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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2438/2023 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi Parte_4 Parte_5
dagli avvocati Roberto Battimelli e Teresa Guadagnuolo
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira
Sarubbi
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti espongono di essere docenti che hanno prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, CP_1
per gli aa.ss. analiticamente indicati in ricorso;
e di non aver percepito, per i suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
1.1. Eccepiscono l'illegittimità della loro esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiedono che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. in cui hanno prestato servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del alla corresponsione degli Controparte_1 importi specificamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Parte resistente eccepisce l'incompetenza territoriale relativamente alla posizione della docente e la prescrizione della pretesa creditoria Parte_3
relativa agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; rileva che la
Carta Docente non spetta ai docenti che abbiano ricevuto incarichi solo per supplenze brevi e saltuarie;
aderisce per il resto alla richiesta dei ricorrenti di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione;
chiede la compensazione delle spese di lite.
3. Preliminarmente, è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte resistente limitatamente alla ricorrente (eccezione Parte_3
alla quale la stessa parte ricorrente ha aderito – cfr. note di trattazione scritta del
26/3/2025).
3.1. Deve essere premesso che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto
Pag. 2 a 12 esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
3.2. In caso di procedimenti introdotti con ricorso, l'applicazione dell'art. 5
c.p.c. va commisurata alla data di deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, e non con la successiva notificazione di tale atto al convenuto.
3.3. Ciò posto, con riferimento alla competenza territoriale nelle cause afferenti al pubblico impiego privatizzato, l'art. 413, comma 5, c.p.c. stabilisce la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
3.4. In tali ipotesi, la competenza per territorio va determinata in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2007, n. 21562).
3.5. Ciò che rileva, al fine di stabilire la competenza territoriale nelle cause concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è, dunque, la sede di servizio del dipendente al momento della proposizione della domanda giudiziale.
3.6. Fatta questa premessa e applicando all'odierna vicenda contenziosa – in cui viene pacificamente in rilievo un rapporto di pubblico impiego – le coordinate ermeneutiche appena tracciate, vi è che, per come emerge dall'esame dei documenti di causa, al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(24.10.2023), l'odierna ricorrente era titolare, con decorrenza 1.9.2023, dell'incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto “Vittorio Alfieri” di
Monza, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di quella città.
Pag. 3 a 12 3.7. Ne discende che la competenza a conoscere della presente domanda, ai sensi dell'art. 413, co. 5, c.p.c., spetta al Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, non trovando neppure applicazione, alla fattispecie in esame, la disciplina del foro erariale (di cui all'art. 6 r.d. n. 1611/1933), stante l'espressa esclusione prevista dall'art. 413, co. 6, c.p.c.
4. Nel merito, con riferimento alla posizione degli altri docenti, la domanda è parzialmente fondata, nei termini che di seguito si esporranno partitamente per ciascun ricorrente.
5. Con riferimento a , per ciò che concerne gli aa.ss. 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, posto che non vi è contestazione sul diritto della ricorrente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente CP_1 non ha fornito alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico (essendo iscritta nelle graduatorie per le supplenze), deve essere accertato e dichiarato il diritto di a percepire l'importo di € 500,00 Parte_1
annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente agli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
5.1. Quanto all'a.s. 2022/2023, in relazione al quale permane controversia tra le parti, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha svolto, nell'anno scolastico in questione, soltanto supplenze brevi e saltuarie in virtù di plurimi contratti a tempo determinato.
5.2. Ora, se, come già accennato, specie dopo i principi fissati dalla Corte di
Cassazione, alcun dubbio sorge, quanto all'affermazione del diritto dei docenti non di ruolo a percepire il bonus per la formazione di cui alla l. n. 107/2015, per le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” e per le supplenze temporanee
Pag. 4 a 12 cosiddette su “organico di fatto”, la cui durata è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento, diversa appare la situazione per le supplenze temporanee brevi o saltuarie.
5.3. Al riguardo, va precisato – si veda l'art. 4, commi 1-3, l. n. 124/1999
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – che le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” sono quelle riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e con le quali si fa fronte alla copertura dei posti effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.
5.4. Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al
30 giugno, sono quelle conferite “fino al termine delle attività didattiche”. Il presupposto per il conferimento di tali supplenze non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità, ipotesi che può verificarsi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia invariata.
5.5. Nell'ipotesi residuale delle supplenze saltuarie, conferite ad es. per la sostituzione di docenti di ruolo assenti per malattia ovvero per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e che sono destinate ad esaurire i loro effetti allorché venga meno l'esigenza per cui sono state disposte, si stima equo individuare, per i fini che qui interessano, un discrimine temporale.
