Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1148 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Crotone, via Parte_1 C.F._1
Pastificio n.1, presso lo studio dell'avv. Marco De Meo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura inserita in separato foglio allegato al ricorso in appello appellante
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in carica l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Rep. 37875 del 22.3.2024 Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Catanzaro, Via Milano n. 17
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Accertamento negativo di indebito (Indennità SP)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < 1) Riformare la impugnata sentenza n.780/2023 del 18.10.2023, non notificata, con la quale il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza di disattesa o assorbita, ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Pt_1
con compensazione delle spese di lite;
2) In riforma della impugnata sentenza,
[...] accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa esposti, nulle e/o invalide e/o inefficaci e/o comunque annullare e/o revocare, le note di accertamento “somme percepite su
3) Sempre in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, pertanto, che la sig.ra non è tenuta alla restituzione di alcunché e, Parte_1 CP_ conseguentemente e per converso, fare obbligo all' sede di Crotone, in persona del suo legale rappresentante p.t., di restituire alla ricorrente le somme trattenute fino alla data di deposito del presente ricorso (€.4.939,26) e le altre che dovessero essere eventualmente trattenute o riscosse alla data di emissione della sentenza e successive;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio>>; per l'appellato: < rigettare l'appello per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi. >>
FATTO E DIRITTO
§1
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
<
che l' con nota dell'11.4.2022 le aveva comunicato l'indebita percezione della indennità nel periodo dal 5.6.2015 al 31.10.2026, per la somma di €. 15.281,46, per non aver dichiarato nei termini il reddito derivante dalla carica di consigliere di società “naspi non spettante, da visura risulta dal 2015 consigliere della società reddito non comunicato nei termini” ( cfr. all. fascicolo); che, quindi, l' aveva provveduto a CP_1 trattenerle l'importo di circa €.190,00 sui ratei mensilmente corrisposti a titolo di indennità SP e, pertanto, con successiva nota del 1.03.2023 aveva rideterminato l'indebito al netto delle trattenute nelle more effettuate. Ciò posto, lamentava CP_ l'infondatezza della richiesta avanzata dall' in quanto la stessa, non avendo percepito alcun compenso per la carica di amministratrice della società Parte_2
dal 6.11.2015, non doveva effettuare alcuna comunicazione, in presenza peraltro
[...] di regolari dichiarazioni reddituali per gli anni 2015,2016 e 2017. Tanto premesso, così concludeva “ 1) Accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa esposti, nulle e/o invalide e/o inefficaci e/o comunque annullare e/o revocare, le note di accertamento “somme percepite su prestazione indennità di disoccupazione SP della sig.ra Parte_1
n.775104/2015” dell'11.04.2012 e del 31.01.2023 e le richieste di rimborso ivi contenute perché illegittime;
2) Accertare e dichiarare, pertanto, che la sig.ra non è Parte_1 tenuta alla restituzione di alcunchè e, conseguentemente e per converso, fare obbligo CP_ all' sede di Crotone, in persona del suo legale rappresentante p.t., di restituire alla ricorrente le somme trattenute fino alla data di deposito del presente ricorso (€.1.416,67) e le altre che dovessero essere eventualmente trattenute alla data di
Pag. 2 di 7 emissione della sentenza e successive;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione”.
CP_ L' nel costituirsi ritualmente in giudizio ribadiva la correttezza del proprio operato insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
in particolare rilevava come ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. lgs. 4 marzo 2015 n. 22 la ricorrente, avendo intrapreso un'attività lavorativa autonoma, avesse un preciso onere di CP_ comunicazione dei propri redditi all' entro un mese dall'inizio dell'attività, anche laddove fossero stati pari a zero, pena la restituzione della NASpI percepita dalla data di inizio del lavoro autonomo, come precisato dal successivo art. 11 lett c)>>
§2
Il tribunale rigetta il ricorso e compensa le spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni: <occorre premettere che l di disoccupazione naspi originariamente prevista dall della l. giugno n. riforma del mercato lavoro attualmente disciplinata dal d.lgs. marzo per il riordino normativa in materia ammortizzatori sociali caso involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati attuazione legge dicembre riconosciuta nell miglioramento delle tutele nei casi perdita dell a coloro hanno perso involontariamente la propria occupazione lavorativa licenziamento giusta causa o giustificato motivo soggettivo dimissioni siano possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla anni versamenti contributivi contro almeno un anno contribuzione utile richiamata trova applicazione al specie essendo entrata vigore prevede infatti all che: ai abbiano perduto presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato sensi comma lettera c decreto legislativo aprile successive modificazioni b possano far valere quattro precedenti periodo tredici settimane trenta giornate effettivo prescindere minimale contributivo dodici mesi precedono disoccupazione.>La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”. L'indennità è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione, inoltre, può
Pag. 3 di 7 svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), autonomo o parasubordinato, purché la stessa non dia luogo a compensi superiori ai redditi previsti come limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione nel corso dell'anno solare. In particolare, l'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 cit., intitolato
“Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, prevede (comma 1) che: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività̀ lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve CP_ informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di CP_ presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività̀ lavorativa autonoma o di impresa individuale”. Il successivo art. 11 lett. c) del D.Lgs. 22/2015 cit., per quanto di interesse, prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione della SP “l'inizio di un'attività̀ lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”. Per l'interpretazione della nuova disciplina è CP_ stata emanata la Circolare n. 94 del 12.5.2015 ( cfr. all. 7 fascicolo ricorrente) che ha chiarito che “in caso di svolgimento di attività̀ lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario CP_ deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività̀, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività̀ era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività̀. In tal caso l'indennità̀ NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività̀ e la data di fine dell'indennità̀ o, se antecedente, la fine dell'anno (para.
2.10.b)”, ribadendo al successivo paragrafo 2.12 la Decadenza dalla prestazione in caso di c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22”. Dalle disposizioni sopra riportate discende che l'indennità di disoccupazione SP è fruibile anche in caso di contemporaneo svolgimento di una attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), purché il reddito che ne derivi non superi una determinata soglia;
qualora l'attività autonoma produca un reddito inferiore a tale soglia, infatti, l'entità della SP è rideterminata e ridotta in proporzione del reddito percepito. Tanto CP_ premesso, al fine di consentire all' di verificare la permanenza o meno del diritto alla
Pag. 4 di 7 SP e nel primo caso di quantificare la prestazione spettante, la legge prevede a carico dell'interessato l'obbligo di dare comunicazione all'istituto della attività autonoma svolta con indicazione del reddito presunto, entro il termine di (all'epoca) 30 giorni dall'inizio dell'attività ovvero, se l'attività autonoma è preesistente, entro 30 giorni dalla domanda di SP (vd. Per analogia l'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 22/2015 sul CP_ contemporaneo svolgimento di più attività di lavoro subordinato e circ. 94/2015 cit.). Questa comunicazione ha quindi una duplice finalità: per un verso, informa l'ente previdenziale dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo;
per l'altro, rende palese all'istituto la percezione o meno di un reddito derivante da detta attività.
Dalla ratio descritta si desume che l'obbligo della comunicazione in esame sussiste anche quando il beneficiario prevede di non trarre alcun reddito dalla attività di lavoro CP_ autonomo svolta. Infatti solo comunicando all' lo svolgimento dell'attività autonoma si consente alla amministrazione di effettuare i controlli in ordine all'effettiva consistenza reddituale;
controlli che avverranno a seguito della (necessaria) presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero, in difetto, della (necessaria) autodichiarazione reddituale, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 22/2015. Pertanto, la presentazione della dichiarazione dei redditi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può sopperire all'onere di comunicazione di inizio attività gravante sul CP_ percipiente, essendo tale onere preordinato a consentire all' di effettuare, successivamente, un controllo sui redditi effettivamente percepiti rispetto a quelli presunti dichiarati, anche laddove questi siano stati (presunti e dichiarati) pari a zero. In altre parole, l'obbligo del percipiente di comunicare il contemporaneo svolgimento di CP_ una attività autonoma (o subordinata) ha una finalità antielusiva: fornisce all' i dati necessari per rendere palese l'attività svolta, indipendentemente dalla previsione di trarne un reddito, al fine di consentire all'Istituto di svolgere adeguati controlli e prevenire condotte dirette ad occultate attività incompatibili con l'erogazione della SP. Quanto alle conseguenze sanzionatorie, è pacifico che l'omessa comunicazione dei redditi presunti determini la decadenza dal beneficio della prestazione, sia se l'attività (autonoma o subordinata) è preesistente alla domanda di SP sia se è iniziata durante la fruizione della SP ex art. 11 del D.Lgs. 22/2015 lett. c). Orbene, nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente abbia percepito la SP per 720 giorni dal 04.06.2015 e, successivamente, dal 28.02.2022 per altri 560 giorni. Altrettanto pacifico in quanto non contestato e documentalmente provato che la signora in data 6.11.2015 abbia assunto la carica di consigliere all'interno della Pt_1 CP_ società ( cfr. all. visura società fascicolo , ossia un'attività Parte_2 astrattamente idonea a produrre reddito, senza tuttavia darne comunicazione alcuna CP_ all' che, pertanto, con nota del 11.04.2022 richiedeva la restituzione di quanto indebitamente percepito in violazione del disposto dell'art 10 co. 1 cit. Né coglie nel segno la prospettazione offerta dalla ricorrente per cui non vi sarebbe alcuna decadenza dalla prestazione ma, semmai, solo la sua sospensione in caso di omessa comunicazione per gli anni successivi al primo (nel caso in cui l'indennità coinvolga più anni solari) in quanto già il tenore letterale del par.
2.11 della circolare n.94 del 12.05.2015 ( cfr. all. 7
Pag. 5 di 7 fascicolo ricorrente) nella parte in cui richiama una “nuova comunicazione” non lascia dubbi in ordine alla preesistenza di una (originaria) comunicazione. Considerato, per quanto sopra esposto, che la sanzione della decadenza dalla possibilità di beneficiare della NASpI opera per il solo fatto dell'omissione della comunicazione di inizio di nuova attività autonoma o subordinata, a prescindere dall'idoneità di tale comunicazione a incidere (o meno) sulla spettanza dell'indennità di disoccupazione, o sulla sua quantificazione, il ricorso non può trovare accoglimento. Il tenore della decisione, anche in ragione della peculiarità delle questioni interpretative trattate, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite>>
§3
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 27 novembre Parte_1
2023. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle part, decide come da allegato dispositivo.
§4
Con il proposto gravame, la sig.ra lamenta l'errata interpretazione della normativa Pt_1 sottesa, il cui tenore letterale, a suo dire, non lascia adito a dubbi nel prevedere l'insorgere dell'onere di comunicazione solo in presenza di un ben definito requisito, ossia la previsione di ricavare un reddito dall'attività intrapresa.
§4.1
L'appello si presta ad essere accolto.
CP_ Orbene, rileva il Collegio che la decadenza dalla prestazione è stata comminata dall' in virtù dell'assunzione da parte della ricorrente della carica di membro del c.d.a. della
Parte_2
In tale ipotesi, tuttavia, come di recente chiarito dalla Corte di Cassazione, non è applicabile la fattispecie della decadenza: <in tema di nuova assicurazione sociale per l la fattispecie decadenza cui all comma lett. c del d.lgs. n. non applicabile al socio e consigliere amministrazione una societ a responsabilit limitata in quanto tali figure implicano s lo svolgimento attivit lavorativa carattere autonomo o imprenditoriale soggetta comunicazione medesimo decreto>> (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 22921 del 19/08/2024).
§5
Alla luce dei condivisibili principi di recente espressi dalla Suprema Corte, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza nel senso della declaratoria di
Pag. 6 di 7 CP_ insussistenza della pretesa restitutoria avanzata dall' nei confronti di , Parte_1 con le note dell'11.04.2012 e del 31.01.2023.
L'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito, sulla questione sottesa, solo da poco superati per effetto dell'intervento della Corte di Cassazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 27 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 780/23, resa in data 18 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara l'insussistenza CP_ della pretesa restitutoria avanzata dall' nei confronti di , con le note Parte_1 dell'11.04.2012 e del 31.01.2023;
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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