CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 21/01/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 917/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE IO RI, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17038/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Lucci N[ 66 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3055065506 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18504/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- si opponeva all' AVVISO IN RETTIFICA n° 305506/5506 DEL 14/04/2021 a mezzo del quale veniva contestata l'omesso / parziale pagamento relative alla IMU per l' anno 2016 per un totale di € 409,00, eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria ivi contenuta in assenza di valida notifica dello stesso atto impugnato nonche' di pregressi atti di intimazione e/o interruttivi..
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli , che eccepiva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
L'ente resistente, infatti, non ha fornito idonea prova della notifica dell' atto di accertamento impugnato ovvero di ulteriori atti intimazione prodromici ed interrutivi del decorso della prescrizione del credito.
In difetto di valida notifica dell'atto impugnato nonche' di pregressi atti interruttivi, risulta pertanto maturata la prescrizione del diritto a riscuotere l'imposta TARSU relativa all'annualita' 2016.
Nella fattispecie in esame in ordine all'eccepita prescrizione della pretesa fiscale trova, infatti, applicazione il termine prescrizionale breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni); tale difatti è il consolidato principio affermato dalla Cassazione, per cui i tributi locali, come nella fattispecie in oggetto, (a differenza di quelli erariali), sono da ritenersi "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell' art. 2948 n. 4 del c.c., che stabilisce la prescrizione quinquennale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 300,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE IO RI, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17038/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Lucci N[ 66 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3055065506 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18504/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- si opponeva all' AVVISO IN RETTIFICA n° 305506/5506 DEL 14/04/2021 a mezzo del quale veniva contestata l'omesso / parziale pagamento relative alla IMU per l' anno 2016 per un totale di € 409,00, eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria ivi contenuta in assenza di valida notifica dello stesso atto impugnato nonche' di pregressi atti di intimazione e/o interruttivi..
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli , che eccepiva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
L'ente resistente, infatti, non ha fornito idonea prova della notifica dell' atto di accertamento impugnato ovvero di ulteriori atti intimazione prodromici ed interrutivi del decorso della prescrizione del credito.
In difetto di valida notifica dell'atto impugnato nonche' di pregressi atti interruttivi, risulta pertanto maturata la prescrizione del diritto a riscuotere l'imposta TARSU relativa all'annualita' 2016.
Nella fattispecie in esame in ordine all'eccepita prescrizione della pretesa fiscale trova, infatti, applicazione il termine prescrizionale breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni); tale difatti è il consolidato principio affermato dalla Cassazione, per cui i tributi locali, come nella fattispecie in oggetto, (a differenza di quelli erariali), sono da ritenersi "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell' art. 2948 n. 4 del c.c., che stabilisce la prescrizione quinquennale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 300,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.