Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2764/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. TIBONI ENRICO e Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in presso avv. TIBONI ENRICO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
con il patrocinio dell' avv. BINETTI DOMENICO e con elezione di domicilio in VIA GIORDANI 7
61121 PESARO, presso e nello studio dell'avv. BINETTI DOMENICO;
CONVENUTI
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso quanto segue:
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi ed in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, e comunque, con ogni motivazione, accertare che
l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente il veicolo Ssangyong targato FY706MM, condannare i convenuti in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di euro
117.440,76 a titolo di risarcimento dei danni per le causali in premessa indicate, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o in subordine di giustizia o equità. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
pagina 1 di 8
Vittoria di spese.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva che in data 20.07.21 a Pesaro, alla guida di un motociclo, Parte_1 era rimasto coinvolto in un incidente stradale con l'autovettura condotta da all'interno Controparte_2
di una rotatoria che regola l'intersezione tra Via Solferino e Via Sandro Pertini.
Con riguardo alla dinamica dell'incidente ricostruita da parte attrice è stato sostenuto che Parte_1
proveniente da Via Solferino, con direzione di marcia Pesaro
– Urbino, stava percorrendo la rotatoria che regola l'intersezione con Via Sandro
Pertini, quando dalla propria destra e, quindi, da Via Sandro Pertini, si immetteva nella rotatoria la vettura di senza concedere la precedenza al motociclista, urtandolo e facendolo cadere Controparte_2
rovinosamente a terra.
All'esito dell'incidente il motociclo dell'attore riportava ingenti danni e l'attore medesimo riportava gravi lesioni personali guarite in giorni 90 con postumi permanenti indicati nella quantità del 24%, incidenti sulla sua capacità lavorativa nella misura del 12%, come stabilito dalla perizia di parte del dott.
Per_1
La parte attrice, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno extracontrattuale quantificato in euro
146.757,86 in quanto sosteneva esser presente sia un danno biologico che un danno patrimoniale.
Affermava inoltre di avere ricevuto da la somma di euro 29.317,10 e chiedeva la Controparte_1
condanna dei convenuti al pagamento della ulteriore somma di euro 117.440,76 più accessori di legge.
Si costituivano e contestando sia l'an che il quantum della Controparte_2 Controparte_1
pretesa di parte attrice. In particolare deducevano: di esser stato , nella dinamica Parte_1 dell'incidente, ad urtare e non viceversa;
che la parte attrice non aveva rispettato gli Controparte_2
artt. 140, 141 e 145 c.d.s. avendo impattato la vettura del convenuto che aveva già guadagnato la corsia pagina 2 di 8 di sinistra della rotatoria;
infine che la parte attrice guidava in un grave stato di ebrezza alcolica. Inoltre contestavano il pregiudizio ex adverso dedotto non essendo stata fornita prova sufficiente della sussistenza del medesimo. Infine contestavano la domanda di rimborso delle spese mediche in assenza della prova della congruità e necessità di esse. Chiedevano dunque il rigetto della domanda.
Quanto alla fase istruttoria il giudice assumeva la prova per testi sia della parte attrice che delle parti convenute;
disponeva, inoltre, procedersi a ctu medico legale.
All'esito della ctu le parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
18.12.24 il giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
La domanda va in parte accolta in quanto fondata.
In particolare dal rapporto redatto dalla Polizia Locale dell'Union Pian del Bruscolo è si ravvisa la dinamica dell'incidente secondo cui “Il conducente del veicolo A, autovettura Ssangyong, percorreva via Sandro Pertini con direzione nord > sud. Giunto alla rotatoria, ubicata all'intersezione di via
Solferino, si immetteva sulla stessa omettendo di cedere la precedenza, come imposto dalla segnaletica verticale ed orizzontale di “dare precedenza” al veicolo B, motociclo Peugeot, il cui conducente circolava all'interno della rotatoria, provenendo da via Solferino con direzione città > periferia.”
Dal rapporto emerge, peraltro, il punto d'urto tra i due veicoli in quanto secondo gli agenti “l'urto si concretizzava tra la parte anteriore e il fianco destro del veicolo b e la fiancata sinistra del veicolo A”.
A corroborare la suddetta dinamica ricostruita dagli agenti è la confessione resa dallo stesso il CP_2 quale ha riferito: “giunto alla rotatoria con via Solferino mi sono fermato per dare la precedenza sulla corsia di sinistra. Sono ripartito con l'intenzione di proseguire diritto ancora in via Sandro Pertini quando i miei passeggeri urlavano avvisandomi dell'arrivo imminente dello scooter sulla rotatoria. Ho avvertito solo l'urto senza avvedermi dell'arrivo sulla mia sinistra dello stesso scooter.”
Si ritiene superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti nella causazione dell'incidente.
Vero è invero che in base agli atti di causa è emersa una prevalente responsabilità del conducente dell'auto che si è immesso nella rotatoria senza dare la dovuta precedenza;
che si fosse appena immesso nella rotatoria emerge dal fatto che ad essere danneggiata è l'auto nella parte anteriore sinistra mentre secondo logica se l'auto fosse stata già nella carreggiata della rotatoria avrebbe subito l'impatto nella parte posteriore dell'auto o nel retro.
pagina 3 di 8 Il convenuto invero è stato sanzionato per avere violato il codice della strada ex art. 145 co. 4 CDS;
la polizia intervenuta ha descritto la dinamica dell'incidente e quindi non ci discosta da essa. Lo stesso ha confessato -si è già detto- di essere stato distratto laddove ha riferito: “Sono ripartito con CP_2
l'intenzione di proseguire diritto ancora in via Pertini quando i miei passeggeri urlavano avvisandomi dell'arrivo imminente dello scooter sulla rotatoria. Ho avvertito solo l'urto senza avvedermi dell'arrivo sulla mia sinistra dello scooter” (così nel rapporto). E, si noti, l'attore non è stato contravvenzionato anche per eccesso di velocità.
Si riconosce però anche la corresponsabilità dell'attore medesimo che è stato sanzionato per la violazione relativa alla guida in stato di ebbrezza. Pacifico che l'attore abbia superato il tasso soglia in quanto dal referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Pesaro risultava un tasso di etanolo di valore 3,0 .
Ricordando che il tasso soglia è 0,5 g/l (ovvero si incorre in violazione per valori superiori), è chiaro che il tasso alcolemico del fosse molto elevato. Ebbene con questa condizione , è logico Parte_1
ritenere che i meccanismi di difesa sono rallentati se non esclusi perchè si presume un annebbiamento della capacità di reazione e di movimento;
in altre parole ove fosse stato sobrio il conducente avrebbe attivato meccanismi di difesa quali la frenata lo sterzo o comunque di deviazione;
nel caso in esame al contrario non c'erano tracce di frenata né vi è prova di movimenti di evitamento. Non vanno invero sottovalutate le conseguenze derivanti dalla condizione di alterazione psicofisica in cui versava l'attore
(acclarata tramite esame tecnico).
La percentuale che si stima congrua di apporto alla causazione dell'evento si stima del 25 %.
Che la sentenza del Gip resa in sede di abbreviato e divenuta irrevocabile abbia condannato l'attore per il reato di guida in stato di ebbrezza senza la aggravante della causazione di un incidente ( art. 186 co.2 bis CDS) è irrilevante perchè costituisce un mero e unico indizio (non applicandosi l'art. 651 cpp ). La circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità nella causazione dell'evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente (Cass. sentenza n. 6548 del 14/03/2013) .
Ora , venendo al quantum, si riconosce il danno biologico permanete nella misura stimata dal ctu le cui conclusioni si fanno proprie per l'esperienza del perito e l'analiticità dell'elaborato, e quindi considerati pagina 4 di 8 gli esiti (esiti algo disfunzionali di frattura della clavicola sn al III medio e di trauma alla spalla dx con diastasi dell'acromio claveare;
esiti anatomici e dolorosi di trauma toracico chiuso con PNX sn drenato e polifratture costali, frattura della Iv,V;Vi,VII,Viii costa di sn) di un 14,5 % e l'età (49) alla data dell'occorso incidente si perviene seguendo le Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, all'importo di euro 45.360,00.
La ITT e la ITP è stata stimata in 8 gg. di ITT e in 30 gg. di ITP al 75% e quindi si addiviene all'importo di euro (115,00 euro pro die) 920+2587,50=3507,50 euro.
Ora però, la ctu si contraddice laddove indica i giorni di invalidità in 68 ma poi li esamina partitamente in 8+30 gg.; si ritiene di correggere tale refuso prevedendo 30 gg. di ITP al 50% per due motivi: perchè
i dati scritti dal ctu devono essere confermati avendo lo stesso scritto anche oltrechè in cifre, in lettere gli importi. L'omissione viene corretta anche alla luce della prassi per cui i ctu considerano la ITP in modo graduale e quindi non pare credibile un danno di I Temporanea passato dal 75% allo zero. Si aggiungono quindi euro 1725,00 (57,50 euro per 30 gg. che conducono quindi ai 68 giorni).
Si rimborsano le spese mediche nei limiti indicati dal ctu ovvero 610,00 euro.
Quanto alla personalizzazione del danno, ci si discosta dalla valutazione cd. standard di base alla luce della prova del danno anche alla cenestesi lavorativa.
Il ctu ha affermato: Gli esiti di cui al giudizio diagnostico possono comportare in rapporto a attività lavorative manuali di particolare impegno dei cingoli scapolo omerali, maggior usura, fatica e difficoltà nello svolgimento della stessa sì da configurare danno alla cenestesi lavorativa.
Il teste ha riferito, come socio della NO snc, che egli ora deve dare un mano al Testimone_1
socio per fare la maionese o la crema che han tegami grossi o per la farina e che gli dà fastidio la spalla.
Adesso devo andare a aiutarlo perchè non riesce a sollevare le cose -ha detto il teste- , si fanno in due certi lavori. Ora, l'attore svolge il lavoro di panettiere e pasticciere e risulta quindi provata una compromissione alla sua attività lavorativa che va compensata e monetizzata con una personalizzazione del danno biologico. Si ritiene quindi, considerato che il range previsto dalle tabelle di Milano è fino al
44/45% del danno biologico, di addivenire a un aumento del 10%; non trattandosi di danno alla capacità del danneggiato di produrre reddito, esso non potrà essere risarcito quale danno patrimoniale (e segnatamente quale lucro cessante) e neppure come voce autonoma del danno non patrimoniale. Il pagina 5 di 8 soggetto continua infatti a svolgere le pregresse mansioni sebbene sfruttando, però, il proprio organismo in modo più intenso, con conseguente “usura” supplementare delle proprie energie di riserva. Incidendo sul bene salute, esso va dunque risarcito attraverso un incremento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione (Cass 28988/2020).
Si ritiene congrua la percentuale del 10 % perchè il ctp di parte attrice non menzionava nella prima perizia il 10.3.22 tale danno (perchè al ct non riferito) mentre solo il 30.6.22 (con un addendum della perizia originaria) affermava che l'attore gli aveva riferito che doveva interrompere frequentemente il suo lavoro di panettiere stante la prolungata stazione eretta e l'utilizzo degli arti superiori;
ne emerge un quadro quindi di sintomi non gravi e quindi non tali da aumentare in modo significativo il peso del punto del danno biologico. Si perviene quindi a euro 49.896,00.
Venendo al quantum di risarcimento del danno patrimoniale, si rileva che quanto alla assenza dal lavoro per circa 50 giorni il teste ha confermato tale circostanza ma ha detto che avrebbero fatto 2/3 Tes_1 settimane di ferie come al solito (l'incidente è del 20 luglio) mentre il dott. a riferito che a sua CP_3
volta l'attore gli riferiva che solo per 40 giorni egli era rimasto assente dal lavoro;
ora, il ctu ha riferito di 68 giorni di invalidità temporanea. Ebbene si prendono per buoni i giorni indicati dal ctu ma a questi
68 giorni si decurtano 21 giorni di ferie e quindi si addiviene a 47 gg. di lavoro andati persi e quindi di mancato guadagno. Sulla scorta della dichiarazione dei redditi in atti si calcola un danno patrimoniale di euro 2.209,00 (47,00 euro pro die tenendo conto del reddito complessivo diviso 365 gg.).
Il totale del quantum dovuto viene ad essere di euro 57.947,00.
Va poi decurtato il quantum della percentuale di responsabilità del 25 % e quindi 43.460,25 euro.
A questo punto va decurtato il quantum di quanto già l'assicurazione ha versato, ovvero euro
29.317,10 e non euro 32.850,600. In merito, occorre precisare che l'attore ha affermato nella prima mem. ex art. 183 cpc che il pagamento del 5/07/2022 con assegno circolare n. 2168529382-06 dell'importo di euro 3.534,30 NON si era perfezionato in quanto l'assegno NON veniva bancato dall'attore entro il termine di scadenza ivi indicato (05/09/2022),tanto che la Compagnia, in data
24/09/2022, emetteva e trasmetteva nuovo assegno (n. 2172639615-03) di identico importo che poi veniva regolarmente incassato dall'attore. Ebbene tale analitico assunto non è stato contestato dalla pagina 6 di 8 parte convenuta che peraltro aveva l'onere di provare di avere consegnato un ulteriore assegno, quello di luglio, che invece non è stato depositato.
Si perviene quindi a riconoscere un importo dovuto residuo di euro 14.143,15.
Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza ex art. 91 cpc in parte e in parte si compensano stante il notevole divario tra il quantum richiesto e il quantum riconosciuto (ancora in sede di precisazione delle conclusioni telematiche si chiede la condanna all'importo di 117.000,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: accerta che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa prevalenti (75%) del conducente il veicolo Ssangyong targato FY706MM e per l'effetto condanna e in solido Controparte_2 [...]
a pagare a a titolo di risarcimento del danno euro 14.143,15 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi dalla sentenza al saldo effettivo, oltre agli interessi legali sulla somma di euro 14.143,15 devalutata alla data dell'incidente e poi rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza.
Condanna altresì la parte e in solido a rimborsare Controparte_2 Controparte_1
alla parte le spese di lite, nella misura di 2/3, che si liquidano complessivamente Parte_1 per l'intero in € 4477,00 di cui euro 920,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase istruttoria e euro 1100,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario e compensa tra le parti per il residuo terzo le spese di lite.
Cosi' deciso in data 14.4.25
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