Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso all'udienza dell'11/06/2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3998 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Alessandro Gambardella, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2025 parte ricorrente in epigrafe, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità dal 01/02/2023 a seguito CP_1 di decreto di omologa di ATPO in data 15/10/2024, non avendo l provveduto a tutt'oggi CP_1
al pagamento dei ratei in questione, nonostante la notifica del decreto di omologa. Ha chiesto pertanto la condanna dell' al pagamento dei rati maturati a tale titolo. Spese CP_2
vinte CP_ L' si è costituito, rilevando di aver liquidato la prestazione in favore del ricorrente in data
3.4.2025, come da modello TE08 in atti, con arretrati in valuta al 22.4.25.
***************
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto il pagamento da parte dell' delle somme CP_1
a titolo di ratei sull'assegno ordinario di invalidità, avendo l provveduto alla CP_2 liquidazione dei ratei richiesti, per come risulta pacifico in causa ( cfr verbale d'udienza)
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento dell'importo maturato a titolo di ratei su assegno ordinario di invalidità, avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina pertanto la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno, la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nella fattispecie infatti parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' convenuto. CP_2
Le spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la statuizione, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' , atteso che il pagamento è CP_1
intervenuto in corso di giudizio
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 11.06.2025 Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)