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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 510/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Germano Nicoletti, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/03/2018 esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta agricola per gli anni dal 1993 al 1995 rappresentando che, nel corso Parte_2
del rapporto di lavoro, era tenuta ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la CP_1
restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con due differenti provvedimenti di indebito (uno relativo all'anno 2015 e l'altro relativo all'anno 2013-2014). Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale al fine si sentir. 1) “accogliere la domanda in quanto fondata in fatto ed in diritto e dichiarare che fra la ricorrente e l'azienda agricola , per gli anni 1993 e 1995, Parte_2
per 102 gg. Sussiste un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura:2)
“riconoscere tale rapporto di lavoro come previsto dall'art. 2094 c.c. ed ordinare all' la reiscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti CP_1
agricoli per gli anni 1993-1995”; 3) “nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, applicare, comunque la prescrizione decennale dei contributi anni 1993-1995 e, di conseguenza, confermare le giornate di lavoro dichiarate”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall' CP_1
atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass.,
Pag. 2 di 8 civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talché, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in
Pag. 3 di 8 giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova
Pag. 4 di 8 testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 A dette coordinate ermeneutiche si aggiunge la circostanza che parte resistente deduce la sussistenza di legame parentale fra le parti. Tanto parte ricorrente, quanto parte resistente, richiamano la sentenza n° 9043/2011
Cassazione. La Suprema Corte con tale sentenza, nella sua funzione nomofilattica, chiarisce in ordine alla presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare: il ricorrente, nel richiamare tale sentenza, rileva che “gli ispettori si sono limitati, aprioristicamente, a considerare CP_1
come gratuiti e, pertanto, nulli i rapporti di lavoro instaurati ma tanto non hanno dimostrato”. Ebbene, è il caso di rilevare l'erroneità di tale eccezione, atteso che se, come già visto, è onere del ricorrente provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in caso di legami familiari opera una presunzione di gratuità che rafforza l'esigenza della “specifica prova della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni” da parte del lavoratore.
Il succinto verbale d'ispezione depositato dall' riporta, inoltre, quanto CP_1 segue: “non sono emersi elementi atti a configurare un effettivo rapporto di lavoro subordinato, instaurato tra la persona indicata in oggetto e l'azienda
Pag. 5 di 8 agricola AR OR (suocero) con fondi in Cicerare per gli anni dal
1990 in poi in quanto il titolare ha diviso, di fatto, le proprietà tra i suoi figli.
Pertanto, l'attività agricola svolta dall'interessata è da ritenersi esplicata in maniera autonoma”. Ebbene, tale verbale non riconduce il disconoscimento del rapporto subordinato limitatamente alla circostanza del legame di parentela, ma anche la ricollega ad una “divisione di fatto” dei fondi, e pertanto ad un frazionamento, ritenuto centrale per la qualificazione del rapporto. Il rilievo ispettivo quindi riporta una prospettazione di un fatto preciso, non il solo legame parentale, che necessita in sede giudiziaria prova puntuale e precisa;
se tale circostanza non appare sviluppata in detto verbale ispettivo, non risulta tantomeno sviluppata e provata in corso di causa. Al contrario, parte ricorrente rileva come un atto di liberalità sia stato sì stipulato, ma in data successiva ai rapporti oggetto di giudizio (1999).
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' . CP_1
Il verbale non contesta in sé il lavoro svolto né fa rifermento a eventuali discrepanze rispetto alle giornate di lavoro dichiarate: l' contestava le sole CP_1
circostanze sopra riportate e non alla quantità ed al periodo di lavoro. La mancanza di contestazioni sul punto rafforza le testimonianze rese alle udienze del 11/01/2019 e 29/11/2019, a conferma che effettivamente la ricorrente si recava a lavoro presso i fondi in questione dal marzo al dicembre delle annualità contestate, e che osservava un orario preciso di lavoro. Reputando attendibili tali testimonianze, dalle stesse emergono anche gli altri caratteri essenziali del lavoro subordinato, ovvero la retribuzione così come la subordinazione alle direttive del datore di lavoro.
Il ricorrente, dunque, ha fornito ampia prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione in relazione agli anni di riferimento
Pag. 6 di 8 attraverso la prova testimoniale espletata. I testi escussi hanno reso, infatti, ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto,
l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro, la natura personale della prestazione e la mancanza, a carico del lavoratore, di un qualsiasi rischio economico per il risultato dell'attività svolta. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione, tenuto altresì conto che i medesimi sono risultati completamente indifferenti alle parti. E' pur vero che i testi sentiti il
29/11/2019 hanno riferito di aver assistito occasionalmente al pagamento della giornata lavorativa alla ricorrente (attesa la loro presenza discontinua sul fondo), eppure le testimonianze rese così come i chiarimenti (in particolare il Tes_1
afferma, riferendosi ad occasionali momenti conviviali al termine delle giornate lavorative: “in quelle occasioni si parlava liberamente dello svolgimento del lavoro della sig.ra e del suo pagamento e il sig. faceva il Pt_1 Parte_2
conteggio delle giornate da pagare alla nuora””), unita alla sussistenza degli altri indici sintomatici della subordinazione, portano alla valutazione positiva della natura subordinata del rapporto.
L' è condannato al pagamento di metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
Pag. 7 di 8 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola e Parte_2
il ricorrente negli anni dal 2013 al 2015 per, per l'effetto, Parte_1
condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli elenchi agricoli presso il CP_1
Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 2.300,00 oltre 15% forf, iva, cpa come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti.
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 510/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Germano Nicoletti, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/03/2018 esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta agricola per gli anni dal 1993 al 1995 rappresentando che, nel corso Parte_2
del rapporto di lavoro, era tenuta ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la CP_1
restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con due differenti provvedimenti di indebito (uno relativo all'anno 2015 e l'altro relativo all'anno 2013-2014). Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale al fine si sentir. 1) “accogliere la domanda in quanto fondata in fatto ed in diritto e dichiarare che fra la ricorrente e l'azienda agricola , per gli anni 1993 e 1995, Parte_2
per 102 gg. Sussiste un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura:2)
“riconoscere tale rapporto di lavoro come previsto dall'art. 2094 c.c. ed ordinare all' la reiscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti CP_1
agricoli per gli anni 1993-1995”; 3) “nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, applicare, comunque la prescrizione decennale dei contributi anni 1993-1995 e, di conseguenza, confermare le giornate di lavoro dichiarate”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall' CP_1
atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass.,
Pag. 2 di 8 civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talché, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in
Pag. 3 di 8 giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova
Pag. 4 di 8 testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 A dette coordinate ermeneutiche si aggiunge la circostanza che parte resistente deduce la sussistenza di legame parentale fra le parti. Tanto parte ricorrente, quanto parte resistente, richiamano la sentenza n° 9043/2011
Cassazione. La Suprema Corte con tale sentenza, nella sua funzione nomofilattica, chiarisce in ordine alla presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare: il ricorrente, nel richiamare tale sentenza, rileva che “gli ispettori si sono limitati, aprioristicamente, a considerare CP_1
come gratuiti e, pertanto, nulli i rapporti di lavoro instaurati ma tanto non hanno dimostrato”. Ebbene, è il caso di rilevare l'erroneità di tale eccezione, atteso che se, come già visto, è onere del ricorrente provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in caso di legami familiari opera una presunzione di gratuità che rafforza l'esigenza della “specifica prova della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni” da parte del lavoratore.
Il succinto verbale d'ispezione depositato dall' riporta, inoltre, quanto CP_1 segue: “non sono emersi elementi atti a configurare un effettivo rapporto di lavoro subordinato, instaurato tra la persona indicata in oggetto e l'azienda
Pag. 5 di 8 agricola AR OR (suocero) con fondi in Cicerare per gli anni dal
1990 in poi in quanto il titolare ha diviso, di fatto, le proprietà tra i suoi figli.
Pertanto, l'attività agricola svolta dall'interessata è da ritenersi esplicata in maniera autonoma”. Ebbene, tale verbale non riconduce il disconoscimento del rapporto subordinato limitatamente alla circostanza del legame di parentela, ma anche la ricollega ad una “divisione di fatto” dei fondi, e pertanto ad un frazionamento, ritenuto centrale per la qualificazione del rapporto. Il rilievo ispettivo quindi riporta una prospettazione di un fatto preciso, non il solo legame parentale, che necessita in sede giudiziaria prova puntuale e precisa;
se tale circostanza non appare sviluppata in detto verbale ispettivo, non risulta tantomeno sviluppata e provata in corso di causa. Al contrario, parte ricorrente rileva come un atto di liberalità sia stato sì stipulato, ma in data successiva ai rapporti oggetto di giudizio (1999).
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' . CP_1
Il verbale non contesta in sé il lavoro svolto né fa rifermento a eventuali discrepanze rispetto alle giornate di lavoro dichiarate: l' contestava le sole CP_1
circostanze sopra riportate e non alla quantità ed al periodo di lavoro. La mancanza di contestazioni sul punto rafforza le testimonianze rese alle udienze del 11/01/2019 e 29/11/2019, a conferma che effettivamente la ricorrente si recava a lavoro presso i fondi in questione dal marzo al dicembre delle annualità contestate, e che osservava un orario preciso di lavoro. Reputando attendibili tali testimonianze, dalle stesse emergono anche gli altri caratteri essenziali del lavoro subordinato, ovvero la retribuzione così come la subordinazione alle direttive del datore di lavoro.
Il ricorrente, dunque, ha fornito ampia prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione in relazione agli anni di riferimento
Pag. 6 di 8 attraverso la prova testimoniale espletata. I testi escussi hanno reso, infatti, ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto,
l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro, la natura personale della prestazione e la mancanza, a carico del lavoratore, di un qualsiasi rischio economico per il risultato dell'attività svolta. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione, tenuto altresì conto che i medesimi sono risultati completamente indifferenti alle parti. E' pur vero che i testi sentiti il
29/11/2019 hanno riferito di aver assistito occasionalmente al pagamento della giornata lavorativa alla ricorrente (attesa la loro presenza discontinua sul fondo), eppure le testimonianze rese così come i chiarimenti (in particolare il Tes_1
afferma, riferendosi ad occasionali momenti conviviali al termine delle giornate lavorative: “in quelle occasioni si parlava liberamente dello svolgimento del lavoro della sig.ra e del suo pagamento e il sig. faceva il Pt_1 Parte_2
conteggio delle giornate da pagare alla nuora””), unita alla sussistenza degli altri indici sintomatici della subordinazione, portano alla valutazione positiva della natura subordinata del rapporto.
L' è condannato al pagamento di metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
Pag. 7 di 8 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola e Parte_2
il ricorrente negli anni dal 2013 al 2015 per, per l'effetto, Parte_1
condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli elenchi agricoli presso il CP_1
Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 2.300,00 oltre 15% forf, iva, cpa come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti.
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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