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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/07/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Cristina Flesca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 4193 R.G.A.C. per l'anno 2022, avente ad oggetto: vendita di cose immobili, promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Fausto Salerno sito in CA, alla Via L. Pascali, 30 che la rappresentata e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Contro
corrente in CA, C.da RO (P.Iva ), in persona del suo l.r.p.t. CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Soverato, Via G. Bruno 11, presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Fabrizio Costarella ( ), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in C.F._2 calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
deducendo quanto di seguito riportato. L'attrice premetteva che, con atto di compravendita CP_1
a rogito notaio da CA del 13.04.2012, Rep. n° 9398, Racc. n° 20923, registrato a R_
CA il 26.04.2012 al n° 2512 serie T, e trascritto nella medesima data, Reg. Gen. 5709, Reg.
Part. 4712, (all.1) la propria madre, sig.ra , vendeva alla (con sede in Parte_2 CP_1 CA alla Via Gimigliano 195) un appezzamento di terreno sito nel Comune di CA alla
Via N. Misani esteso metri quadri ottocentottanta (mq. 880), classificato nella “Zona Territoriale omogenea B1” e contraddistinto nel Catasto Terreni del Comune di CA con i seguenti estremi: foglio 26, particella 157, uliveto, classe 2, are 8 (otto), centiare 80 (80), R.D. Euro 5,23 R.A. Euro
3,41.
Il prezzo veniva pattuito in € 100.000,00 (centomila/00) che la parte acquirente si obbligava a pagare alla parte venditrice, entro sei mesi dalla sottoscrizione del citato atto di vendita.
L'attrice allegava come, nonostante la parte acquirente venisse immessa nel possesso dell'immobile compravenduto sin dalla data di sottoscrizione dell'atto di vendita, non ha mai versato il prezzo pattuito, non adempiendo alla propria obbligazione.
Tale inadempienza, infatti, permaneva anche successivamente alla notifica della cessione di credito intervenuta tra la creditrice originaria e la propria figlia, odierna attrice.
Invero, con atto di cessione donativa del credito datato 2.11.2016, sempre a rogito Notar da R_
CA (Rep. n° 99900 e Rac. n° 25559), registrato in CA il 10.11.2016, la venditrice, sig.ra
, premettendo di essere creditrice della della somma di € 100.000,00, Parte_2 CP_1 derivante dal prezzo di vendita dell'appezzamento di terreno, lo cedeva alla propria figlia,
[...]
garantendo non solo la piena validità ed esistenza del credito, ma anche e soprattutto Parte_1
l'inesistenza di cause estintive successive al sorgere di esso (come da atto cessione donativa del
2.11.2016 che l'attrice ha allegato).
L'attrice rappresentava come detta cessione, dapprima informalmente comunicata alla società ceduta, veniva notificata formalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. in data 12.10.2022 (allegato nr. 3 dell'atto di citazione), senza che a ciò seguisse alcun pagamento. Parte attrice ha allegato e documentato, inoltre, di avere sollecitato il suddetto pagamento attraverso varie richieste, senza tuttavia ottenere alcun riscontro (pec del 27.03.2019 e del 19.09.2022, entrambe allegate agli atti).
Ciò premesso in fatto, l'attrice chiedeva, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, la condanna della società convenuta al pagamento del prezzo derivante dalla vendita di cui al contratto del 13.04.2012, oltre interessi maturati dalla data in cui doveva avvenire il pagamento al saldo.
Si costituiva in giudizio la società la quale, pur non contestando la circostanza CP_1 rappresentata da controparte circa il mancato pagamento del prezzo di vendita, sì come pattuito, ha formulato eccezione di prescrizione, essendo, a suo dire, decorsi dieci anni dal termine ultimo per l'adempimento, fissato al 13 ottobre 2012, senza che sia stato esperito alcun atto avente effettiva efficacia interruttiva.
Più nel dettaglio, controparte ha evidenziato come l'art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dalla sua notificazione o accettazione. La società convenuta ha, quindi, sottolineato come, sino alla notificazione della cessione, il rapporto di credito intercorre tra creditore cedente e debitore ceduto, di guisa che le diffide ad adempiere, formulate dal creditore cessionario prima della notifica dell'atto di cessione, non possono considerarsi alla stregua di atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Allo stesso modo, la notifica dell'atto di cessione, avvenuta in data 12 ottobre 2022, non può ritenersi come avente efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto non accompagnata da alcuna intimazione di pagamento, sia pure implicita.
La società convenuta ha, quindi, concluso chiedendo al tribunale di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla tenuto conto del fatto che l'unico atto interruttivo Pt_1 della prescrizione e cioè l'atto di citazione è stato notificato solo in data 26 ottobre 2022 e, pertanto, successivamente allo spirare del termine decennale di prescrizione, maturatosi appunto il 13 ottobre
2022.
In pendenza di giudizio, parte attrice avanzava richiesta di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva, che il giudice accoglieva, previa instaurazione del contradditorio sul punto e tenuto conto della ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge.
