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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da per il tramite dell'OCC dott. Fabio Zito e con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Alessandro Di Blasi, per l'omologa di un concordato minore in continuità diretta ai sensi degli artt. 74 e ss. ccii;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, tenuto conto che il centro degli interessi dell'istante è ubicato in Chioggia (VE); osservato che dalla relazione dell'OCC e dal contenuto del ricorso emerge lo stato di sovraindebitamento in cui versa l'istante, riconducibile ai risultati negativi della gestione della società
costituita nel 2006 e di cui il dott. di professione dottore commercialista, è Parte_2 Pt_1 stato socio unico nonché amministratore dal 2006 sino alla messa in liquidazione nel 2009; rilevato, nello specifico, che l'istante si è visto costretto, a causa dei debiti sociali, a ricorrere al prestito bancario e alla prestazione di garanzie personali, oltre ad avere dovuto far confluire nella società tutti i proventi della propria attività professionale;
osservato che il sig. ha proposto ai creditori la corresponsione di € 67.196,76 in cinque Pt_1 anni, quali proventi della propria attività professionale e detratte le spese di mantenimento, oltre alla messa a disposizione di € 22.196,76 da parte di un terzo;
rilevato che, con le somme messe a disposizione, l'istante intende soddisfare integralmente le prededuzioni, ammontanti ad € 4.961,03 (Classe 1), i creditori privilegiati di grado 1, ammontanti ad
€ 144.780,00, nella percentuale del 7,60% (Classe 2), i creditori privilegiati oltre il primo grado, ammontanti ad € 512.134,34, nella percentuale del 6,65% (Classe 3) e i creditori chirografari, originari e non, nella percentuale dell'1,67% (Classe 4); rilevato che l'OCC ha dato conto nella propria relazione del non raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 co. 1 ccii, avendo espresso voto contrario IA , IA Controparte_1
e Cassa CP_1 Controparte_2
1 osservato che l'istante ha, quindi, chiesto la applicazione dell'art. 80 co. 3 secondo cpv. ccii rispetto al voto di IA delle Entrate, rappresentante il 53,07% degli ammessi al voto;
ritenuto che
l'adesione di IA delle Entrate sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co. 1 ccii, in quanto la stessa comporterebbe il raggiungimento delle maggioranze degli ammessi al voto e delle classi (cfr. pagine 6-8 del parere da ultimo dimesso dall'OCC); ritenuto, inoltre, che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione sia conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
osservato, sul punto, che, nell'alternativa liquidatoria, si potrebbe disporre del seguente patrimonio:
- autovettura modello 500 L, anno 1971 targata PD323510 oggetto di pignoramento da parte dell' , la cui stima è di circa € 100,00 Controparte_3
- quota di partecipazione pari al 100% di svolgente attività di revisione legale, con Controparte_4 un patrimonio netto di € 10.000,00;
- liquidità presente sul conto corrente aperto presso Banca Adria Colli Euganei, che alla data del
30/05/2025 presenta un saldo di € 7,74;
- quota di reddito del sig. che viene stimata dall'OCC in € 28.800,00 in tre anni;
Pt_1 osservato che, quindi, l'attivo complessivo, nell'alternativa liquidatoria, sarebbe pari ad € 38.907,74;
ritenuto che
, in detta alternativa, IA delle Entrate non verrebbe in alcun modo soddisfatta, tenuto conto che la stessa gode di un privilegio oltre il grado 1 e che i creditori privilegiati di detto ultimo grado ammontano ad € 144.780,00; rilevato che, secondo l'insegnamento della Corte di Appello di Venezia, in tema di concordato minore, l'istituto del c.d. cram down non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione risulti obiettivamente ingiustificato;
ritenuto che
i motivi espressi da IA delle Entrate per giustificare il proprio voto contrario non appaiano condivisibili;
osservato che, ai fini dell'omologa di un concordato minore, non è necessario alcun vaglio di meritevolezza in capo al debitore;
Contr ritenuto che, quindi, appaiano sufficienti le indicazioni fornite dall'istante e dall' in ordine alla riconducibilità della situazione di sovraindebitamento alla attività imprenditoriale svolta dal sig. tra il 2006 e il 2009 (si vedano, in particolare, il capitolo 1 del ricorso e il punto 2 della Pt_1 relazione particolareggiata);
2 rilevato, poi, che sicuramente il sig. quale professionista, non è soggetto alla procedura di Pt_1 liquidazione giudiziale;
richiamato, per il resto, quanto sopra detto in ordine alla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato, sul punto, che la valutazione circa la convenienza non può spingersi sino a sindacare la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori (e, in particolare, ad IA delle Entrate), a meno che detta percentuale non risulti essere ingiustificatamente irrisoria;
osservato che un tanto non appare verificarsi nel caso in esame, in cui alla IA delle Entrate viene offerta una percentuale di soddisfazione del 6,65%, cui si aggiunge quella dell'1,67% per la parte degradata in chirografo;
visto l'art. 80 co. 3 cci;
P.Q.M.
omologa il concordato minore proposto da Parte_1 dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
invita l'OCC a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, sottoponendo al Giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;
dispone che l'OCC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione del concordato minore;
dispone che l'OCC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 81 co. 4 ccii;
dichiara chiusa la presente procedura.
Si comunichi.
