Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1569 -1 /2025
Il giudice, dr.ssa Gallo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.3.2025; vista l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuto che essa possa essere accolta, sussistendo gravi motivi ex art. 649 c.p.c., da individuarsi nella possibile fondatezza dell'opposizione, oltre che nel presumibile pregiudizio che l'esecuzione cagionerebbe all'opponente; osservato che il decreto ingiuntivo (n. 1092/2022) è stato concesso, nei confronti della sig.ra , in relazione alla fideiussione dalla stessa prestata in Parte_1
data 4.6.2008 per il contratto di finanziamento n. 065/10052232, stipulato in pari data dal sig. , debitore principale (docc. 2,3,4 attrice); Persona_1 rilevato che l'opponente, la cui qualifica di consumatore non è contestata dalla convenuta, ha eccepito la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola 6 del contratto di fideiussione, in forza del quale “I diritti della Banca, derivanti dalla presente fideiussione, restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c., che si intende derogato”; ritenuto, anche in conformità a precedenti specifici di questo Tribunale, che le clausole che dispensano la banca dall'onere di proporre le sue istanze nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. abbiano carattere vessatorio, in quanto determinanti un significativo squilibrio in danno del fideiussore-consumatore ex art. 33 c. 1 cod. cons.; come affermato dalla Suprema Corte, “la clausola, inserita in un contratto di fideiussione stipulato con una banca da una persona fisica che abbia prestato la garanzia personale per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, che preveda la rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., non comporta solamente
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diritti risultano conseguentemente compressi per un più lungo termine: tale clausola deve pertanto considerarsi vessatoria ai sensi del comma 1° dell'art. 33 cod. cons., in quanto determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, in contrasto con i dettami della buona fede” (cfr. Cass. n. 27558/2023; Corte App.
Torino sent. n. 163/2025; Trib. Torino sent. n. 1261/2025; Trib. Torino sent. n.
813/2025); ritenuto che, sebbene l'art. 7 della fideiussione stabilisse l'onere del garante di
“pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”, tale previsione - tenuto conto del complessivo regolamento contrattuale – non sia sufficiente a qualificare la fideiussione sottoscritta dalla sig.ra quale garanzia autonoma a prima richiesta (Cass. Pt_1
n. 31105/2024; Cass. n. 678/2025); lo stesso art. 9, invocato dalla Banca, non costituisce una clausola solve et repete (che, comunque, dovrebbe verosimilmente ritenersi vessatoria laddove stipulata con un consumatore), poiché preclude al fideiussore unicamente la possibilità di opporre “alcuna eccezione riguardo al momento in cui la Banca esercita la propria facoltà di recedere dai rapporti col debitore”; rilevato, dunque, che la nullità, ex artt. 33 c. 1 e 36 cod. cons., della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ha come effetto il ripristino della vigenza dello stesso art. 1957 c.c., con conseguente necessità, per il creditore che voglia escutere la garanzia, di provare di aver proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
rilevato che, nella fattispecie in esame, parte convenuta non ha, allo stato, fornito tale prova;
osservato, sul punto, che pur ritenendosi che la clausola che stabilisce l'obbligo del garante di pagare dietro semplice richiesta scritta debba essere intesa quale mera dispensa dall'onere del creditore di proporre istanza giudiziale ex art. 1957 c.c. e non possa ritenersi vessatoria, la Banca non ha comune dimostrato di aver inviato
Pagina 2 al debitore principale o al garante nemmeno una semplice diffida stragiudiziale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
rilevato, infatti, che nonostante le stesse diffide prodotte dalla convenuta sub doc.
7 indicassero il 4.6.2011 quale data di scadenza del finanziamento, le prime richieste stragiudiziali inviate ai debitori risalgono al mese di marzo 2012, e dunque non rispettano il termine di sei mesi di cui all'art 1957 c.c.; a ciò si aggiunga il rilievo, certamente significativo, che dette missive non paiono neppure essere giunte a conoscenza dei destinatari, come risulta dalle relate di notifica delle lettere raccomandate, ove compare la dicitura “trasferito” (circostanza comprovata dal certificato di residenza prodotto dall'opponente all'udienza del 6.3.2025, da cui emerge come sin dal 2009 il sig. e la sig.ra non risiedessero più in Per_1 Pt_1
Stefanaconi); ritenuto, dunque, che il fumus di fondatezza dell'opposizione giustifichi la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ravvisandosi il periculum nel pregiudizio economico che subirebbe la sig.ra da un Pt_1
pignoramento, verosimilmente ingiusto, sullo stipendio;
P.Q.M.
Visto l'art. 649 c.p.c., sospende l'esecuzione del decreto ingiuntivo n.1092/2022 emesso dal Tribunale di
Torino in data 11.2.2022.
Si comunichi
Torino, 19/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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