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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920240005623447000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
estinzione del giudizio per conciliazione con compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 3 giugno 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920240005623447000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in materia di iva per l'anno di imposta 2019.
Il ricorso veniva iscritto con n. 531/2024 R.G.R.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Con successiva memoria 2025 l'Agenzia delle Entrate chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, atteso l'intervenuto accordo conciliativo tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.l.vo 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Le parti hanno raggiunto accordo conciliativo ed è dunque cessata ogni materia del contendere.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, attesa la conciliazione intercorsa tra le parti, che peraltro hanno concordato sul punto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per avvenuta conciliazione. Spese compensate.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
SS LL RI PA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920240005623447000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
estinzione del giudizio per conciliazione con compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 3 giugno 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920240005623447000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in materia di iva per l'anno di imposta 2019.
Il ricorso veniva iscritto con n. 531/2024 R.G.R.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Con successiva memoria 2025 l'Agenzia delle Entrate chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, atteso l'intervenuto accordo conciliativo tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.l.vo 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Le parti hanno raggiunto accordo conciliativo ed è dunque cessata ogni materia del contendere.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, attesa la conciliazione intercorsa tra le parti, che peraltro hanno concordato sul punto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per avvenuta conciliazione. Spese compensate.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
SS LL RI PA