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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/06/2025, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa con ricorso da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'ACHILLE Parte_1 C.F._1
ROBERTO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE BLASI BRUNO;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON
AVV. FEDERICA GABRIELLI, CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
[...]
nata il [...]; Per_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: riconoscimento figlio naturale ex art. 250 c.c.
CONCLUSIONI di parte ricorrente
che l'Illustrissimo Tribunale,
-emetta pronuncia sostitutiva del consenso della convenuta al riconoscimento della piccola CP_1
da parte del sig. Per_1 Per_2
- per l'effetto, anche nel caso a seguito di accertamento della paternità operato tramite prova genetica,
accerti e dichiari che il sig. è padre biologico della minore nata a Parte_1 Persona_1
Milano il
23.5.2023 cf. residente a [...] (doc.7) C.F._3
- per quanto di ragione autorizzi con tutte le conseguenze di legge il riconoscimento della minore
Per_1
disponendo che la stessa, a seguito del detto riconoscimento del padre, assuma il cognome Pt_1
aggiungendolo a quello della madre, chiamandosi conseguentemente Parte_2
- ordini e mandi all'ufficiale di Stato Civile di Milano per le annotazione di legge in particolare in relazione all'atto di nascita n. 1333 parte 2 serie 8 vol R01 anno 2023e
- disponga anche in via temporanea ed urgente per le modalità di visita della minore consentendo, in considerazione della attività svolta dal sig. e del proprio domicilio in Albania, che questi possa Pt_3
tenere con sè la minore almeno quattro giorni consecutivi al mese (a partire dal giovedi sino alla domenica sera) ,
con possibilità di visita per tre ore presso l'abitazione della madre per due giorni consecutivi infrasettimanali al mese da stabilire concordemente (compatibilmente alle esigenze lavorative e personali dei pagina 2 di 8 genitori). Consenta altresì al padre di tenere la bimba per sette giorni durante il periodo natalizio e per
20 gg consecutivi durante le ferie estive.
in via istruttoria
- autorizzarsi l'acquisizione delle comunicazioni inviate dall'avv.Elena Brioschi precedente legale dell'istante, nell'ottobre 2023
-chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli capitoli preceduti da
“vero che”:
1) l'istante, cittadino albanese (doc.1) -e ivi residente- ha vissuto in Italia ( a Milano) dal 2011 sino alla fine del 2022.
2) In occasione delle festività pasquali del 2012 l'istante ebbe modo di conoscere la signora
[...]
CP_1
(n. il 18.9.1988 in Ucraina c.f. ) con la quale iniziò una relazione sentimentale C.F._2
convivendo, seppure saltuariamente, con la stessa dapprima presso la abitazione di Milano in via
Candiani
71 e poi in via Saragat 14 (ove si è trasferita nel 2017)
3) tra le parti si consolidò una lunga relazione che connotata da fasi alterne, che si è però interrotta alla fine di settembre del 2022, dopo il rientro da una vacanza in Albania trascorsa dalla coppia presso i genitori dell'istante;
4) dalla interruzione del legame affettivo (dovuto principalmente alla gelosia ossessiva della sig.ra
), l'istante non ebbe per mesi alcun rapporto con la salvo qualche telefonata CP_1 CP_1
estemporanea
5) il giorno 26 maggio 2023 il sig. ricevette un messaggio telefonico dalla sig.ra la Pt_3 CP_1
quale pagina 3 di 8 dichiarava che avevano “una cosa in comune” che li avrebbe costretti a tenere buoni rapporti e comunicava che sarebbe passata dal per parlargli a tale proposito. Pt_3
6) il 31 maggio 2023 l'istante venne contattato dal signor di Cologno Monzese, Controparte_2
amico comune della coppia, il quale gli rivelò che alcuni giorni prima (precisamente in data 23/05/2023 ), presso l'ospedale San Raffaele di Milano la signora aveva dato alla luce la piccola e che il CP_1 Per_1
sig.
