Articolo 337 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 336Articolo 338
Versione
6 maggio 1952
Art. 337.
(Bandiera delle navi mercantili)


La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza.
La bandiera nazionale e' alzata all'asta di poppa, o all'estremita' del picco o dell'antenna di poppa.
Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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