5.6. Si reputa necessario che i giorni di supplenza nell'anno scolastico raggiungano la soglia di 180 giorni oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Si tratta, infatti, di parametri che la legge già prende in considerazione, in special modo, ai fini della ricostruzione di carriera.
Pag. 5 a 12 5.7. Si consideri l'art. 489, comma 1, del D.Lgs. 297/1994 il quale stabilisce: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” (si richiama il precedente art. 485 che prevede il riconoscimento, in una certa misura, del servizio non di ruolo prestato dal personale docente delle scuole elementari e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica).
5.8. Circa la durata cui si fa riferimento, il comma 1 dell'articolo 489 citato “è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (art. 11, comma 14, L. 124/1999).
5.9. D'altra parte, alla ricostruzione di carriera presiede lo stesso principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già citato (così Trib. Roma, sez. lav., 22 febbraio 2023).
5.10. Applicando tali coordinate all'odierno caso di specie, la domanda della ricorrente deve essere accolta anche con riferimento all'a.s. 2022/2023, nel quale il servizio è stato prestato per un periodo di tempo superiore a 180 giorni, mediante la stipula di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria, senza alcuna soluzione di continuità, dal 20.9.2022 al 10.6.2023, sempre presso il medesimo istituto scolastico (Istituto “E. Scalfaro” di Catanzaro) e per la sostituzione di una stessa docente per tutto l'anno scolastico ). Persona_1
5.11. Deve essere, poi, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 relativamente all'a.s. 2018/2019.
5.12. Posto che, alla fattispecie in esame, deve applicarsi la prescrizione quinquennale, la stessa deve essere fatta decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art.
Pag. 6 a 12 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (cfr. Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
5.13. Ora, l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 stabilisce che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
5.14. Occorre, quindi, rilevare che il primo giorno in cui nell'a.s. 2018/2019 parte ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto al bonus previsto dall'art. 1 comma
121, sarebbe stato il 1° settembre 2018, previsto come iniziale momento in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma.
5.15. Nel caso di specie, tuttavia, considerato che parte ricorrente ha ricevuto l'incarico per l'a.s. in questione posteriormente al periodo temporale sopra indicato
(dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), tale momento deve individuarsi nella data dell'8.11.2018, ossia nella data di conferimento dell'incarico a tempo determinato (cfr. contratto prot. n. 1484) e momento a partire dal quale avrebbe potuto essere fatta valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
5.16. Considerato, pertanto, che il dies a quo della prescrizione quinquennale è la data dell'8.11.2018 e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata in data 2.11.2023, il credito relativo al suddetto a.s. non si è prescritto.
5.17. In conclusione, la ricorrente ha diritto a percepire l'importo Parte_1 di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Pag. 7 a 12 6. Per quanto riguarda la docente non vi è Persona_2
contestazione sulla sussistenza del diritto della ricorrente al bonus per la formazione per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
6.1. Relativamente agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, deve essere affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
6.2. La stessa, per le argomentazioni esposte ai precedenti punti 5.12 ss. della presente motivazione, è fondata.
6.3. Considerato, infatti, che il dies a quo della prescrizione quinquennale è la data di conferimento dei singoli incarichi (3.10.2016 per l'a.s. 2016/2017;
2.10.2017 per l'a.s. 2017/2018; 3.10.2018 per l'a.s. 2018/2019) e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata in data 2.11.2023, il credito relativo ai suddetti aa.ss. si è estinto per intervenuta prescrizione.
6.4. In conclusione, la ricorrente ha diritto a percepire Parte_2
l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
7. Per quanto riguarda il ricorrente , non vi è contestazione Parte_4
sulla sussistenza del diritto della ricorrente al bonus per la formazione per gli aa.ss.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
7.1. Relativamente all'a.s. 2020/2021, invece, il non aderisce alla CP_1
domanda proposta dal ricorrente. Tuttavia, anche per il predetto a.s. deve essere accertato e dichiarato il diritto del docente ad ottenere il bonus per la formazione, atteso che, in assenza di contestazione specifica da parte dell'Amministrazione scolastica, deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti per poter fruire del beneficio in questione.
7.2. Né, relativamente al suddetto a.s., può dirsi maturata la prescrizione quinquennale (avendo il docente ricevuto l'incarico a tempo determinato in data
Pag. 8 a 12 14.10.2020), o si tratta di supplenza breve o saltuaria (il contratto, infatti, è stato stipulato per il periodo 14.10.2020 – 12.6.2021).
