Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2025, proposto dalla società Cooperativa Ingegneria Foreste Ambiente D.R.E.Am. Italia, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandataria della costituenda ATP con mandanti il dott. for. OV Gammarano, l’ing. OV Salzano e dott. for. OV Marcantonio, nella qualità di legale rappresentante della Ecosystem Care S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Baldassarri, PEC avvmarcobaldassarri01@puntopec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Unione Lucana del Lagonegrese, costituita dai Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lauria, Lagonegro, Nemoli, Rivello e Trecchina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. DA Gioia, PEC gioia.dario@certavvocatilag.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della Determinazione n. 105 del 15.11.2025 (comunicata ai sensi dell’art. 90, comma 1, D.Lg.vo n. 36/2023 con pec del Responsabile del procedimento del 17.11.2025), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Lucana del Lagonegrese ha aggiudicato, in favore dell’ATP con mandatario il dott. Paolo SQ Pesce, la procedura aperta, per l’affidamento dei servizi relativi alla redazione dei Piani di Gestione Forestali e dei Manuali qualità ambientale comunali, indetta con Determinazione n. 47 del 14.4.2025 (Codice Identificativo di Gara B7BCDBAF37);
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione Lucana del Lagonegrese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il Cons. SQ TR e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione n. 47 del 14.4.2025 la Centrale di Committenza dell’Unione Lucana del Lagonegrese, costituita dai Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lauria, Lagonegro, Nemoli, Rivello e Trecchina, ha indetto la procedura aperta, per l’affidamento dei servizi relativi alla redazione dei Piani di Gestione Forestali e dei Manuali qualità ambientale comunali (Codice Identificativo di Gara B7BCDBAF37), ed ha approvato il Disciplinare di gara, prevedendo:
-all’art. 2.2, che le risposte alle richieste di chiarimenti sarebbero state pubblicate sul sito internet della stazione appaltante entro il 20.8.2025;
-all’art. 3, l’importo a base di gara di € 750.290,98;
-all’art. 6.3, nell’ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è stato descritto il gruppo di lavoro, che in caso di ATP doveva comprendere, come “condizione di partecipazione”, “la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione di dottore agronomo o forestale”, composto da:
A) 2 Esperti Forestali, iscritti all’Albo dei dottori agronomi forestali, di cui:
a1) 1 laureato in Scienze Forestali con esperienza di almeno 10 anni in materia di pianificazione forestale e con il ruolo di Responsabile e firmatario del Piano, con riferimento al quale “devono essere indicati almeno 2 servizi di pianificazione forestale, svolti con il ruolo di responsabile e firmatario del Piano”;
a2) ed 1 laureato in Scienze Agrarie, con esperienza di almeno 5 anni in materia di pianificazione forestale;
a3) precisando che “l’esperienza specifica in materia di pianificazione forestale deve essere comprovata mediante un elenco di servizi affini (quali ad esempio: Piani Forestali Aziendali, Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici Forestali, Piani di gestione Forestale, Piani Forestali territoriali, Piani di Taglio, Piani di Gestione di Siti Natura 2000 e Aree Protette, Inventari Forestali), espletati dal professionista e ritenuti significativi della propria capacità tecnica a realizzare le prestazioni oggetto dell’appalto”;
a4) con la puntualizzazione che “nell’elenco devono essere specificati l’oggetto dell’incarico, la superficie in ettari, l’importo, la data dell’incarico, il committente ed il ruolo svolto dal professionista” e che “il possesso delle capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo”;
B) 1 Esperto Naturalista laureato, avente almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della Valutazione di Incidenza e dei Piani/Progetti dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000;
C) e 1 Esperto di cartografia tematica laureato, avente almeno 3 anni di esperienza in materia di redazione cartografica digitale tematica;
