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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17481/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL ER Presidente relatrice
ES RI CE
EA SI CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17481/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. PAGLIUCA PAOLO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. PAGLIUCA PAOLO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri nata a [...] il [...] res.te in Brescia via Sanson 5 (c.f. Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] res.te in Brescia viale della Bornata 117, Parte_2
(c.f. ), C.F._2
in Comune di Brescia il 19.05.1999 giusto atto trascritto nel 1999 al numero 189 parte II serie A nei registri. degli atti di matrimonio del Comune di Brescia (BS) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
1 del Comune di Brescia (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale e gli arredi ivi contenuti restano assegnati alla sig.ra che la abiterà Parte_1
con i due figli;
3) a titolo di assegno alimentare e di contributo al mantenimento dei due figli, per quanto maggiorenni e per quanto percepisca emolumenti lavorativi di cui è al corrente, il sig. ontinuerà Per_1 Pt_2
a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascun figlio) da Pt_1
versarsi il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie come previste ed indicate nel protocollo del tribunale di Brescia saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50%;
4) Il signor corrisponderà inoltre ulteriori euro 200,00 quale propria quota del rateo Parte_2
di mutuo acceso sull'abitazione familiare e ciò sino al mese di febbraio 2026 allorquando si verificherà la sua estinzione per intervenuto saldo;
5) Le parti, a totale definizione di ogni aspetto della presente procedura nonché nell'ambito della regolamentazione di tutti i reciproci rapporti scaturiti dalla unione matrimoniale e a completa estinzione di qualsiasi pregresso rapporto economico/personale concordano e confermano di aver regolamentato con scrittura privata ogni loro pregressa questione patrimoniale e di non aver nulla in comunione, salvo quanto sopra e di aver definito le rimaste pendenze (pagamenti arretrati
'dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale) sempre mediante separata scrittura privata;
6) Essendo entrambi economicamente autosufficienti, i coniugi rinunciano a pretendere reciprocamente qualsiasi contributo al proprio mantenimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 19.5.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 189, parte II, serie A, anno 1999.
Dall'unione sono nati i figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1537/2020, R.G. 15347/2019, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 12.3.2020.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
2 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL ER
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL ER Presidente relatrice
ES RI CE
EA SI CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17481/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. PAGLIUCA PAOLO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. PAGLIUCA PAOLO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri nata a [...] il [...] res.te in Brescia via Sanson 5 (c.f. Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] res.te in Brescia viale della Bornata 117, Parte_2
(c.f. ), C.F._2
in Comune di Brescia il 19.05.1999 giusto atto trascritto nel 1999 al numero 189 parte II serie A nei registri. degli atti di matrimonio del Comune di Brescia (BS) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
1 del Comune di Brescia (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale e gli arredi ivi contenuti restano assegnati alla sig.ra che la abiterà Parte_1
con i due figli;
3) a titolo di assegno alimentare e di contributo al mantenimento dei due figli, per quanto maggiorenni e per quanto percepisca emolumenti lavorativi di cui è al corrente, il sig. ontinuerà Per_1 Pt_2
a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascun figlio) da Pt_1
versarsi il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie come previste ed indicate nel protocollo del tribunale di Brescia saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50%;
4) Il signor corrisponderà inoltre ulteriori euro 200,00 quale propria quota del rateo Parte_2
di mutuo acceso sull'abitazione familiare e ciò sino al mese di febbraio 2026 allorquando si verificherà la sua estinzione per intervenuto saldo;
5) Le parti, a totale definizione di ogni aspetto della presente procedura nonché nell'ambito della regolamentazione di tutti i reciproci rapporti scaturiti dalla unione matrimoniale e a completa estinzione di qualsiasi pregresso rapporto economico/personale concordano e confermano di aver regolamentato con scrittura privata ogni loro pregressa questione patrimoniale e di non aver nulla in comunione, salvo quanto sopra e di aver definito le rimaste pendenze (pagamenti arretrati
'dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale) sempre mediante separata scrittura privata;
6) Essendo entrambi economicamente autosufficienti, i coniugi rinunciano a pretendere reciprocamente qualsiasi contributo al proprio mantenimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 19.5.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 189, parte II, serie A, anno 1999.
Dall'unione sono nati i figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1537/2020, R.G. 15347/2019, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 12.3.2020.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
2 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL ER
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