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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 8455 dell'anno 2024
TRA
, quale subentrante a titolo universale nei Parte_1
rapporti di , incorporante di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 22Ottobre 2016, convertito in Legge
[...] Controparte_4
225/2016 del 1 dicembre 2016, in G.U. 282 del 2.12.2016, con sede in Roma, alla Via G. Grezarn
Codice 14, codice fiscale e partita iva , RE An. 470509, in persona nella persona del P.IVA_1
Responsabile pro tempore del della predetta Società, elett.te Controparte_5
dom.ta in Aversa alla via Giotto, 87 presso lo studio dell'Avv.to Paolo Galluccio, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Controparte_6
alla Via Genova n 32, cod.fisc. , - rapp.to e difeso in primo grado dall'Avv. C.F._2
Fabrizio Vella cod. fisc. ( , e con questi elett.te dom.to in Casal Di Principe C.F._3
APPELLATA contumace
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., in persona del Controparte_7 Controparte_8
legale rappresentante p.t
APPELLATI contumaci
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 11787/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa, in persona della Dott.ssa Avv. Irene Fusari, pubblicata in data 06/09/2024, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 02820130002838239000 seguita dalla notifica in data 14.02.2015 del Preavviso di Fermo n. 02880201400005650000 e dalla notifica in data 07.10.2017 dell'Avviso di Intimazione n. 02820179008956345000, emessa per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica dell'anno 2008.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del Giudice
Tributario; nel merito, improcedibilità e inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e, in ogni caso, per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi in data 25.3.2025 il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe, regolarmente citati e non costituiti.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto al motivo relativo al difetto di giurisdizione, si ritiene che lo stesso non vada accolto, atteso che, avuto riguardo al tenore dell'atto di citazione di primo grado, prodotto dall'appellante, è stata introdotta una domanda avente ad oggetto il fatto estintivo della pretesa maturatosi in data successiva alla notifica della cartella i pagamento (“La cartella di pagamento indicata in premessa e riportate nell'estratto di ruolo si riferisce al mancato pagamento della tassa automobilistica è stata notificata in data 08/11/2013. Orbene, considerato che, come sopra osservato, il termine di prescrizione è di 3 anni appare evidente che la cartella di pagamento impugnata debba essere annullata per intervenuta prescrizione”, pag. 1 atto citazione).
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In linea con tale orientamento, la Cass. Civile SSUU con ordinanza del 29/01/2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Nel caso di specie, in sede di opposizione, come premesso, l'odierno appellato, pur asserendo di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella mediante il rilascio di un estratto di ruolo, dal quale risultava la notifica della stessa in data 8/11/2013, deduceva un fatto estintivo della pretesa creditoria successivo alla notifica stessa, ovvero la prescrizione maturata dalla notifica della cartella.
Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò non toglie che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle
SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 11787/2024 resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa, in persona della Dott.ssa Avv. Irene Fusari, pubblicata in data 06/09/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe.
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
- spese irripetibili per il presente grado di giudizio..
Così deciso in Aversa il 5.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone