Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 14/03/2023, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 04456/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13903/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13903 del 2022, proposto da
In-Formazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti
NE PP EU ON (N.Q. Ente Erogatore dei Programmi di Certificazione Pekit), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
– del silenzio serbato dalla Amministrazione resistente sull'istanza/diffida presentata dalla ricorrente in data 26/05/2022 e per il consequenziale accertamento dell'illegittimità del silenzio e del comportamento di inerzia tenuto dal Ministero in relazione al dovere di porre in essere, e concludere in tempi debiti, l'iter relativo alla richiesta formulata dalla IN FORMAZIONE con la conseguente adozione del provvedimento che riconosca la certificazione informatica “EITeC”, erogata dalla ricorrente, come equipollente ed equivalente, per contenuti e finalità didattiche a quelli già riconosciuti dal Ministero per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola (es. EIRSAF, AICA, IC3, EIPASS, ECDL, ecc.) ai fini della valutazione nelle graduatorie per il reclutamento, eventualmente adottando ogni provvedimento atto a definire il procedimento in questione, con conseguente inserimento della IN FORMAZIONE negli elenchi degli Enti deputati al rilascio di certificazioni valutabili o riconosciute, concernenti le competenze informatiche di base o avanzate per la formazione, il reclutamento e l'aggiornamento del personale scolastico e per l'effetto dichiarare la valutabilità in sede concorsuale della proposta formativa EITeC
Nonché per l'accertamento e la conseguente declaratoria dell'obbligo del MIUR di adottare il provvedimento richiesto, con il conseguente riconoscimento della Certificazione Informatica “EITeC” come equipollente ed equivalente, per contenuti e finalità didattiche a quelli già riconosciuti (es. EIRSAF, AICA, IC3, EIPASS, ECDL, ecc.) ai fini della valutazione nelle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola, eventualmente adottando ogni provvedimento atto a definire il procedimento in questione, ivi compreso l'inserimento eventuale della IN FORMAZIONE negli elenchi dei suddetti Enti e di riconoscere la proposta formativa EITec valutabile ai fini dei concorsi per il reclutamento e l'aggiornamento del personale scolastico.
Nonché per la nomina – ex art. 117 co. 3 c.p.a. – di un Commissario ad acta che, in ipotesi di perdurante inerzia del Ministero dell'Istruzione, si sostituisca alla Amministrazione nella adozione dei provvedimenti richiesti.
Nonché per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale di riconoscimento dei corsi IN FORMAZIONE come equipollenti ed equivalenti, per contenuti e finalità didattiche a quelli già riconosciuti dal Ministero per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola (es. EIRSAF, AICA, IC3, EIPASS, ECDL, ecc.) ai fini della valutazione nelle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola, eventualmente adottando ogni provvedimento atto a definire il procedimento in questione, ivi compreso il riconoscimento della proposta formativa EITec valutabile ai fini dei concorsi per il reclutamento e l'aggiornamento del personale scolastico.
- Nonché per l'adozione delle necessarie determinazioni in ordine al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza della mancata emanazione del provvedimento di inserimento negli elenchi di cui sopra nei tempi e nei termini previsti dalla legge e del danno da ritardo così come previsto dall'art 2 bis della legge 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 7 novembre 2022 e depositato il 18 novembre 2022 parte ricorrente, Società erogante corsi di aggiornamento professionale e culturale, agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulla istanza-diffida presenta in data 26 maggio 2022 e chiede di dichiarare l’obbligo per il Ministero di definire il procedimento con il provvedimento richiesto ed il conseguente inserimento della IN FORMAZIONE negli elenchi degli Enti deputati al rilascio di certificazioni valutabili o riconosciute, concernenti le competenze informatiche di base o avanzate per la formazione, il reclutamento e l'aggiornamento del personale scolastico e per l’effetto dichiarare la valutabilità in sede concorsuale della proposta formativa EITeC.
1.1 Espone di erogare un erogare un percorso formativo denominato EITeC, strutturato secondo più livelli: 1) EITeC Core, costituito da quattro unità formative, che attestano le competenze ICT con un livello di padronanza intermedio/avanzato; 2) EITeC Specialist, che comprende moduli finalizzati ad attestare competenze di natura specialistica e alla definizione di profili di competenza avanzati; 3) EITeC Extended, una certificazione basata su sette moduli, che rappresenta una estensione delle competenze acquisite tramite EITeC Core.
Rappresenta di aver ottenuto dal MIUR a far data dal 14 luglio 2021, giusta decreto n. 1168, l'accreditamento dei corsi EITeC per la formazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1 co. 3 della direttiva n. 170 del 2016 del M.I.U.R. e di essere altresì in possesso della certificazione ACCREDIA SGS ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 e della certificazione “conforme alla NORMA ISO/IEC 27001:2013 per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione e servizi di certificazione delle competenze digitali”.
1.2 Rappresenta infine che con l’istanza-diffida rimasta inevasa, la stessa Società ha richiesto ai Ministeri, subentrati al MIUR, l’adozione del provvedimento che riconoscesse la suddetta certificazione informatica “EITeC” come equipollente ed equivalente, per contenuti e finalità didattiche a quelli già riconosciuti dal Ministero per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola (es. EIRSAF, AICA, IC3, EIPASS, ECDL, ecc.) ai fini della valutazione nelle graduatorie per il reclutamento ai fini della valutazione nelle graduatorie per il reclutamento.
1.3 Con il presente ricorso lamenta con tre articolati motivi di ricorso in particolare la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché la violazione di legge e l’eccesso di potere avuto riguardo ai molteplici principi costituzionali, alla Direttiva MIUR n. 170 del 2016, ai CCNL del comparto scuola e al parere dell’AGCM n. 14309 del 2004.
Si duole pertanto delle conseguenze, anche in termini di danno patrimoniale di cui chiede il risarcimento, derivanti dal mancato inserimento della certificazione informatica “EITeC” tra i percorsi formativi, per i quali è prevista una valutazione titoli, ai fini della redazione delle graduatorie del personale scuola docente, per il personale ATA e per le mansioni di collaboratore scolastico con attribuzione di punteggio ai fini dell'aggiornamento delle relative graduatorie, come invece è per le certificazioni ICDL, ECDL, NUOVA ECDL, MICORSOFT, EUCIP, MOUS, EIPASS, IC3, CISCO, PEKIT, EIRSAF, Mediaform E.Q.I.A., IDCERT.
2. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’istruzione chiedendo il rigetto del ricorso e depositando una relazione del Ministero stesso.
3. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
3.1 Deve preliminarmente rilevarsi come la questione delle certificazioni informatiche rilasciate da Soggetti privati operanti nel mercato della formazione sia stata più volte oggetto di intervento da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (parere AS276 “Servizi di formazione e di certificazione delle conoscenze informatiche”) ed interessata anche da pronunce del giudice amministrativo su condotte di carattere ingannevole tenute da operatori del settore (Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2018 n. 4110).
In particolare nel parere dell’AGCM del 2 marzo 2004, l’Autorità segnalava “ una situazione di ingiustificata restrizione della concorrenza che potrebbe verificarsi nel settore dei servizi di formazione e certificazione delle conoscenze informatiche, come conseguenza della istituzione di una preferenza assoluta da parte della Pubblica amministrazione per una unica determinata certificazione delle conoscenze informatiche di base ”.
Le preoccupazioni dell’Autorità derivavano da un modus operandi della pubblica Amministrazione che aveva portato in Italia ad attribuire un crescente riconoscimento alla certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) delle conoscenze informatiche di base fino a considerarla nella prassi non quale mero standard, ma come unica certificazione valida delle conoscenze informatiche di base nei confronti della Pubblica amministrazione e negando ogni valore alle altre forme di certificazione delle stesse conoscenze. Derivandone effetti restrittivi della concorrenza fra gli operatori, sia in relazione all’acquisto da parte delle Amministrazioni di servizi di formazione e di certificazione delle conoscenze informatiche per i propri dipendenti e per altre categorie di cittadini, sia in relazione ai privati per il riconoscimento di crediti nei curricula formativi ad esempio in occasione di valutazioni di titoli nei concorsi pubblici o in generale per l’accesso al pubblico impiego.
