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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IC De MA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.848/2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Curcurù. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 25.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 19.01.2022 , titolare della prestazione Parte_1 assistenziale n.2008379 categoria SO, agiva dinanzi al G.L del Tribunale di Palermo impugnando la nota dell'8.10.2020, con la quale le era stata chiesta la restituzione CP_1 della somma di € 4.200,48 indebitamente erogata dall'1.01.2018 al 31.10.2020.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.817/2022, in accoglimento del ricorso, rigettava il ricorso ritenendo tempestiva l'azione di recupero avviata dall' per avere la ricorrente comunicato solo nel 2020 il Controparte_2 percepimento di redditi esteri relativi all'anno 2017 e idonei a determinare il superamento dei minimi reddituali utili alla conservazione del beneficio in parola.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello , con ricorso Parte_1 depositato l'8.8.2023, lamentando di avere percepito in buona fede le somme ingiunte, destinandole “al soddisfacimento di esigenze primarie e fondamentali della famiglia”, e riferendo versarsi nella fattispecie in un'ipotesi di errore imputabile all' il quale, CP_1 benché già a conoscenza del superamento della soglia reddituale, aveva richiesto “tali informazioni solo nel 2020”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 10.07.2025, l , variamente contestando la CP_1 fondatezza delle avverse doglianze e insistendo per la conferma della sentenza.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 25.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO L'appello è infondato per le ragioni di cui in seguito.
Occorre, preliminarmente, prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della CP_1 vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini CP_1 della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo sussistente il legittimo affidamento della percipiente ed applicando, giust'appunto, l'art. 13 della legge n.412/91.
Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del Ministero dell'Interno, affatto differente CP_1
è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle CP_1 prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”.
Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”.
Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo
o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Cionondimeno occorre rilevare che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, essendo stata l'azione di recupero posta in essere con atto dell'8.10.2020, ricevuto dal destinatario il 5.11.2020, la declaratoria di tempestività della richiesta di restituzione dell'indebito - originata dall'esame da parte dell'Istituto della dichiarazione dei redditi del beneficiario per l'anno 2017 (comunicati nella loro completezza nel 2020) - avente ad oggetto somme percepite a titolo di assegno sociale negli anni dal 2018 al 2020.
Invero l ha agito per il recupero dell'indebito entro il 31 luglio dell'anno successivo CP_1
(31.07.2020), rispetto a quello (sempre 2020) in cui è stato messo nelle condizioni di conoscere l'esatto ammontare degli importi percepiti a titolo di redditi esteri dalla
(la quale non risulta agli atti abbia presentato alcuna dichiarazione dei redditi Parte_1 con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2019).
Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma. Nulla per le spese di lite risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.817/2022 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. in data 9 marzo 2023. Dichiara la parte appellante esentata dal pagamento delle spese del presente grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IC De MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IC De MA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.848/2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Curcurù. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 25.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 19.01.2022 , titolare della prestazione Parte_1 assistenziale n.2008379 categoria SO, agiva dinanzi al G.L del Tribunale di Palermo impugnando la nota dell'8.10.2020, con la quale le era stata chiesta la restituzione CP_1 della somma di € 4.200,48 indebitamente erogata dall'1.01.2018 al 31.10.2020.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.817/2022, in accoglimento del ricorso, rigettava il ricorso ritenendo tempestiva l'azione di recupero avviata dall' per avere la ricorrente comunicato solo nel 2020 il Controparte_2 percepimento di redditi esteri relativi all'anno 2017 e idonei a determinare il superamento dei minimi reddituali utili alla conservazione del beneficio in parola.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello , con ricorso Parte_1 depositato l'8.8.2023, lamentando di avere percepito in buona fede le somme ingiunte, destinandole “al soddisfacimento di esigenze primarie e fondamentali della famiglia”, e riferendo versarsi nella fattispecie in un'ipotesi di errore imputabile all' il quale, CP_1 benché già a conoscenza del superamento della soglia reddituale, aveva richiesto “tali informazioni solo nel 2020”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 10.07.2025, l , variamente contestando la CP_1 fondatezza delle avverse doglianze e insistendo per la conferma della sentenza.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 25.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO L'appello è infondato per le ragioni di cui in seguito.
Occorre, preliminarmente, prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della CP_1 vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini CP_1 della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo sussistente il legittimo affidamento della percipiente ed applicando, giust'appunto, l'art. 13 della legge n.412/91.
Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del Ministero dell'Interno, affatto differente CP_1
è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle CP_1 prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”.
Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”.
Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo
o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Cionondimeno occorre rilevare che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, essendo stata l'azione di recupero posta in essere con atto dell'8.10.2020, ricevuto dal destinatario il 5.11.2020, la declaratoria di tempestività della richiesta di restituzione dell'indebito - originata dall'esame da parte dell'Istituto della dichiarazione dei redditi del beneficiario per l'anno 2017 (comunicati nella loro completezza nel 2020) - avente ad oggetto somme percepite a titolo di assegno sociale negli anni dal 2018 al 2020.
Invero l ha agito per il recupero dell'indebito entro il 31 luglio dell'anno successivo CP_1
(31.07.2020), rispetto a quello (sempre 2020) in cui è stato messo nelle condizioni di conoscere l'esatto ammontare degli importi percepiti a titolo di redditi esteri dalla
(la quale non risulta agli atti abbia presentato alcuna dichiarazione dei redditi Parte_1 con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2019).
Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma. Nulla per le spese di lite risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.817/2022 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. in data 9 marzo 2023. Dichiara la parte appellante esentata dal pagamento delle spese del presente grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IC De MA