ne era il padre Pt_1
7) il signor inviò subito il messaggio whatsapp (che si rammostra sub doc.2) chiedendo di poter Pt_1
vedere la bimba e la sig.ra rispose affermativamente CP_1
8) Lo stesso giorno 31.5.2023 l'istante si recò a vedere la bimba a casa della madre ove rimase gran parte del giorno .In quella occasione peraltro diede alla del denaro per il mantenimento della minore . CP_1
10) Da quel momento l'istante si recò quasi tutti i giorni presso la trascorrendo gran parte CP_1
della giornata con la bambina. Talvolta era la stessa a recarsi presso l'abitazione dell'istante CP_1 Pt_3
ove peraltro presentò la bimba anche ai familiari dell'istante. All'uopo si allegano sub doc 3 rilievi fotografici della bimba con i genitori e con alcuni familiari del Pt_3
10) il signor ha provveduto ad inviare alla varie somme di denaro per il mantenimento Pt_1 CP_1
della minore (doc.4) oltre ad acquistare vestiario e beni di prima necessità.
11) il signor ha dichiarato ripetutamente alla signora di voler riconoscere la paternità Pt_1 CP_1
della minore, chiedendole di recarsi presso le competenti autorità per le formalità di rito, ottenendo però risposte pagina 4 di 8 evasive.
12) dal 20 settembre 2023 dopo che per l'ennesima volta il sig. aveva richiesto alla il Pt_3 CP_1
consenso al riconoscimento, questa non solo lo ha espressamente negato , ma ha impedito ulteriori incontri del padre con la figlia dichiarando che le cose sarebbero state risolte con gli avvocati (doc. 5)
13) il signor e lavora in Albania come addetto alla edilizia con introiti di circa 900 euro mensili Pt_3
14) vero che nell'ottobre 2023 sono intervenute trattative tra i rispettivi legali delle parti per dirimere la questione del riconoscimento della minore
CONCLUSIONI di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
accertare e dichiarare l'assoluta incertezza in merito alle generalità del ricorrente, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi;
per l'effetto dichiarare il libello introduttivo del presente giudizio nullo e/o annullabile;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui sopra:
accertare e dichiarare il grave pregiudizio psico-fisico che la piccola subirebbe da una pronuncia sostitutiva del consenso della Persona_1
resistente al riconoscimento della minore da parte del Sig. Parte_1
per l'effetto negare il consenso al riconoscimento della piccola da parte del Signor Persona_1 Parte_1
con vittoria di spese e competenze di lite
CONCLUSIONI del Curatore Speciale
IN PRINCIPALITA'
pagina 5 di 8 RIGETTI il ricorso proposto da Parte_1
IN SUBORDINE
Qualora il Tribunale autorizzi a procedere al riconoscimento della minore Parte_1 [...]
, Per_1
DISPONGA con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti relativi all'affido, al collocamento e al mantenimento della minore, nel quale si riserva di rassegnare le proprie conclusioni.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato iscritto a ruolo in data 15/1/24 e regolarmente notificato alla convenuta , il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di emettere pronuncia sostitutiva del Parte_4
consenso della convenuta al riconoscimento del minore nata il CP_1 Persona_1
23/5/23.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20/5/24 la convenuta ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per incertezza in merito alle generalità del ricorrente;
nel merito, ha negato il consenso al riconoscimento chiedendo il rigetto del ricorso.
I difensori dele parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 2/7/24 il Giudice delegato ha sentito congiuntamente le parti che hanno manifestato la volontà di dar corso agli esami del DNA per accertare la paternità biologica di
Per_1
Alla successiva udienza del 6/11/24, acquisito l'esame del DNA da cui è risultata la paternità biologica del ricorrente, parte convenuta ha negato il consenso al riconoscimento per contrarietà all'interesse della minore come da argomentazioni in atti.
Il Giudice delegato ha nominato quale Curatore Speciale della minore l'avv. Federica Gabrielli che si è costituita in giudizio con comparsa del 9/1/25, chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente per contrarietà all'interesse della minore.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono state nuovamente sentite all'udienza del 18/2/25.
pagina 6 di 8 Acquisita la documentazione richiesta con ordinanza collegiale del 19/3/25, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e desia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3
e 37 l. 218/95 essendo in Italia il luogo di residenza della convenuta, madre della minore Per_1
Ai sensi dell'art. 33 l. 218/95 la legge applicabile è quella ucraina, legge nazionale della minore e della madre.
