Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/1978, n. 5312
CASS
Sentenza 16 novembre 1978

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Qualora il convenuto, che abbia agito in riconvenzionale, si limiti, nella precisazione delle conclusioni, a chiedere il rigetto delle domande delle controparti, la mancata riproduzione di una specifica conclusione sulla domanda riconvenzionale, comporta l'abbandono di quest'ultima. ( Conf 2349/73, mass n 365691).*

In tema di responsabilita solidale per fatto dannoso imputabile a piu persone, il giudice del merito, adito dal danneggiato, puo pronunciarsi circa la graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'Azione di regresso nei confronti degli altri, poiche solo nel giudizio di regresso puo discutersi della gravita delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate. ( V 491/75, mass n 373788).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/1978, n. 5312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5312
    Data del deposito : 16 novembre 1978

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