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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2556/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi nel proc. n. 2556 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
CRISTOFORO COLOMBO N.44 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. RICCARDI
FRANCESCO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
ARIGNI N.45 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. MARANDOLA PAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.03.2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.09.2008 in SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) e di aver avuto durante la Per_ convivenza i figli (il 13.02.2009) e (il 15.03.2013) hanno chiesto che il Collegio Per_1
dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento paritario;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli;
le spese straordinarie dei minori sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2556 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 26.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) il 22/09/2008, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) dell'anno
2008 , al n.15 , parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi nel proc. n. 2556 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
CRISTOFORO COLOMBO N.44 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. RICCARDI
FRANCESCO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
ARIGNI N.45 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. MARANDOLA PAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.03.2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.09.2008 in SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) e di aver avuto durante la Per_ convivenza i figli (il 13.02.2009) e (il 15.03.2013) hanno chiesto che il Collegio Per_1
dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento paritario;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli;
le spese straordinarie dei minori sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2556 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 26.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) il 22/09/2008, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) dell'anno
2008 , al n.15 , parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)