7.3. In conclusione, il ricorrente ha diritto a percepire Parte_4
l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
8. Per quanto riguarda, infine, la docente Arbitrio , non vi è Parte_5
contestazione sulla sussistenza del diritto della ricorrente al bonus per la formazione per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.
8.1. Relativamente agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, deve essere affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
8.2. La stessa, per le argomentazioni esposte ai precedenti punti 5.12 ss. della presente motivazione, è fondata.
8.3. Considerato, infatti, che il dies a quo della prescrizione quinquennale è la data di conferimento dei singoli incarichi (2.10.2017 per l'a.s. 2017/2018;
11.10.2018 per l'a.s. 2018/2019) e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata in data
2.11.2023, il credito relativo ai suddetti aa.ss. si è estinto per intervenuta prescrizione.
8.4. In conclusione, la ricorrente ha diritto a percepire Pt_5 Parte_5
l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.
9. La domanda deve essere, pertanto, accolta nei termini e coi limiti appena indicati.
10. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Pag. 9 a 12 11. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta CP_1
solo se ed in quanto i ricorrenti dichiarati beneficiari risultino in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso,
Trib. Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
12. Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo,
finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
13. Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in CP_1
quanto i ricorrenti beneficiari risultino in servizio come docenti nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
14. Le spese di lite vengono compensate tra la ricorrente ed il Parte_3
Cont
, tenuto conto della definizione in rito della controversia e dell'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta.
Pag. 10 a 12 14.1. Seguono, invece, la soccombenza tra gli altri ricorrenti e l'Amministrazione resistente (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento della pretesa fatta valere dalla ricorrente) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 7.500,00, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- con riferimento alla ricorrente : a) dichiara l'incompetenza Parte_3
territoriale del Tribunale di Catanzaro, in favore del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro;
b) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- con riferimento alla ricorrente accoglie il ricorso e, per Parte_1
l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.500,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- con riferimento alla ricorrente accoglie Parte_6 parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
Pag. 11 a 12 2022/2023; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
c) rigetta nel resto;
- con riferimento al ricorrente , accoglie il ricorso e, per Parte_4
l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- con riferimento alla ricorrente , accoglie parzialmente il Pt_5 Parte_5 ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
c) rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra ed il resistente;
Parte_3 CP_1
- quanto alle altre parti processuali, condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.227,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 12 a 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2438/2023 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi Parte_4 Parte_5
dagli avvocati Roberto Battimelli e Teresa Guadagnuolo
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira
Sarubbi
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti espongono di essere docenti che hanno prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, CP_1
per gli aa.ss. analiticamente indicati in ricorso;
e di non aver percepito, per i suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
1.1. Eccepiscono l'illegittimità della loro esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiedono che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. in cui hanno prestato servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del alla corresponsione degli Controparte_1 importi specificamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Parte resistente eccepisce l'incompetenza territoriale relativamente alla posizione della docente e la prescrizione della pretesa creditoria Parte_3
relativa agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; rileva che la
Carta Docente non spetta ai docenti che abbiano ricevuto incarichi solo per supplenze brevi e saltuarie;
aderisce per il resto alla richiesta dei ricorrenti di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione;
chiede la compensazione delle spese di lite.
3. Preliminarmente, è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte resistente limitatamente alla ricorrente (eccezione Parte_3
alla quale la stessa parte ricorrente ha aderito – cfr. note di trattazione scritta del
26/3/2025).
3.1. Deve essere premesso che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto
Pag. 2 a 12 esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
3.2. In caso di procedimenti introdotti con ricorso, l'applicazione dell'art. 5
c.p.c. va commisurata alla data di deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, e non con la successiva notificazione di tale atto al convenuto.
3.3. Ciò posto, con riferimento alla competenza territoriale nelle cause afferenti al pubblico impiego privatizzato, l'art. 413, comma 5, c.p.c. stabilisce la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
3.4. In tali ipotesi, la competenza per territorio va determinata in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2007, n. 21562).
3.5. Ciò che rileva, al fine di stabilire la competenza territoriale nelle cause concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è, dunque, la sede di servizio del dipendente al momento della proposizione della domanda giudiziale.
3.6. Fatta questa premessa e applicando all'odierna vicenda contenziosa – in cui viene pacificamente in rilievo un rapporto di pubblico impiego – le coordinate ermeneutiche appena tracciate, vi è che, per come emerge dall'esame dei documenti di causa, al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(24.10.2023), l'odierna ricorrente era titolare, con decorrenza 1.9.2023, dell'incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto “Vittorio Alfieri” di
Monza, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di quella città.
