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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 763/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA CO, LA
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4009/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di BO - Indirizzo_1 Indirizzo_2 BO VT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUQ170010308U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3430/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 e la societa' Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di accertamento n. MUQ170010308U del 7 novembre 2022, emesso dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio dei
Monopoli per il Lazio già Direzione Territoriale del Lazio – S.O.T. di BO, relativo all'Imposta Unica
(€ 12.481,71) sulle scommesse, di cui all'articolo 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa effettuata nel corso dell'anno 2017.
In via pregiudiziale le ricorrenti eccepivano i recenti sviluppi giurisprudenziali in materia, sia della Corte di cassazione (sentenza n. 25439/2020) sia della Corte di Giustizia UE in relazione alla decisione 26/02/2020 nella causa C-788/18 riguardante il giudizio promosso da S. AS e e Società_2 Ltd contro l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, formulando nuova richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia. Eccepivano, inoltre,
l'illegittimità costituzionale per le annualità d'imposta successive al 2015 nonché il contrasto con gli artt.
56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'art.1, comma 644, lett. g) l. n. 190 del
2014, il quale determina l'imposta unica in via induttiva sulla base di un imponibile forfettario, chiedendo la disapplicazione della norma ed il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia.
Chiedevano l'annullamento dell'atto per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso in violazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, per incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore, per difetto assoluto di motivazione. Lamentavano l'erronea determinazione dell'imposta unica. Nel merito, le ricorrenti contestavano le violazioni accertate dall'Agenzia, ovvero la sottrazione dell'ammontare delle giocate raccolte dai CTD all'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Sostenevano che, a fronte del contratto di ricevitoria stipulato tra le parti e in considerazione delle facilitazioni fornite da Società_2 Ltd connesse all'operatività dei servizi internet ed al funzionamento della rete utilizzata, il CTD si obbligava a fornire al bookmaker estero una serie di servizi di intermediazione che si sostanziavano nella trasmissione di dati a mezzo internet secondo rigide procedure impartite dal bookmaker stesso, nel mandato di riscossione delle puntate e al pagamento delle vincite delle scommesse. In linea di diritto, sulla base della normativa di riferimento, le ricorrenti ritenevano che l'imposta unica sulle scommesse si fondasse su tre presupposti applicativi, che devono necessariamente coesistere: il presupposto soggettivo, quello oggettivo e quello territoriale. Veniva illustrata l'attività di Ricorrente_2 e quella accessoria svolta dai CTD, consistente nella raccolta, trasmissione dati ed incasso e pagamento dei premi, evidenziando che i CTD restano estranei al rischio connesso alla scommessa, il quale grava esclusivamente sul bookmaker ET e sullo scommettitore. Rilevavano, altresì, la contrarietà della pretesa impositiva al divieto di cui all'art. 401 della Direttiva
2006/112/CE, in quanto l'imposta unica sulle scommesse presenta i caratteri propri di un'imposta sul volume d'affari. Infine chiedono l'annullamento delle sanzioni, da ritenersi non applicabili ex art. 5, comma
1, d.lgs. n. 472 del 1997 a causa della oggettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
I giudici di primo grado rigettano il ricorso sulla base della seguente motivazione:
-nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dalle ricorrenti, ricorre il requisito soggettivo atteso che il concetto di gestione include anche l'attivita' svolta per conto terzi, compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione;
- l'orientamento della Corte di Cassazione e' nel senso che la natura non illecita dell'attivita' posta in essere non rileva ai fini della sottrazione della stessa all'imposta in questione;
- l'imposta applicata non contrasta con i principi dell'Unione Europea in quanto trattasi di imposta non armonizzata ed in linea con l'art. 56 del Trattato che, nel settore dei giochi di azzardo, concede ad ogni
Stato membro di valutare la tutela degli interessi. La normativa italiana peraltro ha superato positivamente il vaglio della Corte di Giustizia.
- l'operatore non puo' non essere considerato un soggetto obbligato principale in quanto la Corte di
Giustizia europea ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri. Il bookmaker estero esercita un'attivita' di gestione di scommesse allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali;
- non si tratta di imposta da calcolarsi sui ricavi: la Cassazione ha stabilito che e' corretto applicare l'imposta anche ai CTD;
- l'avviso di accertamento e' adeguatamente motivato e reca tutti gli elementi essenziali di tale atto;
- appare corretta l'applicazione delle sanzioni in quanto nel 2017, con norma interpretativa introdotta nel
2010, erano stati abbondantemente superati i contrasti giurisprudenziali sulla vecchia norma. Quindi all'epoca non vi erano piu' condizioni di incertezza interpretativa.
