Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2025, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Rachele Petronelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bari, sez. stralcio di Altamura, 18 febbraio 2016, n. 890, con la richiesta della nomina di un commissario ad acta , nel caso di perdurante inottemperanza ed inflizione di penale ( astreinte ) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RE IE e nessun comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, i ricorrenti chiedevano l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bari, sez. stralcio di Altamura, del 18 febbraio 2016, n. 890.
2.- Non si costituiva l’amministrazione.
3.- Alla fissata camera di consiglio, la causa veniva introitata in decisione.
4.- Il ricorso è inammissibile.
Deduce il ricorrente di essere stato coinvolto in una indagine penale (R.G.N.R 1487/2006), avviata dalla Procura della Repubblica di Trani, cui è seguito giudizio conclusosi con sentenza di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione dei reati contestati, pronunciata dal Tribunale penale di Bari, sezione distaccata di Altamura, in data 31 marzo 2013, n. 44 (divenuta irrevocabile).
Di seguito, espone che parallelo giudizio avverso le contestate sanzioni amministrative , si è concluso con sentenza di annullamento del Tribunale civile di Bari, sez. stralcio di Altamura, del 18 febbraio 2016, n. 890, per non aver l’amministrazione provato gli illeciti amministrativi.
Non avendo l’Agea regolato i pagamenti degli ausili finanziari, i ricorrenti ne lamentano la mancata corresponsione. Anzi, censurano come l’ente pagatore, in data 22 ottobre 2013, abbia emesso atto n. 5842 di accertamento del credito in ripetizione, fondandolo de facto et de iure sulla legittimità delle contestazioni amministrative contestate, ma annullate dal giudice ordinario, con la succitata sentenza del Tribunale civile di Bari, sez. stralcio di Altamura, del 18 febbraio 2016, n. 890.
Pertanto, conclude parte ricorrente nel chiedere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Bari, sez. stralcio di Altamura, del 18 febbraio 2016, n. 890, che però – rileva il Collegio – costituisce giudizio, che si è pronunciato esclusivamente sugli illeciti amministrativi sanzionati ex lege 689/1981.
Osserva ancora il Collegio che la predetta sentenza del 18 febbraio 2016, n. 890 è una pronuncia auto-esecutiva, che annulla la sanzione amministrativa, per non aver fornito l’amministrazione la prova della responsabilità per illecito amministrativo e nulla di più. Mentre, il provvedimento dell’Agea del 22 ottobre 2013, n. 5842 non consta sia stato mai impugnato e si è quindi consolidato.
Non è possibile inferire dalla sentenza di annullamento della sanzione amministrativa altro contenuto precettivo, che non sia stato ottemperato dall’amministrazione. Né tantomeno la predetta sentenza ha determinato alcunché con riguardo al provvedimento dell’Agea del 22 ottobre 2013, n. 5842, oramai consolidato.
Ogni questione concernente la regolazione dei pagamenti degli ausili finanziari o sostegni all’attività agricola, che erano ancora pendenti andava semmai in primis azionata in via amministrativa e indi ove non fossero stati satisfattivi i relativi provvedimenti, questi andavano tempestivamente impugnati nelle forme ordinarie, entro i termini previsti e davanti al giudice munito di giurisdizione.
Né è possibile chiedere, con l’ azione per l’ottemperanza , di ordinare all’AGEA di annullare il proprio provvedimento n. 5842 del 22 ottobre 2013 di accertamento del credito in ripetizione, disponendo la restituzione delle somme indebitamente trattenute, senza una preventiva azione di annullamento , che – per quel che è stato dedotto nell’odierno giudizio – non è stata esperita.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto carente dei requisiti e delle condizioni dell’azione giudiziale per l’ottemperanza.
6.- Non costituitasi l’amministrazione intimata, non v’è luogo a spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi in motivazione.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN BL, Presidente
RE IE, Primo Referendario, Estensore
RE Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IE | IN BL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.