Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 763
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di illegittimità costituzionale e contrasto con norme UE

    La Corte ritiene che tali questioni siano già state ampiamente risolte dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte Costituzionale, respingendo le richieste di nuovo rinvio.

  • Rigettato
    Annullamento atto per insufficiente indicazione modalità di presentazione ricorso

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato e rechi tutti gli elementi essenziali, non impedendo l'esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Annullamento atto per incompetenza territoriale

    La Corte condivide la motivazione dei giudici di primo grado che hanno respinto il ricorso, ritenendola esente da censure.

  • Rigettato
    Annullamento atto per difetto assoluto di motivazione

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato e rechi tutti gli elementi essenziali, non impedendo l'esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Contestazione delle violazioni accertate dall'Agenzia

    La Corte ritiene che l'imposta unica sia dovuta anche se l'attività è svolta per conto di terzi, come previsto dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010. La Corte di Cassazione ha stabilito che è corretto applicare l'imposta anche ai CTD.

  • Rigettato
    Contrarietà della pretesa impositiva al divieto di cui all'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE

    La Corte ritiene che l'imposta applicata non contrasti con i principi dell'Unione Europea, trattandosi di imposta non armonizzata e in linea con l'art. 56 del Trattato.

  • Rigettato
    Annullamento delle sanzioni per oggettiva incertezza sulla portata della norma

    La Corte ritiene corretta l'applicazione delle sanzioni in quanto nel 2017 erano stati superati i contrasti giurisprudenziali sulla vecchia norma, non essendovi più condizioni di incertezza interpretativa.

  • Rigettato
    Nuova richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia UE

    La Corte ritiene che tali questioni siano già state ampiamente risolte dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte Costituzionale, respingendo le richieste di nuovo rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 763
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 763
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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