Pag. 3 a 12 3.7. Ne discende che la competenza a conoscere della presente domanda, ai sensi dell'art. 413, co. 5, c.p.c., spetta al Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, non trovando neppure applicazione, alla fattispecie in esame, la disciplina del foro erariale (di cui all'art. 6 r.d. n. 1611/1933), stante l'espressa esclusione prevista dall'art. 413, co. 6, c.p.c.
4. Nel merito, con riferimento alla posizione degli altri docenti, la domanda è parzialmente fondata, nei termini che di seguito si esporranno partitamente per ciascun ricorrente.
5. Con riferimento a , per ciò che concerne gli aa.ss. 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, posto che non vi è contestazione sul diritto della ricorrente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente CP_1 non ha fornito alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico (essendo iscritta nelle graduatorie per le supplenze), deve essere accertato e dichiarato il diritto di a percepire l'importo di € 500,00 Parte_1
annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente agli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
5.1. Quanto all'a.s. 2022/2023, in relazione al quale permane controversia tra le parti, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha svolto, nell'anno scolastico in questione, soltanto supplenze brevi e saltuarie in virtù di plurimi contratti a tempo determinato.
5.2. Ora, se, come già accennato, specie dopo i principi fissati dalla Corte di
Cassazione, alcun dubbio sorge, quanto all'affermazione del diritto dei docenti non di ruolo a percepire il bonus per la formazione di cui alla l. n. 107/2015, per le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” e per le supplenze temporanee
Pag. 4 a 12 cosiddette su “organico di fatto”, la cui durata è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento, diversa appare la situazione per le supplenze temporanee brevi o saltuarie.
5.3. Al riguardo, va precisato – si veda l'art. 4, commi 1-3, l. n. 124/1999
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – che le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” sono quelle riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e con le quali si fa fronte alla copertura dei posti effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.
5.4. Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al
30 giugno, sono quelle conferite “fino al termine delle attività didattiche”. Il presupposto per il conferimento di tali supplenze non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità, ipotesi che può verificarsi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia invariata.
5.5. Nell'ipotesi residuale delle supplenze saltuarie, conferite ad es. per la sostituzione di docenti di ruolo assenti per malattia ovvero per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e che sono destinate ad esaurire i loro effetti allorché venga meno l'esigenza per cui sono state disposte, si stima equo individuare, per i fini che qui interessano, un discrimine temporale.
5.6. Si reputa necessario che i giorni di supplenza nell'anno scolastico raggiungano la soglia di 180 giorni oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Si tratta, infatti, di parametri che la legge già prende in considerazione, in special modo, ai fini della ricostruzione di carriera.
Pag. 5 a 12 5.7. Si consideri l'art. 489, comma 1, del D.Lgs. 297/1994 il quale stabilisce: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” (si richiama il precedente art. 485 che prevede il riconoscimento, in una certa misura, del servizio non di ruolo prestato dal personale docente delle scuole elementari e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica).
5.8. Circa la durata cui si fa riferimento, il comma 1 dell'articolo 489 citato “è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (art. 11, comma 14, L. 124/1999).
5.9. D'altra parte, alla ricostruzione di carriera presiede lo stesso principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già citato (così Trib. Roma, sez. lav., 22 febbraio 2023).
5.10. Applicando tali coordinate all'odierno caso di specie, la domanda della ricorrente deve essere accolta anche con riferimento all'a.s. 2022/2023, nel quale il servizio è stato prestato per un periodo di tempo superiore a 180 giorni, mediante la stipula di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria, senza alcuna soluzione di continuità, dal 20.9.2022 al 10.6.2023, sempre presso il medesimo istituto scolastico (Istituto “E. Scalfaro” di Catanzaro) e per la sostituzione di una stessa docente per tutto l'anno scolastico ). Persona_1
5.11. Deve essere, poi, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 relativamente all'a.s. 2018/2019.
5.12. Posto che, alla fattispecie in esame, deve applicarsi la prescrizione quinquennale, la stessa deve essere fatta decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art.
Pag. 6 a 12 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (cfr. Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
5.13. Ora, l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 stabilisce che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
5.14. Occorre, quindi, rilevare che il primo giorno in cui nell'a.s. 2018/2019 parte ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto al bonus previsto dall'art. 1 comma
121, sarebbe stato il 1° settembre 2018, previsto come iniziale momento in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma.
