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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
A seguito dell'udienza di discussione del 12 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 617 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
e Parte_1 Parte_2
, quali genitori di , con
[...] Persona_1
l'Avv. Alessandra Adone
Appellante
E
, con l'Avv. Simonetta Controparte_1
AN
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 10933/2024 pubblicata il 11.11.2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 10933/2024 pubblicata in data
11.11..2024 nel giudizio R.G. 16292/2024, notificata il giorno 11.11.2024, condannare CP_ l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del
1 giudizio di primo grado, in favore del difensore antistatario, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 924,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, CP_ comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.”; per l'appellato: “Voglia l'On.le Collegio adìto rigettare l'avverso ricorso ed, in ogni caso, decidere secondo giustizia, previa verifica dell'attività professionale svolta ex adverso nel precedente grado di giudizio e delle tariffe vigenti, tenendo comunque indenne l'Istituto dalle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, E Parte_1
, quali genitori di , Parte_2 Persona_1 avevano fatto ricorso al Tribunale di Roma esponendo di avere ottenuto decreto di omologa per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento del figlio;
ma che, nonostante aver notificato il decreto ed inviato all' il necessario modello CP_1
AP70, l' era rimasto inerte oltre il termine di centoventi giorni previsto dalla CP_1 normativa per il pagamento. Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione, oltre spese e competenze di causa.
L' era rimasto contumace. CP_1
All'udienza di discussione il Tribunale di Roma ha così statuito: “1) accoglie il ricorso e per l'effetto accertata e dichiara la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, Legge
n. 18/1980, per il periodo compreso dal 27/03/2023 ad oggi, condannando l' , in persona CP_1 del l.r.p.t., alla corresponsione in favore del medesimo dell'importo di € 6.871,57 a titolo di ratei mensili maturati e non liquidati per il periodo di spettanza, oltre a quelli maturandi nel corso del presente giudizio ed interessi legali da ogni singola scadenza e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre
IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.”.
2 Avverso la statuizione sulle spese sono insorti gli appellanti lamentando la violazione dei minimi tabellari fissati dal D.M. 55/2014, con correlativo vizio di motivazione.
Si è costituito l' , instando per il rigetto del ricorso attesa la derogabilità dei minimi CP_1 tariffati, la semplicità della controversia, in subordine chiedendo di liquidare le spese in misura non superiore ai minimi tariffari e con esclusione della fase istruttoria e anche di quella decisionale.
Infine, all'udienza fissata per la discussione, sulle conclusioni come riportate in epigrafe la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è nel merito fondato.
È pacifico fra le parti che la somma liquidata a titolo di spese di lite sia inferiore ai limiti minimi per lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro.
La motivazione in punto di spese è del tutto carente perché fa riferimento ai “parametri di cui al D.M. n. 55/2014” che, in verità, sono violati senza una motivazione specifica.
È noto che la giurisprudenza di legittimità si è a lungo divisa in merito alla possibilità per il giudice di derogare, comunque motivatamente, ai minimi tariffari.
Ed allora, in primo luogo deve ricordarsi che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura
(Cass., ord., 10/05/2019, n. 12537).
Tale ultima decisione riguarda, però, fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.M. n.
37/2018; dopo l'entrata in vigore del D.M. del 2018, i minimi tariffari devono ritenersi del tutto inderogabili a prescindere dalla motivazione addotta.
Appare opportuno, anche in relazione ad alcuni – non univoci - precedenti di questa Corte, riferirsi infatti ai principi da ultimo dettati da Cass. n. 9815/2023 che, valutando una fattispecie soggetta al D.M. del 2018, così ha motivato la sopravvenuta inderogabilità dei minimi tariffari: “Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma
1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione
3 del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. Il D.L. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'è noto, ad un apposito decreto del
Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge". La novellata previsione dell'art. 4, comma 1 è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa
Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass.
