli avversi scritti, ciascuno per quanto di propria competenza e producevano notifiche di tutti gli atti prodromici al fine di dimostrare la tempestività e regolarità dell'iscrizione a ruolo contestata oltre al regolare iter notificatorio di tutti gli atti della procedura che, in mancanza di puntuale opposizione da parte del contribuente, avevano cristallizzato la pretesa per la quale si era proceduto ad iscrizione.
Con sentenza n. 11334/03/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, depositata il 24/06/2025, il Giudice Monocratico rigettava condannando parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei resistenti.
Il Giudice di I grado evidenziava come l'Ufficio avesse depositato la documentazione attestante la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello la contribuente Ricorrente_1, la quale sosteneva la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto corretta la procedura di iscrizione dei fermi amministrativi.
E, invero, non risultavano corrette le procedure relative alla notifica dei preavvisi di fermo amministrativi per i quali non era provata l'effettiva conoscenza/conoscibilità al contribuente destinatario degli atti. E, invero, sebbene fossero state depositate notifiche relative ai suddetti atti non era riconducibile in alcun modo la cartolina ovvero la notifica prodotta con i preavvisi di fermo ai quali avrebbero dovuto essere ricondotte.
In particolare, per gli atti:
Preavviso n. 20220002073110740109353
Preavviso n. 20230002125571032495888
Preavviso n. 20220002080980856343282
l'atto non riporta una relata né un numero di raccomandata stampato in alto a sinistra. Il fatto che una qualsiasi delle ricevute prodotte da Municipia si riferisca al preavviso de quo è una mera asserzione della controparte, non suffragata da alcuna evidenza probatoria, dal momento che neppure gli avvisi di ricevimento prodotti riportano il numero di atto relativo.
Unico atto al quale può essere ricondotta la cartolina depositata a comprovare l'avvenuta notifica del preavviso risultava essere quella riferibile al Preavviso n. 20230002122551017733111, sebbene le parti resistenti non producono né la CAD né l'avviso di ricevimento relativo.
Stesso discorso dicasi per le Comunicazioni di avvenuta iscrizione n. 20230002099610915155363,
20240002135701064234313 e 20240002132151059981515
La contribuente, inoltre, evidenziava come fossero da considerarsi nulle e/o irregolari anche le ulteriori notifiche depositate dagli Uffici resistenti in quanto manchevoli alcune di invio della Comunicazione di avvenuto deposito (CAD) necessaria per il perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza ed altre, invece, mancanti di sottoscrizione nelle parti necessarie per la loro validità.
Per tali ragioni, dunque, la Ricorrente_1 concludeva per l'annullamento dei fermi amministrativi sull'autovettura di sua proprietà tg. Targa_1:
- R.P. L766646R, iscritto da Municipia SPA in data 11.10.2022;
- R.P. C044632U, iscritto da Municipia SPA in data 17.02.2023;
- R.P. B575956T, iscritto da Municipia SPA in data 05.02.2024;
- R.P. D133023M, iscritto da Municipia SPA in data 04.03.2024,
Resisteva la Regione Campania, la quale ribadiva, anche in questa sede, quanto già esposto in I grado circa l'avvenuta notifica e conoscenza da parte del Contribuente, degli atti della procedura riscossiva e della regolarità e validità dei fermi amministrativi impugnati.
Per tali ragioni, dunque, la Regione concludeva per la conferma della gravata decisione.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto si dirà.
Giova precisare che, ad un attento esame della documentazione prodotta dalle resistenti in I grado, non si rinviene regolare notifica dei preavvisi di fermo nn. 20220002073110740109353, 20230002125571032495888,
20220002080980856343282.
E, invero, per questi atti non vi sono relate di notifica o cartoline che in qualche modo possano risultare ad essi riconducibili.
Il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 86, DPR n. 602/73, prevede, invero, che: “Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri,..”.
In base a quanto previsto dalla normativa in vigore, dunque, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo), dovendo l'Agente della riscossione notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73).
Pertanto, l'agente della riscossione che intende sottoporre a tale vincolo cautelare un bene mobile del debitore, dovrà necessariamente inviare a quest'ultimo la predetta comunicazione preventiva, per mezzo della quale lo avvisa dell'imminente pregiudizio a cui sarà esposto nel caso di mancato adempimento alla richiesta di pagamento pervenutagli per mezzo della cartella esattoriale.
Con la conseguenza che, una volta notificato siffatto preavviso, decorsi inutilmente 30 giorni, si potrà procedere con l'iscrizione del vero e proprio fermo amministrativo, senza necessità di ulteriore comunicazione a vantaggio del contribuente.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che il preavviso di fermo vale (ai sensi dell'art. 4 comma 1, secondo periodo, del D.M. 7 settembre 98 n. 503) come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo a quello di avvenuta notificazione.
Il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo per cui, secondo la Corte l'atto in questione si colloca all'interno di una sequela procedimentale, emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato, finalizzata ad assicurare mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario.
E, d'altra parte, lo stesso atto secondo orientamento costante della Suprema Corte, risulta idoneo all'interruzione del decorso del termine prescrizionale, in quanto è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento, funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione
Finanziaria (Cass. ordinanza n. 5469/2019 conforme n. 22018/2017; Cass. 26052/2011).
Per tali ragioni, dunque, la sua mancata notifica oltre a sancire l'inefficacia del successivo fermo amministrativo (nn. 20230002099610915155363 e 20240002135701064234313) ma fa si che risulti maturata la prescrizione triennale prevista per il tributo in parola in mancanza di atti interruttivi medio tempore validamente notificati.
A tale discorso fa eccezione il solo preavviso di fermo n. 20230002122551017733111 per il quale risulta esser stata effettuata regolare notifica con conseguente regolarità del successivo fermo amministrativo n.
20240002132151059981515 che, secondo la normativa vigente, non ha necessità di essere notificato laddove vi sia un preavviso di fermo tempestivamente e validamente notificato.
Per tali ragioni, dunque, andranno annullati i fermi nn. 20230002099610915155363 e
20240002135701064234313 e dichiarata la prescrizione per i crediti da quest'ultimi portati mentre dovrà confermarsi la validità ed efficacia del preavviso n. 20240002132151059981515.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con riduzione di 1/3 per la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di I grado, accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, annulla i fermi nn.
20230002099610915155363 e 20240002135701064234313, conferma il fermo n.
20240002132151059981515. Condanna, in solido, Municipia SpA e la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ridotte di 1/3. in favore dei difensori della contribuente che ne hanno chiesto attribuzione. Liquida i compensi in euro 700,00 per il primo grado di giudizio, oltre accessori se dovuti ed euro 800,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori se dovuti.