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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7462 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 13927/2024 su ATP n. RG 15529/23,
R.G.L. promossa
DA
Sig.ra , nata a [...] il [...] e res.te in Napoli alla via Parte_1
Caprera n. 13, c.f. elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla via C.F._1
Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, come in atti;
- ricorrente –
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia
Tedeschi;
- resistente -
All'udienza del 17.10.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile a far data dalla domanda e fino al riconoscimento in via amministrativa o in subordine da decorrenza diversa stabilita nel corso del giudizio, ma comunque precedente all'agosto 2022). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso siccome basato su CP_1
motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria.
Ad avviso della resistente, controparte si limitava, in buona sostanza, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Deduceva inoltre l che non era ammissibile in questa sede la produzione di CP_2 documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, può essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. ha concluso il suo giudizio Persona_1 nei seguenti termini:
<<a fronte del quadro clinico accertato, la commissione inps ha riconosciuto < i>
ricorrente invalida con valutazione del 67% dalla data della domanda amministrativa, il 2.8.2021, del 75% dal 2.8.2022, quindi un anno dopo, e del 100% alla visita di revisione del 7.9.2023. Tale fattispecie, delle valutazioni crescenti, è legata alla natura delle infermità accertate, croniche, degenerative, ingravescenti. Orbene il quesito posto all'ausiliare è relativo alla retrodatazione della valutazione del 75% all'epoca della domanda, a fronte della riconosciuta decorrenza ad un anno dalla stessa. Il giudizio medico legale fonda quindi sulla documentazione in atti, documentazione che a parere dello scrivente non è probante ai fini della richiesta. In effetti la relazione cliniche e gli esami strumentali esibiti sono tutti successivi alla data del febbraio 2022, epoca dalla quale la Commissione ha riconosciuto la decorrenza dell'assegno di invalidità: non risultano esibiti certificati utili a riconoscere decorrenza diversa. In altre parole, non è in discussione la sussistenza delle infermità accertate già all'epoca della domanda, ma la stadiazione di gravità, tale da consentire al CTU una valutazione diversa rispetto alla
Commissione Ciò premesso l'ausiliare non riconosce il beneficio richiesto.>> CP_2
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, il quale nell'elaborato definitivo confermava le conclusioni espresse in bozza sulla scorta agli atti in carenza, a suo avviso, di documentazione atta a retrodatare il beneficio sottolineando d'altra parte la natura progressiva ed ingravescente delle patologie.
Deduceva parte ricorrente che in realtà ,come si faceva notare nelle osservazioni, tale documentazione veniva versata in atti certamente a partire dall'epoca della domanda:
e precisamente cartella clinica del 27/05/21, certificato del 06/07/21 sino ad arrivare alla relazione CTO del 28/06/22, quindi tale documentazione ricopriva il periodo antecedente al riconoscimento ed in parte anche alla domanda, tale da poter coprire il lasso temporale a decorrere dalla stessa. Pertanto, parte ricorrente insisteva per il riconoscimento del beneficio con decorrenza dalla domanda.
Veniva nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. , il quale, in Persona_2 questa sede approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che la signora era affetta, Parte_1
all'epoca della presentazione della domanda amministrativa del 02-08-2021, da:
Bronchite cronica asmatiforme. Cardiopatia ipertensiva ascrivibile in classe II° NYHA.
Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Depressione endogena lieve. Ipoacusia bilaterale. Tali patologie determinavano il riconoscimento della condizione di “Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa, 75%” dalla data della domanda amministrativa del 02-08-2021.
Riteneva pertanto che il criterio, adottato dalla Commissione Medica di Prima Istanza nella sua valutazione, era alquanto approssimativo e solo orientativo per quanto riguardava la retrodatazione del beneficio, dal momento che, per l'entità delle patologie accusate, la stessa riconosceva il diritto al riconoscimento del CP_3
beneficio, sia pur con diversa data (dal 02-08-2022 e non dal 02-08-2021).
Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, valutato l'intera documentazione medica in atti, in particolare la cartella clinica relativa alla accusata patologia psichiatrica e la Visita Neurologica effettuata il 28-06- 2022, che hanno giustificato, al contrario, la retrodatazione del beneficio già dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere alla parte ricorrente CP_2
l'assegno di invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
75% dalla data della domanda amministrativa del 02-08-2021.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a corrispondere a CP_2 Pt_1
assegno di invalidità civile con decorrenza dal 02.08.2021;
[...]
b) Condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2 oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2
liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 17.10.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 13927/2024 su ATP n. RG 15529/23,
R.G.L. promossa
DA
Sig.ra , nata a [...] il [...] e res.te in Napoli alla via Parte_1
Caprera n. 13, c.f. elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla via C.F._1
Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, come in atti;
- ricorrente –
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia
Tedeschi;
- resistente -
All'udienza del 17.10.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile a far data dalla domanda e fino al riconoscimento in via amministrativa o in subordine da decorrenza diversa stabilita nel corso del giudizio, ma comunque precedente all'agosto 2022). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso siccome basato su CP_1
motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria.
Ad avviso della resistente, controparte si limitava, in buona sostanza, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Deduceva inoltre l che non era ammissibile in questa sede la produzione di CP_2 documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, può essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. ha concluso il suo giudizio Persona_1 nei seguenti termini:
<<a fronte del quadro clinico accertato, la commissione inps ha riconosciuto < i>
ricorrente invalida con valutazione del 67% dalla data della domanda amministrativa, il 2.8.2021, del 75% dal 2.8.2022, quindi un anno dopo, e del 100% alla visita di revisione del 7.9.2023. Tale fattispecie, delle valutazioni crescenti, è legata alla natura delle infermità accertate, croniche, degenerative, ingravescenti. Orbene il quesito posto all'ausiliare è relativo alla retrodatazione della valutazione del 75% all'epoca della domanda, a fronte della riconosciuta decorrenza ad un anno dalla stessa. Il giudizio medico legale fonda quindi sulla documentazione in atti, documentazione che a parere dello scrivente non è probante ai fini della richiesta. In effetti la relazione cliniche e gli esami strumentali esibiti sono tutti successivi alla data del febbraio 2022, epoca dalla quale la Commissione ha riconosciuto la decorrenza dell'assegno di invalidità: non risultano esibiti certificati utili a riconoscere decorrenza diversa. In altre parole, non è in discussione la sussistenza delle infermità accertate già all'epoca della domanda, ma la stadiazione di gravità, tale da consentire al CTU una valutazione diversa rispetto alla
Commissione Ciò premesso l'ausiliare non riconosce il beneficio richiesto.>> CP_2
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, il quale nell'elaborato definitivo confermava le conclusioni espresse in bozza sulla scorta agli atti in carenza, a suo avviso, di documentazione atta a retrodatare il beneficio sottolineando d'altra parte la natura progressiva ed ingravescente delle patologie.
Deduceva parte ricorrente che in realtà ,come si faceva notare nelle osservazioni, tale documentazione veniva versata in atti certamente a partire dall'epoca della domanda:
e precisamente cartella clinica del 27/05/21, certificato del 06/07/21 sino ad arrivare alla relazione CTO del 28/06/22, quindi tale documentazione ricopriva il periodo antecedente al riconoscimento ed in parte anche alla domanda, tale da poter coprire il lasso temporale a decorrere dalla stessa. Pertanto, parte ricorrente insisteva per il riconoscimento del beneficio con decorrenza dalla domanda.
Veniva nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. , il quale, in Persona_2 questa sede approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che la signora era affetta, Parte_1
all'epoca della presentazione della domanda amministrativa del 02-08-2021, da:
Bronchite cronica asmatiforme. Cardiopatia ipertensiva ascrivibile in classe II° NYHA.
Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Depressione endogena lieve. Ipoacusia bilaterale. Tali patologie determinavano il riconoscimento della condizione di “Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa, 75%” dalla data della domanda amministrativa del 02-08-2021.
Riteneva pertanto che il criterio, adottato dalla Commissione Medica di Prima Istanza nella sua valutazione, era alquanto approssimativo e solo orientativo per quanto riguardava la retrodatazione del beneficio, dal momento che, per l'entità delle patologie accusate, la stessa riconosceva il diritto al riconoscimento del CP_3
beneficio, sia pur con diversa data (dal 02-08-2022 e non dal 02-08-2021).
Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, valutato l'intera documentazione medica in atti, in particolare la cartella clinica relativa alla accusata patologia psichiatrica e la Visita Neurologica effettuata il 28-06- 2022, che hanno giustificato, al contrario, la retrodatazione del beneficio già dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere alla parte ricorrente CP_2
l'assegno di invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
75% dalla data della domanda amministrativa del 02-08-2021.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a corrispondere a CP_2 Pt_1
assegno di invalidità civile con decorrenza dal 02.08.2021;
[...]
b) Condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2 oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2
liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 17.10.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.