Avverso detta sentenza propongono appello le ricorrenti indicate in epigrafe riproponendo le medesime eccezioni gia' sollevate in primo grado ed in particolare eccependo:
- l'insussistenza dell'illiceita' dell'attivita' di bookmaker che costituirebbe il presupposto dell'imposta ex L. 220/2010;
- l'illegittima individuazione del soggetto obbligato principale;
- la violazione dell'art. 7/2012;
- l'insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali di applicazione del tributo;
- la non applicabilita' delle sanzioni irrogate in ragione delle obiettive condizioni di incertezza L'Agenzia delle Dogane Monopoli si e' costituita regolarmente in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
I giudici di primo grado hanno svolto una analisi assolutamente dettagliata ed approfondita della questione oggetto del contenzioso, pervenendo ad una conclusione di rigetto del ricorso assolutamente precisa e puntuale, che questa Corte condivide pienamente, ritenendola esente da censure logico – giuridiche.
Pertanto questa Corte farà ampio ricorso ad una motivazione per relationem.
Occorre premettere, come precisato dai giudici di primo grado, che le questioni trattate nel ricorso sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione
a far data dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante, v. Cass. civ. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,
9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528- 9537/2021, 9728-9735/2021; Cass. sez. 6-5, n. 17082/2022), le cui motivazioni sono condivise e devono intendersi espressamente richiamate;
peraltro il quadro normativo di riferimento è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, ritenendolo pienamente conforme alle norme costituzionali e unionali.
Sotto tale profilo vanno quindi respinte le richieste di un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla
Corte di Giustizia Europea e la questione si legittimita' costituzionale in quanto si tratta di questioni ampiamente gia' risolte dalla Corte di Giustizia europea e dalla Corte costituzionale.
Peraltro nel 2024 sono intervenute due sentenze della Corte di Cassazione ( n. 5675/2024 e 10495/2024) riguardanti la Ricorrente_2, sia pure con riferimento ad annualita' precedenti a quella in esame (2016) che hanno confermato i principi espressi dai giudici di primo grado.
Passando all'esame delle singole eccezioni, con riferimento alla questione sollevata circa la natura non illecita dell'attivita' posta in essere, si concorda con i giudici di primo grado circa la non rilevanza di tale caratteristica ai fini della sottrazione della stessa all'imposta in questione
Si richiama al riguardo il costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass.,
30.1.2024, n. 2775, e n. 10495/2024 ) per cui il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione della stessa all'ambito della disciplina dell'imposta unica e, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 che ha disposto che:“Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 28 sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
Del pari infondata appare anche l'eccezione circa l'illegittima individuazione del soggetto obbligato principale. La stessa Corte di Giustizia ( citata nella sentenza della Corte di Cassazione 10495/2024 relativa ad imposte 2014/2015 riferite alla societa' Ricorrente_2) ha escluso qualsivoglia discriminazione, da parte della normativa italiana, tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, in quanto l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti. Ad ogni buon conto si rimanda all'esaustiva motivazione contenuta sul punto fornita dalla predetta sentenza della Corte di
Cassazione n. 10495/2024.
Devesi altresi' respingersi la censura relativa al vizio motivazionale, atteso che lo stesso risulta completo nei suoi elementi essenziali tanto da non impedire al contribuente di esercitare, come ha fatto, il proprio diritto di difesa.
Da ultimo vanno respinte pure le eccezioni relative al profilo sanzionatorio dell'imposta.
Al riguardo si concorda con la motivazione espressa dai giudici di primo grado, che qui si intende integralmente riportata, circa la corretta applicazione delle sanzioni atteso che nel 2017, con norma interpretativa introdotta nel 2010, erano stati abbondantemente superati i contrasti giurisprudenziali sulla vecchia norma. Quindi all'epoca non vi erano piu' condizioni di incertezza interpretativa e conseguentemente appare corretta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Ricorrono giusti motivi, stante la controvertibilità della vertenza, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA CO, LA
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4009/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di BO - Indirizzo_1 Indirizzo_2 BO VT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUQ170010308U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3430/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 e la societa' Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di accertamento n. MUQ170010308U del 7 novembre 2022, emesso dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio dei
Monopoli per il Lazio già Direzione Territoriale del Lazio – S.O.T. di BO, relativo all'Imposta Unica
(€ 12.481,71) sulle scommesse, di cui all'articolo 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa effettuata nel corso dell'anno 2017.
In via pregiudiziale le ricorrenti eccepivano i recenti sviluppi giurisprudenziali in materia, sia della Corte di cassazione (sentenza n. 25439/2020) sia della Corte di Giustizia UE in relazione alla decisione 26/02/2020 nella causa C-788/18 riguardante il giudizio promosso da S. AS e e Società_2 Ltd contro l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, formulando nuova richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia. Eccepivano, inoltre,
l'illegittimità costituzionale per le annualità d'imposta successive al 2015 nonché il contrasto con gli artt.
56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'art.1, comma 644, lett. g) l. n. 190 del
2014, il quale determina l'imposta unica in via induttiva sulla base di un imponibile forfettario, chiedendo la disapplicazione della norma ed il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia.
Chiedevano l'annullamento dell'atto per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso in violazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, per incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore, per difetto assoluto di motivazione. Lamentavano l'erronea determinazione dell'imposta unica. Nel merito, le ricorrenti contestavano le violazioni accertate dall'Agenzia, ovvero la sottrazione dell'ammontare delle giocate raccolte dai CTD all'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Sostenevano che, a fronte del contratto di ricevitoria stipulato tra le parti e in considerazione delle facilitazioni fornite da Società_2 Ltd connesse all'operatività dei servizi internet ed al funzionamento della rete utilizzata, il CTD si obbligava a fornire al bookmaker estero una serie di servizi di intermediazione che si sostanziavano nella trasmissione di dati a mezzo internet secondo rigide procedure impartite dal bookmaker stesso, nel mandato di riscossione delle puntate e al pagamento delle vincite delle scommesse. In linea di diritto, sulla base della normativa di riferimento, le ricorrenti ritenevano che l'imposta unica sulle scommesse si fondasse su tre presupposti applicativi, che devono necessariamente coesistere: il presupposto soggettivo, quello oggettivo e quello territoriale. Veniva illustrata l'attività di Ricorrente_2 e quella accessoria svolta dai CTD, consistente nella raccolta, trasmissione dati ed incasso e pagamento dei premi, evidenziando che i CTD restano estranei al rischio connesso alla scommessa, il quale grava esclusivamente sul bookmaker ET e sullo scommettitore. Rilevavano, altresì, la contrarietà della pretesa impositiva al divieto di cui all'art. 401 della Direttiva
2006/112/CE, in quanto l'imposta unica sulle scommesse presenta i caratteri propri di un'imposta sul volume d'affari. Infine chiedono l'annullamento delle sanzioni, da ritenersi non applicabili ex art. 5, comma
1, d.lgs. n. 472 del 1997 a causa della oggettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
I giudici di primo grado rigettano il ricorso sulla base della seguente motivazione:
-nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dalle ricorrenti, ricorre il requisito soggettivo atteso che il concetto di gestione include anche l'attivita' svolta per conto terzi, compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione;
- l'orientamento della Corte di Cassazione e' nel senso che la natura non illecita dell'attivita' posta in essere non rileva ai fini della sottrazione della stessa all'imposta in questione;
- l'imposta applicata non contrasta con i principi dell'Unione Europea in quanto trattasi di imposta non armonizzata ed in linea con l'art. 56 del Trattato che, nel settore dei giochi di azzardo, concede ad ogni
Stato membro di valutare la tutela degli interessi. La normativa italiana peraltro ha superato positivamente il vaglio della Corte di Giustizia.
- l'operatore non puo' non essere considerato un soggetto obbligato principale in quanto la Corte di
Giustizia europea ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri. Il bookmaker estero esercita un'attivita' di gestione di scommesse allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali;
- non si tratta di imposta da calcolarsi sui ricavi: la Cassazione ha stabilito che e' corretto applicare l'imposta anche ai CTD;
- l'avviso di accertamento e' adeguatamente motivato e reca tutti gli elementi essenziali di tale atto;
- appare corretta l'applicazione delle sanzioni in quanto nel 2017, con norma interpretativa introdotta nel
2010, erano stati abbondantemente superati i contrasti giurisprudenziali sulla vecchia norma. Quindi all'epoca non vi erano piu' condizioni di incertezza interpretativa.
