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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/08/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 213/2025
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 912/2025 (est. Perillo), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, presso il cui studio in Castellammare di Stabia, via Salvador Allende n. 36/A, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 contumace,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “RIFORMARE la sentenza di primo grado laddove dispone la condanna delle spese legali in misura notevolmente inferiore ai valori medi e finanche al di sotto dei minimi inderogabili e, per l'effetto, applicare le tariffe previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. 147/2022. IN VIA CONSEQUENZIALE, CONDANNARE parte resistente al pagamento delle competenze legali parametrate ai valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, oltre spese generali al 15%, accessori di legge e contributo unificato. Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 27 febbraio 2025 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 149/2025 R.G. promossa da contro il , ha così deciso: Parte_1 Controparte_1
“accerta il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e condanna il convenuto a corrisponderle la complessiva di euro 5.819,02 oltre CP_1 interessi legali dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquida in CP_1 complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
L'odierna appellante ha agito in giudizio per veder accertato il proprio diritto - quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2014/2015, 2016/1017, 2017/1018 e
2018/2019 - ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 90,67 giorni di ferie maturate e non godute e la condanna dell'amministrazione scolastica a corrisponderle a tale titolo la somma di € 5.819,02, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Il giudice di prime cure, nella contumacia del Controparte_1
, esaminata la normativa in materia di ferie nel pubblico impiego e la specifica
[...] disciplina dettata per il personale della scuola (art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 e art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre
2012 n. 228), ha richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
pag. 2/6 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. Alla luce di detto principio ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente, “mancando (in forza della contumacia del Ministero) ogni prova dell'invito alla parte a godere delle ferie e delle conseguenze in punto di perdita della relativa indennità alla cessazione del rapporto”, con la conseguenza che “la parte non poteva essere considerata in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (10 giugno) e il 30 giugno e nei periodi di sospensione delle lezioni”.
Ha, quindi, condannato il al pagamento in favore della ricorrente, a CP_1 titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015,
2016/1017, 2017/1018 e 2018/2019, della somma di € 5.819,02 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Avverso la sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1 limitatamente al capo relativo alla determinazione delle spese di lite e formulando a tal fine un unico motivo di appello, così titolato: “Violazione e falsa applicazione del
D.M. n. 55/2014, art. 1, 4 e 5, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal successivo
D.M. n. 147/2022 e delle tabelle ad esso allegate, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.
Att. c.p.c. per aver il Tribunale, senza offrire alcuna motivazione, liquidato le spese di lite al di sotto del minimo legale - da ritenersi inderogabile - nonostante l'integrale accoglimento della domanda attorea”.
L'appellante lamenta l'erroneità della quantificazione delle spese giudiziali, sostenendo che il Tribunale, oltre a non aver indicato le fasi considerate nella determinazione dei compensi professionali, avrebbe operato una riduzione di oltre il 50% dei valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornate dapprima dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e successivamente dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, avendo liquidato un compenso di soli € 1.030,00, evidentemente inferiore ai minimi inderogabili di cui alle medesime tabelle.
Invero, avuto riguardo al valore della controversia (pari a € 5.819,02), rientrante nello scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, secondo le nuove tabelle introdotte con il d.m. 13 agosto 2022 n. 147 gli importi medi dei compensi sarebbero stati i seguenti:
1) Fase di studio della controversia: € 1.822,00;
2) Fase introduttiva del giudizio: € 777,00;
3) Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.172,00;
4) Fase decisionale: € 1.617,00.
pag. 3/6 Sommate le varie fasi, ad esclusione di quella istruttoria, che effettivamente non si era tenuta, i compensi, ove liquidati sulla base dei valori medi, sarebbero ammontati, pertanto, ad € 4.216,00.
Ciò premesso e richiamato l'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, nella parte in cui prevede che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i valori medi delle tabelle possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%, l'appellante deduce che, stante l'accoglimento totale delle domande, anche volendo applicare la massima riduzione consentita dalla legge del 50% dei valori medi, la liquidazione non avrebbe potuto scendere al di sotto di €
2.109,00, risultando, pertanto, errato l'importo liquidato, in quanto frutto di una decurtazione superiore a quella consentita.
