Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1113
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di incompetenza per territorio

    La Corte ha disatteso l'eccezione, ritenendo la competenza radicata sulla base della sede del concessionario per la riscossione emittente l'atto opposto, ai sensi dell'art. 4 d.gs. 546/1992, non essendo pertinente la pronuncia della Corte Costituzionale citata dalla resistente.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che non si ravvisano profili di giuridica inesistenza nelle notifiche esibite dal concessionario, essendo in facoltà del concessionario procedere ad invio diretto di raccomandata, con applicabilità delle regole proprie del servizio postale e non a quelle della notifica degli atti giudiziari.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché la prescrizione eventualmente maturata alla data del singolo atto interruttivo doveva essere fatta valere con la specifica impugnazione di esso, e dal singolo atto interruttivo ha ripreso a decorrere la prescrizione triennale, non decorso alla data di notifica dell'intimazione opposta.

  • Altro
    Inammissibilità del ricorso

    Tutte le eccezioni della Regione RI restano assorbite dalla decisione di rigetto del ricorso nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1113
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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