Articolo 21 della Legge 16 febbraio 1974, n. 57
Articolo 20Articolo 22
Versione
17 marzo 1974
Art. 21.
Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1974, un assegno mensile di lire 7.000.
Detto assegno e' corrisposto anche con la gratifica natalizia e non e' computabile come elemento di retribuzione ai fini degli altri istituti contrattuali.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvedera', nei modi d'uso, al rimborso, alle imprese appaltatrici, dell'onere conseguente.
Entrata in vigore il 17 marzo 1974