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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. 95/2019 – 108/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. GU SA - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite nn. 95/2019 r.g. e 108/2019 r.g. promosse da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PERICOLI ANNA e dell'avv. SCOGNAMIGLIO VITTORIO;
- parte appellante -
e da
) Parte_2 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. PERICOLI ANNA e LL LE DINO;
parte appellante nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SOLINAS GIANNI;
contumace Controparte_2
ontumace Controparte_3
ontumace Controparte_4
- parte appellata -
Avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – appello avverso la sentenza n. 2099 emessa dal Tribunale di
Treviso, in data 25 ottobre 2018.-
Motivi della decisione
-1- Avverso il decreto 11/14-10-2013 con il quale il Tribunale di Treviso aveva ingiunto alla srl Città Verde, nonché ai fideiussori , , e CP_4 Pt_1 CP_3 Parte_2
(quest'ultima quale erede del padre ) e al (nei limiti
[...] Per_1 Controparte_5 di euro 4.145.000,00) il pagamento, in favore della ricorrente , Parte_3 della somma di euro 4.686.041,48, quale saldo debitore di conto corrente, i garanti, con distinti atti di citazione, poi riuniti, proponevano tempestiva opposizione. Si costituiva ritualmente l' . In corso di causa era dichiarato il fallimento Controparte_6 della srl Citta Verde e, successivamente, della in entrambi i casi il Controparte_5 giudizio interrotto veniva riassunto da ancora, , Parte_1 Parte_3 trasformatasi, nelle more, in , con atto 29/12/2016 cedeva il Controparte_2 rapporto in contenzioso a la quale ultima interveniva in giudizio. Controparte_1
Con sentenza 25/10/2018 l'adito Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria proposta nei confronti delle società fallite e respingeva l'opposizione svolta dai garanti.
Contro detta pronuncia proponevano appello, con separati atti, i soli e Pt_1
In entrambi i giudizi, riuniti alla prima udienza del 2/5/2019, si Parte_2 costituiva in causa quale procuratrice di Precisate CP_7 CP_1 all'udienza del 3/10/2019 le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.
La corte d'appello con sentenza non definitiva n. 683/2020, rigettava i primi due motivi di appello proposti da e e disponeva per il prosieguo del Pt_1 Parte_2 giudizio come da separata ordinanza.
Con la contestuale ordinanza del 12.02.2020, la corte disponeva la sospensione dei procedimenti ex art. 355 c.p.c., con termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti il tribunale.
Con ricorso depositato in data 22 agosto 2025 ha riassunto il Controparte_1 processo al fine di farne dichiarare l'estinzione, assumendo la mancata riassunzione della causa avanti il tribunale a distanza di oltre cinque anni dalla disposta sospensione, con conseguente estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Con decreto del 5 settembre 2025 la corte ha fissato per la riassunzione del processo l'udienza del 25 settembre 2025 con termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
La parte ricorrente ha depositato le prove della notificazione in Controparte_1
-2- data 12-9-2025 del ricorso e del decreto alle parti costituite nei due processi riuniti. ha dichiarato di non opporsi alla declaratoria di estinzione. Parte_1
Anche ha depositato una nota scritta nella quale dichiara di non Parte_2 opporsi all'estinzione.
Va preso atto che il termine perentorio fissato per la riassunzione del processo nell'ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione dei procedimenti ex art. 355 c.p.c. è spirato senza che consti alcuna attività da parte dei contendenti, come del resto riconosciuto anche da e i quali non si sono Parte_1 Parte_2 opposti alla richiesta declaratoria di estinzione.
Ricorre pertanto l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c., a tenore del quale il processo si estingue “qualora le parti alle quali spetta … riassumere il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. Nella specie l'art. 355 c.p.c. abilita espressamente il giudice a fissare il termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere il processo. Come innanzi ricordato la corte ha fissato il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, come pure contemplato dall'ultima parte del citato terzo comma dell'art. 307 c.p.c., senza che nessuna delle parti abbia proceduto alla riassunzione.
Non sussistono pertanto motivi per non dichiarare l'estinzione dei processi riuniti.
A norma dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese dei processi estinti “stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Atteso che i giudizi di appello si concludono con la reiezione di due dei motivi con essi proposti, ricorre il presupposto di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti e Pt_1 Parte_2
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'estinzione dei processi riuniti nn. 95/2019 e 108/2019; spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
dà atto che ricorre a carico degli appellanti e il Parte_1 Parte_2 presupposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il presidente est.
GU SA
-3-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. GU SA - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite nn. 95/2019 r.g. e 108/2019 r.g. promosse da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PERICOLI ANNA e dell'avv. SCOGNAMIGLIO VITTORIO;
- parte appellante -
e da
) Parte_2 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. PERICOLI ANNA e LL LE DINO;
parte appellante nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SOLINAS GIANNI;
contumace Controparte_2
ontumace Controparte_3
ontumace Controparte_4
- parte appellata -
Avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – appello avverso la sentenza n. 2099 emessa dal Tribunale di
Treviso, in data 25 ottobre 2018.-
Motivi della decisione
-1- Avverso il decreto 11/14-10-2013 con il quale il Tribunale di Treviso aveva ingiunto alla srl Città Verde, nonché ai fideiussori , , e CP_4 Pt_1 CP_3 Parte_2
(quest'ultima quale erede del padre ) e al (nei limiti
[...] Per_1 Controparte_5 di euro 4.145.000,00) il pagamento, in favore della ricorrente , Parte_3 della somma di euro 4.686.041,48, quale saldo debitore di conto corrente, i garanti, con distinti atti di citazione, poi riuniti, proponevano tempestiva opposizione. Si costituiva ritualmente l' . In corso di causa era dichiarato il fallimento Controparte_6 della srl Citta Verde e, successivamente, della in entrambi i casi il Controparte_5 giudizio interrotto veniva riassunto da ancora, , Parte_1 Parte_3 trasformatasi, nelle more, in , con atto 29/12/2016 cedeva il Controparte_2 rapporto in contenzioso a la quale ultima interveniva in giudizio. Controparte_1
Con sentenza 25/10/2018 l'adito Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria proposta nei confronti delle società fallite e respingeva l'opposizione svolta dai garanti.
Contro detta pronuncia proponevano appello, con separati atti, i soli e Pt_1
In entrambi i giudizi, riuniti alla prima udienza del 2/5/2019, si Parte_2 costituiva in causa quale procuratrice di Precisate CP_7 CP_1 all'udienza del 3/10/2019 le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.
La corte d'appello con sentenza non definitiva n. 683/2020, rigettava i primi due motivi di appello proposti da e e disponeva per il prosieguo del Pt_1 Parte_2 giudizio come da separata ordinanza.
Con la contestuale ordinanza del 12.02.2020, la corte disponeva la sospensione dei procedimenti ex art. 355 c.p.c., con termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti il tribunale.
Con ricorso depositato in data 22 agosto 2025 ha riassunto il Controparte_1 processo al fine di farne dichiarare l'estinzione, assumendo la mancata riassunzione della causa avanti il tribunale a distanza di oltre cinque anni dalla disposta sospensione, con conseguente estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Con decreto del 5 settembre 2025 la corte ha fissato per la riassunzione del processo l'udienza del 25 settembre 2025 con termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
La parte ricorrente ha depositato le prove della notificazione in Controparte_1
-2- data 12-9-2025 del ricorso e del decreto alle parti costituite nei due processi riuniti. ha dichiarato di non opporsi alla declaratoria di estinzione. Parte_1
Anche ha depositato una nota scritta nella quale dichiara di non Parte_2 opporsi all'estinzione.
Va preso atto che il termine perentorio fissato per la riassunzione del processo nell'ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione dei procedimenti ex art. 355 c.p.c. è spirato senza che consti alcuna attività da parte dei contendenti, come del resto riconosciuto anche da e i quali non si sono Parte_1 Parte_2 opposti alla richiesta declaratoria di estinzione.
Ricorre pertanto l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c., a tenore del quale il processo si estingue “qualora le parti alle quali spetta … riassumere il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. Nella specie l'art. 355 c.p.c. abilita espressamente il giudice a fissare il termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere il processo. Come innanzi ricordato la corte ha fissato il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, come pure contemplato dall'ultima parte del citato terzo comma dell'art. 307 c.p.c., senza che nessuna delle parti abbia proceduto alla riassunzione.
Non sussistono pertanto motivi per non dichiarare l'estinzione dei processi riuniti.
A norma dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese dei processi estinti “stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Atteso che i giudizi di appello si concludono con la reiezione di due dei motivi con essi proposti, ricorre il presupposto di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti e Pt_1 Parte_2
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'estinzione dei processi riuniti nn. 95/2019 e 108/2019; spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
dà atto che ricorre a carico degli appellanti e il Parte_1 Parte_2 presupposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il presidente est.
GU SA
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