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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 09/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 26/2023
È presente per il ricorrente l'avv. Placido Guglielmo il quale si riporta al proprio ricorso introduttivo ed insiste per la declaratoria di cessazione del contratto di comodato e per la condanna del sig. all'immediato rilascio Parte_1 dell'immobile per cui è causa nonché alla condanna di quest'ultimo al pagamento in favore del ricorrente della penale contrattualmente prevista di €
30,00 per ogni giorno di ritardo dell'immobile a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta di rilascio dell'immobile (09/12/2022), che alla data odierna ammonta ad € 27.390,00 (€ 30,00 x 913 giorni); chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 26/2023 tra
) nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._1
GIUDICE (IS), rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIELMO PLACIDO contro
), ON P.IVA_1
contumace
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2023 ha dedotto di aver Parte_2
concesso alla un locale commerciale ON
Sant'Agapito al foglio n. 6 particella 498 sub 1 Categoria C1) di mq 33 e 70 mq di deposito e, allegando che, pur avendo chiesto la restituzione del contratto, il non ha provveduto, ha chiesto: Parte_1
1. accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato e, per l'effetto, condannare il sig. , titolare della ON ON
, all'immediato rilascio dell'immobile sito in Sant'Agapito
[...]
(IS) alla Via Sandro Pertini n. 2 (in catasto fabbricati del Comune di
Sant'Agapito al foglio n. 6 particella 498 sub 1 Categoria C/01);
2. condannare altresì la al pagamento ON in favore del sig. della penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nella Pt_2 riconsegna dell'immobile rispetto ai termini contrattualmente previsti.
Il ricorso è stato notificato il 13 febbraio 2023 a mani del sig. , che è Parte_1
rimasto contumace.
All'udienza odierna, dopo la discussione, il tribunale ha riservato la decisione.
2 Occorre premettere che la controversia ha natura strettamente documentale, avendo parte ricorrente provato l'esistenza del contratto (doc. 1), la richiesta, formulata a mezzo lettera AR, di restituzione dell'immobile concesso in comodato. Il sig. non ha curato il ritiro delle lettere raccomandate Parte_1
inviate dal sig. Pt_2
In ogni caso, il contratto è privo della determinazione della durata, dunque, a mente dell'art. 1810, c.c., il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa non appena il comodante la richiede.
Nella fattispecie, non avendo il convenuto ricevuto le lettere di diffida, gli effetti risolutori legati alla richiesta di restituzione del bene possono decorrere esclusivamente dal giorno in cui il convenuto ha avuto conoscenza della richiesta, ovvero dalla data di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza: il 13 febbraio 2023.
Così, avendo il ricorrente fornito la prova del contratto e della lettera con cui è stata richiesta la restituzione del bene, l'attore proprietario ha, ex art. 2967 c.c., assolto l'onere della prova dell'esistenza del credito. Spetta al debitore l'onere di provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ.
Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Il resistente, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova.
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione.
Il ricorrente, a mente dell'art. 9 delle condizioni di contratto, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 30,00 per ciascun giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile concesso in comodato.
Sebbene l'art. 1384 c.c. preveda la possibilità di riduzione anche d'ufficio della penale (in tal senso anche, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 23/05/2003, n. 8188), in assenza di alcuna allegazione difensiva da parte del convenuto, rimasto contumace, o di elementi confessori nella difesa dell'attore, una decisione in tal senso rischierebbe di uscire dall'area dell'equità per entrare nel territorio dell'arbitrio.
3 La penale così determinata in contratto, deve dunque essere applicata esclusivamente dal giorno successivo all'effettiva consapevolezza dell'obbligo di restituzione, ovvero dal 14 febbraio 2023.
All'accoglimento della domanda segue la soccombenza nelle spese di lite, che sono liquidate in dispositivo ai valori medi del DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 e con l'esclusione del compenso per la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_2 ON
, iscritta al RG 26/2023 preso atto del recesso comunicato da
[...] [...]
Pt_2 dichiara lo scioglimento del contratto di comodato e, per l'effetto, condanna la all'immediato rilascio ON dell'immobile sito in Sant'Agapito (IS) alla Via Sandro Pertini n. 2 (in catasto fabbricati del Comune di Sant'Agapito al foglio n. 6 particella 498 sub 1
Categoria C/01); condanna la al pagamento in favore di ON
della penale determinata in € 30,00 per ogni giorno di ritardo Parte_2
a decorrere dal 14 febbraio 2023 fino alla restituzione del bene;
condanna la alla rifusione delle spese di ON lite che liquida in € 70,00 per anticipazioni, € 5.810,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
4
Verbale di udienza
All'udienza del 09/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 26/2023
È presente per il ricorrente l'avv. Placido Guglielmo il quale si riporta al proprio ricorso introduttivo ed insiste per la declaratoria di cessazione del contratto di comodato e per la condanna del sig. all'immediato rilascio Parte_1 dell'immobile per cui è causa nonché alla condanna di quest'ultimo al pagamento in favore del ricorrente della penale contrattualmente prevista di €
30,00 per ogni giorno di ritardo dell'immobile a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta di rilascio dell'immobile (09/12/2022), che alla data odierna ammonta ad € 27.390,00 (€ 30,00 x 913 giorni); chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 26/2023 tra
) nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._1
GIUDICE (IS), rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIELMO PLACIDO contro
), ON P.IVA_1
contumace
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2023 ha dedotto di aver Parte_2
concesso alla un locale commerciale ON
Sant'Agapito al foglio n. 6 particella 498 sub 1 Categoria C1) di mq 33 e 70 mq di deposito e, allegando che, pur avendo chiesto la restituzione del contratto, il non ha provveduto, ha chiesto: Parte_1
1. accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato e, per l'effetto, condannare il sig. , titolare della ON ON
, all'immediato rilascio dell'immobile sito in Sant'Agapito
[...]
(IS) alla Via Sandro Pertini n. 2 (in catasto fabbricati del Comune di
Sant'Agapito al foglio n. 6 particella 498 sub 1 Categoria C/01);
2. condannare altresì la al pagamento ON in favore del sig. della penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nella Pt_2 riconsegna dell'immobile rispetto ai termini contrattualmente previsti.
Il ricorso è stato notificato il 13 febbraio 2023 a mani del sig. , che è Parte_1
rimasto contumace.
All'udienza odierna, dopo la discussione, il tribunale ha riservato la decisione.
2 Occorre premettere che la controversia ha natura strettamente documentale, avendo parte ricorrente provato l'esistenza del contratto (doc. 1), la richiesta, formulata a mezzo lettera AR, di restituzione dell'immobile concesso in comodato. Il sig. non ha curato il ritiro delle lettere raccomandate Parte_1
inviate dal sig. Pt_2
In ogni caso, il contratto è privo della determinazione della durata, dunque, a mente dell'art. 1810, c.c., il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa non appena il comodante la richiede.
Nella fattispecie, non avendo il convenuto ricevuto le lettere di diffida, gli effetti risolutori legati alla richiesta di restituzione del bene possono decorrere esclusivamente dal giorno in cui il convenuto ha avuto conoscenza della richiesta, ovvero dalla data di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza: il 13 febbraio 2023.
Così, avendo il ricorrente fornito la prova del contratto e della lettera con cui è stata richiesta la restituzione del bene, l'attore proprietario ha, ex art. 2967 c.c., assolto l'onere della prova dell'esistenza del credito. Spetta al debitore l'onere di provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ.
Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Il resistente, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova.
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione.
Il ricorrente, a mente dell'art. 9 delle condizioni di contratto, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 30,00 per ciascun giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile concesso in comodato.
Sebbene l'art. 1384 c.c. preveda la possibilità di riduzione anche d'ufficio della penale (in tal senso anche, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 23/05/2003, n. 8188), in assenza di alcuna allegazione difensiva da parte del convenuto, rimasto contumace, o di elementi confessori nella difesa dell'attore, una decisione in tal senso rischierebbe di uscire dall'area dell'equità per entrare nel territorio dell'arbitrio.
3 La penale così determinata in contratto, deve dunque essere applicata esclusivamente dal giorno successivo all'effettiva consapevolezza dell'obbligo di restituzione, ovvero dal 14 febbraio 2023.
All'accoglimento della domanda segue la soccombenza nelle spese di lite, che sono liquidate in dispositivo ai valori medi del DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 e con l'esclusione del compenso per la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_2 ON
, iscritta al RG 26/2023 preso atto del recesso comunicato da
[...] [...]
Pt_2 dichiara lo scioglimento del contratto di comodato e, per l'effetto, condanna la all'immediato rilascio ON dell'immobile sito in Sant'Agapito (IS) alla Via Sandro Pertini n. 2 (in catasto fabbricati del Comune di Sant'Agapito al foglio n. 6 particella 498 sub 1
Categoria C/01); condanna la al pagamento in favore di ON
della penale determinata in € 30,00 per ogni giorno di ritardo Parte_2
a decorrere dal 14 febbraio 2023 fino alla restituzione del bene;
condanna la alla rifusione delle spese di ON lite che liquida in € 70,00 per anticipazioni, € 5.810,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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