5.15. Nel caso di specie, tuttavia, considerato che parte ricorrente ha ricevuto l'incarico per l'a.s. in questione posteriormente al periodo temporale sopra indicato
(dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), tale momento deve individuarsi nella data dell'8.11.2018, ossia nella data di conferimento dell'incarico a tempo determinato (cfr. contratto prot. n. 1484) e momento a partire dal quale avrebbe potuto essere fatta valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
5.16. Considerato, pertanto, che il dies a quo della prescrizione quinquennale è la data dell'8.11.2018 e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata in data 2.11.2023, il credito relativo al suddetto a.s. non si è prescritto.
5.17. In conclusione, la ricorrente ha diritto a percepire l'importo Parte_1 di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Pag. 7 a 12 6. Per quanto riguarda la docente non vi è Persona_2
contestazione sulla sussistenza del diritto della ricorrente al bonus per la formazione per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
6.1. Relativamente agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, deve essere affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
6.2. La stessa, per le argomentazioni esposte ai precedenti punti 5.12 ss. della presente motivazione, è fondata.
6.3. Considerato, infatti, che il dies a quo della prescrizione quinquennale è la data di conferimento dei singoli incarichi (3.10.2016 per l'a.s. 2016/2017;
2.10.2017 per l'a.s. 2017/2018; 3.10.2018 per l'a.s. 2018/2019) e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata in data 2.11.2023, il credito relativo ai suddetti aa.ss. si è estinto per intervenuta prescrizione.
6.4. In conclusione, la ricorrente ha diritto a percepire Parte_2
l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
7. Per quanto riguarda il ricorrente , non vi è contestazione Parte_4
sulla sussistenza del diritto della ricorrente al bonus per la formazione per gli aa.ss.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
7.1. Relativamente all'a.s. 2020/2021, invece, il non aderisce alla CP_1
domanda proposta dal ricorrente. Tuttavia, anche per il predetto a.s. deve essere accertato e dichiarato il diritto del docente ad ottenere il bonus per la formazione, atteso che, in assenza di contestazione specifica da parte dell'Amministrazione scolastica, deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti per poter fruire del beneficio in questione.
7.2. Né, relativamente al suddetto a.s., può dirsi maturata la prescrizione quinquennale (avendo il docente ricevuto l'incarico a tempo determinato in data
Pag. 8 a 12 14.10.2020), o si tratta di supplenza breve o saltuaria (il contratto, infatti, è stato stipulato per il periodo 14.10.2020 – 12.6.2021).
7.3. In conclusione, il ricorrente ha diritto a percepire Parte_4
l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
8. Per quanto riguarda, infine, la docente Arbitrio , non vi è Parte_5
contestazione sulla sussistenza del diritto della ricorrente al bonus per la formazione per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.
8.1. Relativamente agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, deve essere affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
8.2. La stessa, per le argomentazioni esposte ai precedenti punti 5.12 ss. della presente motivazione, è fondata.
8.3. Considerato, infatti, che il dies a quo della prescrizione quinquennale è la data di conferimento dei singoli incarichi (2.10.2017 per l'a.s. 2017/2018;
11.10.2018 per l'a.s. 2018/2019) e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata in data
2.11.2023, il credito relativo ai suddetti aa.ss. si è estinto per intervenuta prescrizione.
8.4. In conclusione, la ricorrente ha diritto a percepire Pt_5 Parte_5
l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.
9. La domanda deve essere, pertanto, accolta nei termini e coi limiti appena indicati.
10. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Pag. 9 a 12 11. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta CP_1
solo se ed in quanto i ricorrenti dichiarati beneficiari risultino in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso,
Trib. Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
12. Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo,
finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
13. Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in CP_1
quanto i ricorrenti beneficiari risultino in servizio come docenti nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
14. Le spese di lite vengono compensate tra la ricorrente ed il Parte_3
Cont
, tenuto conto della definizione in rito della controversia e dell'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta.
Pag. 10 a 12 14.1. Seguono, invece, la soccombenza tra gli altri ricorrenti e l'Amministrazione resistente (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento della pretesa fatta valere dalla ricorrente) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 7.500,00, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- con riferimento alla ricorrente : a) dichiara l'incompetenza Parte_3
territoriale del Tribunale di Catanzaro, in favore del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro;
b) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- con riferimento alla ricorrente accoglie il ricorso e, per Parte_1
l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.500,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- con riferimento alla ricorrente accoglie Parte_6 parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
Pag. 11 a 12 2022/2023; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
c) rigetta nel resto;
- con riferimento al ricorrente , accoglie il ricorso e, per Parte_4
l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- con riferimento alla ricorrente , accoglie parzialmente il Pt_5 Parte_5 ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
c) rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra ed il resistente;
Parte_3 CP_1
- quanto alle altre parti processuali, condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.227,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 12 a 12