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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 337.
(Bandiera delle navi mercantili)
La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza.
La bandiera nazionale e' alzata all'asta di poppa, o all'estremita' del picco o dell'antenna di poppa.
Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.
(Bandiera delle navi mercantili)
La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza.
La bandiera nazionale e' alzata all'asta di poppa, o all'estremita' del picco o dell'antenna di poppa.
Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.
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