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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD NA
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2117/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI Calderonio, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Puglisi, per procura in atti, resistente,
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 18/09/2025 dipendente del Comune di Parte_1
RÀ T'ND con contratto a tempo pieno e inquadrata nella categoria D del settore economico-finanziario secondo il CCNL degli Enti Locali, ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione comunale ha disposto il suo collocamento anticipato in quiescenza, con decorrenza dal 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D.L. n. 25/2025, convertito in L. n. 69/2025. Tale provvedimento, notificato con lettera datata 26 giugno 2025, prot. n. 5453, è stato motivato con riferimento a esigenze organizzative dell'ente, come da deliberazione della Giunta
Municipale n. 61 del 17 giugno 2025.
La ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento, sostenendo che l'amministrazione ha erroneamente interpretato la norma di riferimento. In particolare, ha evidenziato che l'art. 12, comma 11, consente alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro solo nei confronti di dipendenti che abbiano compiuto 65 anni di età e che, contestualmente, abbiano maturato i requisiti contributivi per accedere al trattamento pensionistico anticipato (41 anni e 10 mesi per le donne). La pur avendo raggiunto il requisito anagrafico, non ha maturato quello Pt_1 contributivo, come risulta dall'estratto conto previdenziale allegato, e pertanto non può accedere ad alcuna prestazione pensionistica a partire da gennaio 2026.
A sostegno della propria interpretazione, la ricorrente ha richiamato il dossier n. 448 del
Servizio Studi del Senato e della Camera dei Deputati, che confermerebbe la necessità della compresenza dei requisiti anagrafico e contributivo per l'applicazione della norma.
Ha sottolineato inoltre che, trattandosi di norma speciale, essa deve essere interpretata in modo restrittivo, escludendo ogni applicazione analogica o estensiva.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con comunicazione del 23 luglio 2025, ricevuta dal in data 28 e 31 luglio 2025, senza che vi sia stata alcuna revoca da CP_1 parte dell'amministrazione.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di collocamento in quiescenza e della deliberazione che lo ha preceduto, la dichiarazione di illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2026 e la condanna del al risarcimento del CP_1 danno, con corresponsione di un'indennità non inferiore a cinque mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il ricorso è stato incardinato secondo il rito previsto dall'art. 441 bis c.p.c.
Il Comune di RÀ T'ND si è costituito in giudizio sostenendo che, con deliberazione della Giunta n. 61 del 17 giugno 2025, ha deciso di avvalersi della previsione di cui all'art. 12 cit. per esigenze organizzative e per favorire il ricambio generazionale, destinando i risparmi derivanti ai progetti di stabilizzazione del personale precario e all'incremento dell'orario dei part-time. Dall'analisi interna è emerso che solo una dipendente rientrava nei criteri: , che ha compiuto 65 anni nell'aprile Parte_1
2025 e vanta un'anzianità contributiva di 40 anni e 9 mesi.
Il ha sostenuto che la norma vada interpretata in modo sistematico: per i CP_1 dipendenti pubblici, dopo il passaggio al sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996), è sufficiente il requisito minimo di 20 anni di contributi, come stabilito dall'art. 24, comma
11, della legge 201/2011. Nel caso di tale requisito è ampiamente soddisfatto. Pt_1
In conclusione, il ha chiesto di dichiarare infondato il ricorso, confermare la CP_1 legittimità del preavviso di risoluzione e condannare la ricorrente alle spese, sottolineando che l'interpretazione proposta dalla controparte svuoterebbe di significato la riforma, che mira proprio a favorire il ricambio generazionale e il superamento del precariato.
Alla udienza del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui il
Comune di RÀ T'ND ha disposto il collocamento anticipato in quiescenza di , dipendente a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell'art. 12, comma Parte_1
11, del D.L. n. 25/2025, convertito in L. n. 69/2025.
Tale provvedimento, pur formalmente qualificato come collocamento in quiescenza, si configura sostanzialmente come una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, adottata d'ufficio dall'amministrazione, in assenza di una richiesta volontaria da parte della lavoratrice.
Preliminarmente si osserva che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Ai fini della corretta individuazione del giudice competente, occorre richiamare il disposto dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti la cessazione del rapporto, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti. In tali ipotesi, il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, senza che ciò comporti lo spostamento della giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, la controversia non riguarda una procedura concorsuale né un incarico dirigenziale, ma incide direttamente su un rapporto di lavoro già costituito, con domanda di reintegrazione e risarcimento del danno.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che, in presenza di atti amministrativi che incidono direttamente sul rapporto di lavoro, la giurisdizione resta in capo al giudice ordinario, il quale è competente a conoscere della legittimità sostanziale del provvedimento espulsivo, mediante disapplicazione dell'atto presupposto.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato incide direttamente su un rapporto di lavoro già costituito e non su una procedura concorsuale o su un atto autoritativo costitutivo del rapporto, sicché la posizione giuridica della ricorrente è qualificabile come diritto soggettivo. Pertanto, la giurisdizione deve essere ritenuta appartenente al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
3- Nel merito si osserva quanto segue.
L'art. 12, comma 11, del D.L. n. 25/2025, convertito in L. n. 69/2025, introduce una disciplina transitoria per gli anni 2025 e 2026 che consente alle pubbliche amministrazioni di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con una parte del personale, a determinate condizioni.
La norma dispone che “Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, possono risolvere, con un preavviso di almeno sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile. Detta facoltà è consentita nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni.”.
La disposizione si inserisce in un più ampio quadro di misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, volte a favorire il ricambio generazionale e la riorganizzazione degli enti pubblici. Essa rappresenta una deroga temporanea al regime ordinario del collocamento a riposo, che prevede il pensionamento per vecchiaia al compimento dei 67 anni di età.
La norma stabilisce che la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire solo nei confronti di dipendenti che abbiano compiuto 65 anni di età; abbiano maturato i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata;
rientrino nel limite massimo del 15% del personale che possiede congiuntamente i requisiti anagrafici e contributivi.
Inoltre, la risoluzione deve essere motivata con riferimento a specifiche esigenze organizzative dell'ente; deve essere preceduta da un preavviso di almeno sei mesi e formalizzata con atto deliberativo dell'amministrazione, che ne espliciti le ragioni e ne definisca il contingente interessato.
3.1- Ritiene il Tribunale che la norma abbia carattere eccezionale e derogatorio rispetto al regime ordinario, e per questo motivo non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e debba essere, pertanto, applicata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ossia in presenza di entrambi i requisiti -età e contribuzione- e nel rispetto del limite quantitativo del 15%.
L'art. 12 delle preleggi dispone che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Occorre, innanzitutto, evidenziate come l'art. 12, comma 11, del D.L. n. 25/2025, faccia espresso riferimento ai “requisiti di cui al comma 10 dell'art. 24 L. 201/2011”, che sono molto stringenti (41 anni e 10 mesi per le donne).
Il dossier n. 448 del Servizio Studi di Camera e Senato (pag. 170-172) richiamato nel ricorso, conferma l'interpretazione restrittiva della norma, sottolineando la necessità della compresenza dei requisiti anagrafico e contributivo per la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale documento, pur non avendo valore normativo, costituisce un autorevole strumento di interpretazione autentica della volontà del legislatore.
Si legge che “Il comma 11 del presente articolo introduce, per gli anni 2025 e 2026, la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un dipendente che abbia compiuto
i 65 anni di età e che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato in base al requisito generale di anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne”.
Il nel costituirsi, ha tentato di estendere l'interpretazione normativa includendo CP_1 il comma 11 -id est, 20 anni di contributi per chi è nel sistema contributivo-, ma, invero, la legge speciale richiama solo il comma 10 dell'art. 24 L.201/2011 e non anche il comma 11.
La disposizione di cui all'art. 12, comma 11, del D.L. 25/2025 ha carattere eccezionale e transitorio, essendo limitata al biennio 2025-2026 e finalizzata a consentire alle
Pubbliche Amministrazioni di adottare misure straordinarie per il ricambio generazionale e il superamento del precariato. Proprio per la sua natura derogatoria rispetto al regime ordinario di stabilità del rapporto di lavoro pubblico, essa non può essere interpretata in modo estensivo, ma deve essere applicata nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Il testo normativo, infatti, richiama in modo puntuale i requisiti di cui al comma 10 dell'art. 24 della legge n. 214/2011, ossia l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, quale condizione imprescindibile per l'accesso al pensionamento anticipato.
Tale rinvio esclude ogni possibilità di applicare il successivo comma 11, che disciplina fattispecie autonome e non richiamate dalla norma speciale.
In un sistema fondato sul principio di legalità e sul rispetto delle garanzie del lavoratore pubblico, le norme eccezionali non sono suscettibili di interpretazione estensiva e la loro applicazione deve essere rigorosa e limitata ai presupposti tassativamente indicati.
Diversamente, si determinerebbe un ampliamento non voluto dal legislatore, con effetti distorsivi sul diritto alla stabilità del rapporto di lavoro.
3.2- In specie, la ricorrente, pur avendo compiuto 65 anni nel 2025, non ha maturato i requisiti contributivi per la pensione anticipata, come risulta dall'estratto conto CP_ previdenziale, circostanza non contestata dall'
Ciò posto, la nota di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro deve essere disapplicata, e deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a proseguire il rapporto lavorativo con il Comune resistente fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
Essendo la decisione intervenuta prima della messa in quiescenza “forzata” (1° gennaio
2026), non c'è spazio per alcun risarcimento del danno nei termini richiesti dalla ricorrente.
4- Le spese di lite, in ragione del rigetto della domanda risarcitoria e della complessità e novità delle questioni esaminate, possono compensarsi per metà, ponendo la restante parte a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2117/2025 RG, così provvede:
1) Previa disapplicazione della nota di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del
26.06.2025 prot. n. 5453 e degli altri atti presupposti adottati dall'Ente (Deliberazione di G.M. n° 61 del 17/06/2025), accerta e dichiara il diritto della ricorrente a proseguire il rapporto di lavoro con il Comune di Mazzarà T'ND fino all'età pensionabile ordinaria;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, della restante metà delle spese, liquidate in € 129,50 ed €
2.503,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10.12.2025
Il Giudice
UD NA AN