-all’art. 13, che le offerte dovevano essere presentate entro il termine perentorio delle ore 18,30 del 28.8.2025;
-all’art. 14, la disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 D.Lg.vo n. 36/2023;
-all’art. 16, che l’offerta tecnica consisteva in una “Relazione tecnica dei servizi offerti, suddivisa in paragrafi e sub-paragrafi, corrispondenti ai criteri di valutazione”, che “deve essere composta in massimo 10 pagine formato A4”, precisando che “non saranno computate nel precedente numero massimo le pagine concernenti la copertina, l’indice ed eventuali curricula del personale”, con la puntualizzazione che “ulteriori pagine rispetto a quelle previste non saranno oggetto di valutazione ed i contenuti in essere riportati, riferiti ai criteri/subcriteri di valutazione, sarà assegnato il punteggio zero”;
-all’art. 17, che l’offerta economica doveva indicare il ribasso percentuale fino a 2 cifre decimali sull’importo a base di gara;
-all’art. 18, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui:
A) massimo 80 punti per l’offerta tecnica, stabilendo la riparametrazione mediante l’assegnazione del punteggio massimo al punteggio più alto, sia nell’ambito della valutazione dei singoli criteri di valutazione, sia per l’attribuzione del punteggio complessivo, suddivisi in:
1) massimo 30 punti per la “valutazione della proposta tecnica, contenente una relazione metodologica, finalizzata ad illustrare in dettaglio le modalità organizzative e di svolgimento del servizio nei diversi aspetti (migliorativa rispetto a quanto indicato nel Capitolato prestazionale), tra cui anche l’intercambio ed il collegamento con il Committente per tutta la durata del servizio e l’attivazione dei processi partecipativi e decisioni in corso d’opera (documenta da produrre max 10 cartelle formato A4)”;
2) massimo 20 punti per la composizione del gruppo di lavoro, cioè: 1,5 punti fino ad un massimo 15 punti “per ogni tecnico forestale, ulteriore rispetto alla composizione minima obbligatoria”; e 5 punti, se nel gruppo di lavoro fosse stato presente 1 Esperto di cartografia tematica o 1 Esperto di telerilevamento da satelliti o droni; nell’ambito di tale criterio di valutazione è stato precisato che il gruppo di lavoro “dovrà essere obbligatoriamente composto da: 1 Responsabile del progetto (avente almeno 15 anni di esperienza nel settore della pianificazione forestale); 1 Esperto (avente almeno 15 anni di esperienza nel settore della pianificazione forestale); e 1 giovane professionista (in caso di ATP)”;
3) massimo 30 punti per la “professionalità ed esperienza nel campo agro-forestale e della ricerca naturalistico ambientale, di cui:
3a) massimo 20 punti per la superficie dei Piani di Assestamento o di Gestione Forestale eseguiti (con indicazione, oltre alla superficie, del committente, della delibera di approvazione e della data di approvazione), cioè più precisamente: 20 punti per la superficie pianificata superiore a 30.000 ettari; 10 punti per la superficie pianificata, compresa tra 20.000 e 30.000 ettari; e 5 punti per la superficie pianificata inferiore a 20.000 ettari;
3b) massimo 10 punti per l’esperienza nella certificazione PEFC o FSC;
B) massimo 20 punti per l’offerta economica.
Prima della scadenza del suddetto termine del 20.8.2025, prestabilito dall’art. 2.2 del disciplinare di gara, la Centrale di Committenza dell’Unione Lucana del Lagonegrese ha reso i seguenti 3 chiarimenti:
1) il secondo ed il terzo criterio di valutazione delle offerte tecniche “devono essere sviluppati all’interno del 10 pagine” formato A4 della Relazione tecnica dei servizi offerti;
2) “le figure facenti parte del gruppo minimo obbligatorio sono quelle indicata nel paragrafo 6.3 del disciplinare, che costituiscono requisito di partecipazione”, specificando che “un tecnico può ricoprire più ruoli, qualora in possesso di specifica formazione”;
3) “l’esperienza”, nel redigere i Piani di Assestamento o di Gestione Forestale, “deve essere maturata nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura”;
3bis) questo terzo chiarimento è stato modificato con il successivo chiarimento, pubblicato il 25.8.2025, con il quale è stato precisato che “non è fissato alcun limite temporale all’interno del quale devono essere stati redatti i Piani di Assestamento o di Gestione Forestale”.
Entro il suddetto termine perentorio delle ore 18,30 del 28.8.2025 ha presentato l’offerta soltanto i seguenti 2 concorrenti:
-ATP Cooperativa Ingegneria Foreste Ambiente D.R.E.Am. Italia(mandataria)-dott. OV Gammarano-ing. OV Salzano-Ecosystem Care S.r.l.(mandanti), comprendente anche il giovane professionista, dipendente della mandataria, ed altri 28 professionisti, soci e/o collaboratori dei predetti mandanti;
-ATP dott. Paolo SQ Pesce(mandatario)-Studio R.D.M.-Green Arco S.r.l.-Studio Naturalistico Hyla S.r.l.-dott. Mauro Frattegiani-dott. Carmine Tedeschi-dott.ssa Irene Giunta-dott. DA Maturo-dott. EL Motta-dott. LO Rossi-dott. NC Rinaldi-dott. NI Ciminelli-dott. OV Forte(mandanti).
La Commissione giudicatrice:
-nella seduta del 29.8.2025 ha esaminato la documentazione amministrativa ed ha attivato il soccorso istruttorio in favore dell’ATP con mandatario il dott. Paolo SQ Pesce, per la mancata indicazione del giovane professionista e dei 2 servizi di pianificazione forestale, svolti con il ruolo di responsabile e firmatario del Piano (cfr. verbale n. 1 del 29.8.2025);
-nella seduta del 4.9.2025 ha: 1) ammesso al prosieguo di gara l’ATP con mandatario il dott. Paolo SQ Pesce ed ha accertato la completezza delle offerte tecniche (cfr. verbale n. 2 del 4.9.2025);
-nella seduta del 24.9.2025 ha esaminato e valutato le offerte tecniche, attribuendo il punteggio massimo prestabilito di 80 punti all’ATP con mandatario il dott. Paolo SQ Pesce, la quale aveva ottenuto i punteggi massimi, prestabiliti dal disciplinare di gara per ognuno dei suddetti criteri e subcriteri di valutazione, mentre l’ATP con mandataria Cooperativa Ingegneria Foreste Ambiente D.R.E.Am. Italia aveva conseguito 64 punti, più precisamente: 15 punti per il 1° criterio di valutazione; il punteggio massimo di 15 punti e di 5 punti per ognuno dei 2 subcriteri del 2° criterio di valutazione; il punteggio massimo di 20 punti per il 1° subcriterio del 3° criterio di valutazione; e 9 punti per il 2° subcriterio del 3° criterio di valutazione (cfr. verbale n. 3 del 24.9.2025);
-nella seduta del 30.9.2025 ha attributo i punteggi alle offerte economiche, assegnando il punteggio massimo di 20 punti all’ATP con mandataria Cooperativa Ingegneria Foreste Ambiente D.R.E.Am. Italia, che aveva offerto il ribasso del 14,970%, e 7,160 punti all’ATP con mandatario il dott. Paolo SQ Pesce, che aveva offerto il ribasso del 4,000%, ed stilato la seguente graduatoria: 1° posto ATP con mandatario il dott. Paolo SQ Pesce con il punteggio complessivo di 87,16 punti e 2° posto ATP con mandataria Cooperativa Ingegneria Foreste Ambiente D.R.E.Am. Italia con il punteggio complessivo 84,00 punti; proponendo l’aggiudicazione in favore dell’ATP con mandatario il dott. Paolo SQ Pesce (cfr. verbale n. 4 del 30.9.2025).
Pertanto, con Determinazione n. 105 del 15.11.2025 (comunicata ai sensi dell’art. 90, comma 1, D.Lg.vo n. 36/2023 con pec del Responsabile del procedimento del 17.11.2025) il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Lucana del Lagonegrese ha approvato l’operato della Commissione giudicatrice ed ha aggiudicato la procedura aperta in discorso, in favore dell’ATP con mandatario il dott. Paolo SQ Pesce.