Da ultimo l’AGCM è tornata sul tema, con il parere recante la data del 14 dicembre 2021, avendo riguardo proprio al Ministero dell’Istruzione e ponendo l’accento sull’importanza del sistema nazionale di certificazione delle competenze, introdotto con il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 e sulla natura qualificata delle certificazioni informatiche rilasciate da soggetti a ciò accreditati da ACCREDIA. Da cui è derivato un profondo mutamento del contesto di mercato delle certificazioni informatiche, dove alle certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA si affiancano certificazioni di soggetti non accreditati ACCREDIA, generandosi un “ un circolo virtuoso per il quale le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA rappresentano uno standard al quale le certificazioni rilasciate da altri soggetti tendono e si ispirano mentre la valutabilità delle certificazioni rilasciate da soggetti non accreditati mitigano il potere d mercato di cui possono in teoria avvantaggiarsi i soggetti accreditati da ACCREDIA.
Affinché si producano i descritti benefici è, tuttavia, necessario che l’amministrazione pubblica, nel decidere per l’apertura a certificazioni informatiche rilasciate da soggetti non accreditati, agisca in maniera proceduralmente corretta. Ciò in considerazione degli oneri di cui l’amministrazione si fa carico quali, ad esempio, l’organizzazione degli uffici, la definizione di un approccio strutturale che parta dalle competenze richieste e/o utili e definisca i percorsi formativi e le corrispondenti certificazioni accettabili, la gestione delle relazioni con i soggetti non accreditati che richiedono l’ammissione a valutazione delle certificazioni da essi rilasciate e la gestione dell’eventuale contenzioso amministrativo derivante dalle decisioni concretamente assunte.
Inoltre, affinché si innesti il descritto circolo virtuoso, è necessario che la comparazione delle certificazioni e l’attribuzione dei punteggi vengano svolte in maniera rigorosa. Infatti, sia l’ammissione a valutazione di certificazioni informatiche non effettivamente equiparabili a quelle rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA sia l’attribuzione di punteggi che non rispecchiano l’effettivo grado di equiparazione risultano idonei a svilire il valore del complesso delle certificazioni ammesse e a impedire l’instaurazione del circolo virtuoso sopra descritto.
L’Autorità auspica che le considerazioni svolte possano essere utili al fine di favorire l’adozione di criteri e l’implementazione di procedure idonei a consentire un’efficace individuazione delle certificazioni informatiche valutabili nelle procedure per il reclutamento del personale delle scuole. ”
3.2 Ora l’istanza diffida presentata da parte ricorrente è mossa dalla considerazione che i provvedimenti ministeriali per l’aggiornamento delle graduatorie da cui attingere per il personale scolastico recano l’indicazione espressa di quali certificazioni informatiche siano valutabili ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio agli aspiranti.
Di qui la specifica richiesta di riconoscere l’equipollenza o l’equivalenza della certificazione EITeC” alle certificazioni ICDL, ECDL, NUOVA ECDL, MICORSOFT, EUCIP, MOUS, EIPASS, IC3, CISCO, PEKIT, EIRSAF, Mediaform E.Q.I.A., IDCERT, considerate espressamente utili, nei relativi avvisi e nelle allegate tabelle di valutazione dei titoli per la redazione delle graduatorie del personale scuola docente, per il personale ATA e per le mansioni di collaboratore scolastico.
Rimasta inevasa l’istanza, con il presente ricorso parte ricorrente lamenta in particolare la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, oltre che la violazione di legge e l’eccesso di potere avuto riguardo ai molteplici principi costituzionali, alla Direttiva MIUR n. 170 del 2016, ai CCNL del comparto scuola e al parere dell’AGCM n. 14309 del 2004.
Richiama in particolare l’obbligo posto in capo all’Amministrazione di concludere con provvedimento espresso i procedimenti e di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990, in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, “ tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) della Amministrazione ”. A supporto delle proprie ragioni richiama in particolare una pronuncia di questo Tribunale su fattispecie simile (Sez. III bis, 20 giugno 2016 n. 7187) e rappresenta che con riferimento ad altre due offerte formative il MIUR (con note Mi DGCASIS prot. 732 del 18/03/2020, prot. 1476 del 25/06/2020 e prot. 1705 del 20/07/2020) avrebbe dato riscontro positivo a richieste analoghe riferite ad altre certificazioni informatiche.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sia sul piano logico che normativo.
3.3 Il Ministero nella relazione in atti ha rappresentato che non esiste alcuna norma (né di fonte primaria né secondaria) che preveda l’adozione di un provvedimento di equipollenza delle certificazioni informatiche.
Inoltre l’Amministrazione ha chiarito che ai fini della valutazione dei titoli nell’ambito delle procedure di accesso ai ruoli del corpo docente o non è richiesta affatto la produzione delle certificazioni o sono tutte comunque considerate, senza alcuna specificazione.
Difatti con riferimento tanto all’O.M. n. 60 del 2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) quanto all’O.M. n. 112 del 2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), all’art. 7, comma 12, la disciplina prevede che « Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione ».
Nelle tabelle allegate per ciascuna macro-area di accesso (primaria e infanzia; secondaria di I e II grado; ITP; sostegno; personale educativo) viene espressamente affermato che le «certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti […] 0,5 [punti]».
Il Ministero chiarisce dunque che “ È di lapalissiana evidenza, pertanto, che gli aspiranti docenti che avrebbero prodotto il titolo EITeC avrebbero ricevuto la medesima valutazione dei più celebri titoli ECDL e ICDL. ”
4. Tanto considerato il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
4.1 Il Collegio osserva, in via generale, che, affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 L. n. 241 del 1990, 31 e 117 cod. proc. amm., occorre che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, alla luce della condotta inerte serbata dall’Amministrazione procedente.
In particolare, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, la violazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990 presuppone che la condotta omissiva contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato, obbligo che sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, dalla peculiarità della fattispecie o ancora allorché ragioni di giustizia e di equità, ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati, impongano l’adozione di un provvedimento, e, dunque, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione gravante in capo alla parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione pubblica (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5344).
Il silenzio inadempimento non può, invece, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità giuridico-economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell’intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente.
Posto che “la fattispecie del c.d. "silenzio-inadempimento" riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l’Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza, l’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (…) ” (così, ex multis, IV Sezione, sentenza n. 5417 del 2019). I presupposti per l’attivazione del rito sono dunque sia l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, sia la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato Sez. III, 1 luglio 2020, n. 4204).
L’insussistenza di un obbligo di provvedere, suscettibile di tradursi nel compimento di atti autoritativi unilateralmente incidenti sull’altrui sfera giuridica, osta, dunque, all’accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.: si è infatti condivisibilmente affermato che “ Qualora le contestazioni del ricorrente non si riferiscano al mancato esercizio di un pubblico potere, ma a comportamenti inerti dell’Amministrazione, ostativi alla realizzazione di un interesse qualificato e differenziato direttamente riconosciuto dal dato positivo, senza la necessaria intermediazione amministrativa, l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. non può ritenersi fondata, non potendosi accertare l’inottemperanza ad un obbligo (di conclusione del procedimento) inesistente, né potendosi disporre la condanna ad un facere provvedimentale, non rientrante tra le attribuzioni dell’Amministrazione intimata ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15.02.2021, n. 1348).
4.2 Nel caso di specie, posto che è fuor di dubbio che, come eccepito dall’Amministrazione, non è ravvisabile alcuna disposizione normativa che preveda il rilascio di un provvedimento di equipollenza o equiparazione qual è quello richiesto dalla ricorrente, occorre valutare se un siffatto obbligo discenda da principi generali, dalla peculiarità della fattispecie o da ragioni di giustizia e di equità, che impongano comunque l’adozione di un provvedimento.
Il Collegio ritiene che così non sia, discostandosi dal precedente orientamento di cui alla richiamata sentenza di questa stessa Sezione (20 giugno 2016 n. 7187) in considerazione anche del mutato modus operandi dell’Amministrazione ministeriale.
4.3 Non può infatti non rilevarsi che una volta intervenuto ed implementato il sistema nazionale di certificazione delle competenze, introdotto con il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, le procedure di accreditamento (quindi anche di valutazione ed equiparazione) delle certificazioni costituiscono il luogo deputato ad accertare lo standard di qualità della formazione in materia.
Per cui la ricorrente, come gli altri operatori del settore, in assenza di procedure amministrative in cui vengano valutate le certificazioni da loro rilasciate, godono di una posizione giuridica di diritto soggettivo, avente ad oggetto un’utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell’intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente.
4.4 Tanto tuttavia non impedisce all’Amministrazione di valutare comunque di volta in volta, in ragione dell’interesse pubblico perseguito, quale tipo di conoscenze informatiche richiedere, evitando comunque sempre di generare effetti restrittivi della concorrenza fra gli operatori del settore e consentendo la più ampia produzione di certificazioni.
La prassi seguita dal Ministero resistente di indicare espressamente nelle tabelle per la valutazione dei titoli utili nella formazione delle graduatorie del personale scolastico in generale, solo talune certificazioni informatiche piuttosto che altre, secondo quanto riferito nella relazione in atti dall’Amministrazione sembrerebbe essere ormai superata, per cui nessuna ragione di giustizia ed equità può più richiamarsi riguardo alla necessità di ottenere da parte della ricorrente un provvedimento di equipollenza del titolo EITeC.
Anzi avuto riguardo alla tutela del mercato e alla concorrenza nel mercato, sulla base dei richiamati parere dell’AGCM, il Collegio è indotto a ritenere che provvedimenti di tale tenore finiscano coll’alimentare forme di alterazione della concorrenza, con possibili ricadute anche sulla qualità stessa della formazione.
Vi è da rilevare che l’equivoco di fondo da cui probabilmente si è generata la prassi ministeriale di indicare nei bandi una specifica certificazione informatica muoveva dall’aver attribuito inizialmente alla certificazione ECDL una esclusività nei confronti della pubblica Amministrazione, poi condannata dall’AGCM (parere del 2004) in quanto ritenuta restrittiva della concorrenza. Tuttavia da tale equivoco è derivato che gli altri operatori del settore si sono fatti portatori di richieste -analoghe a quella in discussione nel presente giudizio- volte ad ottenere dall’Amministrazione una sorta di equiparazione all’ECDL.
Ne sono scaturiti anche contenziosi amministrativi (si veda ad esempio questa Sezione sent. n. 7186 del 2016 e n. 4720 del 2018) e procedimenti amministrativi conclusisi con una sorta di rassicurazione preventiva sulla futura rilevanza nei rapporti con l’Amministrazione ministeriale di talune certificazioni diverse dall’ECDL, con l’effetto che gli operatori che si sono visti accordare tale “riconoscimento” hanno finito col fregiarsi di un “accreditamento” presso l’Amministrazione in realtà non contemplato da nessuna previsione normativa e che si risolve altresì in una “preferenza” preventivamente accordata dall’Amministrazione, che ne elide la discrezionalità prima ancora che i procedimenti di selezione del personale scolastico siano avviati.
4.5 Si vede bene come ciò possa generare un’ulteriore alterazione del mercato, poiché nell’intento di equiparare tutti gli operatori, in realtà si crea una sorta di oligopolio, introducendo in maniera del tutto arbitraria e al di fuori di qualunque procedura pubblica e trasparente una forma di “accreditamento” che esula dal sistema di nazionale di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 e più in generale dalla normativa ISO e da altre specifiche disposizioni in materia di attestazione delle competenze e della formazione (come la Direttiva MIUR n. 170 del 2016), e finisce col selezionare solo alcuni operatori del settore.
5. Tutto quanto considerato non si ravvisa alcun obbligo di provvedere dell’Amministrazione a fronte della istanza presentata dalla ricorrente, per cui il ricorso non può trovare accoglimento.
6. La novità e la peculiarità della questione consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Raffaele Tuccillo, Consigliere
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO