Versione
13 settembre 1977
13 settembre 1977
Art. 128. Determinazione del fondo di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281
In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ed in applicazione dell' art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970 , verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 , e' incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune e' altresi' integrato di un importo pari agli stanziamenti per spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 , e' incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.
E' fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 .
della legge 16 maggio 1970, n. 281
In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ed in applicazione dell' art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970 , verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 , e' incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune e' altresi' integrato di un importo pari agli stanziamenti per spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 , e' incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.
E' fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 .
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 27/06/1995, n. 277Provvedimento: N. 277 SENTENZA 15-27 GIUGNO 1995 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76 (Ripartizione dei fondi relativi alle funzioni in materia di assistenza e beneficenza) e dell'art. 15 della legge della Regione Veneto …Leggi di più...
- finanza regionale·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 277/95 d. regione veneto·
- principio costituzionale·
- sent. 277/95 b. finanza regionale·
- caratteri di "direttiva al legislatore" del principio costituzionale invocato·
- incidenza sul principio di eguaglianza·
- potesta' legislativa·
- sent. 277/95 a. regioni in genere·
- esrecizio nei limiti delle proprie competenze·
- sent. 277/95 e. regione veneto·
- applicabilita'·
- limiti.·
- esclusione, in quanto le leggi impugnate non sono tali·
- eventualita' di discipline divergenti da regione a regione