Sentenza 16 novembre 1978
Massime • 2
Qualora il convenuto, che abbia agito in riconvenzionale, si limiti, nella precisazione delle conclusioni, a chiedere il rigetto delle domande delle controparti, la mancata riproduzione di una specifica conclusione sulla domanda riconvenzionale, comporta l'abbandono di quest'ultima. ( Conf 2349/73, mass n 365691).*
In tema di responsabilita solidale per fatto dannoso imputabile a piu persone, il giudice del merito, adito dal danneggiato, puo pronunciarsi circa la graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'Azione di regresso nei confronti degli altri, poiche solo nel giudizio di regresso puo discutersi della gravita delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate. ( V 491/75, mass n 373788).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/1978, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1978 |
Testo completo
Qualora il convenuto, che abbia agito in riconvenzionale, si limiti, nella precisazione delle conclusioni, a chiedere il rigetto delle domande delle controparti, la mancata riproduzione di una specifica conclusione sulla domanda riconvenzionale, comporta l'abbandono di quest'ultima. ( Conf 2349/73, mass n 365691).*