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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 505/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. GRASSO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 84 – CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione;
OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ROTONDO PIERFRANCESCO e dell'avv. GUERINI SARA, elettivamente domiciliata in
VIA F.lli PORCELLAGA, 3 – BRESCIA presso lo studio dei predetti difensori (indirizzo telematico: Email_1
, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla Email_2
comparsa di costituzione;
OPPOSTA
Oggetto: 100001 – opposizione a precetto pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Nel merito:
- accogliere l'opposizione per i motivi esposti nell'atto di opposizione e nella memoria del 18 luglio 2024 e per l'effetto dichiarare la nullità del precetto, tenuto conto delle ragioni esposte, quantomeno con riferimento alla intimazione di pagamento delle somme pari ad € 6.914,44 ed
€ 171,68, relative ai debiti scaduti e alla tassa automobilistica di proprietà. CP_2
Per l'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: per tutti i motivi esposti nel presente atto, non concedere la richiesta sospensione dell'opposto titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto, stante l'esistenza, efficacia e validità sia del titolo esecutivo che dell'atto di precetto, difettando altresì i gravi motivi ex art. 615 c.p.c. invocati ma nemmeno allegati da controparte. Sempre in via preliminare ma subordinata, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse disporre la sospensione richiesta, voglia limitarla alla sola somma contestata da controparte;
in via principale: accertata e dichiarata la validità/esistenza/efficacia del titolo esecutivo e del precetto, rigettare l'opposizione interposta da controparte per tutti i motivi esposti in atto, confermando l'integrale debenza delle somme precettate.
- in via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse il sig. tenuto a corrispondere direttamente alla signora gli Parte_1 CP_1
importi azionati nell'opposto precetto e relativi al debito verso Controparte_3
e alle tasse automobilistiche del veicolo MN520708, richiamati nel titolo esecutivo,
[...]
voglia, confermata la validità ed efficacia del precetto per le residue e non contestate somme relative alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento, condannare il sig. al Parte_1
risarcimento del danno patito dalla signora per la mancata ottemperanza del sig. CP_1
agli obblighi economici assunti negli accordi di separazione, nella misura Pt_1
corrispondente alle indicate poste debitorie o nella diversa misura che dovesse emergere in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione in favore degli scriventi difensori.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22-2-2024 l'opponente esponeva 1) che, in data 2-2-
2024, con atto di precetto gli aveva intimato di pagare l'importo di € Controparte_1
8.261,29 per i seguenti titoli: a) residua morosità riferibile ai debiti Castiglione delle CP_4
Stiviere per i canoni di locazione scaduti (alloggio e box) pari a € 6.914,44; b) tasse di proprietà del veicolo targato MN 520708 pari a € 171,68; c) rivalutazioni ISTAT dell'assegno di mantenimento al gennaio 2024 compreso, pari a € 1.019,17; d) compenso per precetto pari a €
156,00; 2) che la richiesta di pagamento concernente le voci sub a) e b), fondata sull'accordo di separazione consensuale omologato il 16-12-2021, era infondata in quanto la presunta creditrice non aveva dato prova di avere effettuato il relativo versamento in favore dell' CP_2
o della Regione Lombardia ed essendo egli l'unico titolare del debito in questione e, quanto all'altra voce, perché l'auto targata MN 520708 era di esclusiva proprietà della che CP_1
non aveva dimostrato di avere saldato il debito: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva che venisse accolta l'opposizione e, conseguentemente, dichiarata la nullità del precetto.
Si costituiva la quale sosteneva 3) che la pretesa creditoria trovava Controparte_1 fondamento nell'accordo di separazione omologato il 16-12-2021; 4) che era subentrata nell'assegnazione dell'immobile già adibito a casa coniugale (autorizzata il 27-9-2022) e che, da quel momento, aveva sempre pagato i canoni maturati;
5) che, in data 14-7-2022, l' CP_2 aveva avviato nei suoi confronti il procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in conseguenza della situazione debitoria alla data del 31-8-2021 e di cui avrebbe dovuto occuparsi il;
6) che il debito nei confronti dell' riferito al periodo del quale il Pt_1 CP_2
si era accollato il pagamento era di € 3.282,16 per l'alloggio e di € 3.632,28 per il Pt_1
box e che il veicolo era stato radiato nell'anno 2021; 7) che il credito vantato era certo e liquido ed esigibile: alla luce di tali considerazioni la difesa dell'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Respinte sia l'istanza di sospensione che la richiesta di ammissione delle prove orali, la causa veniva rimessa in decisione alla udienza del 11-2-2025 sulle conclusioni in epigrafe riportate.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, va ribadito il giudizio negativo già espresso durante l'istruttoria circa l'ingresso delle prove orali dedotte da parte opponente per superfluità dei capitoli.
pagina 3 di 5 Premesso che con l'accordo di separazione omologato il 16-12-2021 era previsto, tra l'altro, che “ si impegna a saldare i debiti con l' per Parte_1 Controparte_5
i canoni di locazione scaduti e a saldare le tasse di proprietà sulla vettura targata MN520708”, va osservato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accordo di separazione omologato riveste natura di titolo esecutivo ex art. 474 co. 2 n. 4 c.p.c. e può essere posto a base dell'atto di precetto qualora consenta la determinazione della somma dovuta e, dunque, indichi un credito determinato o determinabile (cfr. Cass. 5-6-2023 n. 15697).
Nel caso di specie il credito azionato è certo, liquido ed esigibile con riferimento a tutte le voci di credito azionato.
In relazione all'importo sub a) l'importo dovuto per locazione dell'alloggio e del box risulta dimostrato dai partitari emessi dall' (ente pubblico) e prodotti dalla opponente sub 8 e 9, CP_2 evidenziandosi che l'opponente non ne ha contestato il quantum;
va aggiunto che il Pt_1
non ha neppure allegato di avere versato l'importo in questione all' (che, per di più ha CP_2 attivato il procedimento di decadenza dall'assegnazione per la pregressa situazione debitoria) sicché egli è senz'altro tenuto a corrispondere tali somme alla opposta, in virtù di quanto concordato nell'accordo di separazione.
Con riguardo alla voce sub b) occorre rilevare che non vi è contestazione che la cartella emessa da allegata sub 10 riguardi l'omesso pagamento della tassa di Controparte_6
proprietà del veicolo targato MN 520708 sicchè, per quanto sopra evidenziato e rilevato che non è stato sollevato alcun rilievo in ordine al quantum, anche tale importo va riconosciuto come dovuto in quanto determinato.
Infine, in ordine alla voce sub c) va osservato che l'opponente non ha mai contestato an e quantum della somma pretesa che appare comunque correttamente determinata in base agli indici ISTAT di rivalutazione, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno di mantenimento.
Ogni altra questione prospettata deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (ma con dimidiazione del compenso per la fase istruttoria non essendo state assunte prove) e con distrazione delle stesse in favore del difensore dell'opposta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione promossa da;
Parte_1
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 4.237,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese che vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Mantova, 24 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
pagina 5 di 5