Avverso detta sentenza propongono appello le ricorrenti indicate in epigrafe riproponendo le medesime eccezioni gia' sollevate in primo grado ed in particolare eccependo:
- l'insussistenza dell'illiceita' dell'attivita' di bookmaker che costituirebbe il presupposto dell'imposta ex L. 220/2010;
- l'illegittima individuazione del soggetto obbligato principale;
- la violazione dell'art. 7/2012;
- l'insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali di applicazione del tributo;
- la non applicabilita' delle sanzioni irrogate in ragione delle obiettive condizioni di incertezza L'Agenzia delle Dogane Monopoli si e' costituita regolarmente in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
I giudici di primo grado hanno svolto una analisi assolutamente dettagliata ed approfondita della questione oggetto del contenzioso, pervenendo ad una conclusione di rigetto del ricorso assolutamente precisa e puntuale, che questa Corte condivide pienamente, ritenendola esente da censure logico – giuridiche.
Pertanto questa Corte farà ampio ricorso ad una motivazione per relationem.
Occorre premettere, come precisato dai giudici di primo grado, che le questioni trattate nel ricorso sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione
a far data dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante, v. Cass. civ. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,
9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528- 9537/2021, 9728-9735/2021; Cass. sez. 6-5, n. 17082/2022), le cui motivazioni sono condivise e devono intendersi espressamente richiamate;
peraltro il quadro normativo di riferimento è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, ritenendolo pienamente conforme alle norme costituzionali e unionali.
Sotto tale profilo vanno quindi respinte le richieste di un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla
Corte di Giustizia Europea e la questione si legittimita' costituzionale in quanto si tratta di questioni ampiamente gia' risolte dalla Corte di Giustizia europea e dalla Corte costituzionale.
Peraltro nel 2024 sono intervenute due sentenze della Corte di Cassazione ( n. 5675/2024 e 10495/2024) riguardanti la Ricorrente_2, sia pure con riferimento ad annualita' precedenti a quella in esame (2016) che hanno confermato i principi espressi dai giudici di primo grado.
Passando all'esame delle singole eccezioni, con riferimento alla questione sollevata circa la natura non illecita dell'attivita' posta in essere, si concorda con i giudici di primo grado circa la non rilevanza di tale caratteristica ai fini della sottrazione della stessa all'imposta in questione
Si richiama al riguardo il costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass.,
30.1.2024, n. 2775, e n. 10495/2024 ) per cui il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione della stessa all'ambito della disciplina dell'imposta unica e, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 che ha disposto che:“Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 28 sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
Del pari infondata appare anche l'eccezione circa l'illegittima individuazione del soggetto obbligato principale. La stessa Corte di Giustizia ( citata nella sentenza della Corte di Cassazione 10495/2024 relativa ad imposte 2014/2015 riferite alla societa' Ricorrente_2) ha escluso qualsivoglia discriminazione, da parte della normativa italiana, tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, in quanto l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti. Ad ogni buon conto si rimanda all'esaustiva motivazione contenuta sul punto fornita dalla predetta sentenza della Corte di
Cassazione n. 10495/2024.
Devesi altresi' respingersi la censura relativa al vizio motivazionale, atteso che lo stesso risulta completo nei suoi elementi essenziali tanto da non impedire al contribuente di esercitare, come ha fatto, il proprio diritto di difesa.
Da ultimo vanno respinte pure le eccezioni relative al profilo sanzionatorio dell'imposta.
Al riguardo si concorda con la motivazione espressa dai giudici di primo grado, che qui si intende integralmente riportata, circa la corretta applicazione delle sanzioni atteso che nel 2017, con norma interpretativa introdotta nel 2010, erano stati abbondantemente superati i contrasti giurisprudenziali sulla vecchia norma. Quindi all'epoca non vi erano piu' condizioni di incertezza interpretativa e conseguentemente appare corretta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Ricorrono giusti motivi, stante la controvertibilità della vertenza, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.