Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1167/2024
T r i b u n a l e d i B a r c e l l o n a P o z z o d i G o t t o
IL GIUDICE
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 1167 /2024 promosso da Parte_1
, , in proprio e quale legale rappresentante della
[...] CodiceFiscale_1
società (P.IVA ) nei confronti di in persona del CP_1 P.IVA_1 CP_2
legale rapp.te pro tempore, introdotto con ricorso depositato il 03/06/2024 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. OI-001687360 notificata in data
13.05.2024, con la quale è stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 14.527,55
(€ 14.518,50 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,05 per spese di notifica) per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto -legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzione dei lavoratori;
CP_ rilevato che l' si è tempestivamente costituito in data 31.01.2025 - dopo aver ordinato, con provvedimento del 18.11.2024, alla Cancelleria di provvedere alla notifica all'Autorità che ha adottato l'ordinanza opposta- per la fissata udienza dell'11.02.2025; CP_ rilevato che l' ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, essendo competente il Tribunale di Messina;
ritenuto che
l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata, in aderenza ai numerosi recenti pronunciamenti della Suprema Corte (cfr Cass. nn. 35144, 34942,
31429 del 2024); rilevato che la Suprema Corte (cfr Cass. n. 35144 pubb. il 31.12.2024), in accoglimento del regolamento di competenza proposto in un caso analogo dal Tribunale di Caltagirone a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Catania, ha ritenuto che “in quanto la controversia riguarda un'opposizione a ordinanza-ingiunzione che ha ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro e l'applicazione delle sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi, per i quali è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, “del luogo in cui ha sede
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2. La sede giudiziaria competente è quindi il Tribunale di Catania, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha proceduto alla contestazione, ha emesso CP_2
l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento;
invece, la sede di Caltagirone è solo una sede operativa, CP_2
non investita del potere di gestione esterna, quindi, non è legittimata a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento ovvero a restituirne l'eccedenza.
3. L'affermazione del predetto principio, dal quale deriva la individuazione della competenza territoriale del tribunale di Catania a conoscere e decidere sulla controversia relativa agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è in linea con altri precedenti della Corte
(ord. n.6178/19 in tema di avviso di addebito, ord. n.5850/2018 per una cartella di pagamento INAIL, ord. n.10702/15 per l'individuazione dell'ufficio investito del potere di gestione esterna legittimato a pretendere il pagamento dei contributi, ed altre pronunce ivi richiamate)”
Ritenuto che, in senso conforme, la S.C. (cfr Cass. n. 31429/2024 pubbl.il
06.12.2024) ha ritenuto che “Va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania.
Trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica preso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta di omesso pagamento di contributi, sicchè vale la regola dell'art. 1182, comma 3, cod. civ. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, nella specie essendo l'obbligazione portable, la violazione si consuma CP_2
nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, dunque presso la sede dell'ente creditore.
Sul punto, questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento ed a
2 restituirne l'eventuale eccedenza (ex multis, Cass. n.10055/2020, 30472/2019; n.
6178/2019; n. 10702/2015, n. 23893/2004).
Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell' di Catania a CP_2
procedere alla contestazione e ad emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell'ufficio di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava CP_2
eseguito alla sede di Catania”;
Ritenuto che, nel caso in esame, è la sede di Messina ad aver proceduto CP_2 alla contestazione della violazione con l'atto di accertamento n.:
.4800.29/03/2019.0136054 del 29/03/2019 riferito all'anno 2017 ed alla adozione CP_2
della ordinanza-ingiunzione n. OI-001687360 opposta ( cfr accertamento ed ordinanza- ingiunzione); che, pertanto, sulla scorta dei richiamati pronunciamenti della Suprema Corte, la sede giudiziaria competente è il Tribunale di Messina, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha proceduto alla contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione CP_2
impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento;
ritenuto che
le spese di lite, anche in ragione dei recenti pronunciamenti della
Suprema Corte richiamati, meritano di essere per intero compensati tra le parti;
p.q.m.
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, essendo competente il Tribunale di Messina presso cui il giudizio andrà riassunto nel termine di giorni 60 (sessanta);
2) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Barcellona P.G., 11/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano)
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