Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello riunite iscritte al Ruolo generale affari contenziosi ai numeri 1665/2019 e 6889/2020 in deliberazione il giorno 28.5.2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
Avv. CIOLINA ANGELO;
CP_1 CP_2
E
) Controparte_3 P.IVA_1
Avv. MALIZIA ROBERTO
E
( CP_4 P.IVA_2
Avv. MALIZIA ROBERTO
E
, mandataria di CP_5 CP_6
contumace
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 15514/2018 emessa dal Tribunale di Roma e avverso la sentenza del Tribunale di Velletri 550/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma Parte_1
15514/2018, la quale , in relazione alle domande proposte ( “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria, cosi giudicare:
I - Nel merito, in relazione ai contratti di conto corrente:
1. acquisire copia dei contratti di corrispondenza, di apertura credito e degli estratti conto da inizio rapporto, se l'istanza ex art 119 TUB risulti inevasa;
2. pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
3. verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
4. rideterminare il ”dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio» trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
5. con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, stai come di Giustizia in ordine alla condanna dell' bancario convenuto alla restituzione CP_7
delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione della domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto in banca;
6. condannare l'Istituto Bancario a risarcire alla in persona del legale CP_8
rappresentante pro tempore, i danni patrimoniali patiti a causa degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della banca convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice;
7. accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore Signor per Parte_1 un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c.
II- Nel merito. riguardo il contratto di finanziamento:
1.accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento n. 6479029 che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e di conseguenza
2 2. accertare e dichiarare la gratuità del contratto ora detto ex art. 1815 del c.c.
3. rideterminare il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa;
4.condannare la banca convenuta a restituire a parte attrice tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest'ultime, nella misura indicata nella perizia o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca;
5. condannare la a risarcire a parte attrice i danni patrimoniali da essa subiti a CP_9
seguito delle somme addebitate illecitamente alla stessa da parte della convenuta, CP_9
nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice;
6. accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore Signor per Parte_1 un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c.
III - In via istruttoria:
1. ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile;
2. ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc avverso la banca convenuta degli estratti da inizio rapporti, dei contratti di corrispondenza (1823 cc.) e apercredito (1842 cc.) e di tutta la documentazione contabile “ab origine” del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento se inevasa, sul punto, la istanza ex art 119 TUB.
IV - In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA.”) aveva così statuito :
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge la domanda proposta da e CP_8 Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 34349/2014 R.G., e accerta e dichiara che il saldo passivo dei conti correnti n. 401029117 e n. 401183598, stipulati da e alla data del 6.8.2013, rispettivamente, è pari a € 12.038,25 CP_8 Controparte_6
e a € 91.627,02; pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con il decreto reso il
10.6.2016, a carico degli attori e, in via solidale, li condanna a rifondere a
[...]
le spese processuali, che liquida in euro 10.100,00 (1.700 fase di Controparte_10
studio, 1.400 fase introduttiva, 4.000 fase di trattazione e istruttoria, 3.000 fase decisoria), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.”
3 mandataria di è rimasta contumace. Si è costituita in CP_5 CP_6
giudizio per conto della cessionaria del credito CP_11 Controparte_12
[...
instando per il rigetto dell'appello.
2. e hanno inoltre proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Velletri 550/2020 che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo2188/2017 emesso nei loro confronti, quali fideiussori di per CP_8
l'importo di € 105.768,25, oltre accessori, aveva respinto le seguenti domande :
“ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697e 1418, co 2, la determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto,
DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, co 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella CP_9
esecuzione dei complessi rapporti di conto corrente impugnati e per l'effetto DICHIARARE la non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese applicate;
ACCERTARE E DICHIARARE la inefficacia e risoluzione della fideiussione rilasciata in favore della presunta debitrice principale CONDANNARE la al risarcimento del danno ex art. 96 cpc CP_9
CONDANNARE in ogni caso la al pagamento delle spese e competenze di giudizio con CP_9 distrazione in favore di sottoscritti procuratori antistatari.).”
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_4
Riuniti i giudizi, all'udienza in epigrafe la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
3. Gli appelli che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Il primo motivo di doglianza è costituito dall'asserita assenza di comunicazione al cliente di variazioni contrattuali, con le conseguenti ripercussioni sul piano contabile .
La doglianza va respinta per un duplice ordine di motivi.
Da un lato perché proposta per la prima volta in appello, dall'altro perché non è mai stata contestata la ricezione degli e/c e delle correlate comunicazioni periodiche ovvero non risulta alcuna iniziativa nel corso del rapporto al riguardo.
4 Il secondo motivo di appello concernente il superamento dei tassi soglia -usura.
La doglianza è infondata.
Come affermato di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5282/2024 .” In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma
629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.”
Con l'ordinanza 29794/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito : “ In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso.”
Come affermato dalla Corte di Cassazione “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”. (Cass. Civ. sez. I, 09/12/2021, n.39169).
Si richiama altresì l'ordinanza 4597/2023: “ In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni
5 più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.”
Nella specie inoltre non risulta in realtà dimostrato che le c.m.s , tenuto conto del principio espresso dalla Corte di Cassazione a sezioni unite 16303/2018 ( “ In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore
(il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.).
Palesemente infondate sono le doglianze degli appellanti che si fondano un ricalcolo che invece prescinde da tali principi.
Né il superamento del tasso soglia per alcuni periodi può comportare la nullità dell'intero rapporto.
Gli appellanti si dolgono infine che gli interessi nella misura ultralegale non sarebbero stati pattuiti . La doglianza è infondata come si evince dalla documentazione in atti . Inoltre la pattuizione di un tasso debitore per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente non è certo nulla, specie se non abbia avuto concreta applicazione.
4.Per quanto concerne la dedotta nullità della fideiussione si osserva quanto segue.
Va in primo luogo osservato che non aveva impugnato con l'atto di appello Parte_1
del giudizio la statuizione del Tribunale in ordine alla validità della fideiussione sicchè sul punto si è formato il giudicato, ma ha sollevato una eccezione di nullità della fideiussione ormai preclusa e quindi inammissibile sul piano processuale.
6 La censura è stata formulata nel giudizio riunito con l'altro fideiussore Parte_2
sicchè deve procedersi all'esame nel merito della stessa .
Nel merito essa è infondata, alla stregua dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
Tra le altre va richiamata la sentenza 41994/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Vertendosi però in una ipotesi di nullità di singole clausole, i contratti di fideiussione restano validi. Sotto altro profilo autonomo profilo si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione
5868 che ha affermato: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 Per_2
dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).”
Ma parte appellante ha persino omesso di produrre lo schema ABI, come era suo onere in quanto atto non normativo ed inoltre non ha dimostrato la sua qualità di consumatore.
Ogni altra questione è assorbita.
7 Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta gli appelli e condanna in solido e in solido Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese del grado in favore delle controparti in solido ex latere creditorum che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST.
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