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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2019 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Balsamo (C.F.
) giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio, sito in Gela alla via C.F._2
Venezia n. 369, è elettivamente domiciliato;
Attore
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , viale della Regione n. 45, presso lo CP_1 studio dell'avv. Alfredo Pistone (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente
Convenuta
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gagliano (C.F. ) giusta C.F._5 procura allegata all'atto di intervento volontario depositato telematicamente, ed elettivamente domiciliato in
Gela, via Cairoli n. 83, presso lo studio del suddetto procuratore
Interveniente
***
OGGETTO: risarcimento danni da colpa medica
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso che in data 29 gennaio 2011 Parte_1 aveva fatto ricorso alle cure del personale medico del Controparte_3 poiché, in occasione di incidente stradale, aveva riportato lesioni consistite in “frattura pluriframmentaria
1 scomposta dell'epifisi distale del radio dx, frattura – lussazione epifisi distale ulna dx” , esponeva di essere stato sottoposto, presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia, a trattamento di sutura di ferite cutanee all'avambraccio, sede di esposizione ossea, di riduzione della frattura e di confezionamento di apparecchio gessato.
Aggiungeva inoltre che, sebbene avesse riferito un'alterazione della conduzione sensitiva dell'arto superiore destro, nessuna indagine clinico – strumentale era stata posta in essere, che la lesione del nervo ulnare, successivamente diagnosticata, non era stata riconosciuta nelle visite di controllo avvenute in data 12 marzo
2011 e 9 aprile 2011, e che solo in data 7 giugno 2011 altro ortopedico, osservando le alterazioni a carico della mano destra, a seguito di esame EMG aveva diagnosticato la paralisi del nervo ulnare.
Lamentava poi che la mancata diagnosi della lesione, successivamente riscontrata, da parte del personale sanitario del Presidio ospedaliero di Gela aveva causato un ritardo nella cura e ne aveva quindi compromesso la guarigione.
Deduceva quindi che, sebbene la prestazione effettuata presso l' fosse da ricomprendere tra Parte_2 gli interventi di facile programmazione, pianificazione ed esecuzione (interventi di routine), l'intervento medico posto in essere era stato eseguito con negligenza e approssimazione, e che pertanto erano state disattese le comuni regole di diligenza e prudenza e le leges artis applicabili.
Deduceva altresì che non era stato raccolto il consenso informato, e che pertanto, non essendo stato debitamente informato delle possibilità di insuccesso del trattamento da effettuare, gli era stato impedito di scegliere tra più ipotesi terapeutiche o anche tra più sanitari.
Promosso quindi ricorso ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 912/2018 R.G., in contraddittorio con l'
[...]
- che sosteneva la correttezza dell'operato del proprio personale medico Controparte_1
- , la C.T.U. espletata, affidata ad un Collegio peritale composto dal dott. medico legale, e Persona_1 dal dott. , specialista in ortopedia e traumatologia, aveva concluso che “l'intervento di Persona_2 riduzione ha permesso ai sanitari del civico di Gela l'allineamento dei monconi fratturativi”, che “la lussazione carpo ulnare è stata particolarmente grave con distrazione importante dell'ulnare che ha subito, quindi, una sofferenza neurologica (nel momento dell'evento fratturativo)” e che “il danno accusato dal periziato è secondario, con elevata probabilità, all'evento traumatico e alla grave scomposizione dei monconi di frattura”.
Ritenendo non condivisibili le conclusioni dei CC.TT.UU nominati, l'attore, promuovendo il presente giudizio, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i danni Controparte_4 non patrimoniali subiti a causa del comportamento negligente e imperito del personale sanitario dipendente del presidio ospedaliero ” di Gela in occasione del ricovero avvenuto in data 29 gennaio Controparte_3
2011 e dei successivi trattamenti praticati, e, per l'effetto, di condannare la convenuta al Controparte_1 risarcimento in suo favore, determinato nella misura di complessivi € 52.000,00 – di cui € 44.455,00 per ITP nella misura del 12%, € 6597,00 per invalidità temporanea ed € 1000,00 per spese mediche - o nella diversa misura, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì
2 del fatto a quella di effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con comparsa depositata telematicamente in data 14/2/2020 si costituiva in giudizio l'
[...]
, che contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, affermando: Controparte_1
- che, come accertato dai CC.TT.UU. incaricati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., l'iter terapeutico seguito dal personale sanitario intervenuto – con l'espletamento di un intervento di trazione – riduzione e trattamento in gesso e correlato riposizionamento anatomico delle strutture - rispondeva ad una scelta terapeutica ineccepibile;
- che nel successivo periodo il paziente, ancorché sottoposto a controlli clinici e radiografici, fino all'ultima visita effettuata presso l'ospedale ” di Gela, non presentava i segni della lesione del nervo Controparte_3 ulnare successivamente riscontrata;
- che pertanto gli esiti lesivi lamentati da parte attrice non sarebbero conseguenza dell'operato dei sanitari e dell'intervento di riduzione da costoro praticato, trattandosi di esito secondario, non prevedibile né prevenibile, dell'evento traumatico subito e dei successivi esiti cicatriziali prodottisi nelle strutture muscolari, fasciali, tendinee, con conseguente imbrigliamento del nervo ulnare;
- che nessuna specifica richiesta risarcitoria era stata formulata con riferimento alla mancata acquisizione del consenso informato del paziente, e che, in ogni caso, non vi sarebbe stato alcun comportamento illecito nell'omessa informazione terapeutica, versandosi in ipotesi di atto terapeutico urgente e, quindi, di stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p., per la necessità e ineludibilità delle manovre effettuate dai sanitari.
In subordine, contestava la quantificazione del risarcimento richiesto, deducendo la mancanza di prova del lamentato pregiudizio e del nesso di causalità con il presunto fatto dannoso.
Con atto d'intervento volontario spiegato ai sensi dell'art. 105 c.p.c., depositato telematicamente in data
19/5/2020, si costituiva in giudizio , medico chirurgo specializzato in ortopedia, in servizio Controparte_2 presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale ” di Gela, il quale Controparte_3 aderiva alle difese dell' , chiedendo a sua volta il rigetto della Controparte_1 domanda attoree. Evidenziava altresì - anche in relazione alla mancata acquisizione del consenso informato del paziente - la particolare complessità della frattura riportata dall'attore, a causa dell'interessamento di due strutture ossee contigue e di una sede anatomica vascolarizzata (intessuta di terminazioni e derivazioni nervose, nonché prossima ad importanti plessi articolari), e la necessità di un tempestivo trattamento di riduzione dei monconi ossei nella naturale posizione anatomica, correttamente condotto e portato a compimento con il perfetto riallineamento delle strutture ossee e con confezionamento del necessario apparecchio gessato.
Deduceva ancora che il nervo ulnare era stato interessato da una sovrabbondante produzione fibrotico- cicatriziale, di per sé non prevenibile. Infine, contestava che la riscontrata lesione del nervo ulnare fosse riconducibile allo specifico trauma del gennaio 2011.
La causa, istruita con Consulenza tecnica suppletiva affidata al medesimo Collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con rigetto delle richieste di prova orale formulate dalla parte attrice, poiché
3 ritenute inammissibili per le ragioni esposte con ordinanza del 18/8/2022, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2024, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con deposito telematico di note scritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, sottopostosi alle cure dei sanitari del Parte_1 Controparte_3 di Gela avendo riportato, all'esito di un sinistro, “frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale del radio dx, frattura lussazione epifisi distale ulna dx”, ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
deducendo che, per negligenza ed inosservanza delle leges artis da parte dei sanitari
[...] nell'esecuzione dell'intervento di riduzione cui era stato sottoposto e nella fase successiva di monitoraggio del paziente – avendo questi in particolare omesso di acquisire il prescritto consenso informato del paziente, avendo altresì eseguito con negligenza ed imperizia le manovre di riduzione necessarie a ricomporre la frattura,
e non avendo, infine, riconosciuto nel periodo successivo all'intervento la lesione del nervo ulnare, causando un ritardo nella cura e compromettendone il tal modo la guarigione –, ha subito un danno non patrimoniale consistito in una invalidità permanente nella misura del 12%, oltre I.T.A., I.T.P. e spese mediche, ed ha chiesto pertanto la condanna dell'Azienda sanitaria convenuta al pagamento di € 52.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
L'attore chiede dunque il risarcimento del danno non patrimoniale ricondotto all'operato dei sanitari di Gela, ritenuto censurabile. Lamenta altresì la mancata acquisizione del consenso informato, dolendosi di non avere ricevuto le informazioni necessarie in ordine all'atto chirurgico posto in essere e alle probabilità di insuccesso ed assumendo che tale condotta gli avrebbe impedito di accedere a cure terapeutiche alternative o di rivolgersi ad altri professionisti.
Orbene, in punto di diritto, con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte ai criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del D.L. n. 158 del
2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017 (che non trovano applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore delle suddette disposizioni di legge: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994), va premesso che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico - eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria - in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio con il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale, “la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario
(rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in
4 seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015,
n. 18610)” (così da ultimo Cass. sez. III, 29/03/2022 n.10050).
Posta tale necessaria premessa, il criterio di riparto dell'onere della prova in caso di presunta responsabilità del sanitario e della struttura ospedaliera è, pertanto, quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è onerato anche di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (così Cass. sez. III n. 10050 del
29/03/2022, che a sua volta richiama Cass. Sez. U. 30.10.2001 n. 13533 e, tra le pronunzie più recenti, anche
Cass. 20.1.2015 n. 826, Cass.
4.1.2019 n. 98 e Cass. 11.2.2021 n. 3587).
Con particolare riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali e, quindi, anche in materia di responsabilità medica, è stato altresì osservato che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito, costituita dal contratto o contatto sociale, l'esistenza del nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista ed il danno lamentato (Cass. 7 dicembre
2017 n. 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, alternativamente, l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento, o l'inesatto adempimento, sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26700; Cass. Sez. III 20/8/2018 n. 20812; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606).
E' stato altresì precisato che, in caso di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali in materia sanitaria, l'evento di danno consiste nella lesione dell'interesse finale di natura primaria (il diritto alla salute) perseguito dal creditore, distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1176 c.c. – interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis –, sicché, ove sia dedotta la responsabilità del sanitario per l'inadempimento dell'obbligo di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, incombe sul danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica lamentata o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre il debitore, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere, resta gravato dell'onere di provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione
(Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102).
Alla stregua degli enunciati principi di diritto, nell'ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume errato o, comunque, non conforme alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, l'evento dannoso costituito dalla lesione della salute (per aggravamento della situazione patologica o per insorgenza di nuova malattia) ed il nesso di causalità materiale intercorrente tra tale danno e la condotta del sanitario. È invece onere del sanitario, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare di avere eseguito
5 la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento
(ovvero l'inesatto adempimento) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa a lui non imputabile (così Cass. 26.11.2020 n. 26907).
Venendo al caso di specie, i CC.TT.UU. nominati, premesso che l'attore è ricorso alle cure del personale sanitario del , avendo riportato, in Controparte_3 Controparte_5 occasione dell'incidente stradale occorso in data 29/1/2011, lesioni consistite in “frattura pluriframmentaria
e scomposta dell'epifisi distale del radio dx” e “frattura e lussazione dell'epifisi distale dell'ulna destra”, con notevole interessamento e lacerazione dei tessuti molli circostanti, hanno ritenuto che la causa della lesione del nervo ulnare non sia riconducibile ad un intervento medico non correttamente praticato, ma agli esiti cicatriziali sviluppatisi a seguito delle lacerazioni tissutali alle strutture muscolari, fasciali, tendinee, prodottesi secondariamente all'evento traumatico subito, con conseguente imbrigliamento del nervo ulnare. Sul punto in particolare i CC.TT.UU. escludono che il fenomeno di cicatrizzazione prodottosi nel caso dell'attore sia stato determinato dall'intervento di trazione eseguito sul paziente, traendo, sotto tale profilo, convincente argomento dalla natura stessa dell'intervento chirurgico al quale nei mesi successivi era stato sottoposto (“non di sutura
(raffia) del nervo ulnare perché reciso nel suo decorso, ma di intervento di sbrigliamento dello stesso dagli esiti cicatriziali che lo avevano inglobato”) - consistito nella revisione della ferita con reperto di estese aderenze cicatriziali che inglobavano il nervo e con esecuzione di neurolisi, sutura per piani ed applicazione di valva gessata -, nonché dal mancato riscontro in quella sede di un nervo ulnare tranciato o leso in conseguenza di errate manovre di trazione, e dalla mancanza di esiti analoghi in sede radiale, anch'essa coinvolta nelle manovre di trazione (sebbene tale sede fosse stata interessata da un trauma maggiore e da più gravi esiti fratturativi).
I CC.TT.UU. hanno inoltre ritenuto corretta la scelta di praticare nel paziente un intervento di riduzione – trazione, conclusosi con esito positivo per l'allineamento dei monconi fratturativi, piuttosto che procedere ad effettuare un più invasivo e potenzialmente rischioso intervento chirurgico polidistrettuale, che in ogni caso non avrebbe evitato il prodursi di fenomeni cicatriziali, presumibilmente maggiori in caso di interventi con applicazione di viti o placche.
Infine, i Consulenti tecnici hanno anche escluso che il personale sanitario dell' non si sia Parte_2 avveduto della presenza nel paziente di una lesione ulnare, omettendo di effettuare i necessari controlli clinici o strumentali finché il è rimasto in cura presso quella struttura ospedaliera, evidenziando che nel caso Pt_1 di specie non è dato riscontrare una carenza di sorveglianza clinico-radiografica poiché il paziente è stato visitato in data 31/1/2011, 4/2/2011, 10/2/2011, 19/2/2011 e 12/3/2011, che fino al 9/4/2011 è stato sottoposto a cicli di FKT, ed è stato quindi riportato nella cartella clinica che “non si evidenziano deficit neuro-vascolari
a carico dell'arto superiore destro”. Pure si sottolinea che gli esiti cicatriziali, ai quali è riconducibile la patita lesione ulnare, “essendo secondari a un lento e lungo processo di riparazione, cominciano a evidenziarsi, tardivamente, alla cicatrizzazione delle numerose lesioni muscolo-tendinee e ossee, essendosi trattato ... di
6 gravissima frattura comminuta secondaria a lesione alta energia”, e che per questo possono essere comparse non nelle prime fasi del trattamento, ma nelle settimane successive.
Le conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU., che appaiono congruamente motivate ed immuni da vizi logici, inducono pertanto a ritenere non provato, con sufficiente grado di probabilità, il necessario nesso di causalità tra l'operato dei sanitari ed il pregiudizio denunciato dall'attore, oltre che non censurabili le scelte mediche operate, l'intervento posto in essere ed il successivo monitoraggio del paziente.
Quanto alla inosservanza dell'obbligo di acquisire dal paziente un consenso informato - violazione nel caso di specie rimasta incontestata e giustificata dai convenuti con la gravità delle lesioni riportate dal e con Pt_1
l'urgenza ed indifferibilità dell'intervento – in giurisprudenza si è osservato che, sebbene l'omissione informativa assuma rilievo autonomo poiché lede un interesse – quello della libertà di autodeterminazione del soggetto – distinto dal diritto alla salute, pure la relazione medico – paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico “articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto”, essendo invece possibile che “anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori “concorrenti” della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute – entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose”. Vale anche in questo caso il principio generale secondo il quale
“la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con I' "eventus-damni", e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede altresì per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria -in forma specifica o per equivalente della "deminutio" cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una "determinata conseguenza pregiudizievole" di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile -secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 с.с.-
all' "eventum-damni" (...). Orbene la domanda di risarcimento danni per violazione del diritto alla autodeterminazione, in materia di responsabilità sanitaria, può, in astratto, avere per oggetto tanto il danno biologico conseguito ad un intervento inesattamente eseguito, quanto "altri e diversi" danni di natura non patrimoniale -non incidenti sulla capacità psicofisica- o di natura patrimoniale (cfr. Corte cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 7248 del 23/03/2018 -non massimata-; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018)”.
Alla stregua di tali principi fondamentali, la Suprema Corte nel caso in cui il danneggiato abbia allegato – come nel caso di specie – solo un danno biologico, ha affermato quanto segue:
“Se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità
7 dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla -successiva- errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza п. 24074 del 13/10/2017; id. Sez.
3- Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018)
- se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno- conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione -derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo- del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico). Il paziente avrebbe, peraltro, potuto prestare il consenso ma a condizioni diverse ( ... OMISSIS...) Ma in tal caso, è agevole rilevare che: o il paziente allega
e dimostra quali "ulteriori" pregiudizi (danni-conseguenza) ha subito (rispetto al "danno biologico" derivato dall'inesatta esecuzione della prestazione terapeutica), per non essere stato posto in grado di effettuare tale opzione temporale, e qualora trattasi di pregiudizi di natura non patrimoniale, condizione di risarcibilità di tale tipo di danno sarà l'obbiettivo superamento della soglia della serietà/gravità, secondo l'insegnamento di cui a Corte cass. SSUU n. 26972/2008 e Corte cass. n. 26975/2008), predicative del principio per cui il diritto
leso, per essere oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento con il principio di solidarietà secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7248 del
23/03/2018 -non massimata-; id. Sez. 3-, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20885 del 22/08/2018); oppure si viene a ricadere nella ipotesi, sopra descritta, della irrilevanza dell'inadempimento all'obbligo informativo in presenza di un consenso al trattamento (desunto in esito a giudizio controfattuale), che per ciò stesso esclude una incidenza causale della condotta omissiva sul "danno biologico" quando solo tale danno-conseguenza viene allegato e dimostrato dal danneggiato” (così Cass. Sez. 3 sent. 28985 dell'11/11/2019).
8 Ne consegue che il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito "secundum legem artis", ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, presuppone l'allegazione del concreto pregiudizio subito da parte del paziente. Pertanto, il paziente che alleghi l'altrui inadempimento è onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all' "id quod plerumque accidit".
Da ciò discende che la sola omissione informativa, ove non sussista il necessario nesso di causalità fra questa ed il danno lamentato, resta priva di conseguenze giuridiche sul piano risarcitorio, non potendosi configurare, ipso facto, un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni in re ipsa nell'attuale sistema della responsabilità civile (sempre Cass. sent. n. 28985 del 2019). In altri termini, anche in caso di mancanza del consenso, se il danno non è causalmente riferibile all'atto medico, non può essere ricondotto al difetto informativo, ove non sia allegata e provata un'alternativa che avrebbe scongiurato la verificazione del danno biologico lamentato.
Ancora, sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale
a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in “re ipsa” (Cass. civ., sez. III, 4 novembre
2020, n. 24471).
Nel caso di specie, l'attore, pur lamentando di non essere stato informato delle possibilità di successo e delle probabilità di insuccesso del trattamento praticatogli, ed affermando che in tal modo gli è stato impedito di
“scegliere tra più ipotesi terapeutiche e, se del caso, fra più sanitari”, ha poi allegato solo un danno biologico permanente e da invalidità temporanea, asseritamente riconducibile a condotta colposa del personale sanitario
9 che lo ha avuto in cura presso l'Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Rispetto a tale ipotizzato pregiudizio
– in relazione al quale è stata esclusa una responsabilità dei sanitari sia sotto il profilo della mancata diagnosi che della correttezza delle scelte e della esecuzione del trattamento praticato – l'attore ha solo genericamente dedotto di essere stato privato della possibilità di valutare altre scelte terapeutiche o di ricorrere alle cure di altri medici, ma nulla in concreto ha allegato e provato anche in ordine alla concreta esperibilità di una specifica e possibile scelta alternativa, considerando i profili di urgenza dell'intervento di riduzione - trazione effettuato presso l'Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, che, come osservato dai CC.TT.UU., “doveva essere eseguito quanto più celermente possibile in quanto il mantenimento della risultanza patologica post traumatica, avrebbe certamente danneggiato gravemente i tessuti con possibile necrosi degli stessi per ridotta o impedita circolazione sanguigna”.
Alla luce di tali elementi, non essendo stata rappresentata in giudizio un'alternativa plausibile e praticabile rispetto alla soluzione medica adottata, deve dunque presumersi che l'attore, ove avesse ricevuto adeguata informazione preventiva in ordine all'intervento che i medici reputavano necessario, prospettandosi un pericolo di grave compromissione del proprio stato di salute (reso evidente anche dalla valutazione del caso clinico riportata nella cartella clinica, in termini di “soggetto in condizioni di emergenza (affetto da forma morbosa grave)”), avrebbe con buona probabilità prestato il consenso all'intervento.
In carenza di allegazione e di prova di uno specifico pregiudizio derivante dalla violazione del diritto al consenso informato, non può essere riconosciuto all'attore alcun ristoro.
Per i motivi esposti, la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata.
Ex art. 91 c.p.c., , secondo la regola della soccombenza, va condannato alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore sia dell' convenuta che della parte interveniente, da liquidarsi, alla CP_4 stregua dei parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, in base all'art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 3808,00 per ciascuna delle suddette parti, a titolo di compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con la riduzione prevista dall'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014
e succ. modif. in ragione dell'attività defensionale concretamente effettuata e delle questioni giuridiche affrontate), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge. Sul punto, in relazione alla posizione dell'interveniente, va data continuità al principio, espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale “il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento” (così Cass. sez. III, 06/11/2024, n.28597).
L'attore va infine condannato al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1531/2019 R.G. promossa da
[...]
nei confronti dell' e con l'intervento di Parte_1 Controparte_1
Sauna Salvatore, così provvede: rigetta la domanda proposta dall'attore; condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
e di , liquidate per ciascuno in complessivi € 3808,00 per compensi Controparte_1 Controparte_2 difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge;
condanna, infine, l'attore al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Gela, il 17 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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