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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1113/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7754/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017786645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017786645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005091808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005091808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200014885575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013697986000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003108610000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003108610000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado l'intimazione di pagamento n.03420249011834386/000, a lei notificata in data 1.10.2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, con riferimento ad una serie di cartelle sottese di cui cinque oggetto di opposizione (tutte in materia di tassa automobilistica). La ricorrente in particolare eccepiva, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio della Corte adìta dal ricorrente e in subordine l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Si costituiva, altresì, la Regione RI, eccependo a sua volta l'inammissibilità sotto vari profili del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
In occasione della camera di consiglio del 19.2.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
1.1 Va disattesa, in prima battuta, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente ADER, con riferimento alla sede della Regione RI (ubicata in Catanzaro). La competenza, infatti, è stata radicata sulla base della sede del concessionario per la riscossione emittente l'atto opposto, ai sensi dell'art. 4 d.gs. 546/1992. Non appare pertinente, rispetto alla fattispecie concreta, la pronuncia della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della menzionata norma nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all' art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale (oggi corte di giustizia tributaria) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore, essendo stata la cartella opposta emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, quale soggetto a cui non appare riferibile il disposto dell'art. 53 d.lgs. 446/1997. 2. Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso è limitato a cinque cartelle sottese all'intimazione opposta (n.
03420160017786645000 relativa a tassa automobilistica 2011-2012; 03420180005091808000 relativa a tassa automobilistica 2013-2014; 03420200014885575000 relativa a tassa automobilistica 2015;
03420210013697986000 relativa a tassa automobilistica 2016; 03420220003108610000 relativa a tassa automobilistica 2017). L'Agente per la Riscossione ha dato prova della notifica delle cartelle predette (nelle date indicate nell'atto opposto) e al medesimo titolo vi è prova della ricezione da parte della contribuente di numerosi atti interruttivi, l'ultimo rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 03420249004431837000 notificata il 01/10/2024 per quanto riguarda le cartelle nn. 03420160017786645000;
03420180005091808000; 03420220003108610000; dall'intimazione n. 03420249001810408000 notificata l'1/10/2024 per quanto riguarda la cartella n. 03420200014885575000; dall'intimazione
03420249007915753000 sempre notificata l'1/10/2024 per quanto riguarda la cartella 03420210013697986000.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente (deve, infatti, osservarsi da un lato che la prescrizione eventualmente maturata alla data del singolo atto interruttivo doveva essere fatta valere con la specifica impugnazione di esso;
dall'altro che dal singolo atto interruttivo ha preso nuovamente a decorrere la prescrizione triennale, non decorso alla data di notifica dell'intimazione opposta).
Non si ravvisano profili di giuridica inesistenza nelle notifiche esibite dal concessionario con riferimento alle singole cartelle sottese all'intimazione opposta, essendo in facoltà del concessionario procedere ad invio diretto di raccomandata, con applicabilità, in tal caso, delle regole proprie del servizio postale e non a quelle della notifica degli atti giudiziari.
Il ricorso va conclusivamente rigettato. Resta assorbita ogni eccezione della Regione RI.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della controversia, con decurtazione del 20% rispetto alla Regione RI, in giudizio per il tramite di proprio funzionario.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti, che liquida, per quanto riguarda Agenzia delle Entrate Riscossione, in euro 923,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
per quanto riguarda la Regione RI in euro
738,40 per compensi, oltre accessori se dovuti per legge. Cosenza, 19.2.2026 Il giudice monocratico
US NI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7754/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011834386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017786645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017786645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005091808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005091808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200014885575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013697986000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003108610000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003108610000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado l'intimazione di pagamento n.03420249011834386/000, a lei notificata in data 1.10.2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, con riferimento ad una serie di cartelle sottese di cui cinque oggetto di opposizione (tutte in materia di tassa automobilistica). La ricorrente in particolare eccepiva, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio della Corte adìta dal ricorrente e in subordine l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Si costituiva, altresì, la Regione RI, eccependo a sua volta l'inammissibilità sotto vari profili del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
In occasione della camera di consiglio del 19.2.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
1.1 Va disattesa, in prima battuta, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente ADER, con riferimento alla sede della Regione RI (ubicata in Catanzaro). La competenza, infatti, è stata radicata sulla base della sede del concessionario per la riscossione emittente l'atto opposto, ai sensi dell'art. 4 d.gs. 546/1992. Non appare pertinente, rispetto alla fattispecie concreta, la pronuncia della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della menzionata norma nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all' art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale (oggi corte di giustizia tributaria) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore, essendo stata la cartella opposta emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, quale soggetto a cui non appare riferibile il disposto dell'art. 53 d.lgs. 446/1997. 2. Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso è limitato a cinque cartelle sottese all'intimazione opposta (n.
03420160017786645000 relativa a tassa automobilistica 2011-2012; 03420180005091808000 relativa a tassa automobilistica 2013-2014; 03420200014885575000 relativa a tassa automobilistica 2015;
03420210013697986000 relativa a tassa automobilistica 2016; 03420220003108610000 relativa a tassa automobilistica 2017). L'Agente per la Riscossione ha dato prova della notifica delle cartelle predette (nelle date indicate nell'atto opposto) e al medesimo titolo vi è prova della ricezione da parte della contribuente di numerosi atti interruttivi, l'ultimo rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 03420249004431837000 notificata il 01/10/2024 per quanto riguarda le cartelle nn. 03420160017786645000;
03420180005091808000; 03420220003108610000; dall'intimazione n. 03420249001810408000 notificata l'1/10/2024 per quanto riguarda la cartella n. 03420200014885575000; dall'intimazione
03420249007915753000 sempre notificata l'1/10/2024 per quanto riguarda la cartella 03420210013697986000.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente (deve, infatti, osservarsi da un lato che la prescrizione eventualmente maturata alla data del singolo atto interruttivo doveva essere fatta valere con la specifica impugnazione di esso;
dall'altro che dal singolo atto interruttivo ha preso nuovamente a decorrere la prescrizione triennale, non decorso alla data di notifica dell'intimazione opposta).
Non si ravvisano profili di giuridica inesistenza nelle notifiche esibite dal concessionario con riferimento alle singole cartelle sottese all'intimazione opposta, essendo in facoltà del concessionario procedere ad invio diretto di raccomandata, con applicabilità, in tal caso, delle regole proprie del servizio postale e non a quelle della notifica degli atti giudiziari.
Il ricorso va conclusivamente rigettato. Resta assorbita ogni eccezione della Regione RI.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della controversia, con decurtazione del 20% rispetto alla Regione RI, in giudizio per il tramite di proprio funzionario.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti, che liquida, per quanto riguarda Agenzia delle Entrate Riscossione, in euro 923,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
per quanto riguarda la Regione RI in euro
738,40 per compensi, oltre accessori se dovuti per legge. Cosenza, 19.2.2026 Il giudice monocratico
US NI