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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nella persona del giudice unico AR AG ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10398/2023 del ruolo generale promossa da promossa da ( ) - avv. ONGA- Parte_1 P.IVA_1
RO LE contro
( ) - avv. SINI- Controparte_1 C.F._1
IA AN oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l° comma CPC).
Causa trattenuta a sentenza sulle seguenti conclusioni: per il dichiarar la cessazione della materia del Parte_1
contendere; in subordine, dichiara in ogni caso di rinunciare alla coltivazione del presente giudizio di opposizione, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
per insistono per l'accoglimento delle già rasse- Controparte_1
gnate istanze e conclusioni (note 27.11.2025), quindi accoglimento delle conclusioni indicate in comparsa di risposta: revoca della so- spensione essendo il titolo esecutivo passato in giudicato e non essen- do stato adempiuto come dimostra il mancato espletamento del con-
- 1 - corso.
Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consulta- zione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla
GU n° 96 del 26.4.2018 (note 26.9.2024).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con atto di citazione del 20.7.2023 il ha pro- Parte_1
posto opposizione al precetto intimato da tale Controparte_1
esponendo i termini della vicenda controversa, risalente al 2003, quando il bandisce un concorso per Parte_1
l'assegnazione di 12 licenze taxi sulla terraferma.
2. Il , escluso dalla graduatoria (87° posto), impugna il CP_1
bando e la graduatoria davanti al TAR Veneto, che nel 2007 annulla la graduatoria. Il Consiglio di Stato conferma questa decisione nel 2009.
3. Successivamente, il Comune adotta nuove delibere (2009-2010) per rilasciare licenze, ma il impugna anche queste. Tutta- CP_1
via, sia il TAR (2011) sia il Consiglio di Stato (2018) dichiarano i ri- corsi inammissibili.
4. Nel 2020, propone ricorso per ottemperanza Controparte_1
e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3051, accoglie la domanda: di- chiara nulle le licenze rilasciate nel 2010 e ordina al di rinno- Pt_1
vare la gara o motivare la mancata assegnazione entro 60 giorni, fis- sando una penalità di mora di 50 euro per ogni giorno di ritardo.
- 2 - 5. Il Comune, entro il termine, delibera l'avvio della nuova gara
(delibera di Giunta n. 151 del 4 giugno 2020) e, dopo un iter comples- so, pubblica il bando il 2 maggio 2022. Nonostante ciò, nel 2023
notifica il precetto chiedendo oltre 58.000 euro per pena- CP_1
lità di mora, calcolate dal 14 maggio 2020 al 30 giugno 2023.
6. Il Comune si oppone, sostenendo che ha ottemperato tempesti- vamente con la delibera del 4 giugno 2020, quindi nessuna mora è do- vuta. In via subordinata, afferma che, se si considera ottemperanza so- lo con la pubblicazione del bando, la mora va calcolata fino al 2 mag- gio 2022, non oltre. Giustifica altresì il ritardo con la necessità di at- tendere la sentenza della Cassazione (settembre 2021) prima di proce- dere.
7. In conclusione, il domanda: in via cautelare, la sospen- Pt_1
sione del titolo e del precetto;
nel merito, l'accoglimento dell'opposizione con dichiarazione di inesistenza del credito o, in su- bordine, la riduzione dell'importo, oltre alla condanna alle spese.
8. si è costituito osservando il Controparte_1 CP_2
, nonostante la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, non ha
[...]
dato piena esecuzione alle prescrizioni imposte. La pronuncia aveva chiaramente stabilito due alternative: indire un concorso per l'assegnazione delle dodici licenze, oppure motivare la mancata con- cessione. Tuttavia, il si è limitato a compiere atti formali, Pt_1
senza mai procedere alla sostanza dell'adempimento.
9. Si evidenzia come, pur avendo approvato criteri e bando, non sia stata nominata la Commissione né definiti i titoli di partecipazione, con il risultato che la gara non è mai stata svolta. Nel frattempo, le do- dici licenze temporanee sono rimaste in capo ai beneficiari originari, consentendo loro di continuare l'attività senza aver vinto alcun con-
- 3 - corso. Tale condotta viene qualificata come elusiva e inadempiente, poiché il ha simulato l'ottemperanza, mantenendo di fatto la Pt_1
situazione che la sentenza intendeva eliminare.
10. Quanto alla decorrenza della sanzione, essa è fatta risalire al momento in cui si è verificata la situazione dannosa che la sentenza mirava a evitare, ossia dalla pronuncia stessa e dai successivi atti elu- sivi del Pt_1
11. Conclude per la conferma dell'efficacia del titolo esecutivo e condanna alle spese, con aumento del compenso del 30% per la reda- zione informatica dell'atto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014. Sono allegati, infine, gli atti relativi al procedimento TAR n.
801/22, che dimostrano l'impugnazione del bando mai attuato.
12. Va preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, la si- tuazione posta a fondamento della pretesa originaria del è CP_1
venuta meno, con conseguente insussistenza dell'interesse a prosegui- re la lite. In particolare, il ha rappresentato che il Consiglio di Pt_1
Stato, con la sentenza n. 5312 del 18/06/2025 (doc. 30), in accogli- mento del ricorso per ottemperanza proposto da , Controparte_1
ha disposto la nomina del Prefetto di o di suo delegato, quale Pt_1
commissario ad acta per portare a termine la procedura di assegnazio- ne delle licenze taxi avviata a seguito della pubblicazione del relativo bando in data 02/05/2022 e ha condannato il a pagare al ricor- Pt_1
rente la penalità di mora di € 50,00 per ogni giorno di ritardo maturato a far data dal 13/07/2022 (giorno di scadenza del termine per la pre- sentazione delle domande di partecipazione al concorso) fino all'effettiva esecuzione del giudicato.
13. Il comune ha pure prodotto il bonifico del 30.10.2025, atte- stante il pagamento di € 59.700,00 a beneficio del convenuto – la
- 4 - somma è riferita al contenzioso in esame, e corrisponde a quella ripor- tata nel precetto del 3.7.2023 (€ 58.796,78).
14. A questo punto è evidente che la controversia non conserva più alcuna utilità concreta e attuale per le parti, essendo venuto meno l'oggetto del contendere. Come noto, il principio di economia proces- suale impone di evitare la prosecuzione di giudizi privi di funzione sa- tisfattiva, in quanto il processo è finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive e non alla risoluzione di questioni meramente teoriche o accademiche.
15. La giurisprudenza ha più volte affermato che, in presenza di sopravvenienze idonee a rimuovere gli effetti pregiudizievoli lamenta- ti dalla parte, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, trattandosi oltre tutto di una forma di definizione del giu- dizio coerente con il principio di ragionevole durata del processo.
16. Nel caso di specie, verificatasi l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto dal privato, si ritiene che non residui alcuna questione suscettibile di decisione. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio a spese compensate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese.
Venezia, 3.12.2025.
- 5 - Il giudice
AR AG
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