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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
EZ AN CE MA, Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU02C300047 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU02C300047 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1243/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente per il ricorrente. Resistente/Appellato: Per ADE la Nominativo_1 il qual ribadisce l'accordo conciliativo delle parti con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 Snc, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Enna recuperava a tassazione ai sensi degli artt. 39, c. 2, 40, 41 e 41- bis del D.P.R. 600/1973 un maggior reddito imponibile pari ad € 42.527,00, chiedendo il pagamento di Irap per € 1.659,00 e di Iva per € 4.253,00, oltre sanzioni pari a € 7.991,55 e interessi.
Il ricorrente fondava il proprio ricorso sui seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'atto per insufficienza, arbitrarietà, contraddittorietà ed erroneità degli elementi su cui è fondato. Violazione e falsa applicazione dell'art.39, 2° c., DRP 600/73. Inesistenza e/o difetto di motivazione.
Violazione potere accertativo e statuto del contribuente.
2) Insussistenza di fatti indice e/o elementi che giustifichino il ricorso a al metodo indiretto/induttivo, riscontrata conformità del valore di magazzino
3) erroneità del metodo di ricostruzione indiretta dei ricavi su percentuali medie di ricarico sul costo del venduto. Incoerenza e contraddittorietà della percentuale di ricarico calcolata.
4) Nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione all'art. 2697 c.
c.. Accertamento de relato al p.v.c. in violazione dell'art.2727 c.c.
5) Infondatezza e contraddittorietà dell'avviso di accertamento per incoerenza, incongruenza ed illogicità dell'assunto. Inammissibilità delle conclusioni.
6) Illegittimità, erroneità ed infondatezza dell'avviso acclarata dalla erroneità dei dati posti a base dell'accertamento.
7) Della mancanza di fatti, ancorchè indice, che richiamino esistenza di maggiori ricavi. Violazione art.7, comma 5-bis, D.Lgs 546/92.
In conclusione chedeva l'annullamento dell' avviso impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Enna- si costituiva in giudizio controdeducendo nel merito a tutti i motivi del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Successivamente Agenzia delle Entrate depositava note con cui chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo conciliato la controversia in sede extragiudiziale, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza le parti concludevano come da separato verbale e il giudizio veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avuto riguardo a quanto dedotto dalle parti e segnatamente all' avvenuto accordo conciliativo extragiudiziale
, depositato in atti, si rileva che con tale atto viene meno l'interesse delle stesse a proseguire nel giudizio.
La Corte accoglie, quindi, la richiesta formulata e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto alla statuizione sulle spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto concordato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per conciliazione. Spese compensate. Così deciso in Enna il 11/12/2025 IL GIUDICE RELATORE AVV. AN CE MA
EZ IL PRESIDENTE SANTO LOPES
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
EZ AN CE MA, Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU02C300047 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU02C300047 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1243/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente per il ricorrente. Resistente/Appellato: Per ADE la Nominativo_1 il qual ribadisce l'accordo conciliativo delle parti con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 Snc, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Enna recuperava a tassazione ai sensi degli artt. 39, c. 2, 40, 41 e 41- bis del D.P.R. 600/1973 un maggior reddito imponibile pari ad € 42.527,00, chiedendo il pagamento di Irap per € 1.659,00 e di Iva per € 4.253,00, oltre sanzioni pari a € 7.991,55 e interessi.
Il ricorrente fondava il proprio ricorso sui seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'atto per insufficienza, arbitrarietà, contraddittorietà ed erroneità degli elementi su cui è fondato. Violazione e falsa applicazione dell'art.39, 2° c., DRP 600/73. Inesistenza e/o difetto di motivazione.
Violazione potere accertativo e statuto del contribuente.
2) Insussistenza di fatti indice e/o elementi che giustifichino il ricorso a al metodo indiretto/induttivo, riscontrata conformità del valore di magazzino
3) erroneità del metodo di ricostruzione indiretta dei ricavi su percentuali medie di ricarico sul costo del venduto. Incoerenza e contraddittorietà della percentuale di ricarico calcolata.
4) Nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione all'art. 2697 c.
c.. Accertamento de relato al p.v.c. in violazione dell'art.2727 c.c.
5) Infondatezza e contraddittorietà dell'avviso di accertamento per incoerenza, incongruenza ed illogicità dell'assunto. Inammissibilità delle conclusioni.
6) Illegittimità, erroneità ed infondatezza dell'avviso acclarata dalla erroneità dei dati posti a base dell'accertamento.
7) Della mancanza di fatti, ancorchè indice, che richiamino esistenza di maggiori ricavi. Violazione art.7, comma 5-bis, D.Lgs 546/92.
In conclusione chedeva l'annullamento dell' avviso impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Enna- si costituiva in giudizio controdeducendo nel merito a tutti i motivi del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Successivamente Agenzia delle Entrate depositava note con cui chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo conciliato la controversia in sede extragiudiziale, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza le parti concludevano come da separato verbale e il giudizio veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avuto riguardo a quanto dedotto dalle parti e segnatamente all' avvenuto accordo conciliativo extragiudiziale
, depositato in atti, si rileva che con tale atto viene meno l'interesse delle stesse a proseguire nel giudizio.
La Corte accoglie, quindi, la richiesta formulata e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto alla statuizione sulle spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto concordato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per conciliazione. Spese compensate. Così deciso in Enna il 11/12/2025 IL GIUDICE RELATORE AVV. AN CE MA
EZ IL PRESIDENTE SANTO LOPES