Sul riconoscimento di figlio naturale
L'art. 128 del Codice della famiglia prevede che, in assenza della dichiarazione di cui all'art. Pt_5
126, la paternità nei confronti di un bambino può essere riconosciuta con decisione del Tribunale.
Il comma 2 del medesimo articolo espressamente prevede che “Il fondamento per il riconoscimento della paternità è costituito da qualsiasi informazione che confermi l'origine del bambino da una determinata persona…”.
Nessuna valutazione può essere fatta dal Giudice in merito alla contrarietà all'interesse del minore del riconoscimento, essendo detto riconoscimento strettamente legato “all'origine del bambino da una determinata persona”.
Nel caso di specie l'esame del DNA ha confermato la paternità biologica del ricorrente.
La disciplina di cui all'art. 141 richiamata dalla convenuta nelle note scritte sostitutive dell'udienza del
20/5/25 è assolutamente inconferente nel caso di specie facendo riferimento ai diritti ed obblighi dei genitori.
Ne consegue che, non essendo ravvisabile un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico della disciplina del Codice di famiglia Ucraino, va accertata e dichiarata la paternità biologica di di , nato Parte_4
a Shqiperi (Albania) il 20/9/90 rispetto alla minore nata il [...]. Persona_1
Le parti potranno adire il Tribunale per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e l'individuazione del regime maggiormente tutelante per la minore e rispondente ai prioritari interessi della medesima.
pagina 7 di 8 Sulle spese di lite
Sussisto giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'esame del DNA è stato svolto in corso di causa ed attesa la particolarità della fattispecie sottoposta al Tribunale con applicazione della normativa ucraina.
Le spese del Curatore Speciale della minore ammessa al Gratuito Patrocinio vanno liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la paternità biologica di di , nato a [...] il [...] Parte_4
rispetto alla minore nata il [...]; Persona_1
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa con ricorso da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'ACHILLE Parte_1 C.F._1
ROBERTO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE BLASI BRUNO;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON
AVV. FEDERICA GABRIELLI, CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
[...]
nata il [...]; Per_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: riconoscimento figlio naturale ex art. 250 c.c.
CONCLUSIONI di parte ricorrente
che l'Illustrissimo Tribunale,
-emetta pronuncia sostitutiva del consenso della convenuta al riconoscimento della piccola CP_1
da parte del sig. Per_1 Per_2
- per l'effetto, anche nel caso a seguito di accertamento della paternità operato tramite prova genetica,
accerti e dichiari che il sig. è padre biologico della minore nata a Parte_1 Persona_1
Milano il
23.5.2023 cf. residente a [...] (doc.7) C.F._3
- per quanto di ragione autorizzi con tutte le conseguenze di legge il riconoscimento della minore
Per_1
disponendo che la stessa, a seguito del detto riconoscimento del padre, assuma il cognome Pt_1
aggiungendolo a quello della madre, chiamandosi conseguentemente Parte_2
- ordini e mandi all'ufficiale di Stato Civile di Milano per le annotazione di legge in particolare in relazione all'atto di nascita n. 1333 parte 2 serie 8 vol R01 anno 2023e
- disponga anche in via temporanea ed urgente per le modalità di visita della minore consentendo, in considerazione della attività svolta dal sig. e del proprio domicilio in Albania, che questi possa Pt_3
tenere con sè la minore almeno quattro giorni consecutivi al mese (a partire dal giovedi sino alla domenica sera) ,
con possibilità di visita per tre ore presso l'abitazione della madre per due giorni consecutivi infrasettimanali al mese da stabilire concordemente (compatibilmente alle esigenze lavorative e personali dei pagina 2 di 8 genitori). Consenta altresì al padre di tenere la bimba per sette giorni durante il periodo natalizio e per
20 gg consecutivi durante le ferie estive.
in via istruttoria
- autorizzarsi l'acquisizione delle comunicazioni inviate dall'avv.Elena Brioschi precedente legale dell'istante, nell'ottobre 2023
-chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli capitoli preceduti da
“vero che”:
1) l'istante, cittadino albanese (doc.1) -e ivi residente- ha vissuto in Italia ( a Milano) dal 2011 sino alla fine del 2022.
2) In occasione delle festività pasquali del 2012 l'istante ebbe modo di conoscere la signora
[...]
CP_1
(n. il 18.9.1988 in Ucraina c.f. ) con la quale iniziò una relazione sentimentale C.F._2
convivendo, seppure saltuariamente, con la stessa dapprima presso la abitazione di Milano in via
Candiani
71 e poi in via Saragat 14 (ove si è trasferita nel 2017)
3) tra le parti si consolidò una lunga relazione che connotata da fasi alterne, che si è però interrotta alla fine di settembre del 2022, dopo il rientro da una vacanza in Albania trascorsa dalla coppia presso i genitori dell'istante;
4) dalla interruzione del legame affettivo (dovuto principalmente alla gelosia ossessiva della sig.ra
), l'istante non ebbe per mesi alcun rapporto con la salvo qualche telefonata CP_1 CP_1
estemporanea
5) il giorno 26 maggio 2023 il sig. ricevette un messaggio telefonico dalla sig.ra la Pt_3 CP_1
quale pagina 3 di 8 dichiarava che avevano “una cosa in comune” che li avrebbe costretti a tenere buoni rapporti e comunicava che sarebbe passata dal per parlargli a tale proposito. Pt_3
6) il 31 maggio 2023 l'istante venne contattato dal signor di Cologno Monzese, Controparte_2
amico comune della coppia, il quale gli rivelò che alcuni giorni prima (precisamente in data 23/05/2023 ), presso l'ospedale San Raffaele di Milano la signora aveva dato alla luce la piccola e che il CP_1 Per_1
sig.
ne era il padre Pt_1
7) il signor inviò subito il messaggio whatsapp (che si rammostra sub doc.2) chiedendo di poter Pt_1
vedere la bimba e la sig.ra rispose affermativamente CP_1
8) Lo stesso giorno 31.5.2023 l'istante si recò a vedere la bimba a casa della madre ove rimase gran parte del giorno .In quella occasione peraltro diede alla del denaro per il mantenimento della minore . CP_1
10) Da quel momento l'istante si recò quasi tutti i giorni presso la trascorrendo gran parte CP_1
della giornata con la bambina. Talvolta era la stessa a recarsi presso l'abitazione dell'istante CP_1 Pt_3
ove peraltro presentò la bimba anche ai familiari dell'istante. All'uopo si allegano sub doc 3 rilievi fotografici della bimba con i genitori e con alcuni familiari del Pt_3
10) il signor ha provveduto ad inviare alla varie somme di denaro per il mantenimento Pt_1 CP_1
della minore (doc.4) oltre ad acquistare vestiario e beni di prima necessità.
11) il signor ha dichiarato ripetutamente alla signora di voler riconoscere la paternità Pt_1 CP_1
della minore, chiedendole di recarsi presso le competenti autorità per le formalità di rito, ottenendo però risposte pagina 4 di 8 evasive.
12) dal 20 settembre 2023 dopo che per l'ennesima volta il sig. aveva richiesto alla il Pt_3 CP_1
consenso al riconoscimento, questa non solo lo ha espressamente negato , ma ha impedito ulteriori incontri del padre con la figlia dichiarando che le cose sarebbero state risolte con gli avvocati (doc. 5)
13) il signor e lavora in Albania come addetto alla edilizia con introiti di circa 900 euro mensili Pt_3
14) vero che nell'ottobre 2023 sono intervenute trattative tra i rispettivi legali delle parti per dirimere la questione del riconoscimento della minore
CONCLUSIONI di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
accertare e dichiarare l'assoluta incertezza in merito alle generalità del ricorrente, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi;
per l'effetto dichiarare il libello introduttivo del presente giudizio nullo e/o annullabile;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui sopra:
accertare e dichiarare il grave pregiudizio psico-fisico che la piccola subirebbe da una pronuncia sostitutiva del consenso della Persona_1
resistente al riconoscimento della minore da parte del Sig. Parte_1
per l'effetto negare il consenso al riconoscimento della piccola da parte del Signor Persona_1 Parte_1
con vittoria di spese e competenze di lite
CONCLUSIONI del Curatore Speciale
IN PRINCIPALITA'
pagina 5 di 8 RIGETTI il ricorso proposto da Parte_1
IN SUBORDINE
Qualora il Tribunale autorizzi a procedere al riconoscimento della minore Parte_1 [...]
