Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/03/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.1584 / 2024 promossa
Da
n.q di erede di rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1
dall'avv. IRTOLO ANTONELLA e avv. MEDURI DOMENICO
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. IRTOLO ANTONELLA anche per delega dell'avv. MEDURI
DOMENICO nell'interesse della parte ricorrente, la quale si riporta e chiede la decisione della causa con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
E' altresì presente per l' l'avv. CRISTINA LATELLA per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il GOP dott.ssa Rosanna Femia, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del
24.3.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°1584/2024 R.G. vertente
TRA
C.F. , nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
C.F. nato il [...] e deceduto il 9.3.2024,
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Francesco Meduri e avv. Irtolo Antonella, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. (R.G. n. 1394/2023) Indennità di accompagnamento
IN FATTO
Il dante causa del ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92, rigettati entrambi in via amministrativa. Il ctu nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Il ricorrente nella qualità in epigrafe ha contestato ai sensi del 4° comma del 445 bis c.p.c. le conclusioni del consulente e con ricorso depositato il 27.3.2024 proponeva ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di merito, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento in capo al proprio dante causa.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente CP_1
alle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante integrazione della CTU, al fine di accertare, alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione ed ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'eventuale aggravamento della condizione invalidante del dante causa . Persona_1
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
* * * * * *
All'esito della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento il Dr.
[...]
, concludeva che il sig era affetto da Demenza (verosimile Per_2 Persona_1
Alzheimer); Spondilodiscoartrosi diffusa con discopatie multiple;
Cardiopatia ipertensiva;
Coxoartrosi e gonoartrosi bilaterale;
Ipertrofia prostatica e Infezione Sars
Cov2”
Nello specifico, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dall'odierno ricorrente n.q., di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, evidenziando come solo a seguito delle ulteriori certificazioni prodotte è possibile riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 22.12.2023 (data del ricovero ospedaliero) alla data del decesso avvenuto il 9.3.2024.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Peraltro, a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale le parti non hanno formulato contestazioni.
Si rammenta che la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alle L. 18/1980 e 508/1988, presuppone l'invalidità nella misura del 100% e per di più che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore -e riguarda quindi gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici- e, nel secondo caso, il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, effettuare acquisti e compere, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico e all'esterno, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Ne consegue, nei limiti anzidetti, l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott.
. Persona_2
Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa ma non del presente ricorso, costituisce motivo per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica che vengono poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n.q. di erede di Parte_1 contro in opposizione ad ATP 1394/2023, così Persona_3 CP_1
provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore del dante causa il requisito sanitario ai fini dell'indennità di Persona_1
accompagnamento ex art. 1 della legge n.18/80 a decorrere da 22.12.2023 alla data del decesso avvenuto il 9.3.2024.
2) Compensa per 2/3 le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in € 530,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari Avv.
DOMENICO FRANCESCO MEDURI e Avv. ANTONELLA IRTOLO
4) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Reggio Calabria, 24.3.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia