Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Monica Montante Giudice
Dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5146 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...] Parte_1
E
, nato a [...] in data [...] Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via E. Restivo n. 79, presso lo studio dell'Avv. Santa
Mascellino che li rappresenta e difende per mandato in atti.
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. La casa coniugale, sita in Palermo, via Romagna n. 7 di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1 resterà alla stessa.
2. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti godendo di propri redditi autonomi, come si evince dalla documentazione contabile allegata alla presente separazione (cfr. doc da 4 a 53) e di non avere I'un l'altro nulla a pretendere a titolo di mantenimento.
3. Dichiarano i coniugi di avere regolato a mezzo del presente accordo tutti i rapporti personali e patrimoniali tra gli stessi.
4. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 13/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 18/12/1992 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo, al n. 185 - P. II – Serie A - Anno 1992).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 11/04/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini