Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/04/2025, n. 7207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7207 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11804/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11804 del 2019, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Ciervo, Lucia Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Gennari in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Direttiva del Ministro dell'Interno n. 14100/141(8), datata 13.6.2019, notificata lo stesso giorno alla ricorrente, attuativa della Direttiva del Ministro dell'Interno del 18.3.2019;
- della comunicazione-OMISSIS-” l'accesso alle acque territoriali italiane;
- nonché del provvedimento del Ministro dell'Interno, emanato di concerto con il Ministro della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data -OMISSIS- e notificato il medesimo giorno, con cui si disponeva nuovamente il divieto di ingresso, transito e sosta della nave “-OMISSIS- nelle acque territoriali italiane;
- oltre a tutti i provvedimenti amministrativi logicamente conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 10.9.2019 e depositato il 25.9.2019, la -OMISSIS-ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dal Centro di coordinamento dei soccorsi in mare italiano -OMISSIS-, con cui tale autorità ha vietato l’accesso della nave “-OMISSIS- nelle acque territoriali italiane, nonché degli atti ad esso presupposti, e segnatamente della Direttiva del Ministro dell’Interno n. 14100/141(8) del 13.6.2019, attuativa della Direttiva del Ministro dell’Interno datata 18.3.2019, nonché del provvedimento del Ministero dell’Interno, emanato, di concerto con il Ministero della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, il -OMISSIS-, oltre alla condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento della somma di euro 12.704,44 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali che la ricorrente avrebbe subito in conseguenza degli atti anzidetti.
2. Sul piano cronologico, i fatti possono essere riassunti sinteticamente nei termini che seguono:
- il -OMISSIS-a nave “-OMISSIS- (d’ora in avanti, -OMISSIS-), battente bandiera olandese, effettuava il soccorso di 53 persone, a bordo di un gommone in condizioni precarie, nella c. d. zona -OMISSIS-;
- in seguito, la Guardia Costiera libica inviava alla -OMISSIS- una comunicazione con cui dichiarava di assumere il coordinamento dell’evento SAR in questione;
- la Comandante della -OMISSIS- procedeva a richiedere alle autorità citate l’indicazione di un POS ( Place of Safety ), illustrando anche la criticità della situazione a bordo;
- a tale richiesta faceva seguito la risposta delle autorità libiche che davano atto di aver individuato-OMISSIS-;
- considerata la grave situazione libica (in cui, per le notizie in possesso della comandante della -OMISSIS-, venivano all’epoca praticate violazioni dei diritti fondamentali nei confronti dei cittadini stranieri), non ritenendosi il porto di -OMISSIS- come un “luogo sicuro” in cui far sbarcare i naufraghi, non avendo avuto ulteriori indicazioni dalle autorità degli altri Paesi allertati, il 13.6.2019 la Comandante della -OMISSIS- inviava comunicazione alle autorità libiche, italiane, maltesi e olandesi, chiedendo di ottenere un POS alternativo;
- -OMISSIS- comunicava a -OMISSIS- di non essere l’autorità competente in base al luogo del soccorso, non indicando alcun POS dove far sbarcare i naufraghi e sottolineando come la competenza per dare indicazioni in merito fosse libica;
- la -OMISSIS- si dirigeva allora verso nord, seguendo il corso più sicuro per la navigazione, in direzione del porto più vicino rispetto alla posizione del salvataggio, secondo i parametri che definiscono un “ Place of Safety ”; più nello specifico, dato che -OMISSIS-
- il-OMISSIS-la -OMISSIS- reiterava richiesta di POS alle autorità italiane e maltesi, indicando nel dettaglio anche le gravi condizioni in cui versavano le persone soccorse, delle quali -OMISSIS-
- nella notte fra il-OMISSIS- -OMISSIS- inviava a mezzo di una e-mail un’intimazione all’armatore della -OMISSIS- di non entrare nelle acque territoriali italiane, fondata dal punto di vista giuridico su: “ le direttive n. 14100/141(8) del Ministro dell’Interno, datate 18 e 28 marzo 2019, recanti disposizioni per il coordinamento unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto dell’immigrazione illegale ex art. 11 del D. Lgs. 286/98 e successive modificazioni, nonché la direttiva n. 14100/141(8) del Ministro dell’Interno del 13 giugno 2019 avente ad oggetto “-OMISSIS- - intervento di soccorso del -OMISSIS-in area SAR libica; Direttiva ex art. 11 del D. Lgs. 286/98 ”;
- con tale provvedimento si qualificava l’eventuale passaggio della -OMISSIS- attraverso le acque italiane come “non inoffensivo” ai sensi dell’art. 19 della Convenzione di Montego Bay e, quindi, si intimava alla stessa di rimanerne al di fuori;
- la nave, quindi, rimaneva al di fuori delle acque di competenza italiane in ottemperanza a quanto intimato da -OMISSIS-;
- il -OMISSIS-, a seguito di un’ispezione sanitaria a bordo, veniva consentito lo sbarco di 10 persone; peraltro, lo stesso giorno, a seguito dello sbarco anzidetto, il Ministro dell’Interno, di concerto col Ministro della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificava alla -OMISSIS- un provvedimento di divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane, ai sensi del D. L. n. 53/2019, entrato in vigore lo stesso giorno;
- a seguito di richiesta cautelare ex art. 61 c.p.a., veniva adito il TAR per il Lazio al fine di ottenere la sospensione d’urgenza del provvedimento impugnato, così da consentire alla -OMISSIS- di entrare nelle acque territoriali italiane;
- con Decreto presidenziale -OMISSIS-veniva respinta l’istanza cautelare ante causam dell’odierna ricorrente;
- nei giorni successivi, la -OMISSIS- inoltrava diverse e-mail a -OMISSIS-, rinnovando le richieste di assegnazione di un POS e allegando dettagliati report medici sulla situazione medico-sanitaria dei migranti; specificamente, il 22.6.2019 veniva autorizzata un’ulteriore evacuazione medica per uno dei naufraghi bisognoso di cure urgenti;
- a seguito del perdurare della situazione di blocco e con il degradarsi delle condizioni psico-fisiche dei naufraghi presenti sulla nave e dopo aver dichiarato lo stato di necessità, alle o-OMISSIS-la -OMISSIS- entrava nelle acque territoriali italiane e immediatamente le veniva intimato l’ alt! da due motovedette della Guardia di Finanza; tali intimazioni venivano disattese dalla Comandante che continuava nella navigazione verso l’isola di -OMISSIS-; giunta a poche miglia dalle ostruzioni portuali, tuttavia, la nave rallentava in attesa di ricevere disposizioni su dove ormeggiare all’interno del porto;
- il giorno successivo, alle ore 23:20 circa, veniva richiesta ed eseguita da parte di una vedetta della Capitaneria di porto un’ulteriore evacuazione medica riguardante un migrante bisognoso di cure e un minore;
- alle ore -OMISSIS-dopo averne dato comunicazione pubblicamente, la -OMISSIS- avviava i motori e iniziava a muoversi, dirigendosi verso il porto di -OMISSIS-; alle ore 01:40 circa, l’unità della Guardia di Finanza si dirigeva verso la banchina commerciale, così frapponendosi fra la detta banchina e la motonave, nel tentativo di impedire l’attracco, cosa che non accadeva a seguito delle manovre eseguite dalla -OMISSIS-;
- la Comandante della -OMISSIS- veniva arrestata ma, c-OMISSIS- non ne convalidava l’arresto.
3. Avverso i provvedimenti gravati, dopo essere stata indicata la normativa applicabile al caso de quo e specificato l’interesse ad agire della ricorrente, sono state mosse col ricorso in questione le seguenti censure:
A) in via pregiudiziale è stato chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 1 D.L. n. 53/2019, per violazione degli artt. 3 e 77 Cost., stante la carenza dei presupposti di necessità ed urgenza, nonché dell’indispensabile omogeneità contenutistica del D.L., a fronte delle diverse materie trattate;
B) nel merito, è stato, innanzitutto, chiesto di annullare gli atti impugnati per eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 10 ter D. Lgs. n. 286/1998, palese illogicità e contraddittorietà della motivazione del decreto interministeriale impugnato; in sintesi, perché, diversamente da quanto ritenuto dalle amministrazioni resistenti, il passaggio compiuto dalla -OMISSIS- non poteva assolutamente considerarsi come “offensivo” ai sensi dell’art. 19 della Convenzione di Montego Bay, tenuto conto che le persone trasportate erano “naufraghi” (aspetto non contestato, dato che le autorità italiane e libiche si sono sempre riferite alla vicenda come ad un “evento SAR”), che avevano il diritto, alla luce soprattutto della normativa internazionale, di sbarcare nel più breve tempo possibile in un luogo sicuro; inoltre, la comandante della -OMISSIS-, nel non ritenere -OMISSIS- come “luogo sicuro”, aveva agito nell’ambito delle sue prerogative e della sua discrezionalità, in questo avallata da dichiarazioni rese sia dal Ministro dell’Interno (che il 25.5.2019 aveva in un’intervista ad un quotidiano nazionale indicato che la -OMISSIS- non era un posto sicuro), sia dalla portavoce della Commissione U.E., nonché dalla giurisprudenza penale italiana, che in più casi precedenti non aveva ritenuto censurabile la condotta di chi, una volta soccorsi i migranti in mare, non si era diretto verso la -OMISSIS-; infine, quale ultimo aspetto, si evidenziava che la stessa normativa interna, all’art. 10 ter D. Lgs. n. 286/1998, distingue chiaramente l’ingresso irregolare sul territorio italiano dall’ingresso a seguito di soccorso in mare;
C) ancora, è stato chiesto di annullare gli atti impugnati per violazione delle norme di diritto interno e internazionale in materia di ricerca, soccorso e salvataggio in mare, nonché per la violazione degli artt. 117 e 10 Cost., avendo costituito un ostacolo (illegittimo) alla conclusione delle operazioni di salvataggio iniziate -OMISSIS-
D) altresì, è stata eccepita la violazione degli artt. 11, co. 1 bis e 3 e 12 comma 9 quinquies D. Lgs. n. 286/1998, letti in combinato disposto tra di loro, posto che il Ministro dell’Interno avrebbe emanato le direttive impugnate in contrasto con la procedura prevista dalla legge, che attribuisce all’indicato Dicastero la competenza ad adottare le misure di carattere generale necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre, rientrando, invece, nelle attribuzioni dei Prefetti, sentiti i Questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, la promozione delle conseguenti misure, anche di coordinamento, attuative delle direttive ministeriali; inoltre, le Direttive del 18 marzo e del 13 giugno 2019 sarebbero viziate da incompetenza relativa, avendo il Ministro dell’Interno impartito indicazioni a Corpi dello Stato (quali la Guardia di Finanza, le Capitanerie di Porto e la Marina Militare) facenti capo ad altri Dicasteri, così travalicando l’ambito delle proprie attribuzioni;
E) in subordine, è stato ancora chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 D. L. 53/2019, così come convertito, per violazione degli artt. 2, 3, 10, co. 1 e 3, 117, comma 1, Cost., risultando il predetto D.L. in contrasto non solo con la Convenzione di Montego Bay ma anche con le altre Convenzioni sul soccorso in mare che impongono il salvataggio e il trasferimento in un “ Place of Safety ”;
F) infine, è stata chiesta la condanna del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in via autonoma oppure in via solidale tra di loro, al risarcimento del danno economico subito e consistente nel costo della presenza di -OMISSIS- in mare per quindici giorni più del dovuto, in ragione dell’illegittimo diniego di accesso alle acque territoriali italiane, il cui importo ammonterebbe a totali euro 12.704,44, di cui 7.050,00 per spese di carburante, euro 2.996,96 per i costi di trasferimento delle persone che hanno dovuto supportare da -OMISSIS- la missione in corso della -OMISSIS- durante lo “standoff” e 2.120,00 euro per i costi relativi all’affitto di imbarcazioni necessarie per il trasferimento di persone e cose sulla -OMISSIS- durante tutto il periodo sopra menzionato.
4. Si costituivano all’udienza del 25.3.2025 le amministrazioni intimate.
5. All’udienza pubblica del 25.3.2025, previo avviso alle parti ex art. 73, co. 3, c.p.a., della possibile sussistenza di una causa di improcedibilità della domanda caducatoria formulata nel ricorso e di una possibile inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno morale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Preliminarmente, deve essere considerata improcedibile la domanda caducatoria relativa alla comunicazione inviata da Imrcc il-OMISSIS-(espressione delle precedenti direttive del 18.3.2019 e del 13.6.2019) e al decreto interministeriale del -OMISSIS- adottato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trattandosi di atti che hanno prodotto interamente i loro effetti, sicché la ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dall’eventuale annullamento degli stessi.
Né, si evidenzi, l’interesse ad agire appare predicabile in relazione alla possibilità di un uso futuro delle anzidette direttive in danno della ricorrente e della nave “-OMISSIS- trattandosi, a ben vedere, di un potere dell’amministrazione non ancora esercitato, come tale non sindacabile da questo giudice ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm., e, comunque, peraltro superato dal regime normativo sopravvenuto.
7. Inammissibile risulta, poi, la richiesta di parte ricorrente, formulata nella memoria del 20.2.2025, di dichiarare, in subordine alla richiesta di annullamento dei provvedimenti gravati e in caso di accertata carenza di interesse della stessa, la condanna “virtuale” delle Amministrazioni convenute, “dando conto in sede motivazionale delle ragioni in diritto per cui i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi, alla luce della normativa vigente al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto di causa”.
Trattasi, difatti, di richiesta irrituale e, come tale, inammissibile, non essendo prevista dal codice del processo amministrativo alcun tipo di condanna c.d. “virtuale”, e non ravvisandosi nel caso di specie neppure la sussistenza di un interesse strumentale oppure morale della ricorrente ad una pronuncia di merito, atteso che, come di recente rilevato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 3086/2021), per la configurabilità di posizioni d’interesse “strumentale o morale” è, comunque, necessario che sussistano utilità giuridiche attuali, funzionalmente collegate agli effetti dell’atto gravato.
8. L’unica forma d’interesse che legittima la prosecuzione del giudizio, una volta acclarata l’inutilità dell’annullamento, è, infatti, quella che sorregge l’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a., che non risulta espressamente azionata nel caso di specie. Ebbene, la domanda di condanna “virtuale” proposta dalla parte ricorrente, anche qualora qualificabile come richiesta di accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a., sarebbe, comunque, inammissibile per carenza d’interesse. L’art. 34, comma 3, cit., invero, consente, in via eccezionale, l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto impugnato solo “se sussiste l’interesse a fini risarcitori”. Tale interesse è, tuttavia, ravvisabile solo nell’ipotesi di mancata proposizione, nell’ambito del medesimo giudizio nel quale è invocato l’art. 34, comma 3, c.p.a., della domanda risarcitoria.
Infatti, l’accertamento dei presupposti richiesti, per l’esame di quest’ultima, dall’art. 2043 c.c. (con particolare riferimento al requisito dell’“ingiustizia” del danno) assorbe ogni valutazione circa la legittimità del provvedimento amministrativo asseritamente causativo del danno stesso e rende inutile l’accertamento incidentale indicato.
Come ha avuto modo di specificare l’Adunanza Plenaria, “ l’accertamento di legittimità dell’atto impugnato in funzione dell’interesse risarcitorio si pone in termini di contraddizione logica con la domanda di risarcimento del danno. Esso presuppone non già una domanda risarcitoria in atto, ma la sola proponibilità della stessa, che come più volte precisato è consentita entro il termine di decadenza previsto dall’art. 30, co. 5, c.p.a. della sentenza che definisce il giudizio di annullamento. Se la domanda è stata invece proposta, l’accertamento mero si palesa inutile ed è assorbito da quello che deve svolgersi in sede di esame della domanda risarcitoria ” (cfr. in merito Ad. Pl., sentenza n. 8/2022).
9. Per quanto concerne, infine, la domanda risarcitoria, va rilevato che tale azione innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l’onere di dover dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’amministrazione per i danni derivanti dall’illegittimo od omesso svolgimento dell’attività amministrativa, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall’art. 2043 c.c., donde la necessità di verificare, con onere della prova a carico del danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, individuabili nei seguenti: A) fatto illecito; B) evento dannoso ingiusto; C) nesso di causalità tra il fatto illecito e danno subito; D) colpa dell’apparato amministrativo; E) esistenza ed entità dei danni (conseguenza) subiti (cfr. Cons. di Stato n. 10664/23).
10. Posta tale premessa, il Collegio ritiene, anche nel rispetto del principio di sinteticità degli atti di cui all’art. 3 c.p.a., di rilevare sin da subito che nella fattispecie la ricorrente non ha assolto all’onere di provare i danni (conseguenza) subiti, di tal ché, non soltanto diviene irrilevante ai fini del decidere la questione incidentale di costituzionalità proposta (è tale la questione incidentale di costituzionalità esclusivamente se risulta pregiudiziale rispetto a qualunque altra questione, sia di rito che di merito, da decidere nel giudizio a quo; detto altrimenti, il requisito della rilevanza della questione sussiste esclusivamente quando la controversia non può essere decisa indipendentemente dalla risoluzione dell’incidente di costituzionalità; cfr. in merito ordinanza n. 22/2002 ed altre decisioni della Corte Costituzionale), ma, inoltre, la domanda risarcitoria formulata risulta infondata già alla luce di tale circostanza, di per sé dirimente.
La ricorrente ha avanzato richiesta di risarcimento deducendo nell’atto introduttivo che, a causa dei provvedimenti impugnati, la nave -OMISSIS- è stata costretta ad attendere illegittimamente al limite delle acque territoriali per ben quindi giorni (dal-OMISSIS-al -OMISSIS- prima di poter approdare a -OMISSIS- e pertanto “ Il danno economico che ne è derivato per la ricorrente consiste nell’aver dovuto sostenere il costo della sua presenza in mare per 15 giorni più del dovuto …; come provano i documenti in allegato (doc. 16), il danno economico che è derivato alla -OMISSIS- … consiste nelle spese ulteriori dovute affrontare per … concludere l’operazione di salvataggio …; tale danno economico, pertanto, ammonta ad € 7.050,00 per quanto riguarda il carburante, 2.696,96 euro per i costi di trasferimento delle persone che hanno dovuto supportare da -OMISSIS- la missione in corso durante lo standoff e 2.120,00 euro per i costi relativi all'affitto di un'imbarcazione necessaria per il trasferimento di persone e cose sulla -OMISSIS- durante il medesimo periodo per un totale di 12.704,44 euro ” (cfr. p. 44 del ricorso).
11. Senonchè, non è stata fornita alcuna prova idonea dei danni in esame, riconducibili a tre distinte voci.
11.1 Partendo, infatti, dal costo del carburante (asseritamente da dover quantificare in totali euro 7.050,00) è stata allegata una certificazione dei consumi da parte della società armatrice con allegata fattura. Orbene, quale aspetto assorbente rispetto a tale voce di danno, c’è da osservare che la fattura reca la data del 10.12.2018, cioè è precedente di oltre sei mesi rispetto all’evento in questione, con la conseguenza che non risulta esservi alcun collegamento con i fatti di causa.
11.2 Quanto, invece, ai costi di trasferimento di persone che hanno dovuto supportare da -OMISSIS- la missione in corso, c’è da rilevare che, non soltanto risultano allegati esclusivamente dei biglietti aerei per un ammontare inferiore a quello richiesto (precisamente per circa 1.900,00 euro; cfr. p. 25 e ss. dell’allegato n. 16 al ricorso), ma, soprattutto, solo in due casi è indicato anche l’aeroporto di -OMISSIS-. In particolare, per un volo del -OMISSIS- acquistato da -OMISSIS- Al di là di tale precisazione, neppure in tal caso è possibile collegare queste spese con l’evento in questione, poiché, da un lato, non è specificato nel ricorso né provato altrimenti che tali persone all’epoca lavoravano per la società armatrice, e, dall’altro lato, non emerge chi abbia effettivamente pagato e con quali modalità i predetti biglietti aerei. Cioè, quanto al profilo ultimo, in atti manca la prova dell’effettivo esborso, ad opera della ricorrente, degli importi riferibili ai costi in esame.
11.3 Quanto, infine, alle spese per i costi legati all’affitto di imbarcazioni di supporto, l’unica ricevuta leggibile (questo perché molti degli allegati al ricorso come prova dei danni non risultano tali) è datata 29.6.2019 (cfr. pag. 13 dell’allegato n. 16 al ricorso), dunque reca una data non compatibile con la descrizione degli eventi come riportata nella parte in fatto, posto che proprio nelle prime ore del mattino del 29.6.2019 la -OMISSIS- attraccava al porto di -OMISSIS-, dunque non necessitava più di alcun supporto.
11.4 In conclusione, nulla risulta dai documenti allegati quale prova dei danni conseguenza subiti dalla ricorrente.
12. Inammissibile risulta, infine, la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente con riferimento ai danni non patrimoniali asseritamente subiti per effetto del vulnus reputazionale e all’immagine che le sarebbero derivati dal contenuto diffamatorio dei provvedimenti gravati; trattasi, infatti, di richiesta presentata per la prima volta esclusivamente nella memoria depositata in atti 20.2.2025, non notificata alle altre parti e in ordine alla quale, pertanto, non può ritenersi correttamente instaurato il necessario contraddittorio.
13. In conclusione, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, quanto alla domanda caducatoria, e inammissibile e infondato, quanto alle altre domande formulate, secondo quanto in precedenza evidenziato.
14. Le peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, quanto alla domanda caducatoria, e inammissibile e infondato, quanto alle ulteriori domande formulate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.