28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La suddetta ratio legis è esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703-
2017 del 27 dicembre 2017, che aveva giudicato inadeguato, rispetto al dichiarato scopo di
4 "limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare, l'utilizzo di una formula normativa suscettibile di avallare "approdi interpretativi in merito all'applicazione della locuzione "di regola" anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base, mentre tale possibilità doveva più incisivamente essere limitati agli incrementi dei parametri e non alla riduzione". L'attuale previsione è quindi volta proprio a specificare "con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che il L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 7 prevede fra i criteri cui si deve attenere l'Amministrazione quello della
"trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali". Tale intento normativo traspare dalla dichiarata rispondenza - per esplicita valutazione normativa - dei parametri tabellari introdotti ex novo ai requisiti cui devono rispondere le liquidazioni ricadenti nell'ambito applicativo della L. 247 del 2012, art. 13 bis, introdotto dal D.L. 16 ottobre 2017, convertito nella L. 4 dicembre 2017, e poi modificata dalla L. 27 dicembre
2017, n. 205. La disposizione precisa che il compenso, nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e
"conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6". Ai medesimi parametri deve far riferimento il giudice per porre rimedio alla vessatorietà delle clausole a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 13, ipotesi in cui una volta accertata, la non equità del compenso, la successiva quantificazione va effettuata proprio mediante l'impiego dei parametri tabellari per superare l'originario squilibrio dell'accordo (art. 13, comma 10). La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina Euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 101, paragrafo 1, TFUE): l'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35 del 1999) ed
è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di
5 categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002). Sono giudicate ammissibili eventuali restrizioni della concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia 427 del 2017), come pure una normativa nazionale volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al
12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall'art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all'art. l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE (Corte di giustizia 8.12.2016, C-
532/2015 e 538/2015). Ha da ultimo precisato la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che "l'art. 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine , a pena di CP_2 procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1,
TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi". Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e Controparte_3 pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l'intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche
6 concorrenziali tra professionisti. I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte.”.
Nel medesimo senso la sentenza di questa Corte n. 3619/2022 che specifica: “La nuova formulazione mantiene l'inciso “di regola” solo in relazione all'aumento del valore, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione dei compensi nella liquidazione delle spese di lite.”.
Dovendo dunque individuare il giusto importo delle spese di lite da porre a carico dell' , va considerato che, come ammesso dalla stessa parte appellante, non essendo stata CP_1 espletata attività istruttoria, nulla avrebbe potuto essere riconosciuto per la fase “istruttoria e/o trattazione”; che lo scaglione di riferimento si attesta tra 5.200,00 e 26.000,00 euro;
che la controversia era di semplice trattazione.
L' sostiene che la propria contumacia avrebbe sollevato l'ufficio dall'espletamento CP_1 della fase decisionale, ma la tesi è del tutto infondata: la fase decisionale invece si è di fatto svolta, poiché il Tribunale ha comunque dovuto vagliare la fondatezza della domanda (il principio di non contestazione di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c. non vale, all'evidenza, per la parte contumace: cfr da ultimo Cass. n. 25/2025).
Pertanto, la liquidazione di un valore vicino al minimo dello scaglione di riferimento, alla luce delle superiori considerazioni, è pienamente conforme ai criteri di legge.
Tale valore può quindi essere individuato, alla luce delle note tabelle di cui al D.M. n.
55/2014, in euro 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato), così come indicato dalla stessa difesa dell'appellante, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore della parte appellante, avv. Alessandra Adone, per fattane anticipazione.
3.
Le spese processuali del presente grado, infine, seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo (tenuto conto del valore della controversia nel presente grado determinata dall'ammontare delle spese processuali di primo grado, detratto quanto riconosciuto al detto titolo), di nuovo con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dell'appellante, avv. Alessandra Adone, per fattane anticipazione.
7 Ed invero “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345); determinazione che, a sua volta, viene operata secondo i minimi tariffari – ma non inferiore ad essi - in ragione della semplicità della fattispecie.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , con ricorso depositato in data
[...] Parte_2
21.3.2025 nei confronti dell' , avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. CP_1
10933/2024 pubblicata il 11.11.2024, così provvede:
- in totale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna l' , al pagamento – in favore dell'Avv. Alessandra CP_1
Adone dichiaratasi antistataria - delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate nella maggiore somma di euro 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna, altresì, l' al pagamento – in favore dell'Avv. Alessandra Adone CP_1 dichiaratasi antistataria - delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 250,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 12.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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