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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/09/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 591 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 591/2025, promossa con ricorso depositato il 04/02/2025 da:
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Bianco n. 179, professione guardia giurata, titolo di studio laurea, cittadina italiana rappresentata e difesa dall'Avv. Marina BRUNI (C.F.
) del Foro di Lodi, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Paderno Dugnano via Cesare Battisti n. 21, e
2) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, residente in [...]
Signorelli n. 167, professione dipendente esercito, titolo di studio diploma, cittadino italiano, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandra PROVENZANO, C.F. , C.F._4 nonché elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano (MI) alla via Settala n. 6, i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE a Caronno Pertusella il giorno 18 febbraio 2017, con matrimonio civile e in regime di comunione dei beni
(anno 2017 atto n. 3 parte I)
□ separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 04/12/2019, omologato dal Tribunale di Busto Arsizio in data 04/12/2019 (Decreto omologazione n. cronol. 6632/2019 del 04/12/2019, RG n. 6008/2019);
□ con i seguenti figli /minorenni: nato il [...] a [...] Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/02/2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia minore.
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio, un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) tutte le settimane, dalle ore 18,15 alle ore 20,00, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna, dopo aver provveduto a farlo cenare nonché a fine settimana alternati, dalle ore 10,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (dopo cena) che comprenderà il pernottamento.
4) Il padre dovrà comunicare ogni mese i suoi turni relativi ai fine settimana. Qualora, lo stesso, per comprovati motivi di improvvisi cambiamenti di turno, fosse impossibilitato a tenere con sé il figlio nel fine settimana di sua competenza, lo terrà nel fine settimana successivo.
5) Le vacanze estive saranno di 15 giorni consecutivi a testa, ad anni alterni da comunicare entro il 31/05. Entrambi i genitori durante i periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente, i recapiti, anche telefonici, della località in cui si recheranno con il minore.
6) Durante le festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale (24 Per_1 dicembre) e il 25.12 così la Vigilia di Capodanno ed il 1° dell'anno, e nel restante periodo di vacanze varrà il regime ordinario, salvo migliori accordi tra i genitori.
Pag. 2 di 5 7) trascorrerà, in base ai turni lavorativi del padre, ad anni alterni la Pasqua o la Per_1
Pasquetta con la mamma o con il papà, così pure il Carnevale, i ponti e le festività infrasettimanali, salvo migliori accordi tra i genitori.
8) Il figlio trascorrerà il compleanno con entrambi i genitori e, qualora tanto non fosse possibile, secondo il principio dell'alternanza.
9) Il padre, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 27 di ogni mese, un contributo di mantenimento per il figlio di € 300,00=, oltre ISTAT costo vita annuale, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studiodifferenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag. 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) L'assegno unico verrà diviso al 50%;
11) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di arretrati dovuti anche per la Parte_2 Pt_1 rivalutazione Istat la somma complessiva € € 425,00= dallo stesso dovuto in n. 10 rate mensili di € 45,50= delle quali 2 sono già state versate
12) Con il pagamento di cui al precedente articolo, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere e di avere risolto ogni questione economico patrimoniale tra gli stessi stesso pendente.
13) Le spese legali del presente procedimento si intendono interamente compensate
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere risolto ogni questione economico patrimoniale tra gli stessi pendenti.
15) I coniugi si lasciano il consenso all'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Pag. 4 di 5 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18 febbraio 2017, in Caronno Pertusella con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caronno Pertusella (anno 2017 atto n. 3 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di ConSIlio del _23.9.2025__________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 591/2025, promossa con ricorso depositato il 04/02/2025 da:
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Bianco n. 179, professione guardia giurata, titolo di studio laurea, cittadina italiana rappresentata e difesa dall'Avv. Marina BRUNI (C.F.
) del Foro di Lodi, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Paderno Dugnano via Cesare Battisti n. 21, e
2) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, residente in [...]
Signorelli n. 167, professione dipendente esercito, titolo di studio diploma, cittadino italiano, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandra PROVENZANO, C.F. , C.F._4 nonché elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano (MI) alla via Settala n. 6, i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE a Caronno Pertusella il giorno 18 febbraio 2017, con matrimonio civile e in regime di comunione dei beni
(anno 2017 atto n. 3 parte I)
□ separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 04/12/2019, omologato dal Tribunale di Busto Arsizio in data 04/12/2019 (Decreto omologazione n. cronol. 6632/2019 del 04/12/2019, RG n. 6008/2019);
□ con i seguenti figli /minorenni: nato il [...] a [...] Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/02/2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia minore.
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio, un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) tutte le settimane, dalle ore 18,15 alle ore 20,00, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna, dopo aver provveduto a farlo cenare nonché a fine settimana alternati, dalle ore 10,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (dopo cena) che comprenderà il pernottamento.
4) Il padre dovrà comunicare ogni mese i suoi turni relativi ai fine settimana. Qualora, lo stesso, per comprovati motivi di improvvisi cambiamenti di turno, fosse impossibilitato a tenere con sé il figlio nel fine settimana di sua competenza, lo terrà nel fine settimana successivo.
5) Le vacanze estive saranno di 15 giorni consecutivi a testa, ad anni alterni da comunicare entro il 31/05. Entrambi i genitori durante i periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente, i recapiti, anche telefonici, della località in cui si recheranno con il minore.
6) Durante le festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale (24 Per_1 dicembre) e il 25.12 così la Vigilia di Capodanno ed il 1° dell'anno, e nel restante periodo di vacanze varrà il regime ordinario, salvo migliori accordi tra i genitori.
Pag. 2 di 5 7) trascorrerà, in base ai turni lavorativi del padre, ad anni alterni la Pasqua o la Per_1
Pasquetta con la mamma o con il papà, così pure il Carnevale, i ponti e le festività infrasettimanali, salvo migliori accordi tra i genitori.
8) Il figlio trascorrerà il compleanno con entrambi i genitori e, qualora tanto non fosse possibile, secondo il principio dell'alternanza.
9) Il padre, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 27 di ogni mese, un contributo di mantenimento per il figlio di € 300,00=, oltre ISTAT costo vita annuale, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studiodifferenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag. 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) L'assegno unico verrà diviso al 50%;
11) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di arretrati dovuti anche per la Parte_2 Pt_1 rivalutazione Istat la somma complessiva € € 425,00= dallo stesso dovuto in n. 10 rate mensili di € 45,50= delle quali 2 sono già state versate
12) Con il pagamento di cui al precedente articolo, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere e di avere risolto ogni questione economico patrimoniale tra gli stessi stesso pendente.
13) Le spese legali del presente procedimento si intendono interamente compensate
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere risolto ogni questione economico patrimoniale tra gli stessi pendenti.
15) I coniugi si lasciano il consenso all'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Pag. 4 di 5 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18 febbraio 2017, in Caronno Pertusella con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caronno Pertusella (anno 2017 atto n. 3 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di ConSIlio del _23.9.2025__________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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