Istruita la causa documentalmente, dopo un rinvio registratosi all'udienza del 06.12.2024, il processo veniva chiamato all'udienza del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Le parti, quindi, rassegnavano le proprie conclusioni per iscritto e la causa veniva decisa con la presente sentenza ex art. 286 sexies co. 3 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È possibile passare al vaglio gli elementi che consentono di ritenere fondata l'azione di inadempimento spiegata dalla IG.ra nei confronti della nell'ambito del Pt_1 CP_1 presente giudizio e, per l'effetto, accogliere la relativa domanda di condanna della società convenuta al pagamento del prezzo per l'acquisto di un appezzamento di terreno avvenuta nel lontano 2012.
Giova preliminarmente premettere che l'unica questione sulla quale il vaglio del giudicante deve concentrarsi è quella appunto afferente all'eccepita prescrizione del credito vantato, atteso che la società convenuta, costituendosi in giudizio, non ha contestato né il rapporto da cui è sorto il credito,
e cioè la stipula del contratto di vendita dell'appezzamento di terreno, né tanto meno ha mai contestato il proprio inadempimento. Può, pertanto, agevolmente ritenersi che la società convenuta abbia implicitamente confermato la mancata corresponsione del prezzo pattuito, anche successivamente alla scadenza del termine di sei mesi dall'effettuata vendita. Sul punto sinteticamente si osserva come, in virtù del principio di non contestazione, sulla convenuta gravava l'onere di contestare i fatti allegati da controparte nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e l'attrice non più gravata del relativo onere probatorio.
Orbene, il punto da sciogliere resta dunque, per un verso, quello di verificare se sia o meno stata esperita la notifica della cessione del credito al debitore ceduto e, per altro verso, CP_1 stabilire se sia o meno intervenuto atto effettivamente interruttivo della prescrizione, prima del suo maturarsi, onde accertare se il prezzo, illo tempore pattuito, sia ancora dovuto dalla CP_1 alla in veste di cessionaria del credito. E ciò in considerazione del fatto che le missive di Pt_1 messa in mora al debitore ceduto, versate in atti e non contestate, sono state esperite esclusivamente dalla cessionaria, odierna attrice.
Deve anzitutto ritenersi che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Con riguardo al caso che ci occupa, è corretto l'assunto secondo cui il dies a quo del termine decennale di prescrizione del credito deve farsi discendere dal decorso del termine di sei mesi concesso all'acquirente per il conferimento del prezzo pattuito, per come previsto nel contratto di vendita versato in atti.
A ben vedere, condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è, pertanto, che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo. Invero, nel caso di specie, essendo stato fissato il tempo dell'adempimento, poiché l'acquirente avrebbe dovuto versare l'intero prezzo pattuito nel termine di sei mesi dalla stipula del contratto di vendita, l'esigibilità del diritto deve farsi discendere proprio dalla scadenza del suddetto termine, e cioè a far data dal 13.10.2012 (il contratto di vendita per cui è causa è stato stipulato in data 13.04.2012).
Orbene, la vanta il diritto di credito riveniente dal prezzo dell'indicata vendita, poiché in Pt_1 data 10.11.2016 lo ha ricevuto in donazione dalla propria madre, sig.ra . L'attrice, Parte_2 pertanto, agisce in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di causa, in luogo dell'originaria venditrice.
A detto riguardo, giova premettere come la cessione del credito è un contratto consensuale a forma libera con causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio: la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito (come nel caso di specie), dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, per effetto dell'accordo intercorrente tra detti soggetti. Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti dal cedente al cessionario, tramite la manifestazione dei consensi, quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario in assenza di conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria. Ciò posto, ai fini dell'opponibilità delle cessioni di credito, non è necessario che la notifica sia eseguita con atto formale a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species del più ampio genus della notificazione intesa come attività diretta a determinare la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Da ciò ne consegue che la notificazione della cessione non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale e costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline.
La giurisprudenza ha, a più riprese, affermato che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce, per l'appunto, un atto a forma libera, che assolve alla funzione che gli è propria se e nella misura in cui sia idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Spetta, quindi, al giudice, sulla base delle emergenze di causa, verificarne la loro idoneità a rendere noto al debitore di dovere adempiere non più nei confronti dell'originario creditore, bensì nei riguardi del cessionario del credito.
Ciò premesso, nel caso in esame, la società convenuta sostiene, a detto proposito, che le diffide del
27.03.2019 e del 19.09.2022, entrambe prodotte dall'attrice, non possano ritenersi idonee ad interrompere la prescrizione, in quanto poste in essere da soggetto estraneo al rapporto debito/credito.
Più nel dettaglio, la società evidenzia come le citate lettere di messa in mora, essendo state esperite dalla prima della comunicazione formale ex art. 1264 c.c. di intervenuta cessione del credito Pt_1 verificatasi con pec del 12.10.2022, non produrrebbero alcun effetto interruttivo della prescrizione del credito. Parimenti, la società convenuta sostiene che nessuna efficacia interruttiva del decorso decennale del termine di prescrizione possa essere attribuita alla notifica dell'atto pubblico di cessione donativa datata appunto 12 ottobre 2022, in quanto, pur potendosi attribuire alla stessa lo scopo di rendere edotto il debitore della modifica del lato attivo del rapporto obbligatorio, non è possibile estrapolare nel corpo della stessa alcuna volontà, sia pur implicita, di mettere in mora il debitore al fine di recuperare il credito. La società convenuta asserisce che l'unico atto dotato di efficacia realmente interruttiva può essere considerato l'atto introduttivo del presente giudizio che, essendo stato notificato in data 28.10.2022, è intervenuto in data successiva al maturarsi della prescrizione decennale che deve farsi risalire al 13.10.2022, per le considerazioni sopra esposte.
Di tali assunti solo taluni possono dirsi fondati. A ben vedere, ad un'attenta lettura della diffida ad adempiere del 27.03.2019 prodotta da parte attrice, non è possibile considerare la prefata missiva quale atto idoneo a consentire la conoscenza in capo al debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito. Più nel dettaglio, dalla missiva in parola, è possibile desumere unicamente la volontà, manifestata dalla di ottenere il pagamento del prezzo, senza tuttavia poter desumere nel Pt_1 corpo della stessa l'esplicitazione della qualità di cessionaria che avrebbe legittimato l'attrice ad esperire il tentativo di recuperare il credito, diffidando e costituendo in mora il debitore ceduto.
Alla stessa stregua, la notifica dell'atto di cessione, esperita in data 12.10.2022, non può ritenersi idonea ad interrompere la prescrizione, poiché trattasi di atto formale con il quale il debitore ceduto, mediante trasmissione dell'atto pubblico di cessione donativa del credito del 21.11.2016 intercorsa tra la (cedente) e la (cessionaria), ha preso contezza dell'intervenuta modificazione Pt_2 Pt_1 del lato attivo: in essa non è, in effetti, contenuta nessuna, sia pur implicita, manifestazione volontà di ottenere il pagamento del prezzo.
A detto riguardo, occorre rammentare che, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, anche se non è necessaria una particolare formula solenne, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Cass. Civile, sent. Nr. 13430 del
2025).
Il riconoscimento dell'altrui diritto, che ne interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., non esige formule speciali e può risultare, secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da errori di diritto, da qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, ancorché non esplicita, del debitore, purché sopravvenuta al momento in cui la prescrizione ha già iniziato il suo corso.
La domanda si ritiene comunque fondata poiché, contrariamente a quanto eccepito dalla società convenuta, con la missiva datata 19.09.2022, antecedente allo scadere del termine decennale di prescrizione del credito, la qualificandosi come cessionaria del credito riveniente dalla Pt_1 vendita intercorsa con la , ha formalmente fatto valere il proprio diritto di credito, diffidando Pt_2
e invitando la società convenuta a conferire quanto dovuto.
Detto atto, mai contestato e quindi certamente conosciuto da controparte in quanto trasmesso via pec all'indirizzo di posta elettronica della società può valorizzarsi anzitutto come notifica CP_1 dell'intervenuta cessione del credito. Va richiamato, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale sopra esplicitato che è ormai consolidato nel ritenere che la conoscenza della modificazione del lato attivo possa avvenire in qualsiasi modo e senza il rispetto di particolari forme, purché assolva alla funzione di rendere edotto il debitore ceduto dell'intervenuta cessione.
Parimenti, l'atto deve essere valutato come efficacemente interruttivo della prescrizione, in quanto contiene, in maniera del tutto esplicita, la volontà della di esercitare il credito da lei vantato, Pt_1 in quanto acquisito dall'originaria venditrice, , in forza di regolare atto di cessione Parte_2 donativa del credito. La missiva in parola contiene, peraltro, formale diffida nei confronti della società ad adempiere a quanto dovuto in forza dell'atto di compravendita, illo tempore stipulato con
[...]
. Tale missiva contiene, pertanto, tutti gli elementi in grado di assolvere alla duplice funzione Pt_2
e cioè da un lato quella di comunicare l'intervenuta cessione del credito, dall'altro la volontà di ottenere il pagamento del prezzo riveniente dalla vendita illo tempore conclusa con l'originaria venditrice, poi divenuta cedente.
Per i motivi innanzi esposti la domanda va integralmente accolta, con conseguente condanna della al pagamento del prezzo derivante da atto di compravendita per Notar da CP_1 R_
CA del 13.02.2012, oltre interessi maturati e maturandi dalla messa in mora e fino alla data di effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza della ei confronti di CP_1 Parte_1
e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, così come modificato
[...] dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro € 52.001 a € 260.000 - parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, parametri minimi per quella decisionale e con l'esclusione della fase istruttoria in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti).
PQM
Il Tribunale di CA, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, della causa civile iscritta al n. 4193/2022 R.G., così provvede:
• accoglie la domanda spiegata da parte attrice e per l'effetto condanna la l pagamento CP_1 della somma di euro 100.000,00 quale prezzo riveniente dall'atto di compravendita del 13.04.2012, oltre interessi maturati e maturandi dalla data della messa in mora e fino all'effettivo soddisfo;
• condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in euro 6.307,00 oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge.
CA, 16.07.2025
Il Giudice
Dott. ssa Maria Cristina Flesca