, Per_1
DISPONGA con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti relativi all'affido, al collocamento e al mantenimento della minore, nel quale si riserva di rassegnare le proprie conclusioni.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato iscritto a ruolo in data 15/1/24 e regolarmente notificato alla convenuta , il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di emettere pronuncia sostitutiva del Parte_4
consenso della convenuta al riconoscimento del minore nata il CP_1 Persona_1
23/5/23.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20/5/24 la convenuta ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per incertezza in merito alle generalità del ricorrente;
nel merito, ha negato il consenso al riconoscimento chiedendo il rigetto del ricorso.
I difensori dele parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 2/7/24 il Giudice delegato ha sentito congiuntamente le parti che hanno manifestato la volontà di dar corso agli esami del DNA per accertare la paternità biologica di
Per_1
Alla successiva udienza del 6/11/24, acquisito l'esame del DNA da cui è risultata la paternità biologica del ricorrente, parte convenuta ha negato il consenso al riconoscimento per contrarietà all'interesse della minore come da argomentazioni in atti.
Il Giudice delegato ha nominato quale Curatore Speciale della minore l'avv. Federica Gabrielli che si è costituita in giudizio con comparsa del 9/1/25, chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente per contrarietà all'interesse della minore.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono state nuovamente sentite all'udienza del 18/2/25.
pagina 6 di 8 Acquisita la documentazione richiesta con ordinanza collegiale del 19/3/25, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e desia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3
e 37 l. 218/95 essendo in Italia il luogo di residenza della convenuta, madre della minore Per_1
Ai sensi dell'art. 33 l. 218/95 la legge applicabile è quella ucraina, legge nazionale della minore e della madre.
Sul riconoscimento di figlio naturale
L'art. 128 del Codice della famiglia prevede che, in assenza della dichiarazione di cui all'art. Pt_5
126, la paternità nei confronti di un bambino può essere riconosciuta con decisione del Tribunale.
Il comma 2 del medesimo articolo espressamente prevede che “Il fondamento per il riconoscimento della paternità è costituito da qualsiasi informazione che confermi l'origine del bambino da una determinata persona…”.
Nessuna valutazione può essere fatta dal Giudice in merito alla contrarietà all'interesse del minore del riconoscimento, essendo detto riconoscimento strettamente legato “all'origine del bambino da una determinata persona”.
Nel caso di specie l'esame del DNA ha confermato la paternità biologica del ricorrente.
La disciplina di cui all'art. 141 richiamata dalla convenuta nelle note scritte sostitutive dell'udienza del
20/5/25 è assolutamente inconferente nel caso di specie facendo riferimento ai diritti ed obblighi dei genitori.
Ne consegue che, non essendo ravvisabile un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico della disciplina del Codice di famiglia Ucraino, va accertata e dichiarata la paternità biologica di di , nato Parte_4
a Shqiperi (Albania) il 20/9/90 rispetto alla minore nata il [...]. Persona_1
Le parti potranno adire il Tribunale per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e l'individuazione del regime maggiormente tutelante per la minore e rispondente ai prioritari interessi della medesima.
pagina 7 di 8 Sulle spese di lite
Sussisto giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'esame del DNA è stato svolto in corso di causa ed attesa la particolarità della fattispecie sottoposta al Tribunale con applicazione della normativa ucraina.
Le spese del Curatore Speciale della minore ammessa al Gratuito Patrocinio vanno liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la paternità biologica di di , nato a [...] il [...] Parte_4
rispetto alla minore nata il [...]; Persona_1
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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