TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai IGi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1705 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Cabras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/04/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
gli stessi si rilasciano sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per
l'espatrio.
2. La casa coniugale, sita a Quartu Sant'Elena in Via Alfieri n. 17 (piano I, con ingresso fronte scala, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Quartu
Sant'Elena al Fg. 52 Part. 3787 sub. 10), di proprietà esclusiva del IG
, viene assegnata, unitamente agli arredi ivi contenuti (questi CP_1
ultimi in comproprietà al 50% tra i coniugi), alla GN , che Parte_1
ivi abiterà con il figlio, presso di lei collocato in via prevalente, che qui conserva la residenza anche ai fini anagrafici.
3. Il figlio minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore con il quale il minore si troverà in quel momento.
Pag. 2 di 3
4. A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, il IG CP_1
corrisponderà alla GN la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) Pt_1
mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, più il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo, secondo i contenuti di cui alle linee guida del CNF, conosciuti dalle parti e comunque da intendersi qui interamente trascritti.
Per espresso accordo tra i coniugi, l'assegno unico, pari ad € 233,50 (euro duecentotrentatre/50) verrà interamente percepito dal IG . CP_1
5. Il IG potrà vedere e tenere con sé , ormai sedicenne, secondo CP_1 Per_1
tempi e modalità da concordarsi con lo stesso.
6. A titolo di contributo al mantenimento del coniuge, il IG verserà alla CP_1
GN , entro il giorno 15 di ogni mese, € 400,00 (quattrocento/00). Pt_1
7. L'autoveicolo Toyota Yaris, targato ES952AC, intestato al IG , verrà CP_1 trasferito da quest'ultimo alla GN , che pertanto ne diverrà Pt_1
proprietaria in via esclusiva.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai IGi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1705 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Cabras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/04/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
gli stessi si rilasciano sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per
l'espatrio.
2. La casa coniugale, sita a Quartu Sant'Elena in Via Alfieri n. 17 (piano I, con ingresso fronte scala, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Quartu
Sant'Elena al Fg. 52 Part. 3787 sub. 10), di proprietà esclusiva del IG
, viene assegnata, unitamente agli arredi ivi contenuti (questi CP_1
ultimi in comproprietà al 50% tra i coniugi), alla GN , che Parte_1
ivi abiterà con il figlio, presso di lei collocato in via prevalente, che qui conserva la residenza anche ai fini anagrafici.
3. Il figlio minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore con il quale il minore si troverà in quel momento.
Pag. 2 di 3
4. A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, il IG CP_1
corrisponderà alla GN la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) Pt_1
mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, più il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo, secondo i contenuti di cui alle linee guida del CNF, conosciuti dalle parti e comunque da intendersi qui interamente trascritti.
Per espresso accordo tra i coniugi, l'assegno unico, pari ad € 233,50 (euro duecentotrentatre/50) verrà interamente percepito dal IG . CP_1
5. Il IG potrà vedere e tenere con sé , ormai sedicenne, secondo CP_1 Per_1
tempi e modalità da concordarsi con lo stesso.
6. A titolo di contributo al mantenimento del coniuge, il IG verserà alla CP_1
GN , entro il giorno 15 di ogni mese, € 400,00 (quattrocento/00). Pt_1
7. L'autoveicolo Toyota Yaris, targato ES952AC, intestato al IG , verrà CP_1 trasferito da quest'ultimo alla GN , che pertanto ne diverrà Pt_1
proprietaria in via esclusiva.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3