La mandataria Cooperativa Ingegneria Foreste Ambiente D.R.E.Am. Italia con il presente ricorso, notificato il 17.12.2025 esclusivamente all’Unione Lucana del Lagonegrese e depositato il 29.12.2025, ha impugnato la predetta Determinazione n. 105 del 15.11.2025, deducendo:
1) che all’aggiudicataria ATP con mandatario il dott. Paolo SQ Pesce avrebbero dovuto essere attribuiti 0(zero) punti per il 2° ed il 3° criterio di valutazione, anziché i punteggi massimi di 20 e 30 punti, perché i professionisti, facenti parte dell’ATP aggiudicataria, ed i Piani di Assestamento o di Gestione Forestale, redatti da tali professionisti associati, sono stati indicati dalla pagina 13 alla pagina 167 della Relazione tecnica dei servizi offerti, con riferimento alla quale l’art. 16 del disciplinare di gara aveva prescritto che doveva “essere composta in massimo 10 pagine formato A4”, specificando che “ulteriori pagine rispetto a quelle previste non saranno oggetto di valutazione ed i contenuti in essere riportati, riferiti ai criteri/subcriteri di valutazione, sarà assegnato il punteggio zero”;
2) la violazione dell’art. 18 del Disciplinare di gara, nella parte in cui, nel disciplinare l’attribuzione di massimo 20 punti per il 1° subcriterio del 3° criterio di valutazione delle offerte tecniche, relativo alla superficie dei Piani di Assestamento o di Gestione Forestale eseguiti, prestabilisce l’indicazione, oltre alla superficie, del committente, della delibera di approvazione e della data di approvazione, in quanto le superfici, indicate dall’ATP aggiudicataria nelle pagine da 155 a 167 della Relazione tecnica dei servizi offerti, si riferiscono anche a Piani di Assestamento o di Gestione Forestale solo autorizzati e non ancora approvati;
3) sempre con riferimento al 1° subcriterio del 3° criterio di valutazione delle offerte tecniche, che non poteva tenersi conto delle superficie dei Piani di Assestamento o di Gestione Forestale, indicate dall’ATP aggiudicataria, eseguiti ed approvati in periodo anteriore a 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando della gara in esame, approvato con Determinazione n. 47 del 14.4.2025, in quanto con chiarimento, pubblicato prima della scadenza termine del 20.8.2025, prestabilito dall’art. 2.2 del Disciplinare di gara, era stato specificato che l’esperienza”, nel redigere i Piani di Assestamento o di Gestione Forestale, “deve essere maturata nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura”; mentre non può tenersi conto del successivo chiarimento del 25.8.2025, con il quale è stato precisato che “non è fissato alcun limite temporale all’interno del quale devono essere stati redatti i Piani di Assestamento o di Gestione Forestale”, in quanto reso in violazione del predetto art. 2.2 del Disciplinare di gara; evidenziando che, poiché i Piani di Assestamento o di Gestione Forestale, indicati dall’ATP aggiudicataria, eseguiti ed approvati entro il 14.4.2015, si riferiscono ad una superficie complessiva inferiore a 20.000 ettari, all’ATP aggiudicataria spettavano 5 punti, anzichè 20 punti.
Si è costituita in giudizio la stazione appaltante Unione Lucana del Lagonegrese, la quale, oltre a sostenere l’infondatezza del gravame, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica ad almeno un controinteressato, evidenziando pure che ai sensi dell’art. 12 bis, comma 4, D.L. n. 68/2022 conv. nella L. n. 108/2022 doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti delle “Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNNR”.
Con memoria del 9/10.3.2026, sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente Cooperativa Ingegneria Foreste Ambiente D.R.E.Am. Italia e dal difensore della predetta Cooperativa, la parte ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l’estinzione del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con l’integrale compensazione delle spese di lite, “non avendo più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, vi rinuncia”.
All’Udienza Pubblica dell’11.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso in esame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, che rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente
SQ TR, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SQ TR | FA AN |
IL SEGRETARIO