Sulla base degli argomenti esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Il non si è costituito in giudizio, Controparte_1 nonostante la rituale notifica a mezzo PEC in data 15 aprile 2025 del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, e all'udienza del 18 giugno 2025 il Collegio ne ha dichiarato la contumacia.
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei limiti e Parte_1 per le ragioni di seguito esposti.
L'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, nella vigente formulazione prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Dal raffronto tra l'originaria disposizione e quella attuale emerge che l'espressione “di regola”, presente nel testo originario dell'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (terzo e quarto periodo) e riferita tanto al potere di aumento dei pag. 4/6 valori medi tabellari dei compensi sino all'80%, quanto al potere di riduzione degli stessi fino al 50% (e fino al 70% quanto alla fase istruttoria), è stata eliminata, con riferimento al potere di riduzione, già con l'art. 1 d.m. 8 marzo 2018 n. 37, laddove con il successivo d.m. 13 agosto 2022 n. 147 la medesima espressione è stata espunta anche con riferimento al potere di aumento (oltre ad essere stato eliminato il quarto periodo dell'art. 4, comma 1, nel quale era prevista per la fase istruttoria la possibilità di ridurre i valori medi sino al 70%).
L'orientamento interpretativo, fatto proprio in precedenza anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le soglie percentuali fissate nel d.m. 10 marzo 2014 n. 55 al potere di aumento e di riduzione non erano tassative, ma potevano essere oltrepassate dal giudice, salvo l'obbligo di specifica motivazione, si fondava proprio sulla presenza di tale espressione.
Di conseguenza, con la sua eliminazione e con l'aggiunta, quanto al potere di riduzione, delle parole “in ogni caso non oltre”, è venuto meno il potere discrezionale del giudice di diminuire i valori medi di scaglione oltre il 50%, risultando, perciò, tale soglia di riduzione, per scelta normativa intenzionale, un limite minimo non valicabile a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, affermando e ribadendo il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n.
37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (così da ultimo Cass., 24 aprile 2024 n. 11102, preceduta da
Cass. nn. 24882, 24993, 10438, 10467, 10466, 9818 e 9815 del 2023). Nel caso oggetto della presente controversia, come allegato dall'appellante e confermato dalla disamina del fascicolo di primo grado, l'attività difensiva si è articolata nelle tre fasi di studio della controversia, introduttiva della causa e di discussione, essendo mancata quella di trattazione e/o istruttoria.
Conseguentemente, tenuto conto del valore della causa, come determinato dal valore della domanda, pari a € 5.819,02, i valori medi dei compensi da considerare in materia di lavoro per lo scaglione (da € 5.200,01 a € 26.000,00), come previsti dalle tabelle di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, sarebbero stati quelli di € 1.822,00 per la fase di studio, di € 777,00 per la fase introduttiva e di € 1.617,00 per la fase decisionale, per un valore complessivo di € 4.216,00, riducibile fino al 50%, ossia fino alla soglia minima di € 2.109,00.
L'importo di € 1.030,00, liquidato dal primo giudice a titolo di compensi, risulta inferiore a tale valore minimo.
pag. 5/6 Attesa l'inderogabilità dei valori minimi di scaglione, come determinata con la riduzione dei valori medi sino al 50% e non oltre, la sentenza - limitatamente al capo in esame - va, pertanto, riformata, con la rideterminazione dei compensi liquidati in favore di nell'importo di € 2.109,00, pari ai minimi tariffari, che si ritiene Parte_1 congruo in ragione del valore, della natura, della ridotta complessità e della breve durata della causa, nonché del carattere seriale delle questioni decise. Vanno, invece, confermate le restanti statuizioni relative alle spese di lite, inclusa la distrazione di queste ultime in favore dei difensori della ricorrente ex art. 93
c.p.c..
Le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, in misura pari ai valori minimi dello scaglione tra € 1.100,01 e € 5.200,00 - tale essendo il valore della causa in applicazione del criterio del “disputatum”, che in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione - per le prime due fasi e per quella di discussione e così nell'importo di complessivi € 962,00 oltre rimborso per spese generali (15% dei compensi) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 912/2025 del Tribunale di Milano, ridetermina le spese processuali del giudizio di primo grado nella somma di complessivi € 2.109,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese generali (15% dei compensi) e del contributo unificato e ad oneri accessori di legge;
- conferma nel resto;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del grado, che liquida in € 962,00 oltre rimborso spese generali (15% dei compensi) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 213/2025
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 912/2025 (est. Perillo), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, presso il cui studio in Castellammare di Stabia, via Salvador Allende n. 36/A, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 contumace,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “RIFORMARE la sentenza di primo grado laddove dispone la condanna delle spese legali in misura notevolmente inferiore ai valori medi e finanche al di sotto dei minimi inderogabili e, per l'effetto, applicare le tariffe previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. 147/2022. IN VIA CONSEQUENZIALE, CONDANNARE parte resistente al pagamento delle competenze legali parametrate ai valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, oltre spese generali al 15%, accessori di legge e contributo unificato. Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 27 febbraio 2025 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 149/2025 R.G. promossa da contro il , ha così deciso: Parte_1 Controparte_1
“accerta il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e condanna il convenuto a corrisponderle la complessiva di euro 5.819,02 oltre CP_1 interessi legali dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquida in CP_1 complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
L'odierna appellante ha agito in giudizio per veder accertato il proprio diritto - quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2014/2015, 2016/1017, 2017/1018 e
2018/2019 - ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 90,67 giorni di ferie maturate e non godute e la condanna dell'amministrazione scolastica a corrisponderle a tale titolo la somma di € 5.819,02, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Il giudice di prime cure, nella contumacia del Controparte_1
, esaminata la normativa in materia di ferie nel pubblico impiego e la specifica
[...] disciplina dettata per il personale della scuola (art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 e art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre
2012 n. 228), ha richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
pag. 2/6 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. Alla luce di detto principio ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente, “mancando (in forza della contumacia del Ministero) ogni prova dell'invito alla parte a godere delle ferie e delle conseguenze in punto di perdita della relativa indennità alla cessazione del rapporto”, con la conseguenza che “la parte non poteva essere considerata in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (10 giugno) e il 30 giugno e nei periodi di sospensione delle lezioni”.
Ha, quindi, condannato il al pagamento in favore della ricorrente, a CP_1 titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015,
2016/1017, 2017/1018 e 2018/2019, della somma di € 5.819,02 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Avverso la sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1 limitatamente al capo relativo alla determinazione delle spese di lite e formulando a tal fine un unico motivo di appello, così titolato: “Violazione e falsa applicazione del
D.M. n. 55/2014, art. 1, 4 e 5, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal successivo
D.M. n. 147/2022 e delle tabelle ad esso allegate, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.
Att. c.p.c. per aver il Tribunale, senza offrire alcuna motivazione, liquidato le spese di lite al di sotto del minimo legale - da ritenersi inderogabile - nonostante l'integrale accoglimento della domanda attorea”.
L'appellante lamenta l'erroneità della quantificazione delle spese giudiziali, sostenendo che il Tribunale, oltre a non aver indicato le fasi considerate nella determinazione dei compensi professionali, avrebbe operato una riduzione di oltre il 50% dei valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornate dapprima dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e successivamente dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, avendo liquidato un compenso di soli € 1.030,00, evidentemente inferiore ai minimi inderogabili di cui alle medesime tabelle.
Invero, avuto riguardo al valore della controversia (pari a € 5.819,02), rientrante nello scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, secondo le nuove tabelle introdotte con il d.m. 13 agosto 2022 n. 147 gli importi medi dei compensi sarebbero stati i seguenti:
1) Fase di studio della controversia: € 1.822,00;
2) Fase introduttiva del giudizio: € 777,00;
3) Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.172,00;
4) Fase decisionale: € 1.617,00.
pag. 3/6 Sommate le varie fasi, ad esclusione di quella istruttoria, che effettivamente non si era tenuta, i compensi, ove liquidati sulla base dei valori medi, sarebbero ammontati, pertanto, ad € 4.216,00.
Ciò premesso e richiamato l'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, nella parte in cui prevede che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i valori medi delle tabelle possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%, l'appellante deduce che, stante l'accoglimento totale delle domande, anche volendo applicare la massima riduzione consentita dalla legge del 50% dei valori medi, la liquidazione non avrebbe potuto scendere al di sotto di €
2.109,00, risultando, pertanto, errato l'importo liquidato, in quanto frutto di una decurtazione superiore a quella consentita.
Sulla base degli argomenti esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Il non si è costituito in giudizio, Controparte_1 nonostante la rituale notifica a mezzo PEC in data 15 aprile 2025 del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, e all'udienza del 18 giugno 2025 il Collegio ne ha dichiarato la contumacia.
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei limiti e Parte_1 per le ragioni di seguito esposti.
L'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, nella vigente formulazione prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Dal raffronto tra l'originaria disposizione e quella attuale emerge che l'espressione “di regola”, presente nel testo originario dell'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (terzo e quarto periodo) e riferita tanto al potere di aumento dei pag. 4/6 valori medi tabellari dei compensi sino all'80%, quanto al potere di riduzione degli stessi fino al 50% (e fino al 70% quanto alla fase istruttoria), è stata eliminata, con riferimento al potere di riduzione, già con l'art. 1 d.m. 8 marzo 2018 n. 37, laddove con il successivo d.m. 13 agosto 2022 n. 147 la medesima espressione è stata espunta anche con riferimento al potere di aumento (oltre ad essere stato eliminato il quarto periodo dell'art. 4, comma 1, nel quale era prevista per la fase istruttoria la possibilità di ridurre i valori medi sino al 70%).
L'orientamento interpretativo, fatto proprio in precedenza anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le soglie percentuali fissate nel d.m. 10 marzo 2014 n. 55 al potere di aumento e di riduzione non erano tassative, ma potevano essere oltrepassate dal giudice, salvo l'obbligo di specifica motivazione, si fondava proprio sulla presenza di tale espressione.
Di conseguenza, con la sua eliminazione e con l'aggiunta, quanto al potere di riduzione, delle parole “in ogni caso non oltre”, è venuto meno il potere discrezionale del giudice di diminuire i valori medi di scaglione oltre il 50%, risultando, perciò, tale soglia di riduzione, per scelta normativa intenzionale, un limite minimo non valicabile a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, affermando e ribadendo il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n.
37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (così da ultimo Cass., 24 aprile 2024 n. 11102, preceduta da
Cass. nn. 24882, 24993, 10438, 10467, 10466, 9818 e 9815 del 2023). Nel caso oggetto della presente controversia, come allegato dall'appellante e confermato dalla disamina del fascicolo di primo grado, l'attività difensiva si è articolata nelle tre fasi di studio della controversia, introduttiva della causa e di discussione, essendo mancata quella di trattazione e/o istruttoria.
Conseguentemente, tenuto conto del valore della causa, come determinato dal valore della domanda, pari a € 5.819,02, i valori medi dei compensi da considerare in materia di lavoro per lo scaglione (da € 5.200,01 a € 26.000,00), come previsti dalle tabelle di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, sarebbero stati quelli di € 1.822,00 per la fase di studio, di € 777,00 per la fase introduttiva e di € 1.617,00 per la fase decisionale, per un valore complessivo di € 4.216,00, riducibile fino al 50%, ossia fino alla soglia minima di € 2.109,00.
L'importo di € 1.030,00, liquidato dal primo giudice a titolo di compensi, risulta inferiore a tale valore minimo.
pag. 5/6 Attesa l'inderogabilità dei valori minimi di scaglione, come determinata con la riduzione dei valori medi sino al 50% e non oltre, la sentenza - limitatamente al capo in esame - va, pertanto, riformata, con la rideterminazione dei compensi liquidati in favore di nell'importo di € 2.109,00, pari ai minimi tariffari, che si ritiene Parte_1 congruo in ragione del valore, della natura, della ridotta complessità e della breve durata della causa, nonché del carattere seriale delle questioni decise. Vanno, invece, confermate le restanti statuizioni relative alle spese di lite, inclusa la distrazione di queste ultime in favore dei difensori della ricorrente ex art. 93
c.p.c..
Le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, in misura pari ai valori minimi dello scaglione tra € 1.100,01 e € 5.200,00 - tale essendo il valore della causa in applicazione del criterio del “disputatum”, che in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione - per le prime due fasi e per quella di discussione e così nell'importo di complessivi € 962,00 oltre rimborso per spese generali (15% dei compensi) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 912/2025 del Tribunale di Milano, ridetermina le spese processuali del giudizio di primo grado nella somma di complessivi € 2.109,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese generali (15% dei compensi) e del contributo unificato e ad oneri accessori di legge;
- conferma nel resto;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del grado, che liquida in € 962,00 oltre rimborso spese generali (15% dei compensi) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
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