Venezia, 2.7.2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da per il tramite dell'OCC dott. Fabio Zito e con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Alessandro Di Blasi, per l'omologa di un concordato minore in continuità diretta ai sensi degli artt. 74 e ss. ccii;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, tenuto conto che il centro degli interessi dell'istante è ubicato in Chioggia (VE); osservato che dalla relazione dell'OCC e dal contenuto del ricorso emerge lo stato di sovraindebitamento in cui versa l'istante, riconducibile ai risultati negativi della gestione della società
costituita nel 2006 e di cui il dott. di professione dottore commercialista, è Parte_2 Pt_1 stato socio unico nonché amministratore dal 2006 sino alla messa in liquidazione nel 2009; rilevato, nello specifico, che l'istante si è visto costretto, a causa dei debiti sociali, a ricorrere al prestito bancario e alla prestazione di garanzie personali, oltre ad avere dovuto far confluire nella società tutti i proventi della propria attività professionale;
osservato che il sig. ha proposto ai creditori la corresponsione di € 67.196,76 in cinque Pt_1 anni, quali proventi della propria attività professionale e detratte le spese di mantenimento, oltre alla messa a disposizione di € 22.196,76 da parte di un terzo;
rilevato che, con le somme messe a disposizione, l'istante intende soddisfare integralmente le prededuzioni, ammontanti ad € 4.961,03 (Classe 1), i creditori privilegiati di grado 1, ammontanti ad
€ 144.780,00, nella percentuale del 7,60% (Classe 2), i creditori privilegiati oltre il primo grado, ammontanti ad € 512.134,34, nella percentuale del 6,65% (Classe 3) e i creditori chirografari, originari e non, nella percentuale dell'1,67% (Classe 4); rilevato che l'OCC ha dato conto nella propria relazione del non raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 co. 1 ccii, avendo espresso voto contrario IA , IA Controparte_1
e Cassa CP_1 Controparte_2
1 osservato che l'istante ha, quindi, chiesto la applicazione dell'art. 80 co. 3 secondo cpv. ccii rispetto al voto di IA delle Entrate, rappresentante il 53,07% degli ammessi al voto;
ritenuto che
l'adesione di IA delle Entrate sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co. 1 ccii, in quanto la stessa comporterebbe il raggiungimento delle maggioranze degli ammessi al voto e delle classi (cfr. pagine 6-8 del parere da ultimo dimesso dall'OCC); ritenuto, inoltre, che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione sia conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
osservato, sul punto, che, nell'alternativa liquidatoria, si potrebbe disporre del seguente patrimonio:
- autovettura modello 500 L, anno 1971 targata PD323510 oggetto di pignoramento da parte dell' , la cui stima è di circa € 100,00 Controparte_3
- quota di partecipazione pari al 100% di svolgente attività di revisione legale, con Controparte_4 un patrimonio netto di € 10.000,00;
- liquidità presente sul conto corrente aperto presso Banca Adria Colli Euganei, che alla data del
30/05/2025 presenta un saldo di € 7,74;
- quota di reddito del sig. che viene stimata dall'OCC in € 28.800,00 in tre anni;
Pt_1 osservato che, quindi, l'attivo complessivo, nell'alternativa liquidatoria, sarebbe pari ad € 38.907,74;
ritenuto che
, in detta alternativa, IA delle Entrate non verrebbe in alcun modo soddisfatta, tenuto conto che la stessa gode di un privilegio oltre il grado 1 e che i creditori privilegiati di detto ultimo grado ammontano ad € 144.780,00; rilevato che, secondo l'insegnamento della Corte di Appello di Venezia, in tema di concordato minore, l'istituto del c.d. cram down non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione risulti obiettivamente ingiustificato;
ritenuto che
i motivi espressi da IA delle Entrate per giustificare il proprio voto contrario non appaiano condivisibili;
osservato che, ai fini dell'omologa di un concordato minore, non è necessario alcun vaglio di meritevolezza in capo al debitore;
Contr ritenuto che, quindi, appaiano sufficienti le indicazioni fornite dall'istante e dall' in ordine alla riconducibilità della situazione di sovraindebitamento alla attività imprenditoriale svolta dal sig. tra il 2006 e il 2009 (si vedano, in particolare, il capitolo 1 del ricorso e il punto 2 della Pt_1 relazione particolareggiata);
2 rilevato, poi, che sicuramente il sig. quale professionista, non è soggetto alla procedura di Pt_1 liquidazione giudiziale;
richiamato, per il resto, quanto sopra detto in ordine alla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato, sul punto, che la valutazione circa la convenienza non può spingersi sino a sindacare la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori (e, in particolare, ad IA delle Entrate), a meno che detta percentuale non risulti essere ingiustificatamente irrisoria;
osservato che un tanto non appare verificarsi nel caso in esame, in cui alla IA delle Entrate viene offerta una percentuale di soddisfazione del 6,65%, cui si aggiunge quella dell'1,67% per la parte degradata in chirografo;
visto l'art. 80 co. 3 cci;
P.Q.M.
omologa il concordato minore proposto da Parte_1 dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
invita l'OCC a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, sottoponendo al Giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;
dispone che l'OCC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione del concordato minore;
dispone che l'OCC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 81 co. 4 ccii;
dichiara chiusa la presente procedura.
Si comunichi.
Venezia, 2.7.2025
Il Giudice
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