Articolo 4 della Legge 28 giugno 1956, n. 599
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 luglio 1956
Art. 4.
In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.
Entrata in vigore il 20 luglio 1956