TAR Bari, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 206
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza

    Il ricorso è inammissibile perché la sentenza civile del 2016, che ha annullato le sanzioni amministrative, è auto-esecutiva e non contiene un precetto esecutivo relativo ai pagamenti degli ausili finanziari o all'atto di accertamento del credito dell'AGEA del 2013, il quale, non essendo stato impugnato, si è consolidato. L'azione di ottemperanza non può sostituire un'azione di annullamento di un atto amministrativo consolidato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 206
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 206
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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